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La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 14 luglio 2000
ha affermato che si può ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
La Corte Cost. con sentenza n. 10 del 23.01.97 ha ritenuto illegittimo il divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, quando la stessa sia stata riproposta e sia stata sui medesimi motivi di quella rigettata.
Tipologia dei magistrati
Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche gli uffici del pubblico ministero, si hanno:
- Uffici giudiziari di 1° grado
- Giudici di pace
- Tribunale ordinario
- Tribunale per minorenni
- Corte d'assise
- Procure della repubblica presso il tribunale
- Procure della repubblica presso il tribunale per i minorenni- Uffici giudiziari di 2° grado (Appello)
- Corti d'appello
- Corti d'assise d'appello
- Tribunale di sorveglianza
- Procura generale della repubblica presso la corte d'appello- Ufficio giudiziario di 3° grado
- Corte di cassazione (solo legittimità)
- Procura generale della repubblica presso la corte di cassazione
In base al numero delle persone necessarie ad integrare la composizione dell'organo decidente si hanno:
- Giudici monocratici. (Es.: Giudice di pace, G.I.P., G.U.P.,…)
- Giudici collegiali. (Es.: Tribunale per i minorenni, corte d'assise d'appello,…)
Bonetti Daniele 49
I magistrati possono essere in carriera o togati, se sono legati allo stato da rapporto di impiego, o onorari.
Sono onorari il giudice di pace, i giudici onorari di tribunale e i componenti
privati di organicollegiali. Sulla base della natura delle funzioni, si hanno:
- Giudici di merito. Essi sono tutti i giudici di primo e secondo grado che giudicano il merito o fatto oggetto del processo
- Giudici di legittimità. La cui cognizione è limitata ai soli profili di diritto e che sono rappresentati dalla sola corte di cassazione.
Magistrati ordinari, speciali e specializzati
I magistrati possono essere cosi distinti:
- In base all’inquadramento del magistrato – ufficio, nell’ordinamento giudiziario si hanno:
- Giudici ordinari. Quelli disciplinati dall’ordinamento stesso
- Magistrati – uffici specializzati collegiali. Previsti anch’essi dall’ordinamento, sono quelli con composizione laico – togata, in cui i laici componenti privati siedono accanto a magistrati di carriera.
- Giudici speciali. Sono quelli non inquadrati nell’ordinamento giudiziario della magistratura ordinaria e, quindi, i tribunali militari e la
Cortecostituzionale
Magistrati straordinari. Creati ad hoc per speciali esigenze. Per i magistrati ordinari vige il divieto di istituzione straordinaria.
In base alla ampiezza della loro cognizione:
- Magistrati ordinari. Investiti di una competenza penale generale.
- Magistrati speciali. Aventi una cognizione limitata a determinate materie
Tipologia dei provvedimenti
I provvedimenti del giudice possono avere forma:
- Tipica: decreto, ordinanza, sentenza.
- Innominata: atti privi di una specifica denominazione e, quindi, detti genericamente provvedimenti.
La sentenza è la decisione definitoria che esaurisce il rapporto processuale o almeno una fase di esso. Essa è procedurale se relativa solo all'iter procedimentale, mentre è di merito se riguarda la fondatezza della pretesa sostanziale punitiva.
L'ordinanza è il provvedimento che risolve questioni incidentali o singoli punti del processo, relativi alla procedura o al merito.
Il decreto è la
Forma più semplice di provvedimento. Non ha obbligo di motivazione almeno che non sia prescritto dalla legge.
Bonetti Daniele 50
Poteri coercitivi del giudice
Art. 131 ( Poteri coercitivi del giudice )
Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 132 ( Accompagnamento coattivo dell'imputato )
L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali
Perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone)
Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.
Il pubblico ministero
Il P.M.: Soggetto e parte
Il P.M. è soggetto e parte essenziale di qualsiasi procedimento penale. Nella prima fase del procedimento è il dominus delle indagini necessarie per l'esercizio o meno dell'azione penale.
Per fare ciò il P.M. ha la disponibilità e la direzione della P.G. Essendo colui che decide e valuta le indagini al fine di promuovere l'azione ulteriore, il P.M. è il naturale direttore delle indagini e degli organi che le espletano.
Tutto ciò non compromette in ogni caso una sfera di autonomia che la P.G. mantiene anche nel momento in cui il P.M. assume la direzione delle indagini.
Il P.M. può svolgere accertamenti tecnici, interrogatorio dell'indagato, perquisizioni e sequestri, ... e inoltre ha poteri coercitivi.
Tuttavia, allorché il processo ha inizio dopo la formulazione dell'accusa, il soggetto P.M. è ricondotto al ruolo di parte innanzi al giudice. Così la sua posizione di preminenza diventa quella di parità dialettica con la controparte - imputato.
Il P.M. è comunque distinto dalla figura delle parti private in quanto rimane pur sempre un organo pubblico di giustizia, costretto ove ne trovi i fondamenti.
A presentare prove anche a discarico dell'imputato. Rimane sempre e comunque un garante della giustizia, cosa che le parti private non sono.
Bonetti Daniele 51
Caratteri delle funzioni
Il P.M. ha funzioni di giustizia, anche se non giurisdizionali. E' parziale alla pari di un avvocato, ma anche imparziale alla pari di un giudice, sicché sarebbe una parte imparziale.
Le sue funzioni hanno natura:
- Pubblica
- Il fatto che l'azione penale nasce dalla tutela di un interesse pubblico, e la questione che la tutela della libertà personale viene messa in pericolo dalla stessa azione, richiedono che sia un'autorità pubblica a occuparsi dell'accusa. La costituzione affida ciò ai P.M., magistrati nominati per concorso e rende per essi obbligatorio l'esercizio dell'azione penale.
- Obiettiva
- Il P.M. deve essere un magistrato obbiettivo, in modo da
tutelare al meglio gli interessi della collettiva, compresi quelli dell'imputato. L'obbiettività del P.M. è evidenziata dalla sua esclusiva soggezione alla legge. Il P.M. deve attivarsi come organo di giustizia per evitare procedimenti ingiusti, e ha perfino il dovere di chiedere, in sede esecutiva, la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna. L'obbiettività della funzione d'accusa è anche garantita dagli istituti di sostituzione del P.M.:
- Astensione
- Sostituzione d'autorità
Tipologia delle funzioni
Funzione inquirente
Consiste nella attività investigativa preliminare all'eventuale fase del processo e diretta a ricostituire le modalità del fatto reato ed ad individuarne il colpevole.
Funzione di incriminazione (Azione penale)
Questa consiste nel promuovimento dell'azione penale attraverso una richiesta ad un giudice di pronunciarsi, in via preliminare o con piena cognizione, in ordine ad un reato
ascritto ad unimputato.L'atto di incriminazione è strutturato in alternativa alla richiesta di archiviazione.L'atto di promuovimento dell'azione penale segna l'inizio del processo e costituisce prerogativa esclusiva del P.M.
Bonetti Daniele 52Funzione requirenteConsiste nella presentazione di richieste (Requisitorie) al giudice, già investito dell'azione penale, ed è finalizzata a fare proseguire il processo verso la sentenza irrevocabile.Le richieste del P.M. hanno contenuto:
- Procedurale, se sono meramente propulsive dell'iter procedurale
- Di merito, se attengono direttamente alla definizione del processo nel merito della resjudicanda e, quindi, alla condanna o al proscioglimento
Strutturazione delle procure
L'organizzazione
Procure della repubblica:
- 164 presso i tribunali ordinari
- 29 presso i tribunali per minorenni
- 26 presso le corti
d'appello- 1 presso la corte di cassazione
La sovraordinazione verticistica
Tra i diversi uffici dei P.M. non esiste un rapporto di dipendenza gerarchica, ma una semplice relazione di mera sovraordinazione, collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo.
In fase di indagini preliminari, il procuratore generale presso la corte d'appello non ha poteri né di investigazione, né di esercizio dell'azione penale, salvo ipotesi diverse.
Contrasti tra procure
L'attribuzione al P.M. di un caso rispetto ad un altro è strettamente legata alla competenza del giudice presso il quale il P.M. esercita le sua funzioni.
Il contrasto di attribuzione non è altro che il disaccordo circa l'appartenenza di un procedimento ad un ufficio piuttosto che ad un altro.
Si ha contrasto negativo quando entrambi