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II

2. CAPITOLO - Regole europee sulla tutela del

consumatore nel contratto e caratteristiche dei prodotti

“Al giorno d’oggi, i governatori non

concedono la loro approvazione a nessun

gioco nuovo se non si riesce a dimostrare

che questo esige una quantità di accessori

almeno uguale a quella del più complicato

dei giochi esistenti”.

14

Aldous Huxley

Quando si parla di tutela del consumatore si intende l’insieme di disposizioni atte

a difendere i diritti e gli interessi del cittadino, inteso come possibile fruitore di

servizi e/o utilizzatore di beni materiali per uso privato.

La definizione appena proposta fa riferimento al consumatore definendolo come

Cittadino, evidenziando il fatto che, il diritto, ha come scopo ultimo quello di

tutelare l’individuo in quanto facente parte di un sistema che lo considera, spesso,

solo come un consumatore e, quasi mai, come un cittadino.

L’elemento maggiormente significativo ed innovativo del pensiero degli

ultimi anni è costituito proprio da un cambiamento radicale di quest’ottica,

passando da una logica di mera tutela dei diritti, ormai non più sufficiente, ad una

logica di soddisfazione del cittadino, sempre più incluso nel sistema produttivo,

non più solo come output, ma anche come input. Spesso però le aziende tendono

ancora a traslare il significato di tutela, orientando il consumatore verso acquisti

che, in realtà, mirano a tutelare soprattutto gli interessi economici delle aziende,

consentendo a queste ultime di continuare a vendere i loro beni che, oltretutto, a

causa del loro metodo di produzione, distribuzione e smaltimento, non si prestano

adeguatamente al servizio di tutela dell’ambiente. Il fenomeno dell'obsolescenza

programmata procede, in questo senso, di pari passo con il graduale

deterioramento della qualità dei prodotti a danno del cittadino e con la

14 Aldus Huxley, Il mondo nuovo/ ritorno al mondo nuovo, Oscar Mondadori, Milano, 1971

15

massimizzazione dei profitti da parte dei produttori. La mancanza di qualità,

infatti, viene ampiamente ricompensata dalla crescita degli utili nel breve-medio

periodo. L’obsolescenza programmata non rappresenta soltanto una strategia di

business per aumentare i profitti, ma può essere anche conseguenza dei modelli di

consumo dei consumatori, definendone tempistiche e modalità.

In Italia, ad oggi, non esistono norme riguardanti la tutela del consumatore

che si pongano come obiettivo il contrasto del fenomeno dell’obsolescenza

programmata in quanto tale. Di fatto, non viene mai menzionata. Scopo del

capitolo è quello di dimostrare l’esistenza, all’interno delle normative attuali, di

strumenti in grado di difendere il consumatore dalla suddetta pratica, punendo il

produttore ed informando il cittadino.

2.1 La direttiva 99/44/CE - I diritti del cittadino

La direttiva europea 99/44/ CE, regolamenta la garanzia dei beni di consumo, ed è

stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 24 del 2002 ora confluito nel

Codice del consumo.

Relativamente all’applicazione della direttiva 99/44/CE in Italia, si segnala il

contenuto di un comunicato stampa diffuso dal Centro Tutela Consumatori Utenti

(CTCU) il 04/04/2013, dove si legge:

«Italia e Germania applicano in modo restrittivo la direttiva europea sulla garanzia.

Secondo il parere degli esperti del settore, ambedue i Paesi non hanno infatti recepito

nella propria legislazione nazionale, in modo adeguato, i princìpi ispiratori

comunitari della garanzia per i beni di consumo. Ad esempio è previsto che già dopo

sei mesi dalla data di acquisto l’onere della prova si inverta, a svantaggio del

consumatore. Ciò significa che in caso di vizi occulti che si manifestino dopo sei

mesi dall’acquisto, è il consumatore a dover provare che il vizio esisteva già al

momento dell’acquisto» la Commissione europea non è d’accordo con questa

15

impostazione» .

15 Centro tutela consumatori utenti, Guasti programmati a danno dei consumatori. L’invecchiamento

“pianificato” causa enormi problemi. Già oggi è spesso difficile farsi riconoscere la garanzia (ultimo

accesso: 30/07/2016) link: https://www.centroconsumatori.it/48v62166d81840.html

16

Nello stesso comunicato stampa, Walther Andreaus, direttore del Centro Tutela

Consumatori Utenti commenta: «se si apre la strada al commercio di prodotti di

16

infima qualità, l’Europa e i suoi cittadini non potranno che rimetterci» .

La direttiva considera il venditore come responsabile diretto della conformità del

bene al contratto nei confronti del consumatore. In caso di non conformità dei beni

al contratto, riconosce al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di

tale conformità, mediante riparazione o sostituzione (a scelta), o, in mancanza di

ciò, una riduzione di prezzo. Il consumatore può, quindi, chiedere al venditore di

riparare il bene o di sostituirlo.

Risulta evidente come, nel caso in cui sia tangibile la pratica di

obsolescenza programmata, il consumatore possa richiedere la risoluzione del

contratto con le stesse modalità descritte nella direttiva di cui sopra. Questa

precisazione vuole fare intendere che, nonostante all’interno della direttiva 99/44

CE non vi siano riferimenti relativi alla pratica di obsolescenza programmata in

quanto tale, tuttavia questa rientra pienamente nell’insieme delle pratiche scorrette

che la norma sanziona e regolamenta, con modalità differenti che verranno di

seguito brevemente trattate.

La direttiva 99/44 CE garantisce al consumatore i seguenti diritti:

• Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità

esistente al momento della consegna del bene.

• In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza

spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o ad

una riduzione adeguata del prezzo.

È lecito pensare che la pratica di obsolescenza programmata rientri nei difetti di

conformità qui elencati e che possa quindi essere trattata con le modalità di tutela

del consumatore che la norma predispone.

Consideriamo a titolo di esempio una comune stampante: essa incorpora al suo

interno, a insaputa del potenziale consumatore, un chip (chiamato EEPROM) con

il quale viene presentata sul mercato. Questo tipo di chip, “conta” letteralmente le

16 ibid. 17

copie e perciò, raggiunto il numero prestabilito al momento della produzione, si

rompe. Oltretutto, il costo di un’eventuale riparazione sarebbe superiore al costo

della stampante, quindi non conveniente. Questo rientra, a mio avviso, sia in un

difetto di conformità sia in una forma di pubblicità ingannevole. È necessario

pertanto fermarsi a riflettere: “Se fossi stato a conoscenza dell’esistenza di quel

chip, avrei comunque scelto la sopracitata stampante apparentemente comune o

avrei rivolto la mia attenzione su un altro modello?” e ancora: “perché il venditore

non ha accennato nulla a riguardo?”

2.2 Conformità al contratto

Il venditore è tenuto a consegnare al consumatore beni che siano conformi al

contratto di vendita. Nella direttiva, i caratteri di tale conformità sono riassunti in

quattro punti, di cui ne verranno analizzati due, poiché ritenuti più confacenti al

tema proposto in tesi. Si presume quindi che i suddetti beni di consumo siano

conformi al contratto se:

• sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità

del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o

17

modello ;

• presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della

natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle

caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal

produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o

18

sull'etichettatura .

Il primo punto ha come obiettivo principale quello di difendere il consumatore

dalla perniciosa pratica dell’obsolescenza programmata, che, di fatto, inficia la

qualità del bene. Inoltre, è chiaro come il venditore, essendo per obbligo tenuto a

“presentare” il bene al consumatore, debba di conseguenza metterlo a conoscenza

17 direttiva 1999/44/ce del parlamento europeo e del consiglio del 25 maggio 1999, articolo 2, a.

18 ibid. articolo 2, d. 18

di ogni aspetto qualitativo del bene in questione, ivi compreso difetti di conformità

appartenenti alla pratica dell’obsolescenza programmata.

Il secondo punto risulta invece di fondamentale importanza se si considera

il riferimento finale al tema della pubblicità e dell’etichettatura, analizzati nei due

sotto-paragrafi seguenti. Bisogna tuttavia considerare anche la prima parte del

testo, ove si fa riferimento alla qualità del bene che il consumatore può

ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene. Ovvio che se il

prodotto viene presentato come meno durevole poiché molto meno costoso rispetto

ad un altro bene dello stesso tipo ed il consumatore decide ugualmente di

acquistarlo, lo scambio commerciale è da considerarsi lecito. Tuttavia bisogna

domandarsi quanto sia eticamente lecito il fatto di vendere qualcosa destinato a

rompersi prima del dovuto in un mondo in cui la gestione dei rifiuti e il riciclaggio

non permettono un pieno (o quasi) reinserimento delle materie prime necessarie

alla produzione di beni altri.

Se i rifiuti diventassero una risorsa da reintrodurre nell’economia come

materia prima, ciò avverrebbe solo grazie ad una attribuzione di priorità assoluta

al riuso e al riciclaggio. Una combinazione di varie politiche contribuirebbe alla

creazione di una vera e propria economia del riciclaggio, inserendo nel mercato

prodotti che integrino non solo un approccio basato sul ciclo di vita, ma anche una

migliore cooperazione tra gli operatori del mercato lungo l’intera catena di valore:

processi di raccolta perfezionati, un quadro normativo adeguato, incentivi per la

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, investimenti pubblici in impianti moderni

per il trattamento dei rifiuti e il riciclaggio di alta qualità etc.

2.2.1 Pubblicità ingannevole

Il tema della pubblicità ingannevole è ampiamente trattato all’interno del Decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 che, associando l’aggettivo ingannevole al

sostantivo pubblicità, sottolinea lo scopo di quest’ultima di indurre in errore il

consumatore, impedendogli dunq

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giordano.bergamin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio tesi di laurea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Rossi Giuseppe.