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FUNZIONE INCRIMINATRICE:
La nuova fattispecie plurisoggettiva eventuale ha propri elementi costitutivi.
Per la configurabilità del concorso sono necessari:
– a) pluralità di agenti;
– b) realizzazione di una fattispecie oggettiva di reato;
– c) contribuito del singolo concorrente;
– d) elemento soggettivo.
A) Pluralità di soggetti agenti:
Ai fini della sussistenza di una pluralità di persone nel reato, possono considerarsi anche i soggetti
non imputabili o non punibili?
La loro compartecipazione integra il fenomeno del concorso di persone nel reato.
Vengono considerati veri e propri compartecipi anche se poi sono esclusi dalla sanzione penale.
Art. 111 c.p. → ipotesi di determinazione del reato di persona non imputabile o non punibile.
Art. 112 c.p. → gli aggravamenti di pena si applicano anche se alcuni partecipanti non è punibile.
B) Realizzazione di una fattispecie oggettiva di reato:
Art. 110 c.p. → più persone concorrono nel medesimo reato.
Art. 115 c.p. → se due o più persone si accorpano per costituire reato e questo non si perfeziona, i
due soggetti non saranno puniti per il solo accordo = esigenza che il reato venga realmente
commesso!
È possibile però un concorso di persone in un delitto tentato.
Diverso è il “tentativo di concorso nel delitto”, ovvero i soggetti tentano di realizzare un concorso
ma non vi riescono (= ipotesi non penalmente rilevante).
Possibile combinato disposto di tre norme: due di carattere generale con funzione estensiva della
punibilità e la norma incriminatrice di parte speciale.
C) Contributo del singolo concorrente:
Art. 27 Cost → “La responsabilità penale è personale”.
Occorre stabilire se, quando il reato è commesso anche da altri, può considerarsi fatto proprio del
singolo concorrente.
Come si individua il contributo rilevante del singolo concorrente perchè si possa rispondere a titolo
di concorso nel reato ex. Art 110 c.p.?
Il principio della personalità della responsabilità penale impone di affermare la responsabilità solo
quando il fatto concorsuale è “fatto proprio” anche del concorrente.
Per la soluzione del problema sono state elaborate diverse teorie:
• Tesi causale- condizionalistica: il soggetto può dirsi concorrente nel reato quando abbia
posto in essere una condotta che costituisce condicio sine qua non del reato.
→ Una parte della dottrina e della giurisprudenza obietta: tale teoria verrebbe a limitare
eccessivamente l'ambito della punibilità concorsuale.
• Tesi della causalità agevolatrice: è rilevante non solo l'ausilio necessario, senza il quale il
reato non sarebbe stato realizzato, ma anche un contribuito che abbia solo agevolato o
facilitato l'esecuzione del reato.
Nell'ambito di questa seconda impostazione vi è stata un'ulteriore divisione di pensiero:
- Valutazione ex post → valutare l'attitudine agevolatrice per come sono effettivamente
andate le cose.
- Valutazione ex ante → collocata idealmente nel momento in cui il concorrente pone in
essere il proprio contributo.
Si ritiene per lo più di seguire la prima prospettiva, ovvero l'illecito sarebbe comunque stato
commesso.. magari con più facilità o gravità, ma solo a seguito di un giudizio ex post si può
giungere a questa conclusione.
Un soggetto può concorrere al reato fornendo un apposto MATERIALE o MORALE.
Il contributo materiale, o fisico, può essere essenziale o agevolatore.
Il contributo morale può invece essere di determinazione o di rafforzamento.
Concorso mediante omissione nel reato commissivo altrui:
Un soggetto può concorrere a quel reato realizzato da altri mediante una condotta omissiva?
Si, se il soggetto è caratterizzato da obbligo di impedimento di reati.
Non determina responsabilità a titolo di concorso la c.d. Connivenza, che ricorre quando un
soggetto assiste passivamente alla perpetrazione di un reato che si avrebbe la possibilità ma non ha
l'obbligo di impedire.
D) Elemento soggettivo:
La fattispecie di concorso deriva la sua natura delittuosa o contravvenzionale dalla fattispecie
incriminatrice con la quale si combina.
Art. 110 c.p.
Art. 113 c.p. → cooperazione del delitto colposo.
Nel delitto, sia dolo che colposo, si può avere concorso ai sensi del combinato disposto tra questi
due articoli.
Art. 110 c.p. → basta per avere concorso di persone nel reato.
Dato il carattere autonomo della fattispecie plurisoggettiva, occorre che al concorrente sia
attribuibile psicologicamente non solo la condotta da lui materialmente posta in essere, ma l'intero
reato realizzato in concorso con gli altri soggetti.
DOLO → coscienza e volontà del fatto tipico plurisoggettivo.
Implica:
– coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla fattispecie di parte generale;
– consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno realizzato o realizzeranno;
– coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta alla realizzazione concorsuale del
reato.
COLPA → non volontà di realizzare il fatto di reato come conseguenza della propria condotta di
partecipazione.
Violazione delle regole cautelari e consapevolezza di concorrere con gli altri alla realizzazione della
condotta contraria a tali regole cautelari.
Previsione o prevedibilità dell'evento criminoso.
Diverso dal “concorso di colpa” VS concorso di azioni colpose indipendenti.
Art. 116 c.p. → divergenza tra il reato voluto da tutti e quello in realtà commesso da alcuni altri
soggetti.
Il soggetto che non voleva quel reato e non ha partecipato, deve rispondere?
La soluzione voluta dal codice è che ne risponde.
Si configura responsabilità oggettiva.
[Corte Costituzionale n° 42 del 1965] → sentenza interpretativa.
RESPONSABILITÀ ANOMALA: l'agente risponde del reato (diverso) a titolo di dolo sulla base di
un reale atteggiamento colposo:
– non volontà del fatto;
– inosservanza di regole di prudenza;
– prevedibilità ed evitabilità dell'evento in concreto.
Art. 117 c.p. → disciplina un'ipotesi particolare di reato proprio.
Reati propri semi esclusivi, ma in cui il medesimo comportamento posto in essere da un soggetto
non qualificato pone comunque in essere un illecito penale = “mutamento del titolo di reato”.
Intraneus- soggetto qualificato.
Extraneus- soggetto privo di qualifica.
→ Se non tutti i soggetti hanno la qualifica, è possibile il concorso? si.
Un soggetto (extraneus) che ignora la qualifica soggettiva di uno (intraneus) o più concorrenti ha il
dolo di un reato, ma diverso (reato comune), il che determina quindi un mutamento del titolo di
reato per tale soggetto.
Nonostante ciò, anche questo soggetto risponde del medesimo reato, anche se non era al corrente
del diverso tipo di reato. Il mutamento consiste in una responsabilità oggettiva.
Se invece l'extraneus è a conoscenza della diversa qualifica del reato si applica la disciplina dell'Art.
110, in quanto tutti i soggetti conoscono la condizione.
PROFILI SANZIONATORI
Pena: limitazione dei diritti del soggetto come conseguenza della violazione di un obbligo.
La pena integra un mix in cui vi è un'idea centrale retributiva e intimidativa, cui si combinano
istanze preventive e rieducative → polifunzionalità della pena:
– retribuzione al comportamento antisociale;
– prevenzione generale (negativa) o intimidazione, per distogliere la generalità dei consociati
dal compiere fatti criminosi;
O prevenzione generale (positiva) in cui la previsione delle norme penali potrebbe
contribuire al rafforzamento di valori emergenti;
– prevenzione speciale con funzione di eliminare o ridurre il rischio che quel soggetto ricada
in futuro nel compimento del reato già commesso a cui è già stata applicata la pena.
PRINCIPIO DELLA RIEDUCAZIONE → Art. 27 Cost, comma 3.
La Corte Cost. Riconosce il carattere polifunzionale della pena [Corte Cost. N°306/93].
Problema: compatibilità della disciplina dell'ergastolo con la funzione rieducativa della pena.
Diverse forme di flessibilizzazione della pena introdotte dal legislatore.
A queste condizioni non presenta problemi di compatibilità.
CONSEGUENZE SANZIONATORIE che possono derivare da un reato:
• a) pene principali;
• b) pene accessorie;
• c) misure di sicurezza;
• d) effetti penali della condanna;
• e) conseguenze civili.
PENE PRINCIPALI:
– Ergastolo
– Reclusione
– Arresto
– Multa
– Ammenda
– permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.
Comminatoria edittale: pena prevista dal legislatore nel momento in cui crea e prevede il reato.
Ha la possibilità di prevedere la pena attraverso diverse tecniche.
La norma può comminare pena detentiva; pena pecuniaria; in alternativa o ancora queste due
congiunte.
PENE ACCESSORIE: sanzioni che eventualmente si aggiungono alle principali.
Art. 20 c.p.
Funzione di impedire che il soggetto commetta nuovamente determinati reati.
Nello specifico, artt. 28 s.s.
Carattere fondamentale delle pene accessorie è la loro automaticità → esse conseguono di diritto
alla condanna.
Effetti penali della condanna → conseguono di diritto alla condanna senza bisogno di una specifica
statuizione del giudice.
Conseguenze civili derivanti dalla condanna → a) obbligazioni nei confronti dei soggetti
danneggiati dal reato; b) obbligazioni nei confronti dello Stato.
Misure di sicurezza → sono conseguenze sanzionatorie del reato ma non sono pene.
Sono concepite non per punire, ma per fronteggiare la pericolosità di un soggetto autore di un fatto
di reato.
Sistema dualistico o del doppio binario =
Prevede sia la pena che misure di sicurezza. Nei confronti del medeismo soggetto è possibile
applicare tanto la pena quanto la misura di sicurezza.
Punibilità → alla condanna di un determinato reato dovrebbe sempre conseguire la pena.
Possiamo parlare di punibilità in diverse fasi:
1. comminatoria edittale o legale della pena;
2. commisurazione in concreto della pena – protagonista il giudice che commisura e applica in
concreto la pena.
3. Fase dell'esecuzione.
Con l'integrale esecuzione della pena, la vicenda punitiva si estingue.
Commisurazione in concreto della pena:
Artt. 132 s.s. = la discrezionalità applicata dal giudice nella commisurazione è vincolata.
Il giudice deve sempre motivare l'uso del suo potere discr