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INTRODUZIONE

DEFINIZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati, composto dal complesso

di norme che si forma al di sopra dello Stato (norme sovranazionali) e scaturisce dalla cooperazione tra gli

Stati che con proprie norme di rango costituzionale si impegnano a rispettarlo.

Il diritto internazionale non regola però solo materie relative a rapporti interstatali, infatti, pur

indirizzandosi agli Stati, tende a disciplinare anche rapporti che si svolgono all'interno delle varie comunità

statali, per esempio nella disciplina dei rapporti economici, commerciali e sociali; queste materie sono

sempre più regolate da convenzioni internazionali, per cui il diritto internazionale è sempre meno un diritto

per diplomatici e sempre più un diritto destinato ad essere amministrato e applicato dagli operatori giuridici

interni, in primo luogo dai giudici nazionali.

Il diritto internazionale viene anche chiamato diritto internazionale pubblico per distinguerlo dal diritto

internazionale privato. Il diritto internazionale pubblico rappresenta un complesso di norme promananti dalla

comunità degli Stati, mentre il diritto internazionale privato è formato dalle norme statali che delimitano il

diritto privato di uno Stato stabilendo quando esso va applicato o quando invece i giudici sono tenuti ad

applicare norme di diritto privato straniere (siamo nell’ambito dell’ordinamento statale); le norme di diritto

internazionale privato italiane sono contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile e sono state

riformate dalla legge 218 del 1995.

Il diritto internazionale privato è costituito da norme interne volte a stabilire quando, di fronte a un rapporto

che presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno, sia applicabile il diritto privato interno o

quello straniero; ad es. l'art.20 della legge 218 del 1995 dice che “la capacità giuridica delle persone fisiche

è regolata dalla loro legge nazionale”. Ciò significa che il giudice italiano applicherà alla capacità giuridica

delle persone il codice civile e le altre norme privatistiche italiane se la persona ha la cittadinanza italiana; se,

invece, la persona è estranea, il giudice applicherà la legge nazionale della medesima.

Sul piano ordinamentale le norme di diritto internazionale pubblico e quelle di diritto internazionale privato

appartengono ad ordinamenti diversi:

• ordinamento della comunità degli Stati

• l'ordinamento statale

Nel diritto internazionale privato rientrano tutte le norme che delimitano verso l'esterno i rami pubblici

dell'ordinamento statale; ad es. le norme che stabiliscono in quali casi la legge penale si applica ai reati

commessi fuori dal territorio o da stranieri; a differenza di quanto avviene nel campo privatistico, nel settore

pubblicistico resta esclusa la possibilità di applicare diritto straniero.

Il diritto della Comunità Internazionale non è in realtà né pubblico né privato; questa distinzione si è

sviluppata solo con riguardo all’ordinamento statale.

QUADRO SINTETICO DELLE FUNZIONI DI PRODUZIONE, ACCERTAMENTO ED

ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Funzioni del diritto internazionale

Funzione normativa: occorre distinguere, in questo caso, il diritto internazionale generale (norme che si

indirizzano tutti gli Stati) e diritto particolare (norme che vincolano i soggetti che hanno partecipato alla

formazione). 1

-Alle norme di diritto internazionale generale fa riferimento l'art.10 della costituzione (l'ordinamento

giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute). Queste norme

generali sono le norme consuetudinarie, formatesi nell'ambito della comunità internazionale attraverso l'uso,

che possono considerarsi esistenti solo se si dimostra che corrispondono a una prassi costantemente seguita

dagli Stati.

La consuetudine costituisce la fonte primaria del diritto internazionale e ha dato vita a un numero limitato di

norme: le norme strumentali (come quelle che regolano i requisiti di validità ed efficacia dei trattati); e le

norme materiali (che impongono obblighi agli Stati).

-Le tipiche norme di diritto internazionale particolare sono invece quelle poste da accordi (patti,

convenzioni, trattati) internazionali e vincolano solo gli Stati contraenti (sono molto numerose).

Un'altra fonte di norme internazionali è data dai procedimenti previsti da accordi; tali procedimenti sono

fonti di diritto internazionale particolare; sono previsti dagli accordi internazionali e vincolano solo gli Stati

aderenti agli accordi stessi.

Secondo un quadro gerarchico:

- le fonti di primo grado sono le norme consuetudinarie (acta sunt servanda; fonti di diritto

internazionale generalmente riconosciute);

- fonti di secondo grado sono gli accordi internazionali;

- fonti di terzo grado sono i procedimenti previsti da accordi.

Gli atti delle organizzazioni internazionali sono gli atti delle unioni tra Stati, come l’ONU, la CE, la CECA,

la CEA ed EURATOM.

Le organizzazioni non hanno, di solito, poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri; infatti lo strumento

di cui si servono è la raccomandazione che ha carattere di mera esortazione. Tuttavia in alcuni casi le

organizzazioni emanano decisioni vincolanti, come nel caso delle comunità europee e queste decisioni, nella

gerarchia delle fonti, si trovano al di sotto degli accordi, perché ogni organizzazione prende vita proprio da

un accordo (c.d. trattato istitutivo). Lo Stato è cioè vincolato dalla decisione in quanto, con l'accordo

costitutivo dell'organizzazione, si è impegnato a rispettarla.

Funzione di accertamento del diritto. La funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale ha

carattere arbitrale. L'arbitrato, a differenza della giurisdizione, si basa sull'accordo tra le parti diretto a

sottoporre la controversia a un determinato arbitro. Mentre nel diritto statale il ricorso all'arbitrato è un fatto

eccezionale, nel diritto internazionale esso costituisce la regola,non esistendo, salvo eccezioni, istanze

giurisdizionali istituzionalizzate (istanze mediante le quali uno Stato possa ricorrere contro un altro stato

anche quando quest’ultimo non abbia accettato di sottoporvisi).

Funzione di attuazione coattiva delle norme. I mezzi per assicurare coattivamente l'osservanza delle

norme e per reprimerne le violazioni, sono quasi tutti riconducibili alla categoria dell'autotutela che

costituisce un'eccezione nel diritto interno (perché solo quando non possono intervenire gli organi statali ci si

può fare giustizia da sé) e costituisce la regola nel diritto internazionale.

Per quanto riguarda il problema della obbligatorietà del diritto internazionale o della sua concreta

attuazione, il compito di applicare il diritto è affidato agli operatori giuridici interni, in primo luogo i giudici.

Gli ordinamenti statali prevedono che il diritto internazionale sia osservato al pari del diritto interno: in

Italia l'art.10 della costituzione prevede il rispetto delle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute e inoltre l'applicazione dei trattati stipulati dal nostro Stato avviene con legge ordinaria.

Il rispetto del diritto internazionale è assicurato dalla solidarietà internazionale che si determina tra gli

operatori giuridici interni dei vari Paesi. 2

L’osservanza del diritto internazionale è imposta dagli ordinamenti statali anche a livello costituzionale.

Tuttavia l'applicazione del diritto internazionale non può compromettere i valori fondamentali della comunità

statale, di solito costituzionalmente garantiti.

LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE. ALTRI SOGGETTI E

PRESUNTI TALI

Per l'individuazione dello Stato come soggetto internazionale o destinatario di norme internazionali occorre

distinguere tra:

a. stato-comunità inteso: come comunità umana stanzaccia su una parte della superficie terrestre e

sottoposta a leggi che la tengono unita;

b. stato-organizzazione (o Stato-apparato o Stato-governo): costituito dall'insieme dei governanti, cioè

dagli organi che esercitano il potere d’imperio sui singoli associati.

La dottrina prevalente sostiene che quando si parla di Stato inteso come soggetto di diritto internazionale

occorre far riferimento allo stato-organizzazione, perché sono gli organi statali che partecipano alla

formazione delle norme internazionali e che possono ingenerare la responsabilità internazionale dello Stato.

Si diventa soggetti di diritto internazionale in modo automatico. Sono considerati organi statali tutti coloro

che partecipano all'esercizio del potere di governo nell'ambito del territorio e quindi non solo gli organi del

potere esecutivo e del potere centrale, ma anche le amministrazioni locali o gli enti pubblici minori, che di

solito hanno una personalità giuridica distinta da quella dello Stato e, per consuetudine, sono considerati

come componenti l'organizzazione dello Stato in quanto soggetto di diritto internazionale.

Affermato che la qualifica di soggetto di diritto internazionale spetta allo Stato-organizzazione, è necessario

sottolineare che per essere destinatario di norme internazionali tale soggetto deve possedere alcuni requisiti

essenziali per la sussistenza della soggettività internazionale:

-l'effettività (o sovranità interna) nel senso che tale organizzazione deve effettivamente esercitare il proprio

potere su di una comunità territoriale. Di conseguenza si negava soggettività ai c.d. governi in esilio (ad es.i

governi dei territori occupati dai nazisti che durante la 2 guerra mondiale si rifugiarono a Londra)e alle

organizzazioni o comitati di liberazione nazionale con sede all'estero (ad es. l’OLP, organizzazione per la

liberazione della Palestina con sede a Tunisi).

-L'indipendenza (o sovranità esterna): nel senso che l'organizzazione di governo non dipenda da un altro

Stato. (Lo Stato è sovrano ed indipendente quando il suo ordinamento è originario e trae la sua forza

giuridica da una propria Costituzione e non dall'ordinamento giuridico o dalla Costituzione di un altro Stato).

Di conseguenza, poiché mancano del requisito dell’indipendenza, non sono da considerare come soggetti di

diritto internazionale gli Stati membri di Stati federali. Questi talvolta sono autorizzati dalla Costituzione

federale a stipulare accordi con Stati terzi, con il consenso del Potere centrale, ma agiscono in questo caso

come organi dello Stato federale nel suo complesso. Lo Stato federale è uno Stato unico legislativamente ed

amministrativamente decentrato.

Diverso dallo Stato federale è la confederazione che spesso rappresenta una fase di passaggio verso la

formazione di uno Stato federale e non va con esso confuso dal momento che si tratta di un'unione

internazionale tra Stati indipendenti e sovrani creata per scopi di comune difesa e caratterizzata da un organo

assembleare rappresentativo di tutti i membri con ampi poteri in materia di politica estera (es.

Confederazione degli Stati Uniti d’America).

Sono inoltre privi di soggettività internazionale i c.d. governi fantoccio in quanto caratterizzati dal totale

controllo da parte di un altro Stato nell'esercizio delle funzioni di governo. Storicamente si ebbero all'epoca

della seconda guerra mondiale nei territori occupati dai nazisti;un esempio attuale è considerato quello della

Repubblica turco-cipriota. 3

Riassumendo, possiamo quindi definire come soggetto di diritto internazionale l'organizzazione di governo

che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale e che perciò

solo diviene soggetto internazionale in modo automatico.

Non è necessario che una comunità territoriale sia riconosciuta dagli altri Stati; il riconoscimento costituisce

soltanto uno strumento utilizzato da uno o più Stati nell'intenzione di stringere rapporti più o meno

amichevoli, di scambiare rappresentanze diplomatiche e di avviare forme di collaborazione mediante la

conclusione di accordi. Per il diritto internazionale il riconoscimento o il non-riconoscimento, non producono

alcuna conseguenza giuridica e quindi da respingere la tesi per cui il riconoscimento sia costitutivo della

personalità internazionale.

Quando si afferma una nuova organizzazione di governo che presenta i caratteri dell’effettività e

dell’indipendenza, gli Stati preesistenti tendono solo a giudicare se lo Stato nuovo meriti o meno la

soggettività, ancorando il loro giudizio ad un certo valore o ideologia: in passato si diceva che non poteva

essere riconosciuto uno Stato non cristiano o non monarchico. Ciò non si è tradotto mai in norme

internazionali.

La dichiarazione di Bruxelles sul riconoscimento di nuovi Stati nell'Europa orientale. Gli Stati

preesistenti tendono a giudicare se lo Stato nuovo meriti o meno la soggettività; a questo proposito bisogna

ricordare le 2 Dichiarazioni emesse dai ministri degli esteri dei paesi della CEE nella riunione di Bruxelles

del 16.12.1991.

-Nella prima dichiarazione i 12 Paesi comunitari si dichiararono disposti a riconoscere gli Stati che si fossero

formati attraverso un processo democratico nella regione, purché avessero presentato determinati requisiti tra

cui: il rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, il rispetto dei principi della tutela delle minoranze, ecc.

-Nella seconda dichiarazione tutte le Repubbliche jugoslave che desiderassero essere riconosciute, furono

invitate a presentare domanda entro il 23 dicembre 1991, precisando di voler accettare il contenuto delle

direttive.

In epoca successiva l'unione sovietica si estinse e le repubbliche divenute indipendenti furono riconosciute

dagli altri Paesi. Per quanto riguarda la Jugoslavia, presentarono domanda la Croazia, la Slovenia, la Bosnia

Erzegovina e la Macedonia. Ma solo le prime 3 vennero riconosciute dai Paesi comunitari.

Ci si chiede se, oltre ai principali requisiti, ne servano anche ulteriori per acquisire la personalità

internazionale, come ad es. la circostanza che il nuovo Stato non costituisca una minaccia per la pace e la

sicurezza internazionale, goda del consenso del popolo (espresso attraverso libere elezioni) e non violi diritti

umani. Tali requisiti non trovano però nella realtà alcun riscontro perché non mancano nella comunità

internazionale attuali Stati che minacciano la pace, o sono autoritari, o violano i diritti umani. Gli obblighi di

non minacciare la pace e di rispettare i diritti umani, naturalmente esistono, anzi, presuppongono la

personalità giuridica dello Stato medesimo.

Insorti. Per quanto riguarda la soggettività del Governo insurrezionale, gli insorti non sono soggetti di diritto

internazionale ma solo sudditi ribelli nei confronti dei quali il Governo legittimo può prendere i

provvedimenti più opportuni; ma se essi riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un'organizzazione

di Governo che controlla effettivamente una parte del territorio, si è di fronte ad una forma di Stato alla quale

la personalità non può negarsi indipendentemente dal fatto che tale personalità sia destinata ad estinguersi

qualora l'insurrezione non abbia successo. In conseguenza del succedersi di differenti organizzazioni di

governo nell’ambito di un territorio, uno Stato può smembrarsi in più Stati, può essere incorporato da un

altro Stato.

Individui. Gran parte della dottrina sostiene che gli individui abbiano una pur limitata personalità per la

quale possono essere considerati soggetti di diritto internazionale, in quanto il diritto internazionale odierno 4

si occupa anche di materie interne alle singole comunità statali, protegge l'individuo nei confronti dello

Stato, inoltre, norme convenzionali obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo.

Si aggiunga che sempre più spesso l'individuo può ricorrere, se non vede riconosciuto il proprio diritto, ad

organi internazionali appositamente creati, come la Corte europea dei diritti dell'uomo; alla tutela

dell’interesse individuale si accompagna l’attribuzione all’individuo di un potere di azione. Tale tesi, che

promuove l’individuo a soggetto di diritto internazionale, non è da tutti accolta. Per quanto riguarda una

parte dei diritti ed obblighi che discendono dai trattati istitutivi e dagli atti delle organizzazioni

internazionali, ivi comprese le comunità europee, non si nega che di essi sono effettivamente titolari, nella

maggior parte dei casi, gli individui, ma se ne contesta la natura di veri e propri diritti ed obblighi

internazionali: si tratterebbe di situazioni giuridiche riconducibili ad ordinamenti particolari distinti

dall’ordinamento della comunità internazionale.

Per quanto invece riguarda i diritti e gli obblighi che non si ricollegano al fenomeno dell'organizzazione

internazionale, se ne contesta la titolarità da parte degli individui.

Invece destinatari delle norme consuetudinarie o pattizie, che prendono in considerazione la situazione

dell'individuo, sarebbero solo gli Stati. Gli obblighi che graverebbero sugli Stati di trattare in un certo modo

l’individuo (ad es. di riconoscergli i diritti fondamentali della persona umana o di punirlo se ha commesso

crimini contro l’umanità) sussisterebbero solo nei confronti di tutti gli altri Stati, se si tratta di un diritto

consuetudinario, o degli altri Stati contraenti, se si tratta di diritto convenzionale.

Molte norme internazionali si prestano ad essere interpretate come regole che si indirizzano direttamente

agli individui, però la comunità internazionale resta ancora strutturata come una comunità di governanti e

non di governati, gli individui continuano ad essere sottoposti allo Stato ed p indispensabile la collaborazione

degli apparati statali per perse

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcel2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Mancini Marina.
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