Estratto del documento

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO

MARCONI

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

L-14

“LA SCRIMINANTE DELL’USO LEGITTIMO DELLE

ARMI NEL DIRITTO PENALE”

RELATORE: CANDIDATO:

Chiar. Prof. PIETRO POMANTI MARCO D’ALEO

mo Matr. N° 0030557

ANNO ACCADEMICO

2020/2021 0 1

INDICE

INTRODUZIONE p. 3

CAPITOLO 1 p. 5

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E ALTRE FORME DI NON

PUNIBILITÀ

1.1 Nozione di scriminante p. 5

1.2 La disciplina delle cause di giustificazione p. 8

1.3 L’elemento soggettivo nelle cause di giustificazione p. 18

1.4 Il concorso di norme nelle cause di giustificazione p. 19

1.5 Le cause di giustificazione nel concorso di persone nel reato p. 24

1.6 Esclusione della punibilità del reato militare p. 25

CAPITOLO 2 p. 28

L’USO LEGITTIMO DELLE ARMI NELL’ORDINAMENTO

GIURIDICO ITALIANO

2.1 L’Art 53 C.P.: uso legittimo delle armi (nozione) p. 28

2.2 Preambolo storico dai Codici Preunitari AL Codice Zanardelli p. 29

2.3 Codificazione al Codice Rocco del 1930 P. 31

2.4 La condotta tipica p. 32

2.5 Confronto con lo stato di necessità (Ex Art. 54 c.p.) p. 33

CAPITOLO 3 p. 36

RAPPORTI CON LE ULTERIORI SCRIMINANTI

3.1 Il consenso dell’avente diritto Art. 50 c.p. p. 36

3.2 L’adempimento del dovere Art. 51 c.p. p. 37

3.3 La legittima difesa Art. 52 c.p. p. 41

3.4 Lo stato di necessità Art. 54 c.p. p. 44

3.5 L’eccesso colposo Art. 55 c.p. p. 47

1

CAPITOLO 4 p. 50

LE ARMI ED ALTRI MEZZI DI COAZIONE FISICA NELLE

MODALITÀ OPERATIVE E DI INTERVENTO DEI CORPI

ARMATI E DI POLIZIA

4.1 Nozione di arma e di altri strumenti di coazione p. 50

4.2 Disciplina giuridica delle armi p. 52

4.3 Armi proprie ed improprie p. 55

4.4 Uso legittimo delle armi da parte del pubblico ufficiale p. 58

4.5 Fattispecie speciali dell’Art. 53 c.p. p. 60

4.6 La scriminante dell’Art. 53 e gli orientamenti giurisprudenziali p. 61

CONCLUSIONI p. 74

BIBLIOGRAFIA p. 77

SITOGRAFIA p. 81

2

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi si prefigge di analizzare, non solo da un punto di vista

meramente normativo ma anche dottrinale e giurisprudenziale, un argomento

di grande attualità ed interesse, ovverosia “La scriminante dell’uso legittimo

delle armi nell’ambito del diritto penale”.

Procedendo con ordine, nella prima parte della trattazione si approfondirà la

nozione di “scriminante” o “causa di giustificazione”.

Sarà poi richiamata la disciplina delle cause di giustificazione, soffermandosi in

particolare sugli artt. 59, commi 1 e 4, e 119 c.p.

Saranno altresì analizzati l’elemento soggettivo nelle scriminanti ed il concorso

di norme nelle cause di giustificazione alla luce di quanto dettato dall’art. 15 c.p.

Si continuerà con la disamina delle cause di giustificazione nel concorso di

persone nel reato, assumendo come riferimento quanto disposto dall’art. 119

c.p. in combinato disposto con l’art. 70 c.p.

Ancora, al fine di approfondire l’esclusione della punibilità del reato militare, si

esaminerà l’art. 42 del codice penale militare di pace, il cui contenuto sarà

raffrontato con l’art. 52 c.p.

Il secondo capitolo della tesi sarà dedicato, invece, alla scriminante di cui all’art.

53 c.p. In merito, si effettuerà un interessante excursus storico-normativo

adottando quale iniziale parametro i codici preunitari sino ad arrivare al Codice

Zanardelli, sottolineando come tale scriminante sia stata introdotto soltanto con

il Codice Rocco del 1930. Si proseguirà analizzando la condotta tipica della

scriminante di cui all’art. 53 c.p., prima di compiere un raffronto con lo stato di

necessità di cui all’art. 54 c.p.

Nel terzo capitolo, poi, si indagheranno i rapporti con le altre scriminanti, quali:

a) il consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p., ai sensi del quale: “Non

è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può

validamente disporne”; 3

b) l’adempimento del dovere ex art. 51 c.p., secondo cui: “L’esercizio di un

diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine

legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è

commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che

ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore

di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue

l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità

dell’ordine”

c) la legittima difesa prevista dalla disposizione normativa di cui all’art. 52

c.p.;

d) lo stato di necessità previsto dalla previsione giuridica di cui all’art. 54

c.p.

Nell’ultimo capitolo l’attenzione sarà rivolta al concetto di arma e, quindi, all’art.

585, comma 2, c.p., da cui emerge come con tale previsione normativa il

legislatore abbia introdotto una prima distinzione generale fra le armi proprie e

quelle improprie in merito alle quali non ci si esimerà dall’eseguire i debiti

approfondimenti.

Peraltro, in Italia la disciplina normativa in tema di armi, originariamente

inclusiva di un numero delimitato di previsioni, è andata incontro negli anni

successivi a molteplici interventi novellatori, pure al fine di conformarsi al diritto

dell’Unione Europea.

Si rileverà in tal modo come sia andato originandosi un corpus complesso ed

eterogeneo, ancora oggi non opportunamente ordinato in un testo unico

organico.

Dopo alcune riflessioni riguardanti l’uso legittimo delle armi ad opera di un

pubblico ufficiale, si approfondiranno i talvolta contrapposti indirizzi

giurisprudenziali e dottrinali circa il dettato di cui all’art. 53 c.p.

Seguiranno le conclusioni dell’elaborato di tesi. 4

CAPITOLO PRIMO

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

E ALTRE FORME DI PUNIBILITÀ

1.1 Nozione di scriminante

Iniziamo questo primo capitolo fornendo una definizione di “scriminante” o

causa di giustificazione.

Essa può essere definita come quella situazione normativamente prevista, in

presenza della quale viene meno il contrasto tra un fatto penalmente rilevante e

l’intero ordinamento giuridico. Si può verificare anche il caso in cui venga meno

l’antigiuridicità, e ciò accade quando una norma differente rispetto a quella

incriminatrice rende lecita quella stessa fattispecie penalmente rilevante.

Tale istituto riguarda le norme di tutti gli ordinamenti giuridici; per tale motivo

non si possono applicare sanzioni di tipo civile o amministrativo, oltre a quelle

penali.

In base alla definizione offerta dal codice penale, una scriminate è una

circostanza che esclude la pena, in base all’art. 59 c.p. 1

In merito, è molto importante distinguere questo istituto da altri due:

“Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da

1

lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate

per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di

lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.

Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge

come delitto colposo”. 5

1) le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) => hanno la

capacità di lasciare integra l’antigiuridicità, anche se viene a mancare

l’opportunità di rimproverare il soggetto attivo. In più, le scusanti non

ricadono su eventuali concorrenti;

2) le cause di estinzione della pena => in questo caso permane il profilo

antigiuridico della fattispecie di reato e la colpevolezza. Si fonda su

considerazioni di opportunità in relazione al concetto di meritevolezza

di pena. Anche questo istituto non ricade su potenziali concorrenti che,

quindi, hanno partecipato alla commissione del reato.

Le cause di giustificazione possono essere di due diverse tipologie:

1) comuni = quando vengono applicate a ogni reato; 2

2) speciali = quando, al contrario rispetto al caso precedente, sono applicate

soltanto ad alcune fattispecie penali.

Il fondamento sostanziale che si trova alla base di una scriminante può basarsi:

1) su un modello di tipo monistico, secondo il quale le cause di

giustificazione devono essere collegate agli stessi principi:

a) Strumento idoneo al conseguimento dell’obiettivo lecito;

b) Prevalenza del vantaggio sul danno;

c) Bilanciamento tra beni materiali che si trovano in conflitto.

Nonostante ciò, è chiaro che ogni causa di giustificazione mostra delle

proprietà peculiari.

2) su un modello di tipo pluralistico, in base al quale ciascuna scriminante

è collegata a un differente principio (il giudice valuta di caso in caso):

a) L’interesse prevalente (si applica alla legittima difesa, all’uso legittimo

di armi, all’adempimento di un dovere e all’esercizio di un diritto);

b) L’interesse mancante (si applica allo stato di necessità e al consenso

dell’avente diritto).

G. Grasso, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987.

2 6

Detto ciò, è chiaro come le scriminanti abbiamo un’importanza processuale, dal

momento che sono in grado di far venire meno un reato. 3

Ancora, la definizione di “causa di giustificazione” è stata formulata dalla teoria

dell’illecito, a cominciare dalla teoria del reato, adottando quale riferimento

l’unità dell’ordinamento giuridico. 4

In particolare, secondo autorevole dottrina, l’autonomia delle singole sue parti

5

(diritto penale, civile, amministrativo, ecc.) è qualificabile in termini di

autonomia di strutture e funzioni nell’ambito di una cornice unitaria, il cui

legame unificante è rappresentato dalla Carta Costituzionale da cui tutte le altre

leggi traggono la loro legittimità. 6

Per l’esegesi, si tratta di un’unità che si manifesta nella coerenza e richiesta non

tanto la logica e nemmeno dall’ideologia della conservazione dei testi normativi

quanto piuttosto dallo Stato di diritto, caratterizzato - a tutela dei consociati - da

inequivoci confini tra lecito e illecito e nel cui seno non è, di conseguenza,

ammissibile la qualificazione antinomica di uno stesso fatto da parti differenti

dell’ordinamento come “lecito” o “illecito”. 7

Tale corrente di pensiero reputa che quello che può spettare alle singole parti

del sistema giuridico, altro non è che l’autonoma scelta dei fatti da ricondurre

fra i presupposti dei provvedimenti sanzionatori.

È un’opzione che chiaramente può sboccare nella ricomprensione di un identico

fatto in più cataloghi, ovverosia fra i presupposti di più sanzioni

qualitativamente differenti (penali, civili, amministrative ecc.).

Per attirare pure un’unica sanzione, il “fatto” deve però essere prima di ogni altra

cosa “illecito” e se lo sia o sia, invece, “lecito” può deciderlo solamente l’intero

ordinamento.

G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale: parte speciale, Bologna, 2012.

3 Sul punto, K. Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, Berlino, 1930, p. 10

4

ss.; Id., Die Einheit der Rechtsordnung, Heibelberg, 1935, p. 19 ss.; Id., Der Unrechtstatbestand im Strafrecht.

Eine Kritische Betrachtung zum heutigen Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit im Strafrecht, DJT-Festschrift, Bd.

I, Berlino, 1960, p. 401 ss.

G. Marinucci, Cause di giustificazione, in Digesto pen., II, Torino, 1988, p. 137 ss.

5 Al riguardo, C. Pedrazzi, Le rôle sanctionnateur du droit pénale, Edition Universitaires Fribourg Suisse,

6

1985, p. 15 ss.

Così G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in RIDPP, 1983, p. 1190 ss.

7 7

Secondo la dottrina, è possibile che sia collocata in qualsiasi luogo

8

dell’ordinamento un’altra previsione giuridica – pure un’unica ulteriore

disposizione normativa a sé stante – che può prevedere in astratto quello stesso

fatto non per ricomprenderlo fra i presupposti di un’ulteriore sanzione, ma per

facoltizzarlo o per renderlo perfino doveroso.

Possono essere altresì presenti tutti gli estremi delle norme antinomiche.

Si profila in tal modo un conflitto di norme che è, tuttavia, unicamente

apparente, dato che il sistema giuridico nazionale lo risolve attribuendo sempre

la prevalenza alla previsione giuridica che facoltizzava o prescriveva la

realizzazione del fatto che sarà lecito in ogni luogo dell’ordinamento e, di

conseguenza, “giusto” nel senso di “conforme all’intero ordinamento”. 9

Nella specie, “cause di giustificazione” è l’espressione, con svariati sinonimi,

foggiata per indicare il complesso delle facoltà o dei doveri derivanti dalla

disposizioni normative, situate in ogni luogo del sistema giuridico nazionale, che

(rispettivamente) legittimano o prescrivono la realizzazione di questo o quel

fatto, previsto pure fra i presupposti di una o più sanzioni, configurandolo

ovunque come “lecito” o “giustificato”, nel senso di conforme a tutto

l’ordinamento, e ostacolando che assuma l’opposta configurazione di “illecito” o

“antigiuridico”, nel significato di confliggente a tutto l’ordinamento,

indispensabile per la comminazione di ogni provvedimento sanzionatorio. 10

1.2 La disciplina delle cause di giustificazione

Per quanto riguarda la disciplina delle cause di giustificazione, è importante

menzionare l’art. 59 c.p., prima citato.

G. Marinucci, Cause di giustificazione, cit., p. 137 ss.

8 G. Marinucci, Cause di giustificazione, cit., p. 137 ss.

9 G. Marinucci, Antigiuridicità, in Digesto pen., I, Torino, 1987, p. 181 ss.

10 8

Il primo comma fa riferimento a una valutazione oggettiva, secondo la quale

11

la causa di giustificazione viene valutata a vantaggio del soggetto agente in virtù

della sua sola esistenza.

Il quarto comma, invece, è stato pensato per disciplinare le scriminanti

12

putative. Questo istituto, in tal caso, non può fondarsi su un semplice criterio

soggettivo (ricollegato allo stato emotivo del reo), ma deve essere sostenuto da

vari elementi concreti relazionati al fatto concreto così come è avvenuto.

L’errore, per essere tale, deve:

1) ricadere sui presupposti di fatto capaci di integrare la causa di

giustificazione: per esempio, Tizio a causa di un errore percettivo pensa

di essere attaccato da Caio e, quindi, reagisce per potersi difendere

dall’attacco;

2) ripiombare su una norma extra-penale, in grado di integrare un elemento

normativo della fattispecie giustificante.

È importante specificare che si esclude sempre la rilevanza scriminante di un

errore di diritto, nel momento in cui si manifesta nell’erronea convinzione che

la situazione nella quale si trova il soggetto attivo (reo) ha efficacia scriminante. 13

Più esattamente, in virtù di quanto disposto dal primo comma dell’art. 59 c.p.,

fatte salve le previsioni al cui contenuto sia strutturalmente coessenziale un

apporto psicologico o volitivo e che operano, di conseguenza, poiché

rappresentate o volute, l’imputazione delle circostanze di esclusione della pena

effettivamente realizzatesi è di carattere oggettivo.

Nella specie, secondo la dottrina, il meccanismo di imputazione delle

14

circostanze che escludono la pena differenzia, nell’unificarli in una unitaria

disciplina, due aspetti psicologici i cui contenuti si evincono con più esattezza

mediante il raffronto sistematico con ulteriori norme.

Art. 59, 1 comma c.p.: “Circostanze che attenuano/escludono la pena sono valutate a favore dell’agente se da lui

11

non conosciute o ritenute inesistenti per errore”.

Art. 59, 4 comma c.p.: “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono

12

sempre valutate a favore di lui”.

Art. 5 c.p.: “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.

13 R.A. Frosali, L’errore nel diritto penale, in Studi in onore di F. Antolisei, I, Milano, 1965, p. 546 ss.

14 9

Infatti, a titolo esemplificativo, a differenza di quanto disposto, da un lato, dagli

artt. 5 e, dall’altro, 47 e 49 c.p., in cui il Codice separa distintamente, per

rilevanza e natura giuridica, ignoranza ed errore (limite di validità la prima,

elemento generale di fattispecie il secondo), l’art. 59, comma 1, c.p. accomuna

15

in una identica disciplina la mancanza di persuasione e la persuasione erronea.

Nel dettaglio, il Codice sancisce che le scriminanti e le esimenti effettive siano

vagliate a vantaggio del colpevole, quantunque non conosciute (vale a dire in

caso di ignoranza, da interpretarsi quale carenza di ogni persuasione) o per

errore considerate inesistenti (ovverosia in caso di persuasione contrastante con

la realtà). 16

D. Pulitanò, Ignoranza della legge (diritto penale), in ED, Milano, 1997, p. 615 ss.

15 E. Dolcini, G.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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