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PREAMBOLO:
è una convenzione del 1982 . uso pacifico dei mari, utilizzazione equa delle risorse
marittime. Stabilire che potere hanno gli stati sul mare, significa la gestione delle
risorse.
Quali sono le porzioni in cui si divide il mare? Prima fascia fino a 12 miglia nautiche
che si chiama mare territoriale… anche se estensione può essere minore: 2 casi:
abbiamo due stati frontisti in cui non è possibile raggiungere le 24 miglia senza
sovrapporre le acque e in quel caso le acque vengono divise a metà (se sono 20 10 e
10). Altro motivo è che in realtà questo numero può essere oggetto di accordo, non
sono regole di ius cogens a parte quelle sull’ambiente; di conseguenza possono
essere oggetto di deroga con i trattati. Gli accordo possono prevalere sulle
consuetudini, ma non su ius cogens, ma non c’è problema questo non è ius cogens.
Dopo mare territoriale, contando ulteriori 12 miglia, parliamo di ZONA CONTIGUA,
che è una zona adiacente al termine del are territoriale. Questa zona, gli stati
costieri non hanno sovranità, hanno poteri diversi e diritti diversi ma non sovranità.
Successivamente abbiamo la ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA che include anche la
zona contigua e può arrivare fino a 200 miglia nautiche. Si chiama così perché stato
costiero ha dei diritti di sfruttamento economico in maniera esclusiva salvo diverso
accordo.
Poi abbiamo la piattaforma continentale, riguarda il fondale.
VEDIAMO COSA CI DICE LA CONVENZIONE DI MONTEGO BAY:
articolo 2 sul mare territoriale la convenzione recepisce diritto consuetudinario, la
sovranità dello stato costiero si estende ad una fascia adiacente di mare che si
chiama mare territoriale sulla quale lo stato costiero estende la sua sovranità. Tale
sovranità si estende allo spazio aereo sovrastante al mare territoriale come anche il
fondale e sottosuolo.
Articolo 3 mare territoriale entro 12 miglia e si calcolano con le linee di base. Le
linee di base normali, ossia alla linea di bassa marea lungo la costa così come
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indicate dalle carte nautiche registrate (art.5). si usano le linee di base dritte (art.7),
esse sono utilizzate in particolare nelle località in cui la costa è incavata o
frastagliata e quindi è difficile avere costa dritta o delle fasce di isole. Le linee di
base da cui si calcolano le 12 miglia è frutto di un collegamento di punti esterni e si
crea il sistema.
Anche le baie e baie storiche sono incluse nel territorio.
La sovranità del mare territoriale, ha una eccezione: DIRITTO DI PASSAGGIO
INOFFENSIVO il passaggio deve essere ininterrotto, quindi navigazione del mare
territoriale allo scopo di attraversarlo senza acque interne ne fare scalo… a meno
che non attracca con consenso. Se è inoffensivo non lede diritti di stato, non può
essere oggetto di limitazione. per essere inoffensivo il passaggio deve essere
continuo e rapido, a meno che non ci siano tempeste, soccorso a persone.
Inoffensività si misura anche sul fatto che parliamo di navi da guerra per esempio.
Anche pescherecci che sfruttano risorse marittime dello stato senza autorizzazione è
offensivo. Affinchè non pregiudichi la pace, e la sicurezza dello stato costiero. Anche
la ricerca scientifica non autorizzata è passaggio offensivo.
Lo stato costiero può emanare delle leggi o dei regolamenti (Italia li fa con decreti
sicurezza), lo stato può chiarire cose intende per offensivo o meno e li emana per cui
dicono che passaggio inoffensivo per mare territoriale può essere deciso dallo stato
La giurisdizione quando parliamo di territorio diciamo che ciò che accade nelle navi
o aereomobili è di competenza dello stato con cui batte bandiera. TEORIA DELLO
STATO DI BANDIERA.
LA ZONA CONTIGUA contigua al mare territoriale, lo stato costiero non ha più
sovranità, ma ha dei diritti superiori rispetto a quelli di tutti gli altri stati: può
esercitare attività di controllo necessario alla prevenzione della immigrazione,
sanità, fiscalità. Può anche punire per le violazioni di legge commesse anche nella
zona contigua. Si parla di DIRITTO DI INSEGUIMENTO, si può seguire nave anche
dopo mare territoriale.
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA fino a 200 miglia di estensione. In questa zona, lo
stato non ha né sovranità né particolari poteri di controllo(a parte nella contigua),
però ha dei diritti quasi sovrani come la esplorazione sfruttamento, conservazione
della gestione delle risorse naturali, biologiche che si trovano nelle acque
sovrastanti, nel fondale o sottosuolo anche di produzione di energia. Tutti gli stati,
in questa zona godono della libertà di navigazione, sorvolo, opere di condotte e cavi
e altri usi del mare leciti, anche esercitazioni militari. Vige il principio della libeertà
dei mari a parte lo sfruttamento economico. Lo stato costiere può creare isole
artificiali e altre strutture. Questa zona è stata introdotta per superare dei problemi
legati alla morfologia della piattaforma continentale essa incluse il fondale e
sottosuolo che si estendono fino ad un massimo di 200 miglia ma anche prima se la
piattaforma continentale a 200 miglia non ci arrivia. La morfologia dei fondali marini
dove si riesce a vedere, poi dopo ci sono gli abissi. Se la piattaforma si protrae bene,
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200 miglia, se invece no si ferma entro quando si estende la piattaforma. (art.76)
La zona economica esclusiva a 200 miglia non è stato fatto a caso, è una
consuetudine che voleva risolvere problemi di stati che avevano piattaforma
continentale breve e chi invece lunga.
Lo stato può sfruttare le risorse della piattaforma continentale, anche il diritto di
perforazione.
Dopo le 200 miglia, c’è ALTO MARE. Qui c’è libertà dei mari, a condizione che ci
siano degli usi pacifici e nessuno stato può tentare sovranità.
Le navi sena bandiera sono navi pirata. La pirateria è all’articolo 101.
C’è un regime giuridico specifico per quanto riguarda la protezione dell’ambiente.
C’è una disposizione, i reperti archeologici fino alla zona contigua è dello stato
costiero articolo 303.
Per quanto riguarda la convenzione di Montego bay c’è tribunale che è quello di
Amburgo disciplinato all’allegato 7 e seguenti per cui tutte le violazioni della
convenzione e solo quelle, possono essere oggetto di un contenzioso arbitrale che si
chiama TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE CHE HA SEDE AD
AMBURGO IN GERMANIA e che si occupa solo di giudicare le violazioni commesse da
stati in questa convenzione. Si è pronunciato con i Marò.
3
L’ILLECITO INTERNAZIONALE:
RIEPILOGO LEZIONE PRECEDENTE:
competenza diritto internazionale della navigazione ad Amburgo riguarda
controversie fra stati per violazione della convenzione di montegobay. L’India
problema con i MARO’. Questo caso, non sembrava essere devoluto al tribunale,
perché India non aveva accettato la convenzione, allora si è provato con la
diplomazia. Poi dopo India ha accettato giurisdizione del tribunale di Amburgo. Il
contenzioso riguardava questi fatti:
c’era provvedimento legislativo italiano che obbligava tutte le imbarcazioni anche
private ad avere a bordo dei militari qualora si occupasse di traffici commerciali a
particolare rischio pirateria e tra queste zone c’era anche Oceano Indiano e Somalia.
Inoltre, la dinamica ricostruita è stata la seguente: c’è stato dialogo con imbarcazioni
che erano forse pescherecci ma nella imbarcazione non lo sapevo magari erano
pirati… partono colpi dai militari e uccidono le persone a bordo dei pescherecci.
Secondo tribunale, Italia ha ragione, i militari avevano dato avviso. La barca si
allontana da acque territoriali indiane… imbarcazione nave italiana con scusa viene
fatta rientrare in porto in modo amichevole in India e i militari vengono arrestati…
accusati di omicidio in territorio indiano. Italia dice che i fatti sono successi dopo le
12 miglia e quindi India non aveva diritto di arrestare.
I problemi erano: dove si sono svolti i fatti? Se in territorio italiano, internazionale o
indiano. Questi militari che non erano militari che svolgevano ordinaria attività, ma
rispettavano la legge che obbligava presenza militari, si possono considerare atti de
iure imperi e quindi immune?
Il tribunale e corte internazionale di giustizia obbligo risarcimento ai familiari delle
persone uccise, ma i militari devono rientrare.
ILLECITO INTERNAZIONALE: RESPONSABILITA INTERNAZIONALE DEGLI STATI:
quando si parla di illecito internazionale? Il diritto internazionale pubblico prevede
che illecito internazionale si configuri quando uno stato non rispetta norma
internazionale consuetudinaria o pattizia (elemento oggettivo dell’illecito), e la
riconducibilità di quel comportamento a quello stato (elemento soggettivo).
Clausole di non punibilità atto costituisce reato, ma si verifica circostanza che
esclude reato, allora non si configura. Incontro di pugilato due persone si picchiano
a livello astratto è magari percosse, ma su un ring non c’è… c’è clausola di non
punibilità.
Anche nel diritto internazionale c’è la clausola di non punibilità. È diritto
consuetudinario e non hanno una convenzione di codificazione riguardante questi
temi.
Pur non essendoci accordo di codificazione c’è altro strumento, di autorevolezza
suprema, che è il PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITA DELLO STATO
DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE… non è vincolante, è una
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bozza di articoli che si spera possa diventare accordo internazionale, nonostante
siano passati 22 anni. Ha comunque una grande autorevolezza perché è stata
redatta dalla commissione del diritto internazionale delle NAZIONI UNITE, composta
da massimi esperti che funge di supporto alle nazioni unite. Hanno fatto un grande
lavoro di ricognizione di diritto consuetudinario, hanno redatto questo documento
con l’intenzione di arrivare ad accordo, ma non lo è ancora.
Articolo 1 prevede che ogni atto internazionalmente illecito, comporta la
responsabilità internazionale degli stati.
Gli elementi sono soggettivo e oggettivo: soggettivo è la possibilità di attribuire allo
stato un comportamento e il secondo è la violazione di un obbligo internazionale.
Possono essere rilevanti sia comportamenti COMMISSIVI CHE OMISSIVI condotte di
fare e non fare.
Articolo 3 se comportamento è o non è ritenuto lecito è una questione puramente
rilevante, non è rilevante la qualificazione di illecito per il diritto nazion