Diritto penale - il reato nel sistema degli illeciti
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CAPITOLO l – IL REATO NEL SISTEMA DEGLI ILLECITI
concetto di reato
Il varia a seconda delle scienze che studiano la delinquenza.
scienze criminalisiche reato
A.e., le (antropologia, sociologia e psicologia criminali, medicina legale) si occupano del
quale fenomeno naturale. dogmatica penale, reato nei suoi elementi formali.
Nella invece, quello che interessa è il
Reato dal punto di vista formale
reato in astratto descrizione di un fatto
Da tale punto di vista formale, il è la umano, descrizione alla quale il
ricollega sanzioni penali.
legislatore – attraverso disposizioni, Disposizioni che non saranno solo quelle discendenti
dalla norma penale incriminatrice, ma da quelle che si ricavano ricongiungendosi a tutte le norme penali ed extrapenali
alla norma incriminatrice ricollegate.
Alcune di queste disposizioni concorrono ad ipotizzare un comportamento esterno; altre uno interno (dolo, colpa); altre
ancora elementi negativi (c.d. scriminanti) che debbono mancare affinché sussista il reato.
reato in concreto fatto umano
Sempre da un punto di vista formale, è invece il (n.b.: non la descrizione di un fatto)
che il giudice prende in considerazione per valutarne la conformità alla fattispecie astratta prevista dal
legislatore. fatti giuridici penalmente rilevanti,
Essi sono dei anche se non gli unici fatti: altri penalmente rilevanti
sono, a.e., la morte del reo, l'amnistia, la grazia e l'indulto.
Reato dal punto di vista sostanziale
La distinzione di cui poco sopra fra reato in astratto e reato in concreto deriva dall'illuminismo giuridico. Essa non
sempre è stata condivisa; molti hanno tentato di superarla giungendo ad una definizione sostanziale di reato, basata, a.e.,
sulla contrarietà a sentimenti di giustizia, di moralità, di spirito del popolo, ecc. Definizioni che sono state applicate
molto spesso in momenti di capovolgimenti sociali: a.e. Nella Germania Nazionalsocialista o nell'URRS, dove reato
non era quanto contrario alla legge, ma quanto contrario ai principi razziali, socialisti o comunisti
In base a questo pensiero, sì è tentato di definire le note sostanziali di un reato secondo due vie:
concreta del reato
Tramite l'analisi in sé considerato;
● confronto tra reato
Tramite il e gli altri illeciti giuridici non penali.
● analisi concreta del reato,
La prima via, quella della ha condotto soltanto a risultati approssimativi. Alcuni hanno detto
che il reato è quel fatto che offende gravemente un ordine etico; altri che viola i sentimenti altruistici della probità e
della pietà; altri ancora che è l'azione che mette in pericolo la conservazione della società.
Tali descrizioni sono per noi infruttuose, dal momento che operano da un punto di vista meramente sociologico.
Il secondo approccio sostanziale è quello che si muove confrontando il reato con gli altri illeciti giuridici. Si opererà
valutazione sui fattori di produzione normativa.
così una illeciti civili.
In primo luogo, si è tentato di confrontare il reato con gli altri illeciti giuridici, in particolare con gli C'è,
sul piano sostanziale, un quid che renda possibile distinguere tra illecito penale ed illecito civile? Alcuni hanno
maggiore allarme sociale.
sostenuto che l'illecito penale desterebbe un Ma non è vero: basti considerare che una
contravvenzione desta minor allarme di un dannegiamento di beni di elevato valore culturale; danneggiamento che è
illecito civile. interessi extrapatrimoniali,
Così non si può neanche sostenere che solo l'illecito penale vada ad offendere mentre
quello civile tutela solo interessi patrimoniali. Ma non è così: è infatti a tutti evidente che gli interessi tutelati dai idue
tipi di illeciti spesso si intrecciano; a.e, è il diritto civile a tutelare il diritto al nome (che è interesse extrapatrimoniale).
penale è di regola illecito colpevole,
Un primo criterio, forse, lo si può individuare notando come l'illecito dal
civile è di regola incolpevole,
momento che richiede l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Invece, l'illecito
oggettivo del verificarsi del fatto.
perché per il suo verificarsi è sufficiente l'elemento Gli illeciti previsti al 2043 c.c.
non sono, infatti, gli unici illeciti civili: sanzione civile non è solo il risarcimento, ma anche la restituzione,
l'impedibilità, la sentenza di annullamento. Però, dall'analisi dello stesso art. 2043, si vede che non è così: infatti anche
richiede l'esistenza della colpa,
esso pure se ben molte sanzioni civili discendono dalla colpa.
Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, invece, occorre dire che – dopo la l. 689/1981 – il fenomeno della
depenalizzazione ha fatto trasferire dalla categoria penale a quella amministrativa moltissimi illeciti, al fine di evitare
che subissero il torto del marchio dell'illecito penale per una serie di torti che meritavano di essere perseguiti in altro
la struttura dell'illecito amministrativo ricalca quella delle contravvenzioniillecito penale.
modo. Oggi, dunque, 1
Ancora, è necessario continuare a riflettere su un altro elemento che caratterizza l'illecito penale rispetto agli altri illeciti
penale è descritto con fattispecie dettagliate,
civili: l'illecito mentre l'illecito civile è configurato dal legislatore con
modelli estremamente sommari. In quest'ultimo l'elemento soggettivo di solito non rileva, ed anche in una delle più
complesse fra le sue fattispecie – quella del 2043 c.c. vi è una tipizzazione assai lontana da quella del diritto penale.
operare una fotografia la più
Nell'illecito penale, invece, le fattispecie sono dettagliatissime, particolareggiate, tali da
dettagliata possibile. fattispecie a forma libera
Questo succede anche nelle c.d. (a.e. omicidio), nelle quali una
condotta assume rilevanza penale per il solo fatto di essere collegata o collegabile ad un certo evento da un nesso di
causalità. elementi ecentuali o accessori,
Il legislatore penale, inoltre, ipotizza una serie di quali le scriminanti, che arricchiscono
ancor di più gli astratti penali.
criterio sostanziale che Gallo individua per distinguere l'illecito civile da quello penale:
In conclusione, è uno il
Illecito civile: lesione.
è un illecito di semplice
● Illecito penale: modalità di lesione. illecito personale,
è un illecito di È un perché la sua rilevanza è
● costituita dalle modalità che hanno accompagnato il suo verificarsi, così come delle caratteristiche personali
illecito personale.
del soggetto agente. È perciò un
Delitti e contravvenzioni
Oltre tutti questi criteri sostanziali, che per Trapani lasciano il tempo che trovano, la vera differenza è di carattere
formale e nominalistico. ratio di
Il nostro codice divide i reati in due gruppi: delitti e contravvenzioni. Qual'è la
questa distinzione? Essa ha un'origine storica: deriva dalla tripartizione del Codice Napoleonico fra delitti, crimini e
contravvenzioni.
Delitto: in genere, individua un reato più grave. Ma la differenza non esiste solo nei limiti edittali: il delitto
● dolo,
può essere punito solo se sussiste il salvo che il legislatore non preveda delitti colposi o
preterintenzionali.
Contravvenzione: individua un reato meno grave, con conseguenze sanzionatorie più miti rispetto a quelle
● fronte avanzato
previste per i delitti. In essa si è riconosciuta una duplice funzione: quella di porsi come di
tutela di un interesse che può essere più gravemente offeso da un delitto, e di sanzionare comportamenti
la presenza del dolo o della colpa è
rispetto ai quali sanzioni extrapenali non avrebbero efficacia. In esse
irrilevante ai fini della conformità della fattispecie; essa rileva, tuttavia, ai fini della determinazione della pena
in concreto da parte del giudice.
Questi caratteri appena descritti possono essere riscontrati confrontando reati delittuosi e contravvenzionali. A.e., l'art.
712 prevede una contravvenzione per chi acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che per la loro qualità o per la
condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo si abbia motivo di sospettare provengano da reato. Esso è fronte
avanzato per il delitto di ricettazione, previsto all'art. 648, per chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un
qualsiasi delitto. criterio distintivo,
Detto ciò, esiste un tramite il quale discernere se ci troviamo di fronte ad un delitto o ad una
contravvenzione? Vediamo quali tentativi sono stati fatti:
Criterio della collocazione nel codice: cioè a seconda che il reato si trovi nel libro II “dei delitti” o nel III
● “delle contravvenzioni”. Ma è un criterio che non può essere accolto: grande parte dei reati è prevista in leggi
speciali extracodicistiche.
Criterio sostanziale: molti ne sono stati proposti. Ma, alla fine, si è arrivati alla conclusione che nessun
● elemento attinente alla sostanza del fatto in sé può portare ad un criterio univoco di distinzione. Ergo, nessun
criterio sostanziale ha mai dato risultati soddisfacenti.
Criterio formale e nominalistico: natura della pena principale ricollegata al fatto di reato.
si fonda sulla
● Esso è enunciato all'art. 39 c.p.: “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie
criterio che può essere
delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. È questo l'unico
validamente accolto.
È l'art. 17 a specificare le pene principali stabilite per i delitti e le contravvenzioni:
Art. 17. Pene principali: specie. delitti
— Le pene principali stabilite per i sono: 2
1) la morte;
2) l’ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa. contravvenzioni
Le pene principali stabilite per le sono:
1) l’arresto;
2) l’ammenda. delitto
Ergo, siamo di fronte ad un se il fatto è sanzionato con ergastolo, reclusione, multa; di fronte ad una
contravvenzione se con arresto e/o ammenda.
Equivalenza dolo/colpa ai fini dell'imputazione
Una delle caratteristiche del regime delle contravvenzioni è quello relativo all'elemento soggettivo:
Delitti: imputati di regola a titolo di dolo; solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge sono imputabili
● anche a titolo di colpa.
Contravvenzioni: ex art. 42, “ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria,
● sia essa dolosa o colposa”. espressamente ipotizzata
Ciò significa che nei delitti la forma colposa deve essere per il singolo titolo di reato; nelle
ai fini dell'imputazione l'elemento soggettivo del dolo o della colpa è equivalente.
contravvenzioni, invece, Da ciò,
l'area di punibilità
ne risulta che delle contravvenzioni è molto più estesa di quella dei delitti.
funzione di prevenzione
Perché? Gallo ritiene che ciò sia spiegabile considerando la che hanno le contravvenzioni. Se
evitare che si crei uno stato di fatto oggettivamente pericoloso,
lo scopo è quello di sarà indifferente sapere se chi
rileverà, ai fini della
abbia agito intenzionalmente (per dolo) o per leggerezza (colpa). L'elemento soggettivo invece,
determinazione discrezionale della pena per il fatto concreto: della pena in concreto come sarà comminata dal
giudice. Ciò da quanto disposto nel combinato deglil artt. 132 e 133: “Nei limiti della legge, il giudice applica la pena
discrezionalmente”; “Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente il giudice deve tenere
dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.
conto [...] della gravità del reato desunta [...]
La Dottrina e la Giurisprudenza maggioritarie ritengono, invece, che riguardo alla contravvenzione, trattandosi di reati
c.d. bagatellari, non sia necessaria un'indagine sull'elemento soggettivo, di modo da sgravare il lavoro del giudice.
presunzione di colpa.
Sarebbe da impiegare, perciò, una Ma ciò per Gallo non è ammissibile, dal momento che ciò
contrasterebbe con il dettato del codice. L'art. 43 dispone, nel suo ultimo comma, che “la distinzione tra reato doloso e
ogniqualvolta per queste la
reato colposo stabilita da questo articolo per i delitti si applica altresì alle contravvenzioni
legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico”.
fattispecie delittuose ad elemento soggetivo equivalente
Ad ultimo, il Gallo sottolinea come le (a.e. art. 171 bis l.633
1941) si sostanzino in un modo di legiferare raro (e criticabile).
Ancora, nella l.689/1981 con la depenalizzazione di molti reati si sono impiegati criteri simili a quelli utilizzati per le
contravvenzioni (si veda art. 11).
Oggetto giuridico del reato
oggetto giuridico del reato che la norma penale mira a tutelare da possibili offese.
Per si intende l'interesse
La c.d. scuola tecnicogiuridica distingueva fra:
Oggetto giuridico formale: consiste nel diritto dello Stato all'obbedienza della norma da parte dei
● destinatari;
Oggetto giuridico sostanziale generico: l'interesse dello Stato a conservare le condizioni della
● propria esistenza;
Oggetto giuridico sostanziale specifico: l'interesse del soggetto passivo del reato (tutelato dalla
● singola norma o da una pluralità di norme).
Gallo trova argomentazioni sia contro l'oggetto giuridico formale che contro quello sostanziale generico. Egli invece
identifica l'oggetto giuridico sostanziale nell'interesse tutelato dalla singola norma penale. Il finalismo della norma
penale non può, infatti, che coincidere con la tutela di un interesse, ed ha funzione propulsiva: la norma mira ad evitare
che la violazione dell'interesse abbia a prodursi. Tuttavia, tale funzione propulsiva non deve intendersi un mero 3
appiattimento rispetto ad una moralità ufficiale o di Stato. Infatti, gli obblighi a contenuto negativo (non fare) tendono a
tutelare un dato già esistente; semmai il pericolo può essere ravvisato di più in quelli a contenuto positivo (fare), che
tendono ad ispirare tipi e modelli di comportamento.
In favore dell'argomentazione dell'interesse giuridico quale interesse tutelato dalla norma penale, una conferma positiva
può essere ritrovata nell'art. 50 c.p., che prevede la scriminante del consenso dell'avente diritto:
Art. 50 – Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della
persona che può validamente disporne.
Altro esempio è nell'art. 120 c.pp, che dispone che il diritto alla querela spetta alla persona offesa dal reato: quindi, non
solo il titolare dell'interesse
chiunque abbia riportato un'offesa, ma messo in pericolo:
Art. 120 – Diritto di querela: Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro
richiesta o istanza ha diritto a querela [...].
il tipo descrittivo corrisponde alla difesa all'interesse protetto.
Di solito, – la fattispecie astratta della disposizione –
divergono. irrilevanza penale di un comportamento
Tuttavia, in certi casi, essi Gallo, in altri termini, si schiera per la
quando esso non lede nessun interesse protetto.
o intacca in modo alcuno Dunque, affinché si tratti di reato, il fatto
concreto, oltre a corrispondere al tipo descrittivo, dovrà anche ledere un interesse protetto. Due esempi di scuola per
dimostrarlo: se uno stacca un acino d'uva, in base alla pura forma del furto si dovrebbero rinvenire nel fatto gli estremi
degli artt. 624 e 625 c.p.: furto aggravato da violenza sulle cose. Ancora, nel caso di acquisto di cose di provenienza
sospetta, la pura forma della fattispecie dell'art. 712 farebbe rinvenire il comportamento penalmente rilevante nella
mancanza di accertamento della legittimità della provenienza. Ma se poi, nel corso del procedimento, si accerta che le
irrilevante.
cose erano di lecita provenienza, il comportamento posto in essere sarà
Un dato normativo di conferma può essere rinvenuto nell'art. 49 c.p.:
Art. 49: [...] La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza
dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. [...]
inidoneità dell'azione il
Tale riscontro sulla dovrà sempre essere fatto nel corso del processo: un'indagine che appuri se
tipo descrittivo implica l'offesa all'interesse protetto.
ed il fatto corrispondente ad esso Se non c'è offesa, come nel
caso del “chicco d'uva” il fatto, pure corrispondente alla fattispecie astratta del furto aggravato da violenza sulle cose,
sarà penalmente irrilevante.
Antigiuridicità formale e sostanziale
Siamo facilmente arrivati alle conclusioni poco sopra riguardo l'idoneità dell'azione alla lesione di un interesse protetto
quale requisito per la sua rilevanza quale reato.
La Dottrina ha discusso su questo tema con elaborazioni varie e spesso contrastanti, chiedendosi quali siano gli elementi
– nota distintiva, requisito o carattere del fatto criminoso – e se quali fra questi elementi determinino l'antigiuridicità
del fatto. Due sono le teorie che si sono contrapposte: quella dell'antigiuridicità formale del fatto costitutivo di reato e
della antigiuridicità sostanziale (materiale) dello stesso.
Teoria dell'antigiuridicità sostanziale (materiale): duplice giudizio di
deve essere effettuato sul fatto un
● disvalore: da un lato la sua corrispondenza alla fattispecie astratta individuata dal legislatore; dall'altra una
valutazione riguardo la lesione dell'interesse.
Teoria dell'antigiuridicità formale: l'offesa dell'interesse non rappresenta un elemento che contribuisce a
● determinare l'illecito. Unico elemento a questo fine è infatti la corrispondenza del fatto alla rispondenza al tipo
astratto della fattispecie individuato dal legislatore.
Tale dualismo, ad ultimo, si riduce alla contrapposizione fra due scuole di pensiero: una che ritiene che il giudizio di
disvalore non possa che essere formulato alla stregua del diritto positivo, l'altra che vuol tenere conto di altri criteri di
valore.
Per i seguaci del secondo orientamento (fra i quali molti dei giuristi italiani) c'è l'opinione che – scrive Gallo
“l'illicieità giuridica penale è la sola vera illiceità giuridica, e che quest'ultima è necessariamente formale”. Per essi
determinare un “quid dotato di autonomia” rispetto al piano formale significherebbe sfociare nell'anarchia giuridica. I
sostenitori dell'altra scuola ritengono, invece, necessario un giudizio del giudice in base ad altri criteri forniti da
legislatore: criteri variabili, come quelli etici, sociali od economici. 4
Il giudice non può essere mero arbitro,
Gallo si pone in maniera diversa rispetto a questi due punti di posizione. quale
sarebbe se adoperasse criteri diversi da quelli della legge per la valutazione di un certo fatto. Ma non si può nemmeno
adoperare quale unico criterio di valutazione la corrispondenza di un fatto allo schema descrittivo fissato dalla legge.
comportamenti del tutto innocui:
Ciò, infatti, importerebbe la rilevanza penale di quale, a.e., prendere un chicco d'uva
da una vigna non propria.
necessario un giudizio sulla offensività
Ergo, per Gallo è di un certo comportamento determinato. a tale giudizio va
effettuato non dal punto di vista personale dell'interprete (che potrebbe ispirarsi a criteri del tutto originali o incoerenti),
dal punto di vista dell'ordinamento. congruo con gli stessi principi vigenti
ma Un giudizio, cioè, che sia
nell'ambito di un dato sistema normativo, ratio, principio che costituisce ragione
restando ancorati alla cioè il
sufficiente della norma.
Per Gallo, dunque, è permesso un giudizio in base a requisiti di forma e di sostanza. Ma dove:
Forma: necessità che la condotta realizzi il modello di descrizione legale;
● Sostanza: significato
necessità che la condotta possa riconoscersi nel in ragione del quale il
● legislatore ha riconosciuto conseguenze giuridiche a tali fatti.
esprimere l'esigenza che l'atto adempia alla ratio della sua
Il requisito dell'offesa, dunque, significa solo
(anti)giuridicità: l'offesa di interessi che il sistema reputa di difendere dall'ingerenza dei
nel diritto penale, essa è
terzi. specifico riscontro normativo nell'art. 49 II comma:
E questa non è soltanto un'opinione: per Gallo essa ha
Art. 49: [...] La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza
dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. [...]
Il fattoreato
Quali sono gli elementi costitutivi del fattoreato? Essi emergono dalle norme penali reali, dal diritto positivo dettato dal
parte generale:
legislatore. A ciò sono dirette le regole dettate nella esse si incentrano su modelli rispetto ai quali le
figure di reato debbono adeguarsi. azione
A delimitare i profili dei comportamenti umani, della “casella” entro la quale debbono collocarsi, sono i termini
omissione.
ed Tuttavia di per sé stessi tali termini non dicono nulla del contenuto. In primo luogo, sono gli artt. 40 e 41
nesso causale rilevante per il diritto penale:
c.p. a disciplinare ogni
Art. 40: Rapporto di causalità. — Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od
omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41: Concorso di cause. — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od
omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare
l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si
applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta
consiste nel fatto illecito altrui. scriminanti,
Ancora, sulla stessa scia devono essere prese in considerazione le c.d. disciplinate dagli artt. 52 e 54 c.p.:
Art. 52 Difesa legittima. — Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all’offesa.
Art. 54. Stato di necessità. — Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo .
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui
minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
struttura minima ed inderogabile della fattispecie criminosa
La è invece data dagli artt. 25 II comma e 27 I comma
Cost.: 5
Art. 25 II comma Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Art. 27 I comma — La responsabilità penale è personale.
riserva assoluta
Già ci siamo soffermati sul fatto che la legge penale prevede di fonte rango legge, così come sulla
irretroattività. riferibilità del fatto
L'art. 27, in rapporto alla personalità della responsabilità, rimanda alla suscettibile
persona umana
di sanzione all'individuo in virtù di ciò che lo rende e non mera forza causale; esso deve – in altri
termini – essere riferibile alla sua coscienza ed alla sua volontà. Ergo, sempre dallo stesso articolo, si evince che il fatto
fornito di lineamenti precisi, compresi in rapporto al fatto concreto.
deve essere suscettibili di essere
le scriminanti sono comprese nel fatto
L'art. 25 spinge a ritenere che come elementi la cui mancanza è necessaria
affinché lo stesso fatto possa considerarsi illecito penale. Ponendo il caso che una disposizione intervenisse ad
abrogarne un'altra che contiene una scriminante, la garanzia legislativa dell'art. 2 e quella costituzionale dell'art 25
garantiscono che il fatto non sia punibile.
Nozioni costituzionale e codicistica del fatto
La nozione costituzionale (25 Cost.) del fatto è comprensiva tanto dell'elemento ogettivo che di quello soggettivo; le
situazioni scriminanti sono invece assenti.
Qual'è, invece, l'uso che del termine fatto compiono il Codice Penale e le restanti leggi ordinarie? Neanche in questo
esprime gli elementi oggettivi
caso vengono considerate le scriminanti. E, dall'art. 1 c.p., si evince che il termine fatto
del fatto.
Concezioni bipartita e tripartita della fattispecie criminosa
ripartizione degli elementi costitutivi del reato.
Molto si è discusso in dottrina riguardo la Due sono le ripartizioni
che vanno per la maggiore; vediamo quali:
Concezione tripartita
1. Fatto: esso è l'insieme degli elementi materiali di cui è necessaria la realizzazione;
2. Antigiuridicità obiettiva: qualificherebbe il fatto nel senso della contrarietà alla legge penale;
3. Elemento soggettivo o volontà colpevole: permette l'imputazione del fatto antigiuridico a chi l'ha posto in
essere.
Concezione bipartita
1. Elemento oggettivo (fatto), con el. Positivi ed el. negativi;
2. Elemento soggettivo
Da questa prima schematizzazione si può già notare come la concezione bipartita non accolga l'elemento
dell'antigiuridicità obiettiva come costitutivo del reato. Gallo è d'accordo; la teoria dell'antigiuridicità penale obiettiva
va incontro, infatti, ad una serie di difficoltà quando ci si domanda quale sia il criterio alla stregua del quale si formula
il relativo giudizio. Essa non può essere ravvisato nella norma penale incriminatrice; e nemmeno si può ritenere che il
la teoria
giudizio di antigiuridicità si proponga alla stregua di norme diverse da quella incriminatrice. Dunque,
dell'antigiuridicità penale obiettiva non può essere accolta, dal momento che non pare dare risposte soddisfacenti.
assenza di scriminanti.
Per Gallo, tuttavia, il senso di tale teoria è quello di porre l'elemento negativo nella Dal
fatto umano tipico,
momento che il concetto di così come risulta dal combinato degli artt. 47 e 59, ricomprende la
presenza di queste, ragioni di semplicità e facilità rendono vantaggioso spiegare la struttura del reato con una
elemento oggettivo, elemento soggettivo, volontà colpevole
concezione bipartita fatta di cioè il fatto, e di ovverosia la
che rende possibile imputare il fatto giuridico a chi l'ha posto in essere.
I presupposti del reato
Per parte della Dottrina, tali presupposti costituirebbero presupposti condizionanti l'esistenza dell'illecito. Alcuni la
presenza di una regola incriminatrice.
ravviserebbero nella Ma ciò, per Gallo, è sbagliato: è questa, infatti, una
concezione che confonde il concetto giuridico di reato con quello fenomenico. Allo stesso modo, alcuni ravviserebbero
soggetto agente.
il presupposto nella presenza di un Ma anche ciò può essere contestato agevolmente: il soggetto non è
bene giuridicamente tutelato,
infatti il presupposto, ma colui che dà vita al reato. Quanto all'esistenza di un anche
questa teoria è criticabile alla stregua di quanto già riportato per la presenza della regola incriminatrice. 6
condotta del soggetto agente,
Può accogliersi, invece, la teoria che ravvisa nei presupposti del reato la cioè di quegli
elementi naturali o giuridici che debbono preesistere alla condotta criminosa perché il reato abbia a verificarsi. Ciò
accade, a.e., nel reato di bigamia (556 c.p.), per l'altruità della cosa nel furto (624), la gravidanza nell'interruzione della
stessa senza il consenso della donna.
CAPITOLO II – IL FATTO DI REATO
Gli elementi positivi del fatto fatto umano
Già siamo arrivati alla conclusione che il reato è formato da due elementi: il al quale va ad aggiungersi la
volontà colpevole. condotta umana.
Si parla, quindi, di una
Tuttavia, nel linguaggio legislativo, del termine condotta non si fa quasi mai menzione – salvo che in casi rari (vedi art.
azione omissione.
133 c.p.). Capita, invece, di leggere altri due termini: ed Il rapporto dialettico fra questi due termini
caratterizza ogni sistema normativo, anche quando le norme di questo sistema non sono giuridiche (ma etiche, etiche,
ecc.). illeciti di azione sostrato naturalistico:
La dottrina dominante, negli tiene conto del è un comportamento umano
consistente in un'azione positiva, estrinsecazione dell'energia muscolare del soggetto agente nel mondo esterno. Invece,
illeciti si omissione
negli si tiene conto del dato normativo: l'illecito di omissione consiste nel non aver tenuto una certa
dato normativo. aliud
condotta in rapporto ad un certo Il soggetto si è comportato in modo diverso da quello descritto:
agere.
Ma ciò risponde a verità? È esatto rinvenire la struttura naturalistica soltanto nell'azione, e sostenere che l'omissione
tanto il comportamento attivo
non può essere che ravvisata solo in rapporto ad una norma? Per Gallo non è così; anzi:
che quello omissivo si sostanziano in ESTRINSECAZIONI DI ENERGIA MUSCOLARE. Non è possibile, infatti,
ipotizzare una condotta umana che non si ponga come atteggiamento esteriore: laddove, infatti, non vi sia
estrinsecazione di energia muscolare vi sarà pur sempre inerzia. la definizione di un illecito come di azione o
Per i motivi appena esposti, possiamo arrivare alla seguente conclusione:
di omissione non dipende da come si è estrinsecato il comportamento del soggetto agente, da un elemento naturalistico
dipende dal rapporto fra fattispecie concreta e fattispecie astratta,
del fatto in sé considerato, ma cioè il dato
normativo. Ragion per cui il riscontro col dato normativo sarà sempre necessario, anche in caso di omissione.
Azione cosciente e volontaria azione ed omissione
Nella legislazione penale si parla di secondo diverse accezioni.
fatto costitutivo di reato:
1. La prima, più ampia, fa coincidere azione ed omissione con l'intero dall'art. 81 I e
II comma si evince che può trattarsi sia di fatto realizzato in violazione di un obbligo a contenuto negativo,
quanto di un obbligo a contenuto positivo. Nel primo caso il reato sarà di azione (l'obbligo è di non fare e tu
hai fatto); nel secondo di omissione (l'obbligo era di fare, tu non hai fatto). In entrambi i casi, comunque,
azione ed omissione sono semplici sinonimi di fatto; nella stessa accezione in cui il termine appare in apertura
del codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato
dalla legge [...]”. condotta umana che cagiona l'evento dannoso o pericoloso
2. La seconda utilizza i due termini per indicare la
vietato. È questa l'accezione dell'art. 40, I comma: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione o omissione”.
Tale significato, tuttavia, è utilizzabile solo nei reati che esigono come elemento costitutivo una conseguenza.
altro requisito di fattispecie
Stanti questi significati dei termini azione ed omissione, non ci resta che indagare su un
che deve riscontrarsi in ogni illecito penale: COSCIENZA E VOLONTÀ.
si tratta della Disciplina infatti l'art. 42 I
comma: Art. 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. —
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha
commessa con coscienza e volontà. penalmente rilevante, esige
Cosa implica questo articolo? Che, affinché un fatto sia esso non solo di un'azione e di una
un momento riferibile alla coscienza ed alla volontà
omissione, ma anche di dell'individuo che l'ha posto in essere; in
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dominabililtà.
altri termini, alla A.e., non sarà un fatto rilevante versare il liquido che credo la medicina nel bicchiere
di un parente ammalato.
Se coscienza e volontà mancano, come nel caso in cui l'agente non poteva compiere, a causa di una forza esterna, una
condotta diversa, l'atto non è riferibile al soggetto come persona umana, nonostante ci sia l'azione o l'omissione. È come
se l'uomo non avesse agito, o come se ad agire al suo posto sia stata una forza della natura. psicologico del
L'indagine sulla coscienza e sulla volontà serve – sul piano operativo – all'accertamento dell'elemento
reato: del dolo o della colpa. Perché il codice opera tale separazione? Perché contrappone la coscienza e la volontà al
diverse conseguenze che si producono in caso di assoluzione,
dolo ed alla colpa? La separazione risiede nelle cioè a
seconda che essa sia avvenuta per mancanza di coscienza o volontà o per mancanza di dolo o colpa. Tali conseguenze si
riverberano non solo nel campo degli effetti penali, ma anche in quello degli effetti extrapenali.
Mancanza di coscienza e volontà: fatto oggettivo penalmente rilevante.
in questo caso viene a mancare un
● requisiti della fattispecie oggettiva.
Sul piano sistematico i due elementi sono, infatti,
“il fatto non sussiste”.
In questo caso, la formula di assoluzione sarà In caso di difetto del requisito della
non c'è fatto.
coscienza e volontà, infatti,
Mancanza di dolo o colpa: in questo caso il fatto penalmente rilevante esiste; tuttavia, mancando l'elemento
● soggettivo, non è riconducibile alla coscienza ed alla volontà dell'agente.
“il fatto non costituisce reato”.
La formula dell'assoluzione sarà:
Sul piano penale, la differenza che esiste in un caso ovvero nell'altro è solamente formale; in entrambi i casi il soggetto
non è colpevole.
Anche nel campo extrapenale dovrebbe essere lo stesso; tuttavia, in alcuni casi – ritenuti meritevoli di tutela rafforzata –
rovesciamento dell'onere della prova.
c'è un Ciò può accadere nei giudizi civili o amministrativi. Poniamo l'esempio
di un guidatore che, nel primo caso, sia stato assolto per mancanza di prove sull'elemento soggettivo; nel secondo per
insufficienza di prove sulla coscienza e volontà:
Guidatore assolto per mancanza di prove sull'elemento soggettivo: ai fini del giudizio civile, ex art 2054
● c.c., si verificherà l'inversione dell'onere della prova: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Spetterà, dunque, all'autore del fatto di aver agito senza colpa (nel contesto dell'azione per risarcimento del
danno).
Guidatore assolto per mancanza di prove su coscienza e volontà: dal momento che queste ultime due
● costituiscono una frazione dell'elemento oggettivo, il dubbio verterà sullo stesso fatto costitutivo di reato. È, in
dubbio che investe l'esistenza stessa del fatto.
altri termini, un Non potrà, così, operare il rovesciamento
dell'onere della prova di cui al 2054 c.c.
“tutela rafforzata”
Ciò si chiama di certi interessi e conduce – in ipotesi come quella appena vista – a non fermarsi di
fronte ad una motivazione di insufficienza di prove: toccherà al convenuto la piena prova dell'assenza di colpa.
Coscienza e volontà e momenti dell'iter criminoso
In rapporto a quali dei diversi momenti dell'iter criminoso va accertata l'esistenza della coscienza e della volontà? Il
problema non è di poco conto. Tuttavia neanche in questo caso può essere data una risposta unitaria. Sarà, invece,
necessario distinguere a seconda dei tipi di reato.
Reati di azione: Reati a forma vincolata: qui la coscienza deve rivolgersi a quel segmento del fare dell'uomo che
● corrisponda alla descrizione della figura criminosa, è quindi lo stesso legislatore qui a stabilire il
momento in cui deve essere presente.
Reati a forma libera (o fattispecie causalmente orientate): qui la condotta non ha rilevanza per le
● forme intrinseche che la caratterizzano, quanto per la rilevanza del collegamento con un risultato ad
essa esterna. Un reato del genere è, a.e., l'omicidio.
In tali reati l'atto tipico non può essere colto in funzione dell'idoneità causale dell'atto rispetto
all'evento. Infatti, se fosse sufficiente la presenza della coscienza e della volontà in uno qualsiasi degli
atti dell'iter criminoso, ogni atto preparatorio sarebbe tipico, e – di questo passo si arriverebbe a
punire anche la mera intenzione. dolo “l'ultimo della catena”
Nei reati a forma libera caratterizzati da l'atto tipico sarà prima del quale
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più si esprime la signoria
si esplichi il processo causale in direzione dell'evento; quello nel quale
dell'agente. Se coscienza e volontà mancano in quest'ultimo atto, sarà impossibile imputare il fatto
all'agente, anche se tutti gli altri precedenti sono stati caratterizzati dalla volontà. Nel caso
dell'omicidio, a.e., pure se tutti gli atti preparatori (acquisto della pistola, mira, ecc) sono stati sorretti
da dolo ma non l'ultimo – qualora l'agente sia scivolato ed il colpo partito accidentalmente uccidendo
la persona designata – il fatto non sarà imputabile a titolo di dolo. E vale anche l'inverso, nel caso gli
atti preparatori siano stati fatti sotto costrizione, ma l'ultimo con coscienza e volontà (perché l'agente
ha cambiato idea). colpa,
Invece, nei reati a forma libera caratterizzati da ciò che conta ai fini dell'imputazione a titolo di
sussistano le condizioni di rappresentabilità ed evitabilità nell'ultimo istante
colpa è se in cui
sarebbe stato ancora possibile rimuovere ciò che rendeva rappresentabile ed inevitabile l'evento.
In entrambi i casi, quindi, l'atto tipico che deve essere assistito da coscienza e volontà è l'ultimo:
l'ultimo della catena o quello contrassegnato dall'ultima possibilità di rimuovere gli effetti del
comportamento imprudente, leggero, imperito. Se nell'ultimo momento sopravviene una forza alla
quale il soggetto non può resistere, l'evento cagionato non gli si potrà imputare a colpa.
Reati di omissione condotta positiva
Qui l'esistenza della coscienza e della volontà può essere accertata solo attraverso l'analisi della
diversa tenuta dall'agente momento immediatamente precedente la scadenza del
rispetto quella dovuta nel
termine. L'omissione sarà priva di coscienza e volontà se la condotta tenuta è diversa da quella necessitata.
natura della condotta omissiva:
Vi sono tre distinte tesi riguardo la c.d.
non fare,
1. L'omissione è un
2. aliud agere,
L'omissione è un un diverso agire rispetto a quello cui il soggetto era tenuto;
violazione di una norma.
3. L'omissione consiste nella
Queste tre tesi, per Gallo, non sono da contrapporsi, ciascuna cogliendo un momento dell'omissione. Esse possono,
ricondotte ad unità. non fare ma non sul piano naturalistico,
anzi, essere L'omissione, infatti, consiste in un quanto
rispetto ad una condotta posta in essere invece di un altro comportamento prescritto.
postula sempre un termine. perentorio,
Altra considerazione da fare, è che l'obbligo di fare Termine che può essere
ordinatorio,
cioè tale da non ammettere un adempimento tardivo, ovvero tale che anche se tardivo l'adempimento
non può prescindere da un termine
realizza comunque la pretesa posta dall'ordinamento. L'obbligo di fare, infatti, che
ne assicuri l'effettività.
Quindi, se antecedentemente a questo termine si è verificato un evento non imputabile al soggetto agente che lo ha
non gli si potrà addebitare
posto nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione, l'obbligazione.
La struttura della coscienza e volontà
Cominiciamo ancora col I comma dell'art 42:
Art. 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. —
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha
commessa con coscienza e volontà.
Dalla lettura sembra rilevarsi che tanto l'azione che l'omissione debbano essere sorrette da un impulso volontario. Non
atti
allo stesso modo la pensano dottrina e giurisprudenza, concordi nel riconoscere la responsabilità anche per
compiuti automaticamente, alla cui origine non può ravvisarsi nessun impulso cosciente.
La struttura della coscienza e volontà
Leggendo alla lettera il solito art. 42 I comma, sembrerebbe evincersi che tanto l'azione che l'omissione debbano essere
sorrette da un impulso volontario, derivante dalla coscienza e dalla volontà.
dottrina e giurisprudenza la
Tuttavia stragrande maggioranza della – stavolta Gallo compreso – ritengono che
responsabilità sussista anche per una serie di atti, alla cui origine non si può ravvisare
compiuti automaticamente,
un impulso cosciente. Dove l'assenza di impulso cosciente può ravvisarsi nella mancanza del passaggio dell'impulso
attraverso la “zona lucida del cervello”.
C'è da dire se così non fosse, qualora si negasse in questi casi la responsabilità per colpa, si arriverebbe a negare la
responsabilità per la maggior parte delle fattispecie colpose. 9
Ecco quindi che, per tali motivi, se nei reati dolosi la coscienza e volontà della condotta deve sempre essere costituita da
nei reati dolosi alla stregua di criteri
un impulso cosciente, l'attribuzione della responsabilità avviene talvolta
normativi di imputazione.
L'ordinamento, così, riesce a sanzionare anche quei coportamenti che, pur non derivando da un impulso volontario,
riferibili. controllabilità dello stesso atto da parte
sono comunque ad esso La volontarietà dell'atto si traduce, così, in
della volontà; atto
comunque in un che, se fossero stati pienamente esercitati i poteri di impulso ed inibizione, sarebbe
evitabile:
stato quello che, a.e., accade per chi colposamente causa la sua ubriachezza o altro stato di mancanza di
lucidità. Sarebbe stato comunque possibile evitare di ubriacarsi, e la mancanza dell'”impulso volontario” da sola non
potrebbe giustificare l'assenza di responsabilità.
Gli unici casi in cui questa libertà è esclusa sono quelli di FORZA MAGGIORE.
Quali sono?
Forza maggiore in senso stretto: la forza esterna che, per il suo potere irresistibile, determina a persona in
● modo necessario ed inevitabile.
Forza maggiore come risultato di una forza umana: come su, ma con l'intervento umano – a.e. il
● costringimento fisico.
Forza maggiore che rende completamente impensabile un atto di volontà diverso: a.e. l'incoscienza
● VOLONTARIA (non quella volontaria, come l'ubriachezza!). non
Sarà il giudice, nel suo iter, a dover accertare che cause di forza maggiore non siano intervenute: accertare,
dimostrare: altrimenti si tratterebbe di probatio diabolica. Qualora non emerga alcun dato processuale in questo senso,
il giudice è libero di ritenere la c.d. libertà dell'azione (assenza di forza maggiore), proprio perché l'esperienza dei casi
l'azione determinata da forza maggiore costituisce l'eccezione rispetto alla regola:
simili insegna che quella
dell'eccezione libera.
Azione: unità e pluralità
Quand'è che l'azione può essere detta unica? A.e.: Tizio percuote Caio con più atti tipici di percosse, ripetuti in pochi
secondi. In questo caso, dobbiamo computare tanti reati quante sono le azioni, oppure rinvenire un'unica azione
costitutiva di reato? teoria teleologica:
Una prima risposta prova a darla la l'atto sarebbe unico quando le varie azioni sono legate da un
vincolo di connessione teleologica; atti che – secondo un criterio normativo sociale – sono realizzati ad intervalli di
tempo tali per cui non si può dire che sia finito un atto e che ne sia iniziato un altro.
Gallo, tuttavia, dissente da questa teoria: l'analisi teleologica appartiene, infatti, ad un momento successivo al verificarsi
contestualità.
del reato. Egli, invece, ritiene che i criteri da adottare siano due: il primo è quello della Esso però da solo
non è sufficiente: a.e., poniamo il caso di un ladro che con un unico gesto si impossessi di due biciclette appartenenti a
lesione del medesimo
diversi possessori. I furti sono due! Quindi dovrà introdursi un secondo criterio: quello della
interesse rilevante.
“l'azione è unica se composta da uno o più atti tipici contestuali che offendono un'unica volta il
In conclusione,
medesimo interesse penalmente rilevante”.
Reati di mera condotta e ad evento naturalistico; reati a forma libera e causalmente orientati
Confrontiamo ora vari tipi di reati, al fine di cogliere la struttura del fatto oggettivo. Cominciamo leggiamo l'art. 640,
truffa:
riguardo la
Art. 640. Truffa. — Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a
millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
esige il verificarsi di una serie di eventi,
Tale fattispecie oggettiva dei quali tre sono direttamente menzionati (artifizi
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o raggiri del soggetto attivo, errore del soggetto passivo, profitto ingiusto per il truffatore o altro) ed un altro (l'atto di
disposizione patrimoniale dal truffato al truffatore o altro) si evince per via interpretativa.
L'art. 575 c.p. dispone, invece, riguardo l'omicidio:
Art. 575. Omicidio. — Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno. la condotta è descritta per note
Quale differenze si colgono rispetto alla truffa di cui sopra? Nel caso della truffa
interne, tipicizzata per elementi intrinseci: può esserci truffa solo se si pone in essere la condotta nel modo descritto
dall'art. 640. qualsiasi condotta umana è idonea a
Nell'omicidio, incece, che si ponga quale antecedente causale della morte
costituire reato.
I due reati, secondo quanto appena scritto, possono quindi essere distinti in:
REATI A FORMA VINCOLATA: come nel caso della truffa, la condotta è descritta per note interne e
● tipicizzata.
REATI CAUSALMENTE ORIENTATI (forma libera): come nel caso dell'omicidio, quelli in cui qualsiasi
● condotta umana è idonea a costituire reato se si pone come antecedente causale del fatto descritto nella
fattispecie. rilevanza della condotta o del suo risultato:
Altra differenza importante, è quella che si può cogliere a seconda della
REATI DI MERA CONDOTTA: a.e. l'art. 241 c.p. sanziona qualsiasi comportamento IDONEO a
● “sottoporre il territorio di uno Stato o una parte di esso alla sovranità dello Stato straniero”. Si parla di mera
condotta in quanto questo reato non presuppone la realizzazione del risultato: è infatti punita la condotta
idonea a raggiungere quel risultato. Così come nel caso della calunnia (art. 368 c.p.), la legge prescinde
totalmente dal risultato della falsa incolpazione.
REATI CON EVENTO NATURALISTICO: come nel caso dell'omicidio o della truffa, la legge richiede il
● realizzarsi di certi eventi naturalistici (morte o quelli sopra descritti per la truffa).
La distinzione fra questi tipi di reati di 4 diverse tipologie si sovrappone e si incrocia. Ed è una differenza che, si badi
vale tanto per i reati di azione che di omissione.
bene, In particolare, nei reati di omissione, a seconda della rilevanza
che viene data all'evento naturalistico si distingue fra:
REATI OMISSIVI PROPRI: quelli in cui, come nel caso dell'omissione di soccorso (593 c.p.) è violato un
● obbligo a contenuto positivo direttamente discendente da una norma penale incriminatrice;
REATI OMISSIVI IMPROPRI: in questo caso la violazione dell'obbligo si ha ai sensi dell'art. 40 II comma:
● “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Dunque, solo nei reati omissivi impropri si vedrà all'evento naturalistico causalmente collegato per vedere se un
comportamento ha o meno rilevanza penale.
L'evento
Stante quanto sopra esposto, già ad una prima analisi sorge spontanea una domanda: sia il reato causalmente orientato
(nel quale è previsto dalla stessa fattispecie il verificarsi di un evento naturalistico) quanto quello di mera condotta
conseguenze nel mondo esterno:
provocano in altri termini, degli eventi. Tutte le condotte – come anche tutti i reati –
quid novi
producono un nel mondo esterno. Allora perché esiste una distinzione a seconda dell'evento?
reati di mera condotta
Perché nei la natura dell'interesse tutelato esige che la regola incriminatrice esige che
reati causalmente orientati
l'ordinamento prenda in considerazione la pura e semplice condotta, mentre nei l'interesse
è tale da richiedere tutela quando si verifichi una modificazione nel mondo esterno. Un evento che può essere di natura
evento
varia: fisiologica, a.e., come la morte, ma anche fisica, psicologica, patrimoniale. Tale modificazione è chiamata
naturalistico. evento giuridico, all'interesse giuridicamente
A tale accezione di evento si affianca quella di che consiste nell'offesa
tutelato. Ricapitolando:
Evento naturalistico: consiste nella modificazione del mondo esterno rilevante per la norma incrimnatrice.
● Esso è presente solo nei reati causalmente orientarti, nei quali una modificazione è appunto rilevante per
l'operare della norma incriminatrice. 11
Evento giuridico: consiste nella offesa all'interesse giuridicamente protetto ed è presente in ogni fattispecie, a
● differenza di quello naturalistico. Ciò perché, se manca lesione o messa in pericolo dell'interesse protetto, non
vi è reato.
Rimane ora da chiarire con quale accezione debba intendersi il termine evento quando è utilizzato dal legislatore. Gallo
scrive che:
Si parla di evento naturalistico: designa un quid
ogniqualvolta nella norma penale la parola evento che è
● posto in relazione alla condotta come effetto della causa: a.e. nell'accezione degli artt. 40 e 41 c.p.
Si parla di evento giuridico: non si prospetta il requisito del rapporto causale,
quando come nel caso
● dell'art. 43 I e II comma.
Sempre Gallo, in conclusione di questo discorso, che “la pluralità di significati che la stessa parola evento presenta nel
corso dello stesso articolo di legge [...] è una realtà normativa alla quale è giocoforza arrendersi”.
Nesso di causalità nella struttura del fatto oggettivo: la causalità nei reati di mera condotta
reati di mera condotta
Nei non si dovrebbero porre problemi riguardo al nesso di causalità fra condotta ed evento,
consistendo appunto il reato solo nel primo di questi due elementi. A sostenere questa opinione, sono anche Dottrina e
Giurisprudenza. La conferma pare trovarsi anche negli artt. 40 e 41 c.p, che disciplinano il rapporto di causalità facendo
riferimento all'evento dannoso o pericoloso che deve essere conseguenza dell'azione o dell'omissione.
è errata la conclusione i reati di mera
Ma Gallo non condivide nulla di tutto ciò. Per lui, infatti, secondo la quale
condotta non darebbero luogo ad alcun tipo di problema di causalità. Tanto per fare un esempio, in una vicenda
criminosa di furto si possono inserire dei passaggi causali nella condotta tipica: a.e., nel furto realizzato tramite gazza
ladra. Già da questo esempio si evince come i problemi di causalità non si pongono soltanto per i reati ad evento
naturalistico, ma anche per quelli di mera condotta.
La differenza risiede in questo:
Nei reati con evento naturalistico: l'esistenza del nesso causale fra condotta e reato è richiesta dalla stessa
● struttura della figura criminosa;
Nei reati di mera condotta: solo eventuale,
l'esistenza di tale nesso è e dipende dalle modalità concrete di
● esecuzione del fatto. sono
Quando si pongono all'interno di fattispecie astratte di mera condotta problemi riguardo al nesso di causalità,
applicabili gli artt. 40 e 41 c.p.? Dottrina e giurisprudenza hanno risolto il problema sostenenso che, nelle fattispecie
la condotta del concorrente diviene evento
di concorso, rispetto la condotta dell'altro, così realizzando una situazione
rilevante ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.
Ma questa, per Gallo, è solo una soluzione nominalistica, ed il problema va risolto unitariamente per ogni ipotesi di
nesso di causalità tra i vari momenti dell'esecuzione della condotta.
Il problema del nesso causale come problema di imputazione
Approfondire il discorso della causalità significa sciogliere un nodo importante riguardo l'imputazione. La discussione
due ipotesi,
ha finora portato all'elaborazione di elaborate da filosofi e studiosi, in particolare per quanto concerne i
fenomeni delle scienze naturali (basti pensare a David Hume):
1. Rapporto di causalità come SCHEMA LOGICO: utile a ricostruire il processo di sviluppo della realtà o
della forma mentale che condiziona il modo d'essere;
2. Rapporto di causalità come SCHEMA ONTOLOGICO: inerente la struttura stessa del reale.
porre il problema della causalità sul PIANO GIURIDICO?
Ma cosa significa illuminismo giuridico:
Vediamo come lo affrontò il c.d. gli studiosi di questa scuola si occuparono non tanto della
rapporto di causalità rilevante per il
causalità in sé stessa (che già creava molti problemi ai filosofi), quanto del
diritto penale. cause prossime,
Per i giuristi illuministi il diritto doveva occuparsi solo delle non delle cause remote.
scarsamente sviluppata sul piano tecnologico.
Per Gallo questa concezione è accettabile, ma soltanto per una società
In un mondo in questo settore sviluppato, invece, la responsabilità può essere attrbuita anche sula base di condotte
molto distanti cronologicamente dall'evento. Basti pensare ad una macchina difettosa che dopo anni esplode, uccidendo
degli operai. 12
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Trapani Mario.
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