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Iter procedurale internazionale dell'adozione
In primo luogo i coniugi aspiranti adottanti devono ottenere il rilascio della c.d. dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, da parte del Tribunale per i minorenni del luogo dove hanno la residenza.
Successivamente, una volta che i coniugi hanno depositato l'istanza finalizzata ad ottenere la dichiarazione di disponibilità, il Tribunale, eseguiti i dovuti accertamenti, qualora non debba pronunciare decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, entro 15 giorni trasmette ai servizi degli enti locali la relativa documentazione al fine di valutare l'idoneità degli aspiranti adottanti.
Terminata l'indagine, e comunque nel termine di 4 mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità, i servizi degli enti locali redigono un'apposita relazione, avente ad oggetto tutti gli elementi indicati dall'art. 29 bis l. 4.
maggio 184/1983, che verrà depositata presso il Tribunale per i minorenni competente nel caso. Ricevuta la relazione il Tribunale procede con la convocazione dei coniugi e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre ulteriori accertamenti. A questo punto il Tribunale, sulla base delle conclusioni raggiunte, nel termine di due mesi, pronuncia decreto motivato attestante l'insussistenza o dei requisiti per adottare (cfr. art. 30 l. 4 maggio 184/1983). Per quanto concerne la revoca, esso potrà essere revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità. Inoltre tale decreto è appellabile, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, dal PM e degli interessati mediante reclamo davanti alla Corte di Appello ai sensi degli artt. 739 e 740 c.p.c. In assenza di reclami, il decreto di idoneità viene trasmesso dal Tribunale alla Commissione per le adozioni internazionali ed all'ente autorizzato che ha ricevuto
incarico da coniugi. Questi ultimi, infatti, a pena di nullità, devono, entro un anno, dare l'indicazione del paese (o paesi) verso il quale la coppia ha indirizzato la propria candidatura. A questo punto inizia quella parte della procedura la cui competenza appartiene alle autorità straniere. Dopo l'assegnazione dell'incarico all'Ente Autorizzato, la coppia viene inserita nella lista di adozioni dell'ente. Nel frattempo la coppia è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria per l'adozione, così come richiesta dal Paese prescelto. Una volta avvenuto l'abbinamento ai coniugi è consentito incontrare il minore presentandosi presso l'Autorità competente (ad esempio il Tribunale o gli Uffici del Ministero). Se gli incontri col minore hanno un esito positivo, si procede con l'adozione.esito positivo, l'autorità straniera competente pronuncerà il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Affinché il minore adottato possa entrare in Italia è necessario ed indispensabile un coordinamento tra le autorità coinvolte. Da una parte, infatti, serve l'emanazione del provvedimento da parte dell'autorità straniera che provvede a trasmettere gli atti alla Commissione per le Adozioni Internazionali; quest'ultima svolgerà una verifica della sussistenza dei criteri previsti dalla Convenzione dell'Aja in tema di adozione. Solo qualora tale verifica abbia un esito positivo l'autorità italiana potrà autorizzare l'ingresso del minore nel territorio italiano autorizzando la permanenza. Un apposito "visto d'ingresso per adozione" sarà rilasciato dal consolato italiano situato nel Paese del bambino adottato. Con questo "permesso di ingresso per adozione" il minore potrà entrare in Italia.alla Questura competente sarà possibile rilasciare il diadozione". L'ultima dell'itersoggiorno per fase procedurale è dicompetenza del Tribunale per i minorenni. Quest'ultimo l'efficacia"dichiara in Italia del provvedimentodell'autorità straniera, verificati i presupposti che si sono indicati, in 83l'impossibilitàparticolare lo stato di abbandono del minore e della suaadozione nel paese di origine, e verificato altresì che il provvedimentostraniero non sia contrario ai principi del nostro ordinamento. Non puòessere dichiarato efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciatoall'estero se lo stesso non sia stato preceduto da un periodo di affidamentopreadottivo di almeno un anno. Quando tale preventivo affidamento non siaavvenuto, la dichiarazione di efficacia vale per l'affidamento preadottivo, enon per l'adozione, che 74sarà pronunciata successivamente"
Qualora il Tribunale ravvisi che tutti i presupposti e le condizioni sono state rispettate, provvede ad ordinare la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani e da quel momento l'adottato otterrà la cittadinanza italiana.
La procedura così come sopra descritta vale per le adozione di minori stranieri provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993; leggermente diversi sono i presupposti per l'adozione di fanciulli provenienti da Stati che non vi hanno aderito o che non abbiano stipulato accordi bilaterali. Per queste ultime ipotesi si deve fare riferimento all'art. 36, secondo comma della l. 184/1983 secondo il quale L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
- sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
- sia accertato che l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo sia conforme all'ordinamento giuridico del Paese di origine del minore
- sia accertato che l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo sia conforme all'interesse superiore del minore
Il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine.
Gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato.
Siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.
L'Enciclopedia, "La Repubblica", 74 in Biblioteca di op. cit., PAGLIANTINI S pag. 201. 84
Sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
Inoltre affinché il provvedimento adottivo straniero venga dichiarato efficace in Italia è necessario che: il provvedimento sia conforme ai principi della Convenzione; i coniugi dimostrino di aver effettivamente soggiornato nel
Paese del minore e di avere ivi risieduto per almeno due anni (ex art. 36, quarto comma l. 184/1983). Tali requisiti hanno la finalità di impedire l'elusione delle norme sull'adozione internazionale e di limitare il traffico illecito dei minori. Per l'adozione quanto riguarda di un minore di nazionalità straniera abbandonato in Italia si applicano "le disposizioni della legge italiana in materia di affidamento, adozione e di provvedimenti necessari in caso di urgenza (art. 37 bis l. 4 maggio 184/1983). La norma si riferisce non solo a diverse dall'adozione, siminori stranieri che, venuti in Italia per ragioni trovino poi in stato di abbandono, ma anche a quelli che sono entrati nel nostro Paese a scopo di adozione e per i quali abbia avuto esito negativo l'affidamento preadottivo (art. 35.4 l.4 maggio 184/1983.), oppure per i efficace o trascrivibile l'adozione quali non sia stata dichiarata pronunciata all'estero (art. 36 e 35.6 l.4
maggio 184/1983 75)».Per completezza d’informazione si richiama anche la disciplina perle adozioni di un minore italiano da parte di adottanti di nazionalitàstraniera. Gli artt. 40-43. l. 184/1983, i quali stabiliscono che gli aspirantiadottanti devono depositare la domanda al console italiano competente perterritorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove sitrova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimodomicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è(art. 40). Quest’ultimo,competente il tribunale per i minorenni di Roma l’affidamentodopo aver svolto gli accertamenti del caso, disporràpreadottivo del minore autorizzandone l’espatrio. Sarà compito del consolevigilare e controllare il minore nel periodo di affidamento preadottivo.75 . , Diritto di famiglia, op. cit., pag. 325.G FERRANDO 852.4.6 I REQUISITI DEGLI ADOTTANTII requisiti per l'adozione
internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 come modificata dalla legge 149/2001. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se per un periodo i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. La legge 28 marzo 2001 n.149, che ha modificato la legge 4 maggio 1983 n.184, infatti non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato.
da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni. Detto limite è passibile di deroga qualora si accerti che, dall'amancata adozione, deriverebbe al minore un danno grave e non altrimenti evitabile art. 6.5 l 4 maggio .184/83. La novella del 2001 è intervenuta pesantemente, non soltanto per adeguare il dato normativo alle indicazioni della Corte Costituzionale, ma altre e differenti erano le preoccupazioni del legislatore: un'insofferenza verso limiti ritenuti troppo rigidi, La rigidità di tale limite si fondava, infatti, sulla pretesa di imitare la natura in modo da garantire al minore l'inserimento in una famiglia che fosse il più possibile vicina a quella che sarebbe potuta essere quella "naturale". Una regola così rigida, però, non r