La struttura del reato
Da un punto di vista giuridico, il reato è un fatto giuridico volontario illecito, al quale l'ordinamento ricollega una sanzione penale. Nel corso degli anni sono state date varie definizioni di reato: alcuni pongono l'accento sul lato morale, considerando il carattere sociale che riveste l'azione di reato (definizione sostanziale), altri, invece, pongono l'accento sulle leggi, considerando reato tutto ciò che il legislatore ha considerato tale (definizione formale).
Entrambe le correnti di pensiero, però, sono criticabili, perché fanno leva su un solo aspetto del reato, escludendone l'altro. Per dare, quindi, una definizione il più possibile completa di reato si devono considerare tutti i suoi aspetti. Partendo da questo presupposto, possiamo descrivere il reato in modo sostanziale-formale, descrivendolo come un fatto umano che:
- È previsto dalla legge in modo tassativo e irretroattivo
- È attribuibile a un soggetto sia causalmente sia psicologicamente
- Offende un bene giuridico costituzionalmente significativo
- È sanzionato con una pena proporzionata al fatto e alla personalità dell'agente
- Ha una pena mirata alla rieducazione della pena
Possiamo dire che ciò che distingue il reato dall'illecito civile e amministrativo è la diversa natura della sanzione.
Distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, così come è menzionato nell'art. 39 c.p.: “i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. L'art. 17 c.p. stabilisce che “le pene principali stabilite per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa; le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda”.
L'art. 17 stabilisce, inoltre, che tra le pene per i delitti vi è anche la morte, ma la Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.
L'oggetto giuridico del reato
Si definisce oggetto del reato il bene che viene tutelato dalle norme del codice penale; ad esempio, nel caso dell'omicidio il bene giuridico tutelato è la “vita”, nel caso del furto è il “patrimonio”. L'oggetto tutelato non va confuso con l'oggetto materiale dell'azione, per esempio nel furto di un portafogli l'oggetto materiale dell'azione è il portafogli.
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