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Costituzione, dei vincoli imposti dall'Unione europea e dai princìpi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dalla
legislazione statale;
5. istituzione di un fondo perequativo per i territori con capacità fiscale per abitante
inferiore alla media e di risorse aggiuntive per interventi speciali;
6. riconoscimento ad Enti locali e Regioni di un proprio patrimonio, secondo i princìpi
generali stabiliti con legge statale;
7. limite del ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali solo per finanziare
spese di investimento, escludendo ogni garanzia dello stato sui prestiti contratti.
viene approvata la legge 131/2003 (c.d. legge La Loggia) con la quale si recano ulteriori
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. n. 3/2001 e si
prevede la possibilità di conferire ulteriori funzioni ad Enti locali.
Il sistema così delineato, tuttavia, fino alla legge delega 42/2009 è rimasto inattuato.
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L'art. è l'articolo cardine del federalismo fiscale, la vecchia formulazione prevedeva
l'autonomia finanziaria solamente per le regioni, nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi statali; La
nuova formulazione riconosce, valorizza e rende centrale il ruolo degli enti locali a cui estende la
medesima autonomia prevista per le regioni; emerge tuttavia la potestà di istituire nuovi tributi
solo per le regioni. I principi ispiratori sono:
1) nessun aggravio per i cittadini
2) autonomia impositiva, ovvero il passaggio graduale da un sistema di finanza
derivata al criterio del fabbisogno standard ed un effettiva autonomia di entrata e
di spesa. Le amministrazioni regionali e locali potranno determinare
autonomamente tributi propri derivanti, addizionali regionali e locali e tributi propri
in senso stretto cioè i tributi stabili dalle regioni e dagli enti. Vi sarà la possibilità per
le amministrazioni più efficienti, che sapranno contenere i costi a parità di servizi, di
manovrare i tributi propri, ad esempio riducendo le aliquote o stabilendo detrazioni
ed esenzioni
3) costi e fabbisogno standard
4) perequazione, superando il criterio della spesa storica e facendo riferimento ai costi
e al fabbisogno standard
5) garanzie per gli enti locali
6) meccanismi premiali e sanzionatori
7) patto di convergenza, ovvero si tratta di un meccanismo attraverso il quale il
governo individua un percorso di coordinamento dinamico per realizzare
l’obbiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard nonché degli
obbiettivi di servizio, che gli enti locali sono tenuti a rispettare.
8) Coordinamento dei diversi livelli di governo seguendo il principio della trasparenza,
il patto di stabilità e introducendo sistemi premianti e sanzionatori
9) Attuazione dell’articolo 119 5° e 6° comma cioè una specifica disciplina per
l’attribuzione di risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati
enti locali e regioni per rimuovere particolari forme di squilibrio economico e
sociale
10) Sedi di coordinamento, sono previste una commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale che ha il compito di dare il parere sugli schemi
dei decreti attuativi, verificare lo stato di attuazione della delega stessa, formulare
osservazioni e fornire al governo tutti gli elementi di valutazione utili alla
predisposizione delle norme attuative; essa si scioglierà al termine della fase
transitoria. Una commissione tecnica paritetica che ha funzioni consultive per il
governo e gli enti locali, oltre al compito di acquistare ed elaborare gli elementi
conoscitivi necessari alla predisposizione dei decreti attuativi. Ed infine una
conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ovvero una
cabina di regia dedita a funzioni di verifica del funzionamento del nuovo
ordinamento finanziario di regioni ed enti locali, dell’adeguatezza delle risorse e
della congruità dei dati.
11) Contrasto all’evasione fiscale;
12) Fase transitoria, ovvero il graduale superamento del sistema della spesa storica e
un passaggio al sistema di finanziamento del fabbisogno standard, in periodo di
5anni (a partire dal 2015). In attesa dell’individuazione a regime delle funzioni
fondamentali, il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato
considerando l’80% delle spese come fondamentali e il 20% come non
fondamentali
13) Sistema finanziario gestionale tra regioni, enti locali e ministero dell’economia e
finanze, dove sono previste adeguate forme di collaborazione tra regioni ed enti
con il ministero e con l’agenzia delle entrate per la gestione dei tributi erariali,
regionali e degli enti locali
14) Norme di salvaguardia finanziaria
federalismo fiscale è un passaggio indispensabile
il per combattere l’inefficienza e
modernizzare alcuni elementi, superando il sistema di finanza derivata, basato sulla mera
redistribuzione del reddito che favorivano le amministrazioni inefficienti. La legge delega è
attuazione dell’art.19 della costituzione che persegue i tradizionali punti fondamentali del
federalismo. La legge stabilisce:
(1) i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
(2) disciplina l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo
(3) disciplina i principi di un patrimonio proprio a comuni, province, città metropolitane e
regioni
il sistema basato sull’autonomia di entrata (e spesa) degli enti locali, sul finanziamento del
fabbisogno standard, grazie alla trasparenza delle decisioni di spesa, sulla previsione di strumenti di
controllo democratico dei cittadini elettori, dovrebbe creare un circolo virtuoso che, incentivando la
responsabilità grazie al maggiore controllo dei cittadini sulla cosa pubblica e sulla spesa “locale”,
permette un migliore utilizzo di risorse e , a parità di spesa, un utilizzo più efficiente delle stesse. Il
processo di concorrenza emulativa tra comunità e governi locali porterà, poi, alla diffusione di best
pratices a livello nazionale.
il sistema dovrà essere improntato alla razionalità, assicurando la coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso, e garantire la riduzione dell’imposizione fiscale statale con
conseguente riduzione delle risorse statali umane e strumentali, la semplificazione del sistema
tributario, la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la trasparenza del prelievo e
l’efficienza nell’amministrazione dei tributi.
federalismo municipale
Il [dlgs 23/2011] definisce le norme di coordinamento, tutte le
imposte comunali ovvero la cedolare secca sugli affitti, l’imposta di scopo, di soggiorno,
l’addizionale comunale all’IRPEF, IMU, imposta municipale secondaria che andrà a sostituire la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il fondo perequativo definendo anche i metodi
di applicazione.
modifiche apportate dal dlsg 201/2011
Le di Monti alla legge 42/2009 riguardano in
particolare gli articoli 13 e 14 che fanno rifermento alla anticipazione sperimentale dell’imposta
municipale propria (IMU), a decorre dall’anno 2012 ed applicata in tutti i comuni del territorio fino
al 2014; e l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che verrà attivato a decorre
dell’anno 2013.
legge 42/2009 all’articolo 21 comma 3
in particolare , definisce le funzioni fondamentali,
provvisoriamente, in attesa dell’approvazione della carta delle autonomie [AS 2259]
COMUNI
Funzioni fondamentali
(1) Funzioni di territorio e ambiente
(2) Viabilità e trasporti
(3) Scuola a sili ed edilizia scolastica (no superiori e università)
(4) Funzione sociale
(5) Polizia locale
(6) Amministrazione generale
Funzioni non fondamentali
(1) Cultura
(2) Sport
(3) Turismo
(4) Attività produttive
(5) Giudice di pace
(6) Giustizia
(7) Servizio idrico integrato, edilizia residenziale pubblica, piani di edilizia economica popolare
(8) Parte di commercio
Per le funzioni fondamentali, lo stato garantisce piena copertura, facendo riferimento al fabbisogno
standard, mentre per quelle non fondamentali assicura delle perequazioni fondanti .
Schema delle entrate e delle spese per il comune IMU (patrimonio)
Add. comunale IRPEF (reddito)
Imposta di soggiorno
Titolo I – entrate tributarie Imposta di scopo
(imposte, tasse e tributi)
TARSU – TIA TARES (2013)
TOSAP
IPC
La maggior parte dei trasferimenti
sono stati fiscalizzati [dlgs 23/2011
art.2], vengo lasciati solo quei
trasferimenti specifici (es.
correnti Titolo II – trasferimenti concorrenti contributo Monteruscello Pozzuoli)
tutto il resto convergerà nel titolo I
in un fondo di riequilibrio che nel
Entrate 2015 verrà denominato fondo
perequativo
Tariffe per i servizi a domanda
individuali (scuolabus, palestra,
asilo) in una quota suddivisa tra
l’ente e l’individuo,
ammende/multe, canoni
Titolo III - entrate extra-tributarie patrimoniali, loculi cimiteriali,
(tariffe e prezzi) interessi attivi, dividenti ovvero gli
utili delle società partecipate…
queste entrate extra-tributarie
possono essere destinate al
finanziamento degli investimenti
Oneri di urbanizzazione ovvero i
c/capitale proventi derivanti dai permessi per
Titolo IV – entrate da capitale onorese costruire. Tale entrata può
finanziare straordinariamente la
parte corrente
in Mutui, anticipo di tesorerie,
Entrate investimenti…queste entrate
Titolo V – entrate da capitale non onerose sostengono le spese in c/capitale
(strade, tetto della scuola…)
Transitano nel bilancio del
c/terzi comune, come ad esempio le
cauzioni
Entrate
Un'altra entrata dello stato consiste nel recupero dell’evasione erariale dello stato introdotta con
dl 203/2005 facoltativo (quota 33%) fino al 2010 successivamente è subentrata l’obbligatorietà con
l’art.18 del dl 78/2010
L’avanzo di amministrazione va a finanziare le spese in c/capitale e le spese non ripetitive
vincoli di finanza pubblica
I sono:
(1) Vincoli normativi che impongono all’ente di contribuire al rispetto dei vincoli più generali
dell’UE ovvero il patto di stabilità che impone di raggiungere un saldo positivo tra un
gruppo di entrate e uno di spese [art.31 L.183/2011]
(2) Altri vincoli come i tetti di spesa divisi per tipologia
(3) Limiti del personale
(4) Vincoli all’indebitamento [art.8 L.183/2011 che apporta anche delle modifiche all’art.204
del TUEL]
(5) Vincoli nei pagamenti
(6) Vincolo a