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LE REGIONI POLARI

Come spazi non soggetti alla sovranità di uno Stato vanno anche considerate le regioni polari; per quanto

riguarda il continente antartico può, inoltre, parlarsi di territorio internazionalizzato, nel senso che in esso

vige un regime di libertà ed un complesso di norme che ne disciplina l'utilizzazione. Le pretese alla sovranità

sui territori polari sono state sempre respinte dalla maggioranza degli Stati. Esse sono considerate infondate

perché non sorrette dall'infettività dell'occupazione.

La mancanza di sovranità territoriale comporta quindi che ciascuno Stato eserciti il proprio potere sulle

comunità che ad esso fanno capo a piedi (per le navi nessun problema; vige il requisito della bandiera.).

Lo Stato che organizza spedizioni scientifiche o basi su terraferma, esercita il proprio potere su tutte le

persone (cittadini o stranieri) che le compongono. Un'eccezione è prevista dall'ART.8 del trattato di

Washington sull'Antartide: esso prevede che il personale scientifico scambiato fra le basi sia sottoposto ai

rispettivi Stati nazionali.

L'Antartide è stato internazionalizzato con il trattato di Washington del 1959. Le caratteristiche

dell'internazionalizzazione sono: l’interdizione delle attività di carattere militare (ed in particolare di ogni

esperimento nucleare); la libertà della ricerca scientifica; la cooperazione nell'attività di ricerca scientifica.

Il trattato antartico distingue due categorie di Stati contraenti: le parti consultive, aventi uno status di

privilegio rispetto alle altre, e le parti non consultive.

Le parti consultive sono costituite dagli Stati firmatari originari del trattato e dagli Stati che conducono in

Antartide l'attività di ricerca scientifica, stabilendosi basi o inviando spedizioni.

Le parti consultive hanno diritto di decidere (all'unanimità e con effetti vincolanti) su tutte le questioni

rientranti nell'oggetto del trattato su questioni relative alla protezione della flora e della fauna marina.

Il regime internazionale dell'Antartide vincola solo le parti contraenti perché è previsto da un trattato.

Per gli Stati terzi vige il regime di libertà.

L'assemblea generale dell'Onu, in alcune sue risoluzioni, ha dichiarato le risorse del continente "patrimonio

comune dell'umanità".

Dalle dichiarazioni dell'assemblea si ricava l'obbligo di sfruttare queste risorse nell'interesse dell'umanità,

tenendo conto delle conseguenze dello sfruttamento sull'ambiente.

Poiché si tratta di un regime di libertà, lo sfruttamento può essere operato unilateralmente da uno Stato o da

un gruppo di Stati purché si rispetti la pari libertà altrui. 78

PARTE TERZA

APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL’INTERNO DELLO STATO

L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO STATALE AL DIRITTO INTERNAZIONALE

L’osservanza del diritto internazionale da parte di uno Stato è affidata agli operatori giuridici di quello Stato

e passa attraverso le norme che provvedono ad adattare il diritto interno al diritto internazionale. Una

distinzione generale è quella tra procedimenti ordinari e procedimenti speciali di adattamento.

Procedimento ordinario di adattamento: in questo caso l'adattamento avviene mediante norme che si

distinguono dalle norme statali non dal punto di vista formale ma solo per il motivo per cui vengono

emanate: ossia creare delle regole corrispondenti a determinate norme internazionali. Per cui mediante

procedimento ordinario le norme internazionali vengono riformulate all'interno dello Stato.

Procedimento speciale di adattamento (o procedimento mediante l'invio): in questo caso la norma

internazionale non viene riformulata all'interno dello Stato ma gli organi preposti alle funzioni normative si

limitano ad ordinare l'osservanza della norma medesima semplicemente attraverso un rinvio alle norme 79

internazionali, dando ad esse pieno vigore all’interno dello Stato; ad es. l'ordine di esecuzione di un trattato

che viene dato con una legge che autorizza la ratifica del trattato stesso, che fa semplicemente rinvio alle

norme contenute nel trattato a cui si riferisce.

Vantaggi del procedimento speciale. Il procedimento speciale è il procedimento preferibile dal punto di

vista del diritto internazionale perché determina un'esatta applicazione di tale diritto. Infatti nel caso del

procedimento ordinario può darsi che chi ha emanato la norma interna non abbia esattamente interpretato la

norma internazionale oppure abbia fatto riferimento a norme internazionali giuridicamente inesistenti. Ma

ciò non ha rilievo perché l'interprete si trova di fronte a una norma interna e quindi non ha altra scelta se non

quella di applicarla. Nel caso del procedimento speciale, invece, la norma interna opera un rinvio alla norma

internazionale per cui l'interprete deve ricostruire il contenuto della norma internazionale e poi stabilire se

una norma è effettivamente vigente, o non si è estinta eccetera. L'interprete potrà sbagliare nella sua

ricostruzione ma l'errore avrà valore solo per il singolo caso concreto.

Tuttavia il procedimento ordinario, in alcuni casi, potrà rivelarsi preferibile o indispensabile, infatti è

indispensabile quando la norma internazionale non è direttamente applicabile o, come anche si dice,

sefl-executing. Inoltre dobbiamo tenere presente che il procedimento ordinario e il procedimento speciale

possono integrarsi a vicenda quando ad esempio si dà l'ordine di esecuzione di un trattato e successivamente

si provvede agli atti di integrazione delle norme self-executing contenute nel trattato stesso.

Una volta introdotte nell'ordinamento interno le norme internazionali sono fonti di diritti ed obblighi per gli

organi statali e per tutti i soggetti pubblici e privati che operano all'interno dello Stato.

Norme executing e non excuting. Per quanto attiene la nozione di norma non self-executing (o non

direttamente applicabile) va circoscritta a 3 casi: al caso in cui una norma attribuisca semplici facoltà agli

Stati; al caso in cui una norma, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzione in quanto non

esistono gli organi e le procedure interne indispensabili alla sua applicazione; al caso in cui la sua

applicazione comporti particolari adempimenti di carattere costituzionale. In tutti questi casi il carattere non

self-executing va accertato con i normali criteri di interpretazione.

Tra le norme che attribuiscono semplici facoltà va ricordato l'articolo 6 della convenzione europea

sull’adozione del 1967 resa esecutiva in Italia con la legge 357/74 secondo cui: la legislazione nazionale non

può permettere l'adozione di un minore se non da parte di due persone unite in matrimonio o da parte di un

singolo adottante. Secondo la corte costituzionale e la corte di cassazione l'articolo 6, che avrebbe soltanto lo

scopo di vietare l'adozione fuori delle due ipotesi previste, lascerebbe comunque lo Stato libero di ammettere

o meno entrambe le ipotesi ed in particolare quella dell'adozione da parte del singolo. L'articolo 6 non

sarebbe direttamente applicabile in Italia dove la legislazione vigente non conosce questa forma di adozione.

Sembra che dalla norma convenzionale non sia ricavabile un obbligo ma una semplice facoltà di ammettere

l'adozione da parte del singolo.

Un caso di norma non self-executing in quanto confortante l'istituzione di nuove procedure e quello di cui

si è occupata la corte costituzionale nell'ordinanza del 1979. La corte ritiene che non si applica ai giudizi di

accusa ex articolo 96 costituzione l'articolo 14 del patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite

secondo cui ogni individuo ha diritto al doppio grado di giudizio in materia penale.

È da respingere l'opinione secondo cui un trattato non è self-executing se prevede che in caso di sospensione

o mancata applicazione o difficoltà nell'applicazione delle sue norme debba farsi ricorso a procedure di

conciliazione o ad altri mezzi internazionali di soluzione delle controversie che tengano conto delle esigenze

dello stesso Stato che ha sospeso il trattato: da ciò dovrebbe ridursi la flessibilità delle sue disposizioni.

Non costituisce neppure un impedimento alla diretta applicabilità di un trattato il fatto che questo contenga

una clausola di esecuzione ossia preveda che gli Stati contraenti adotteranno tutte le misure di ordine

legislativo o altro per dare effetto alle sue disposizioni.

Naturalmente le norme internazionali sono utilizzabili all'interno dello Stato entro i limiti in cui si verifica in

concreto la fattispecie astratta da esse prevista. Nel caso del procedimento mediante rinvio la determinazione

80

della fattispecie astratta, ad opera dell'interprete, e la conseguente applicazione della norma ai rapporti

interni, possono rivelarsi complicate a causa della formulazione della norma stessa che resta comunque una

norma di stampo internazionale.

Complicata può rivelarsi soprattutto l'individuazione di quei soggetti ai quali la norma va applicata. Ad es. si

consideri la norma consuetudinaria che vieta allo Stato di esercitare poteri di vigilanza doganale al di là dei

mari adiacenti alle proprie coste. Introdotta nell'ordinamento italiano tale norma può essere invocata dinanzi

ai nostri giudici da equipaggi di navi straniere che siano state catturate dalla nostra autorità di polizia

doganale a notevole distanza dalla costa. Essa non può essere invece invocata dagli equipaggi di navi italiane

perché la norma sulla vigilanza doganale va interpretata in combinazione con la regola per cui lo Stato non

incontra limiti all'esercizio del potere di governo sulle proprie navi in acque internazionali. Può darsi che un

accordo internazionale di cui sia stato dato in Italia l'ordine di esecuzione contenga disposizioni vantaggiose

per uno Stato estraneo all'accordo o per i suoi cittadini. Simili disposizioni possono essere invocate in Italia

dallo Stato interessato o dà suoi cittadini nonostante l'impegno sia stato assunto nei confronti di altri paesi.

Occorre infine stabilire quale rango nella gerarchia delle fonti interne assumono le norme internazionali

una volta introdotte nel nostro ordinamento. Tale rango tende a corrispondere alla forza che nella gerarchia

delle fonti ha il procedimento ordinario o speciale di adattamento. Se a procedere all'adattamento è il

costituente le norme così introdotte tenderanno ad avere rango costituzionale, se a procedere all'adattamento

è il legislatore ordinario (come avviene per i trattati) le norme così introdotte tenderanno ad avere rango di

legge ordinaria.

L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

L'adattamento de

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
114 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcel2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Mancini Marina.