Il diritto processuale penale
Definizione
Il diritto processuale penale è una species del genus diritto pubblico, in quanto tutte le sue modalità di svolgimento sono atte a difendere un interesse pubblico. Il procedimento da un lato attua il potere punitivo dello stato e dall’altro difende, sempre nell’interesse pubblico, i diritti personali e patrimoniali. Il diritto processuale penale consiste in un sistema organico ed armonico di norme generali e astratte che regolano le forme degli atti. Il codice di procedura penale è la fonte normativa di riferimento.
La riserva di legge statuale
Le fonti di procedura penale, come si può ricavare dalla costituzione, debbono consistere in fonti normative primarie, quali la legge o gli atti aventi forza di legge. Dall'obbligo si denomina riserva assoluta di legge ordinaria statuale. Le uniche che possono avere rango di fonti secondarie sono le disposizioni attuative (ad esempio i regolamenti per l’esecuzione del nuovo codice). Dunque il codice può essere solo di fonte statuale, mentre le norme che ne definiscono l’attuazione possono anche essere di rango secondario.
La riserva assoluta di legge ordinaria è però posta esplicitamente dalla costituzione solo in riferimento al diritto sostanziale penale, ma solo implicitamente per il diritto procedurale penale, essendo solo desumibile dal principio del:
Art. 101 c. 2 Cost. - “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”
Ne deriva che i giudici sono vincolati solo da quelle norme che abbiano rango o forza di legge. La riserva di legge è anche espressamente sancita dal c.p.p.:
Art. 1 c.p.p., Giurisdizione penale - “La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.”
Salvo i vari principi costituzionali, il diritto processuale penale può essere variato con atti normativi aventi forza di legge, giacché il nostro codice è stato emanato con d.l. di cui al D.P.R. 22 Settembre 1998, n. 447
Il sistema delle fonti
Il diritto procedimentale penale è disciplinato da norme di diritto pubblico. Il sistema gerarchico delle fonti è articolato come segue:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Norme di diritto internazionale generale
- Norme di diritto internazionale pattizio
- Leggi statali ordinarie
- Decreti legge
- Decreti legislativi
- Regolamenti amministrativi
- Bandi militari in tempo di guerra
La normativa complementare
Oltre al codice di procedura vi è anche una normativa di contorno che va a completare il quadro della giurisprudenza penale:
- Con tre decreti legislativi datati 1989 è stata introdotta la normativa complementare in materia di:
- Disposizioni per procedimenti a carico di minori
- Norme amministrative per l’esecuzione del nuovo codice
- E molte altre leggi che concludono un quadro altrimenti lacunoso o comunque inesatto.
Per apportare invece delle modifiche successive al codice, è necessario ricorrere a leggi ordinarie, o nei casi di urgenza, a decreti legge. Negli ultimi anni ci sono stati degli importanti interventi, specialmente in materia di:
- Introduzione del giudice unico e soppressione della figura del pretore
- Introduzione del giudice di pace con funzioni penali
- La disciplina del giusto processo e del legittimo sospetto
I limiti di efficacia nello spazio e nel tempo
I procedimenti penali sono destinati a svolgersi in archi di tempo molto lunghi ed in determinati luoghi davanti a competenti giudici nazionali o a volte anche stranieri. È dunque importante capire quando le nostre norme generali e astratte vanno incontro a limiti spazio-temporali.
Nello spazio
Il principio di territorialità degli ordinamenti giuridici impone una pretesa di sovranità esclusiva in un dato territorio. Questo comporta l'assoggettamento alle proprie leggi di procedura penale delle singole attività che ivi vengano poste in essere, anche quando un atto procedimento debba essere compiuto per conto di un altro stato. A volte però ci si trova davanti a una diversità di disciplina tra le leggi processuali di due stati interessati e dunque nasce la necessità di capire quale forma debbano avere gli atti da compiere all'estero o nello stato per conto dell'estero.
Secondo una regola che non conosce eccezioni, il procedimento nella sua globalità e nei suoi profili essenziali resta sempre disciplinato dal nostro codice di procedura, anche quando la maggior parte degli atti siano compiuti in territorio estero. Per i singoli atti compiuti all'estero, si applica, invece, il principio locus regit actum. In altre parole, la competenza e le forme di tali atti sono, in ossequio al principio della sovranità nazionale, tendenzialmente regolate dalla legge straniera, vigente nel luogo in cui essi sono posti in essere. Analogamente se compiuti in Italia da magistratura straniera, varranno le regole del nostro codice di procedura.
Va però ricordata la possibilità, ove consentito dalla normativa straniera o previsto da convenzioni pattizie, di applicare la normativa dello stato richiedente, come da:
Art. 725 c.p.p., Esecuzione delle rogatorie - 1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. 2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Nel tempo
Il diritto di procedura penale è in costante evoluzione e di conseguenza nascono problemi di applicabilità temporale delle nuove norme. In linea generale le nuove norme hanno efficacia illimitata per il futuro, ma nessun tipo per il passato, in conformità al principio di irretroattività. Il principio fondamentale è quello dell'applicazione della legge vigente nel momento di compimento dell'atto (Tempus regit actum).
Per quanto attiene a singoli atti va specificato che ove siano atti di un procedimento concluso con sentenza irrevocabile, restano indifferenti alle innovazioni normative. Per i singoli atti ancora pendenti:
- Agli atti ancora da compiere si applica la nuova legge.
- Agli atti già interamente compiuti, prima dell'innovazione, si applica la legge anteriormente vigente.
Per quanto riguarda il procedimento nella sua unitarietà, il problema concerne unicamente l’ipotesi di abrogazione del codice, come nel 1988 che a seguito del cambio il vecchio è stato completamente abrogato. In quel caso il D.P.R. n. 447 prevedeva:
- Se il procedimento era in fase avanzata o di giudizio, continuavano a essere valide le norme precedenti.
- La retroattività della nuova normativa in tutti gli altri casi.
Le immunità funzionali
Talune persone, in riferimento ad una posizione pubblica, godono di immunità penale in base a privilegi che possono derivare da fonti statuali o internazionali. Le immunità dalla legge penale sostanziale comporta, nei limiti di esse, anche l’inapplicabilità della legge processuale, almeno temporaneamente. Esistono due principali tipi di immunità:
- Assoluta, quando si estende a qualsiasi fatto o reato posto in essere, anche al di fuori dell’esercizio della propria funzione o incarico.
- Relativa, se è limitata a condotte poste in essere a causa o nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
Se si è sottoposti a immunità processualpenali nello stato estero non comporta che tali immunità valgano anche in patria.
Immunità internazionali assolute e relative
Nel nostro ordinamento, godono di immunità dalla giurisdizione penale, anche dopo la cessazione della rispettiva funzione:
- Il sommo pontefice (Assoluta)
- I capi di stato esteri, i membri della loro famiglia e le persone al loro seguito (Assoluta)
- Gli agenti diplomatici (Assoluta)
- Gli organi di stati esteri e dell’ONU (Relativa)
- I militari stranieri NATO per reati contro loro commilitoni (Assoluta, ma con specifica al caso citato) per tutti gli altri casi il nostro ministero di grazia e giustizia può rinunciare al diritto di priorità ad esercitare la giurisdizione italiana.
Immunità relative di diritto interno
Il nostro ordinamento prevede immunità solo di tipo relativo, i soggetti che le godono sono:
- Il presidente della repubblica. Se l’atto è però compiuto con alto tradimento o attentato alla costituzione non vi sono eccezioni. Per i reati comuni il presidente è un comune cittadino dinnanzi alla legge penale, ma la dottrina ritiene che il procedimento non possa essere avviato se non a fine mandato.
- I membri del governo. Costoro non hanno una vera e propria immunità sostanziale, ma godono di particolari regole procedurali in riferimento ai cosiddetti reati ministeriali.
- I parlamentari nazionali. Oggi è possibile per reati comuni, sottoporre il parlamentare a processo penale senza autorizzazione delle camere. Autorizzazione invece richiesta per intercettazioni o perquisizioni personali e misure privative della libertà.
- I parlamentari europei, come quelli nazionali.
- I consiglieri regionali, come quelli nazionali, ma senza benefici processuali.
- I giudici della corte costituzionale, come i parlamentari nazionali.
- I componenti del CSM, hanno immunità solo in riferimento alle idee espresse, ma senza benefici processuali.
Procedimento e Processo
La categoria dei procedimenti
Il procedimento, come categoria generale, può essere definito come la serie di attività predeterminate da norme procedurali, ai fini dell’attuazione di diritti o interessi sostanziali dei suoi soggetti. La predeterminazione delle norme viene definita come l’aspetto formale del procedimento (Formalità), mentre i fini perseguiti sono l’aspetto strumentale (Strumentalità).
Il procedimento penale segue in particolare la formalità dettata dalle norme penalprocessuali e la strumentalità di attuare il diritto sostanziale penale. Parte della dottrina assorbe il concetto di formalità in quello di strumentalità, sostenendo che anche dove il procedimento penale detta le forme per l’attuazione della pretesa punitiva, non fa altro che disciplinare il mezzo per definire il rapporto penale sostanziale. Cioè forma = mezzo per attuazione diritto sostanziale. Altri esaltano invece l’aspetto formale, asserendo che il procedimento penale e l’oggetto della domanda giudiziale, non sia l’attuazione del diritto penale, ma bensì della giurisdizione penale. In tal modo rivendicano l’autonomia formale dell’azione penale, che sarebbe fine a se stessa, anziché semplicemente strumentale all’applicazione del diritto sostanziale o alla attuazione della pretesa punitiva.
L’essenza della formalità
Nonostante ci siano stati innumerevoli interventi atti a semplificare le forme del procedimento penale, l’attuale codice di rito considera essenziale l’osservanza delle forme processuali (Modus procedendi), presidiandola con sanzioni di varia intensità e natura.
Art. 124 c.p.p. - Obbligo di osservanza delle norme processuali - I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.
Nei casi previsti dall’art. 124, le irregolarità si traducono in vizio dell’atto e restano quindi irrilevanti sul piano processuale, ma fanno nascere responsabilità extraprocessuale disciplinare. Negli altri casi, la violazione della regola sul modus procedendi, può incidere, a seconda dell’interesse procedimentale in gioco, sul singolo atto o anche, attraverso questo, nei casi più gravi, su tutta la serie degli atti conseguenti o dipendenti da esso.
Il rigore delle forme e delle sanzioni processuali aumenta in relazione agli interessi in gioco. Il procedimento penale è, storicamente, la sede in cui il rigore delle forme ha avuto la massima affermazione.
La funzione della strumentalità
Il procedimento si pone come strumento indefettibile per l’accertamento dell’innocenza o della colpevolezza del prevenuto e per l’irrogazione della pena. Pertanto: Nulla culpa, nulla poena sine previo sudicio.
Il procedimento è quindi strumento necessario per accertare:
- La colpevolezza o l’innocenza in relazione ad una determinata accusa.
- La pena, determinandone la specie (detentiva o pecuniaria) e la misura (Durata o entità).
Va precisato che nel procedimento penale, l’accordo delle parti (P.M. e imputato) sull’esistenza dell’illecito penale e sulla relativa sanzione, non definisce la contesa, ma costituisce solo una richiesta al giudice, che potrà decidere di attenersi a quanto concordato o no.
Le azioni in sede penale
L’azione è lo strumento procedurale attivato per far valere nel processo un interesse. L’azione, intesa come domanda rivolta da una parte al giudice, mira a realizzare l’interesse sostanziale di cui il soggetto è titolare o per la cui tutela è, almeno, legittimato a agire.
I soggetti titolari di azione sono tutti quelli che possono rivolgere al giudice una domanda a difesa di un interesse sostanziale, penale o extra-penale accessorio:
- L’imputato, il P.M., la parte civile, gli enti esponenziali di interessi diffusi, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Le azioni esercitabili nel corso del processo penale:
- Secondo una dottrina tradizionale:
- Azione penale cd. Principale, mirante ad accertare se l’imputato è colpevole e determinare la sanzione. L’azione non mira ad accertare l’innocenza perché questa è presunta.
- Azioni penali cd. Complementari, si svolgono separatamente e successivamente al processo, quando è già stata valutata la colpevolezza e la pena. Esse sono:
- Azione penale esecutiva, tende alla concreta esecuzione della pena.
- Azione penale di sicurezza, tende all’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato.
- Azione di prevenzione, tende a prevenire la possibile commissione di un delitto.
- Azioni non penali complementari:
- Azioni civili, atte ad ottenere risarcimento danni o restituzione dell’indebito.
- Azione punitiva amministrativa
- La cd. pre-azione penale (Indagini investigative), la fase delle indagini preliminari non si può ancora considerare esercizio dell’azione penale, ma è comunque prodromica alla stessa.
L’azione penale cd. tipica
La fase giurisdizionale del procedimento e cioè il processo in senso proprio è il luogo in cui si svolge l’azione penale innanzi ad un soggetto imparziale, il giudice, che in riferimento alla concreta res judicanda, esercita la sua jurisdictio. Il processo è il mezzo entro il quale viene esercitata l’azione penale.
Il rapporto tra azione-strumento e diritto sostanziale si riassume in tre posizioni dottrinali differenti:
- Azione come diritto sostanziale in movimento, il processo sarebbe il diritto sostanziale in movimento.
- Azione quale domanda al giudice, autonomia formale dell’azione rispetto al processo e quindi essa andrebbe identificata con la domanda giudiziale.
- Azione quale autonomo diritto sostanziale, l’autonomia materiale dell’azione andrebbe intesa quale interesse o posizione sostanziale autonoma rispetto al diritto materiale.
L’azione penale è l’anima del procedimento penale, anche quando essa è latente o potenziale, non essendo ancora stata esercitata. La fase delle indagini preliminari pre-giurisdizionale, è sempre rivolta ad acquisire elementi necessari per l’esercizio dell’azione penale. Alla chiusura delle indagini se l’azione non viene promossa il procedimento si arresta e muore, se invece l’azione viene proposta il generico procedimento si evolve nella sua species giurisdizionale che è il processo.
Art. 326 c.p.p. - Finalità delle indagini preliminari - Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell’azione penale.
L’azione può definirsi come la domanda formulata dal P.M. al giudice, diretta ad ottenere, previa verifica dialettica dell’ipotesi di colpevolezza, una decisione di giustizia e quindi una affermazione di reità dell’imputato o il suo proscioglimento (dichiarazione di non imputabilità, di improcedibilità dell’azione, di non punibilità o di innocenza). Il P.M. può proseguire l’esercizio dell’azione penale, di cui è l’esclusivo titolare, anche negli ulteriori gradi e fasi di giudizio. In sede di gravame, però l’azione del P.M., talvolta può anche non avere contenuto di pretesa punitiva.
Giurisdizionalità e terzietà
Pubblico ministero (P.M.) e giudice sono entrambi soggetti...
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