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L’
il giudice chiamato sempre a una rimozione autoritaria del dubbio. impegno a
fornire una risoluzione a ogni caso presentato è una manifestazione del principio di
legalità, il quale sottolinea l'impossibilità di un vuoto di giustizia attribuibile alla
mancanza di normative, motivo per il quale deve essere assicurata l'esistenza di una
risposta normativa o giurisprudenziale adeguata per ogni questione sottoposta
all'attenzione di un organo giudiziario
Dunque, nel rispetto del principio di non liquet, nell'ambito del principio di
legalità, si evidenzia l'impegno del giudice a individuare una soluzione per ogni lite,
impiegando tutti gli strumenti giuridici disponibili, tra i quali l'interpretazione delle
normative vigenti e l'applicazione dei principi generali del diritto. In questo senso,
283 Le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 14 maggio 1998 n. 8906) hanno precisato che
“essere”
«l’esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di
“apparire” “parzialità”,
imparziale, ma anche di tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni
“al parzialità”. l’essere
ma anche di essere di sopra di ogni sospetto di Mentre imparziale si declina
l’apparire
in relazione al concreto processo, imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla
posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione,
l’esercizio l’essere “immagine
della giurisdizione come funzione sovrana: magistrato implica una
oltre il dettato dell’art. 9 co. 3 del codice
pubblica di imparzialità”. Con tale precisazione si è andato
etico, tratteggiando la nozione di apparenza di imparzialità come valore immanente alla posizione
dell’esercizio delle funzioni.
istituzionale del magistrato, dilatabile oltre lo stretto perimetro “Diritto.it”,
284 Cfr. V. Ciardo, Tutela dei diritti e prevedibilità delle decisioni: la giustizia predittiva,
22 aprile 2021, https://www.diritto.it/tutela-dei-diritti-e-prevedibilita-delle-decisioni-la-giustizia-
predittiva/. 119
il principio di legalità agisce come un baluardo contro l'incertezza giuridica,
garantendo che ogni controversia riceva una determinazione giudiziaria conclusiva.
La transizione verso sistemi di giustizia predittiva potrebbe, da un lato, sembrare
un progresso naturale verso l'ottimizzazione dell'efficienza e della prevedibilità del
sistema giuridico. Tuttavia, dall'altro, potrebbe contrastare con l'essenza del
processo decisionale giuridico.
L'adozione di sistemi predittivi potrebbe, infatti, condurre a una forma di
automatismo nelle decisioni giudiziarie, limitando la capacità di interpretazione
individuale delle norme e l'adattamento alle particolarità del caso specifico. Ciò
entrerebbe in conflitto con il principio di legalità, il quale richiede un esame
approfondito e contestualizzato di ciascuna situazione.
La capacità di superare il principio di non liquet mediante interpretazione e
applicazione innovativa del diritto rappresenta un segnale della vitalità e
dell'evoluzione del sistema giuridico. I sistemi predittivi, fondati su dati e
precedenti, rischiano di limitare tale flessibilità interpretativa, cristallizzando la
giurisprudenza e rendendo il diritto più rigido. Inoltre, tali sistemi potrebbero non
essere in grado di catturare pienamente le sfumature etiche e di equità che un giudice
valuta nel decidere un caso, minacciando di perdere la sensibilità e l'unicità di ogni
situazione giuridica, trattando i soggetti coinvolti come mere entità da analizzare
secondo parametri matematici, senza considerare le peculiarità individuali del caso
in esame.
La discussione solleva interrogativi riguardanti, conseguentemente, il rispetto dei
principi di giustizia sostanziale, i quali rivestono un ruolo cruciale all'interno del
principio di legalità. La nozione di applicazione uniforme della legge potrebbe
indurre in errore, portando a ritenere erroneamente che l'uso dell'intelligenza
artificiale rappresenti il mezzo più appropriato per evitare disparità applicative,
applicando cioè criteri e leggi in maniera indistinta. In realtà, tale principio trova le
sue fondamenta nel principio di uguaglianza, esplicitamente sancito dall'articolo 3
della Costituzione, che si articola in due componenti principali, che esplicano i due
nuclei, formale e sostanziale, del principio stesso. Il primo comma dell'articolo
afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza alcuna distinzione,
120
riflettendo il famoso adagio presente nei tribunali secondo cui "La legge è uguale
per tutti". Nel secondo comma, invece, è la legge stessa a prendersi la responsabilità
di eliminare qualsiasi ostacolo che precluda, in maniera sostanziale, il
raggiungimento di una piena uguaglianza tra i cittadini.
La decisione di modulare un principio fondamentale della società civile nasce
dalla consapevolezza che le principali barriere all'attuazione del principio di
uguaglianza risiedono nelle molteplici diversità individuali che la legge deve
considerare. Di conseguenza, applicare la legge in maniera inflessibile, senza tenere
conto di tali diversità, sarebbe pregiudizievole nei confronti di specifici gruppi di
individui, che non godrebbero della stessa tutela. Questa analisi della normativa
costituzionale conduce a un corollario principio processuale per il quale il giudice,
nell'applicare la legge, deve trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni
diverse in modo diverso.
Da questa premessa, diviene evidente che un semplice database di leggi e
precedenti, applicati meccanicamente da un'Intelligenza Artificiale, non sarebbe
garantire l’espletamento di tali
sufficiente a principi per rendere giustizia. È
necessaria, invece, la flessibilità e l'adattabilità di un intelletto umano, capace di
conformarsi alle peculiarità di ciascun caso. Solo attraverso un'analisi esaustiva è,
in conclusione, possibile giungere a una risoluzione del caso specifico, in armonia
285
con le decisioni precedenti, evitando così disparità di trattamento.
Inoltre, la necessità di poter sempre riassumere la responsabilità in capo al
giudice, comporta poi l’analisi del tema della responsabilità delle decisioni che
verrebbero eventualmente prese unicamente sulla base del sistema di giustizia predittiva.
Emergono poi ulteriori riserve circa la possibile reazione degli attori
dell’universo giuridico “alla disponibilità di rappresentazioni di stati futuri del
mondo”
286 .
Utilizzando una metafora dell’universo quantistico, Julius Stone negli scritti
285 Cfr. Ibidem. “Ars
286 N. Lettieri in A. Andronico, T. Casadei, Introduzione, in Algoritmi ed esperienza giuridica,
Rivista di ermeneutica giuridica”, 1/2021, p.90.
Interpretandi. 121
aveva individuato l’ “effetto Heisenberg”: questo
287
fondativi della Jurimetrics ,
consiste nel condizionamento dell’evolvere dei fenomeni quantistici misurati che
avviene durante l’atto della misurazione stessa; allo stesso modo la disponibilità di
– –
una previsione di eventi futuri come nel caso della giustizia predittiva può
condizionare il comportamento e la valutazione del giudice. Ciò condurrebbe, in
primo luogo, a fenomeni di conformismo alle precedenti pronunce, non permettendo
di rivedere posizioni già assunte in passato alla luce di nuovi mutamenti. Difatti,
ponendo la previsione computazionale alla base delle decisioni giuridiche, si
proietterebbero sul futuro le regolarità riscontrate nei dati che descrivono il
288
passato .
Vi è, poi, un secondo potenziale rischio, il quale è connesso all'effetto cosiddetto
"performativo" che la giustizia, mediata dall'utilizzo di algoritmi, potrebbe produrre,
traducendosi in un’auto-profezia. 289
La self-fulfilling prophecy o effetto Pigmalione
287 La giurimetria, o jurimetrics, è un campo interdisciplinare che si dedica all'applicazione di metodi
quantitativi, principalmente statistici e informatici, all'analisi del diritto e dei fenomeni giuridici.
Questa disciplina utilizza dati e algoritmi per scrutare leggi, decisioni giudiziarie e processi legali,
allo scopo di rilevare schemi, tendenze e correlazioni non immediatamente percepibili attraverso
l'analisi tradizionale. Il riconoscimento della giurimetria come campo strutturato di studio è
attribuibile al XX secolo, benché l'applicazione di metodi matematici e statistici al diritto possa essere
identificata anche in periodi precedenti. La disciplina è emersa in modo più definito negli anni '40 e
'50, con un contributo significativo da parte di Lee Loevinger. Nel suo articolo del 1949,
"Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry", Loevinger ha delineato l'importanza dell'uso di
tecniche scientifiche e matematiche per rendere il diritto più razionale ed efficiente, ponendo così le
fondamenta per lo sviluppo futuro della giurimetria. La disciplina ha guadagnato ulteriore slancio
con la fondazione dell'American Law and Economics Association negli anni '60 e con l'avvento dei
personal computer e del software statistico, che hanno facilitato l'accesso all'analisi quantitativa per
i ricercatori legali, contribuendo alla sua espansione e alla promozione di politiche basate su evidenze
empiriche. “Ars
288 Cfr. A. Andronico, T. Casadei, Introduzione, in Algoritmi ed esperienza giuridica,
Rivista di ermeneutica giuridica”, 1/2021.
Interpretandi.
289 Questo fenomeno è stato descritto per la prima volta dal sociologo Robert K. Merton nel 1948.
La definizione di "Pigmalione" viene invece attribuita da Rosenthal, influenzato dall'omonima opera
teatrale di George Bernard Shaw, derivante dal mito greco di Pigmalione, nella quale un insegnante
cerca di addestrare una ragazza, di umili origini e priva di cultura e di educazione, ai modi garbati ed
elevati della classe abbiente. Nel 1968 lo psicologo Robert Rosenthal condusse in proposito un
esperimento: sottopose gli studenti di una scuola elementare a un test di intelligenza e,
successivamente, selezionò in modo arbitrario alcuni di essi, designandoli come particolarmente
dotati. Questa informazione fu comunicata al corpo docente, inducendo gli insegnanti a credere che
le indicazioni fossero il risultato delle prestazioni degli studenti nel test di intelligenza. Un anno
dopo, al suo ritorno nella scuo