Capitolo I
IL TRAPIANTO DI RENE
Il trapianto di organi è un intervento chirurgico che consiste nella sostituzione
di un organo non funzionante, con uno sano dello stesso tipo proveniente da
un altro individuo che viene chiamato donatore.
Gli organi che possono essere usati per il trapianto sono tutti tranne l’encefalo
e le gonadi. Attualmente, gli organi che vengono prelevati e trapiantati con
maggiore frequenza sono: reni, fegato, cuore, polmoni e pancreas.
Il trapianto di rene è un intervento chirurgico che consiste nel prelevare un
rene sano da un donatore cadavere o un donatore vivente e impiantarlo nella
parte anteriore dell’addome del paziente ricevente in sede extraperitoneale.
Il trapianto renale rappresenta il trattamento definitivo dell’insufficienza
renale terminale e quello che permette la completa riabilitazione fisica e il
miglior recupero sociale del paziente uremico.
Il numero di organi disponibili, soprattutto proveniente da bambini o da
giovani , è insufficiente rispetto alle necessità, pertanto i pazienti vengono
sottoposti al trattamento dialitico e inseriti in lista d’attesa fino a quando il
trapianto non sarà possibile.
Nei pazienti in età pediatrica , nei quali deve ancora completarsi lo sviluppo
fisico e psicologico, il danno determinato da una patologia cronica molto
grave e da un trattamento, come quello dialitico, che causa dolore fisico e
morale e altera in modo così importante i ritmi di vita, avrà un impatto
sicuramente superiore e devastante rispetto all’adulto.
I primi trapianti d’organo in soggetti di età superiore ai cinque anni sono stati
eseguiti nei primi anni ‘60 e i risultati ottenuti sia in termini di sopravvivenza
dell’organo trapiantato, che in termini di sopravvivenza del paziente, hanno
indotto ad allargare questo tipo di trattamento anche a bambini di età inferiore.
Attualmente anche i pazienti di età superiore a 6 mesi e con un peso corporeo
di 5-6 Kg sono accettati come candidati al trapianto renale. 1
I.1 Storia del trapianto renale
Il primo trapianto di rene sperimentale venne eseguito nel 1902 dal chirurgo
austriaco Ullmann su un cane. L'organo venne alloggiato nel collo
dell'animale, e l'arteria e la vena renali furono anastomizzate rispettivamente
con l'arteria carotide e la vena giugulare.
Nel 1950 Huffnagell, Landsteiner e Hume realizzarono un trapianto di rene su
una donna uremica, collegandolo ai vasi del braccio; l'organo iniziò
immediatamente a produrre urina e dopo due giorni fu rimosso, una volta che i
reni nativi ebbero ripreso a funzionare. Nel 1954 Joseph Murray realizzò il
primo trapianto renale tra gemelli monozigoti a Boston, e per la prima volta
l'organo venne alloggiato nella fossa iliaca. Per questo intervento, Murray
ottenne nel 1990 il premio Nobel per la medicina. Analoghi interventi vennero
tentati a Parigi e, qualche anno più tardi, a Edimburgo. Il primo trapianto
renale nel Regno Unito fu eseguito da Michael Woodruff nel 1960, mentre il
primo in Italia da Aldo De Maria nel 1966.
Nonostante i progressi delle tecniche chirurgiche, gli episodi di rigetto
dell'organo erano numerosi e la barriera immunologica sembrava
insormontabile soprattutto per la frequente insorgenza di infezioni.
1
Nel 1962 l'avvento dell'azatioprina e, nel 1963, la sua associazione con
2
i corticosteroidi , ridusse in maniera significativa l'incidenza degli episodi di
rigetto.
Dalla fine degli anni settanta a oggi numerosi altri farmaci immunosoppressivi
sono stati impiegati nella prevenzione del rigetto. Tra questi il più importante è
stato la Ciclosporina, alla quale si sono aggiunte la terapia con anticorpi
monoclonali, specie a base di rituximab, il tacrolimus, il sirolimus e
il micofenolato mofetile.
1 L’azatioprina è il nome di un principio attivo specificamente indicato per il trattamento di varie
malattie autoimmuni. Esso ha sia azione antinfiammatoria, che immunosoppressiva.
2 I corticosteroidi sono un gruppo di ormoni, prodotti dalla corteccia delle ghiandole surrenali,
appartenenti alla classe degli steroidi e sono coinvolti in una varietà di meccanismi fisiologici, inclusi
quelli che regolano l'infiammazione, il sistema immunitario, il metabolismo dei carboidrati, delle
proteine, il livello di elettroliti nel sangue. 2
In Italia dal 1997 è attivo un Programma Nazionale di Trapianto Pediatrico in
base al quale i reni prelevati da donatori pediatrici sono assegnati a riceventi
pediatrici su base nazionale. Si definisce “ricevente pediatrico” qualsiasi
paziente che abbia iniziato il trattamento dialitico prima del compimento del
18° anno di età.
Questo programma rende minime le differenze nei tempi di attesa fra i vari
Centri di Trapianto pediatrici.
Oggi il trapianto è in grado di restituire al bambino una normale vita sociale e
gli consente di non accumulare perdite nel percorso scolastico. Nella grande
maggioranza dei casi i bambini divenuti adulti riescono ad ottener un
inserimento normale nella vita lavorativa e riescono a costruirsi una vita
famigliare e ad avere una maternità o una paternità normali.
I.2 Forme di donazione: la donazione da cadavere e la donazione da
vivente
Come è noto, per quanto riguarda il trapianto di rene esistono due possibilità
di reperire l’organo da trapiantare. Una è la donazione da parte di un soggetto
vivente, che è di solito legato al paziente da un qualche grado di parentela;
l’altra è il prelievo dell’organo da un soggetto cerebralmente morto, per cause
che hanno provocato lesioni irreversibili al cervello, ma hanno lasciato integri
gli altri organi.
Dal punto di vista giuridico si riscontra una differenza sostanziale proprio
nella diversa classificazione tra trapianti da vivente e da cadavere.
Il trapianto da vivente coinvolge due persone: il donatore e il ricevente.
Dato che uno solo –il ricevente- risulta essere beneficiario di tale attività
sanitaria, mentre il donatore può esserne danneggiato, vanno individuati i
corretti fondamenti giuridici e i limiti che tale attività comporta.
Tra i fondamenti giuridici devono essere segnalati i necessari limiti oggettivi
di salvaguardia della vita, della salute, e della integrità fisica del donatore “in
base al quale sono leciti i prelievi che non comportano una menomazione
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permanente dell’integrità fisica” e, pertanto, sono vietati i prelievi non solo di
organi unici, quali: cuore, pancreas, milza e altri, ma anche di organi doppi
quali: di un occhio, un polmone, di una ghiandola sessuale ecc.
Le eccezioni a questo principio sono due: il trapianto di rene e il trapianto
parziale di fegato. Il trapianto di rene è stato il primo ad essere regolamentato
con la legge 26 giugno 1967, n. 458 “Trapianto del rene tra persone viventi”,
che stabilisce testualmente:
Art. 1.
In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, è ammesso disporre
a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.
La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germanio non germani
del paziente che siano maggiorenni, purché' siano rispettate le modalità
previste dalla presente legge.
Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente
comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere
consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.
Art. 2.
L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato
paziente è ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede
l'Istituto autorizzato al trapianto.
La donazione di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore
abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere e di
volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra
viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio
comporta.
Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma e
accertato altresì che il donatore si è determinato all'atto della donazione di un
rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle
relative dichiarazioni. 4
L'atto, che è a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di condizioni o di altre
determinazioni accessorie di volontà, è sempre revocabile sino al momento
dello intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei
confronti del ricevente.
Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed
al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale di cui all'articolo
seguente, può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla
osta all'esecuzione del trapianto.
In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il
proprio rifiuto.
Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si
pronuncia in Camera di consiglio.
Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non sono
soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di registro e bollo.
Il trapianto da cadavere, invece, è regolamentato dalla legge 2 dicembre 1975,
n.644 il cui oggetto di tale legge è “il prelievo di organi e di tessuti da soggetti
di cui sia stata accertata la morte” ai sensi della normativa vigente in tema di
accertamento di morte, e regolamenta “le attività di prelievo e di trapianto dei
tessuti e di espianto e di trapianto di organi.”
La nuova legge precisa che l’attività di trapianto costituisce un obbiettivo del
Servizio sanitario nazionale e ha previsto una campagna di informazione,
nuove disposizioni in merito alla dichiarazione di volontà e al consenso, e a
una nuova organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti.
I.2.1 Il Coma depassè
Il concetto di morte cerebrale è sorto in Francia nel 1959 insieme alla parola
“Coma depassè”. I pazienti in coma depassè non solo hanno perso ogni
capacità di rispondere agli stimoli esterni, ma non sono neppure in grado di far
fronte al loro ambiente interno. Si tratta sempre di persone che hanno subito
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un danno irreparabile del cervello, precisamente di una struttura alla base di
esso detta “tronco cerebrale”. Attraverso il tronco cerebrale discendono tutte
le vie che dal cervello giungono al resto dell’organismo e passano tutte le
informazioni che dalla periferia raggiungono il cervello. In tale struttura vi
sono inoltre centri delicatissimi che regolano funzioni vitali come la
respirazione, la pressione sanguigna, la temperatura corporea etc…ed infine
sistemi che servono ad attivare la corteccia cerebrale e quindi a mantenere lo
stato di coscienza. Il danno irreversibile di questa struttura determina la morte
dell’individuo, in quanto si viene a creare una situazione dalla quale non è
possibile tornare indietro.
Si può fare ripartire un cuore fermo da alcuni secondi ed è possibile far
ventilare nuovamente polmoni precedentemente collassati, ma è impossibile
ripristinare la funzione di una struttura composta da neuroni irreversibilmente
danneggiati.
Anche quando si arresta il cuore la morte avviene per la distruzione del tronco
encefalico per anossia-ischemia.
La morte cerebrale o encefalica è di fatto la morte dell’individuo.
In una minoranza di casi la cessazione dell’attività cerebrale precede l’arresto
cardiaco, mentre la respirazione viene assicurata meccanicamente.
Questa condizione può verificarsi in persone che hanno subito un danno
cerebrale grave (emorragie spontanee o da trauma, lesioni ischemiche, lesioni
da arma da fuoco) e che sono assistite in centri di rianimazione.
L’assistenza rianimatoria è una condizione essenziale in quanto la morte
cerebrale con il conseguente arresto respiratorio determina nel giro di pochi
minuti anche l’arresto cardiaco. Quindi la situazione di un individuo in stato di
morte cerebrale, il cui cuore batte ancora, è una situazione artificiale resa
possibile dagli avanzamenti scientifici e tecnologici e non è possibile
riscontrarla in natura.
Il definire la morte di un soggetto in base al criterio della cessazione
irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, è stato accettato anche dalla
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normativa italiana. Infatti la legge del 29 Dicembre 1993 n.578 nell’art. 1
sancisce che “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo”. A confermare ciò è intervenuta anche la Corte
Costituzionale con la sentenza n.414 del 20 /27 Luglio 1995 che ha affermato
che “…estinguendosi irreversibilmente ogni funzionalità del tronco cerebrale
si determina la disgregazione di quella unitarietà organica che distingue la
persona da un insieme di parti anatomiche, ancorché singolarmente vitali”.
I.2.2 Accertamento dello stato di morte cerebrale
Ai sensi della legge n.578 del 29 Dicembre 1993, per certificare la morte di un
soggetto un collegio medico composto da un medico legale, un medico
anestesista-rianimatore e un neurologo esperto in elettroencefalografia, dovrà
accertare la presenza delle seguenti condizioni:
stato di coma profondo accompagnato da :
-atonia muscolare;
-areflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici;
-indifferenza dei riflessi plantari;
-midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare
alla luce.
Assenza di respirazione spontanea dopo sospensione per due minuti di quella
artificiale;
Assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea o provocata.
Nell’accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico
3
cerebrale con la registrazione dell’EEG che va:
-dalle sei ore per gli adulti ed i bambini di età superiore ai 5 anni;
-alle dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni;
-alle ventiquattro ore per i bambini di età inferiore ad un anno.
3 Elettroencefalogramma. 7
In caso di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione deve iniziare
ventiquattro ore dopo il momento dell’arresto cardiaco. La valutazione delle
condizioni necessarie per l’accertamento della morte deve essere rilevata
almeno tre volte: all’inizio a metà e alla fine del periodo di osservazione. E’
opportuno sottolineare che il momento della morte coincide con l’inizio delle
condizioni che hanno indotto a mettere in pratica l’accertamento e non la sua
conclusione.
In questa fase l’infermiere professionale collabora con il collegio
predisponendo tutto il materiale necessario che consiste in:
Apparecchio per EEG con la registrazione dell’attività cerebrale della durata
di trenta minuti da eseguire all’inizio, a metà ed alla fine dell’osservazione,
per stabilire il silenzio elettrico cerebrale. L’infermiere professionale
applicherà un cuscinetto di appoggio per sollevare la testa del donatore e
rendere possibile l’applicazione degli elettrodi previo lavaggio del capo ed
eventuale rasatura;
Un bastoncino di cotone per verificare l’assenza di riflesso corneale in seguito
alla sua stimolazione;
Una piccola fonte luminosa per verificare l’assenza di reattività pupillare alla
luce, tale verifica deve essere effettuata a luci spente;
Un sondino di aspirazione per verificare l’assenza del riflesso di tosse;
Una siringa da cinquanta ml con acqua ghiacciata da iniettare in ciascun meato
uditivo per verificare l’assenza di riflesso oculo-vestibolare;
Siringhe da 1 ml, per emogasanalisi, per eseguire il test di apnea(Pa CO2 >60
mmHg -pH < 7,40) staccando il paziente dal ventilatore automatico per
verificare l’assenza di attività respiratoria spontanea.
Alla fine del periodo di osservazione, persistendo le condizioni previste dalla
legge, si dichiara la morte della persona considerando l’ora del decesso quella
in cui è iniziato il periodo di osservazione medico -legale. Inoltre i sanitari
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predetti dovranno avvertire la Direzione Sanitaria della presenza di un
probabile donatore d’organi.
I.2.3 Il consenso
Unitamente all’accertamento della morte cerebrale è indispensabile, perché
possa avvenire l’espianto, che il donatore abbia manifestato il consenso,
durante la vita, o la famiglia, post mortem. Come si è già accennato, la materia
è stata disciplinata con l’intervento legislativo del 1 Aprile 1999. Con l’art. 4
della suddetta legge viene reso noto che i cittadini sono tenuti a dichiarare la
propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo
successivamente alla morte. In termini pratici, dopo aver manifestato la
propria volontà, chi accetta la donazione può subire l’espianto senza altre
formalità, e i congiunti non possono opporsi.
Per coloro che non manifestano tale volontà, la legge prevede il silenzio
assenso, cioè la mancanza della dichiarazione è considerata assenso alla
donazione.
La manifestazione della volontà in ordine alla donazione di organi può essere
effettuata presso le Aziende sanitarie locali, utilizzando i moduli disponibili
per la relativa dichiarazione.
In tali moduli vanno inseriti:
• Dati anagrafici del cittadino dichiarante;
• Asl di appartenenza;
• La firma;
• Gli estremi di un documento personale;
• La firma del dichiarante circa la raccolta e il trattamento dei dati.
Se il cittadino dichiarante non è in grado di consegnare personalmente la
propria dichiarazione, pu&ograv
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