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NZON EMMING DELE
regionalismo in Italia? Giuffrè, Milano, 1995 50
Pertanto tale sistema implica una autonomia finanziaria fortemente ridotta.
Il modello tedesco di ripartizione delle fonti tributarie può essere classificato, data
la coesistenza del sistema di separazione delle fonti e del sistema di partecipazione,
come un modello misto. Tuttavia il sistema di partecipazione risulta largamente
prevalente, costituendo, pertanto, una delle caratteristiche salienti del modello
tedesco.
Inizialmente il modello di ripartizione delle fonti tributarie era
caratterizzato da una netta prevalenza del sistema di separazione, ma la successiva
realizzazione del modello di federalismo cooperativo ha comportato la prevalenza
del sistema della partecipazione. Infatti la riforma finanziaria del 1969 ha posto in
comune i gettiti di alcune importanti imposte, prima assegnate interamente dal
sistema della separazione delle fonti. In seguito a tale riforma il gettito dei
principali tributi è posto in comune, attraverso il sistema della partecipazione, tra
i diversi livelli di governo. Il meccanismo che regola i rapporti finanziari tra
Federazione e Stati può essere schematizzato, per semplicità, in cinque fasi
distinte.
- La prima, precedentemente descritta, prevede la ripartizione delle fonti
tributarie fra i livelli di governo.
La seconda fase è caratterizzata dall’individuazione delle regole
- necessarie
per la ripartizione del gettito relativo alle imposte comuni.
- Nella terza fase si effettua una prima perequazione, cioè una redistribuzione
di risorse fra Stati finanziariamente ricchi e poveri, prevedendo, in questo
ultimo caso, dei trasferimenti.
- La quarta fase è contraddistinta da una perequazione orizzontale fra i
Länder, mentre la quinta ed ultima fase prevede l’erogazione di
trasferimenti integrativi da parte della Federazione a favore dei Länder
67
finanziariamente più deboli .
67 Vedi F. P , Germania e Austria: modelli federali e bicamerali a confronto. Due ordinamenti in
ALERMO
evoluzione tra cooperazione, integrazione e ruolo delle seconde camere, Università degli studi di Trento
collana Quaderni Dip. Scienze giuridiche, 1997 51
3.2 Il federalismo fiscale in Svizzera
La Svizzera, come sancito dalla Costituzione, è una confederazione di Stati.
La Costituzione federale del 1848 ha istituito un sistema confederale poiché si
riteneva che le diverse peculiarità del territorio elvetico potessero convivere,
salvaguardando la forte autonomia di ciascun livello territoriale, attraverso
un’associazione di Stati indipendenti. La Svizzera è articolata in tre diversi livelli
di governo, che sono la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
I Cantoni non sono degli enti subregionali ma dei veri e propri Stati
indipendenti e sovrani, storicamente preesistenti alla Confederazione stessa.
Secondo quanto disposto dal dettato costituzionale il numero e l’estensione
territoriale dei Cantoni può subire, in presenza di specifiche condizioni, delle
modifiche. La sovranità dei Cantoni si evince, soprattutto, dall’esistenza di una
propria Carta costituzionale che disciplina l’organizzazione e i poteri di un
68
ordinamento autonomo, dotato di potestà legislativa ed esecutiva .
Le Costituzioni dei singoli Cantoni sono previste dalla stessa Costituzione
federale, che ne regola le modalità di approvazione e di modifica. A livello centrale
l’ordinamento federale è costituito da un’Assemblea federale e da un Consiglio
federale. L’Assemblea federale è suddivisa in due Camere che hanno eguali
competenze: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Il Consiglio
nazionale è composto da 200 deputati eletti direttamente dal popolo a suffragio
universale diretto, per un periodo di quattro anni. Il Consiglio degli Stati è
composto da 46 deputati eletti dai Cantoni secondo le rispettive disposizioni
costituzionali. Pertanto il numero di deputati spettanti a ciascun Cantone oscilla
tra un minimo di uno e un massimo di due. Il Consiglio federale è composto da
sette membri eletti, per un periodo di quattro anni, direttamente dall’Assemblea
federale in seguito al rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Il Consiglio
federale è, secondo quanto disposto dal dettato costituzionale, l’autorità suprema
68 Cfr. D A., S A., P V., Manuale di Fiscalità internazionale, Ipsoa, 2019
RAGONETTI FONDRINI IACENTINI 52
della Confederazione per ciò che concerne le funzioni direttive ed esecutive.
Pertanto il Consiglio federale ha il compito di dirigere, mediante l’organizzazione
ed il corretto svolgimento delle funzioni, l’amministrazione federale 69 . I due
principali strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione elvetica sono
l’iniziativa popolare ed il referendum. Tali strumenti consentono ai cittadini di
intervenire e prendere parte al processo legislativo. Nello specifico l’iniziativa
popolare consente ai cittadini, mediante una raccolta di firme, di richiedere la
revisione, sia totale che parziale, della Costituzione federale. Il referendum,
invece, consente ai cittadini di sottoporre al voto le leggi federali, i decreti federali
e le modifiche costituzionali. In tal senso la Costituzione elvetica prevede due
70
tipologie di referendum: referendum obbligatorio e referendum facoltativo .
Il modello di federalismo attuato in Svizzera si basa su alcuni importanti
principi, quali la sussidiarietà e la solidarietà. La precisa individuazione dei criteri
che regolano la ripartizione delle competenze fra centro e periferia rappresenta uno
dei maggiori ostacoli che uno Stato federale si trova ad affrontare.
Il principio di sussidiarietà rappresenta, uno dei principi cardine dello Stato
elvetico. Secondo tale principio ogni compito o funzione è attribuito all’unità
subnazionale più piccola; pertanto immaginando un sistema piramidale le
responsabilità sono decentrate dal vertice, che rappresenta il livello superiore,
all’unità inferiore che corrisponde, appunto, alla base.
Il principio di sussidiarietà prevede, così come disciplinato dalla
Costituzione federale, la presunzione generale di competenza in favore dei
Cantoni. Questi ultimi sono incaricati, a loro volta, di disciplinare le competenze
dei Comuni. Il principio di solidarietà, altro elemento caratterizzante il modello di
federalismo adottato dalla Svizzera, ha lo scopo di attenuare le forti disparità
economiche esistenti nel territorio nazionale, conseguenti alle peculiarità dello
Stato elvetico. L’applicazione di questi due principi risulta particolarmente
69 Cfr. B M., La ricerca scientifica italo-svizzera in campo fiscale tra il 1938 e il 1950.
ERNASCONI
L’apporto di vanoni e di Blumenstein, SUPSI, 2019
–
70 Cfr. R L., Il federalismo fiscale il caso svizzero, Cedam, 1995
OMANÒ 53
evidente nell’ambito della ripartizione delle competenze fra i tre diversi livelli di
governo. Il criterio di ripartizione delle competenze, così come enunciato dalla
Costituzione elvetica, sembra, in un primo momento, molto semplice e lineare
poiché stabilisce il principio secondo il quale ciò che non rientra nella competenza
della Confederazione è, di riflesso, di competenza dei Cantoni, i quali a loro volta,
stabiliscono l’ampiezza dei compiti da attribuire ai rispettivi Comuni. Tuttavia la
linearità di siffatto principio sembra scontrarsi con la complessità delle situazioni
concrete. In tal senso le competenze legislative federali possono essere
raggruppate in diverse categorie, ciascuna delle quali ha uno specifico effetto
sull’autonomia legislativa dei Cantoni. L’art. 3 della Costituzione afferma,
implicitamente, che ad ognuna delle competenze federali corrispondono delle
competenze, o incompetenze, cantonali.
Data la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo, è
possibile individuare specifiche categorie:
- competenze federali esclusive;
- competenze federali concorrenti limitate ai principi;
- competenze federali concorrenti non limitate ai principi;
- competenze parallele della Confederazione e dei Cantoni;
Le competenze federali sono esclusive qualora una norma costituzionale
attribuisca una competenza allo Stato centrale escludendo, pertanto, nelle materie
che ne formano oggetto, ogni potere normativo dei Cantoni. Competenze di questo
tipo sono previste, ad esempio, in materia militare, protezione civile, trasporti,
radiotelevisione, energia, nucleare, dazi, diritto civile, diritto penale. Nelle materie
di competenza federale concorrente limitate ai principi la Confederazione deve
limitarsi ad emanare delle disposizioni di principio, attraverso le cosiddette “leggi
cornice” 71 . Pertanto, in questo caso, i Cantoni hanno il potere di adottare la relativa
normativa di dettaglio. Appartengono a tale categoria di competenze, a titolo di
esempio, le materie concernenti le foreste, la caccia e la pesca, pianificazione del
Federalismo Fiscale. Aspetti teorici e lezioni tratte dall’esperienza Svizzera e
71 Cfr. N P.,
ODARI
Statunitense, 2008 54
territorio. Le competenze federali concorrenti non limitate ai principi presentano,
in alcuni casi, diverse difficoltà a livello applicativo.
Infatti i Cantoni hanno, in determinati settori, il diritto di intervenire con
leggi proprie fino a quando la Confederazione non abbia disciplinato la materia in
modo completo. Il problema dei rapporti intercorrenti fra norma federale e norma
cantonale non si manifesta fino a quando la Confederazione non interviene a
regolare la materia con proprie leggi. In questo ultimo caso, pertanto, la previgente
legislazione cantonale in materia perde di validità qualora la Confederazione
intervenga con una disciplina completa. Se, al contrario, la Confederazione
interviene con una disciplina parziale, il diritto cantonale può rimanere in vigore
nella misura in cui sia compatibile con le norme federali. Tale categoria di
competenze comporta una interpretazione continua della legge federale, al fine di
verificare se la materia sia disciplinata in modo completo o parziale, prevedendo,
in questo ultimo caso, maggiore potere di manovra dei livelli territoriali.
Infine per ciò che concerne le competenze esecutive il sistema elvetico
prevede un forte decentramento di tale funzione in favore dei governi sub centrali
che sono tenuti, pertanto, ad applicare le leggi. Tale decentramento, noto anche
come “federalismo di esecuzione”, è un elemento peculiare del modello federale
adottato in Svizzera, poiché consente di adattare ogni progetto alle esigenze del
contesto locale. I Cantoni, dovendo dare applicazione anche a disposizioni non
afferenti alle mat