Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
POTERI DECISIONALI:
1. Misure cautelari: misure che l'autorità può attuare contro una pratica scorretta per tutelare un diritto del consumatore che non potrebbe attendere lo svolgimento della pratica. Es. test fasulli per sapere se si è positivi.
2. Misure inibitorie: per interrompere una pratica commerciale scorretta, un'attività che danneggia il mercato e il consumatore.
3. Sanzioni Amministrative: sono delle multe a cui il professionista può opporsi tramite Tar Lazio e consiglio di stato.
4. Impegni: a seguito di avvio di istruttorie per una pratica commerciale, l'autorità con il professionista può accettare di interrompere una pratica scorretta. Es. compagnia aerea non informa i passeggeri dei propri diritti, per non ricorrere a multe, ha corretto le sue normative. L'autorità accettando questi impegni, controlla che il professionista controlli gli impegni assunti.
POTERI INVESTIGATIVI:
1. Ispezioni in cooperazione
con la Guardia di Finanza: per accertamenti legati al fisco. Se l'antitrust fa accertamenti, il professionista deve rispondere in modo puntuale. 2. Richieste di informazioni: nella fase del procedimento sanzionatorio il professionista ha il diritto di essere sentito. 3. Audizioni; 4. Consultazione di esperti esterni ed indipendenti: ci si rivolge a soggetti esterni. Competenze Competenza iniziale solo in materia di concorrenza (ampliata progressivamente: applicazione diretta delle norme comunitarie; nuovi strumenti di advocacy ex art. 21-bis, legge n. 287/90) a garanzia del "funzionamento corretto ed equilibrato del diritto di libertà economica". - Dal 1992 in poi, progressivo accrescimento delle sue competenze fino a divenire una figura "centrale-orizzontale" anche in materia di tutela del consumatore. Nei vari settori, l'autorità si è espansa in tutte le categorie merceologiche. - Il controllo sull'ingannevolezza dellapubblicità ed ancor più sui “comportamenti commerciali scorretti” delle imprese si traduce in uno strumento di tutela diretta ed immediata per i consumatori, ma anche in uno strumento per tutelare gli stessi competitors ed il mercato più in generale (ad esempio per nuovi operatori possibili vittime di ostacoli, barriere, effetti di foreclosure, discriminazioni, ecc.). Sinergia tra concorrenza e tutela del consumatore. Es. pubblicità ingannevole ha un effetto più ampio
AMBITI DI INTERVENTO A TUTELA DEL CONSUMATORE
- Pratiche commerciali scorrette: pratiche attuate dalle aziende più comuni. Alcune aziende preferivano pagare multe per le loro pratiche scorrette per il beneficio che potevano ricevere dal mercato. Ecco, perché le multe sono aumentate secondo una % del mercato.
- Pubblicità business to business:
- I diritti dei consumatori nei contratti: antitrust verifica che il contratto tra le parti sia
Sottoscritto in maniera corretta, valuta se vi sono delle clausole lesive per il consumatore, privandolo del suo diritto. L'obbligo di informare i consumatori dei proprio diritti riduce l'asimmetria informativa che sussiste.
- Clausole vessatorie: clausole che creano disequilibrio tra i diritti e gli obblighi delle due parti. Rapporto sfasato in quanto a fronte di alcuni obblighi del professionista, non corrispondono certi diritti del consumatore.
- L'attività dell'autorità è anche un'attività preventiva da parte delle aziende: possono chiedere all'autorità la vessatorietà del contratto, per sottointendere ai consumatori che il contratto proposto non ha clausole vessatorie. Ciò permette di evitare sanzioni.
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 14 (che ha recepito la Direttiva n. 83/2011 in materia di diritti dei consumatori nella contrattazione a distanza) ha attribuito competenza ad Agcm anche
Nell'applicare la nuova disciplina con regole particolari da rispettare sulla contrattazione a distanza/commercio elettronico (in vigore dal 13 giugno 2014).
RAPPORTI CON AUTORITÀ DI SETTORE
Una sezione della norma in questione (in vigore dal 26 marzo 2014) ha risolto il problema del "principio di specialità" (ovvero del rapporto tra la disciplina generale/orizzontale del Codice del Consumo e le regolamentazioni settoriali/verticali) evidenziando la competenza Agcm in materia di PCS anche in tutti i "settori regolamentati" e prevedendo l'acquisizione di un parere, prima della chiusura delle istruttorie AGCM, da parte delle Autorità di regolazione settoriale (obbligatorio ma non vincolante per AGCM).
Art. 27, comma 1-bis, Cod. consumo, "Anche nei settori regolari, ai sensi dell'art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale
scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente...".
- Sussiste la generale competenza dell'AGCM in tema di pratiche commerciali scorrette, pur essendo tenuta ad acquisire, nel corso dell'istruttoria, il parere dell'Autorità di regolazione che abbia un interesse nella vicenda. Ad esempio, parere della Banca d'Italia nel settore del credito al consumo, oppure dell'Ivass nel settore assicurativo; dell'ARERA per il settore Energia; ecc.).
Quando una condotta di un'azienda viola norme settoriali ma anche norme più generali legate alla tutela del consumatore, allora l'autorità antitrust è incaricata a chiedere un parere all'autorità regolatoria del settore.
Ciò è utile per uniformare l'orientamento al controllo in tutti i settori merceologici per garantire la tutela del consumatore in tutti i settori.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Iniziativa: d'ufficio (nel 2020, 4.948 i web form inviati o su istanza di soggetti o organizzazioni che ne abbiano interesse).
Negli ultimi anni l'autorità ha inserito un format molto veloce da compilare al fine di permettere rapide segnalazioni dei consumatori per pratiche commerciali scorrette. In tal modo, viene aperto un fascicolo per l'ispezione della pratica, segnalando al professionista la scorrettezza di una data pratica. Comunicazione dell'apertura dell'istruttoria al professionista.
Cosa può fare?
- Diritto di difesa del professionista: può depositare note, chiedere di essere sentito e può fornire prove sull'esattezza dei dati connessi alla pratica commerciale.
- Altrimenti, vi è l'eventuale
provvedimento cautelare di sospensione della pratica in caso di urgenza.
• Richiesta di parere all'Autorità di settore: se la pratica è diffusa attraverso la stampa, per via radiofonica o altro mezzo di comunicazione, si chiede il parere obbligatorio dell'AGCOM (altra autorità competente nel settore Telco).
21• Eventuale assunzione di impegni da parte del professionista per cessare la pratica scorretta, cessandola o→eliminando i profili di illegittimità l'iter sanzionatorio si ferma e il procedimento è archiviato.
Se l'AGCM ritiene la pratica commerciale scorretta, ne vieta la diffusione o la continuazione (se è già stata pubblicata), ordinando la pubblicazione della delibera:
• Sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 5 milioni a seconda della gravità e della durata della violazione;
• In caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori o sanzionatori, ovvero in caso di mancato
rispetto degli impegni assunti, l'AGCM applica una sanzione da € 10.000,00 a € 5 milioni;
- Nei casi più gravi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni - mai verificato;
- Eventuale impugnazione del provvedimento avanti al TAR Lazio - Tribunale amministrativo regionale - che possono comportare l'eventuale annullamento dell'attività.
RAPPORTI CON L'ESTERO - COOPERAZIONE
Rete di cooperazione europea con tutte le Autorità di settore in quanto considerata tra le più efficienti. Cooperazione utile per operazioni transfrontaliere, per avere un'azione coordinata contro il professionista. Es. Facebook. Nel 2020 l'Autorità ha costantemente partecipato ai lavori del Comitato CPC (Consumer Protection Cooperation), e ha collaborato con ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), con un
Organismo delle Nazioni Unite - UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) e con OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). L'anno scorso, in periodo lockdown, l'attività non si è ridotta, ma anzi è aumentata. Il commercio online è aumentato e l'attività si è concentrata su 2 ambiti:
- Commercio elettronico/Prodotti sanitari come mascherine non a norma o farmaci diffamati come anticovid, test rapidi che non garantivano efficacia. Attività volta a contrastare le fake news in materia di pandemia e covid. Un altro elemento di focus è la vendita di prodotti non disponibili, mancata consegna e non diritto di recesso.
- Focus anche sul settore creditizio: proposta di tassi molto sconvenienti per il consumatore. Autorità che collabora con la Banca d'Italia per far sì che le banche non approfittassero della crisi economica.
Settore dei Trasporti: interesse che verte
sull'annullamento dei viaggi, sulla garanzia di rimborso, anche tramite voucher. Cancellazione di trasporti lasciata passare come "causa covid", quando in realtà non sempre era così. Messa in vendita di voli, poi cancellati, per evitare di effettuare tratte poco trafficate, rimborsando tramite voucher e non tramite denaro.
- Scambi di informazioni, richiesta di misure esecutive per violazioni transfrontaliere;
- L'attività svolta dalla AGCM è riconosciuta come best practice a livello internazionale e di efficienza di enforcement.
RELAZIONE ANNUALE 2021 sull'attività del 2020
- Violazioni: 71, di cui
- Pratiche scorrette e/o consumer rights: 49
- Inottemperanze: 9
- Clausole vessatorie: 11
- Accessibilità dei pagamenti (art. 9 Reg. UE 260/2012): 2
- Accettazione impegni: 28
- Non violazioni: 1
I consumatori sono più consapevoli e informati sui loro diritti ed è per questo che aumentano le
segnalazioni.TOTALE 100 (sanzioni complessive € 89.857.000 usati per raise awareness sul tema sia a consumatori che professionisti),oltre a 127 casi in cui l'Autorità, intervenendo con lo