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Estratto del documento

Costituzione, dei vincoli imposti dall'Unione europea e dai princìpi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dalla

legislazione statale;

5. istituzione di un fondo perequativo per i territori con capacità fiscale per abitante

inferiore alla media e di risorse aggiuntive per interventi speciali;

6. riconoscimento ad Enti locali e Regioni di un proprio patrimonio, secondo i princìpi

generali stabiliti con legge statale;

7. limite del ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali solo per finanziare

spese di investimento, escludendo ogni garanzia dello stato sui prestiti contratti.

viene approvata la legge 131/2003 (c.d. legge La Loggia) con la quale si recano ulteriori

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. n. 3/2001 e si

prevede la possibilità di conferire ulteriori funzioni ad Enti locali.

Il sistema così delineato, tuttavia, fino alla legge delega 42/2009 è rimasto inattuato.

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L'art. è l'articolo cardine del federalismo fiscale, la vecchia formulazione prevedeva

l'autonomia finanziaria solamente per le regioni, nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi statali; La

nuova formulazione riconosce, valorizza e rende centrale il ruolo degli enti locali a cui estende la

medesima autonomia prevista per le regioni; emerge tuttavia la potestà di istituire nuovi tributi

solo per le regioni. I principi ispiratori sono:

1) nessun aggravio per i cittadini

2) autonomia impositiva, ovvero il passaggio graduale da un sistema di finanza

derivata al criterio del fabbisogno standard ed un effettiva autonomia di entrata e

di spesa. Le amministrazioni regionali e locali potranno determinare

autonomamente tributi propri derivanti, addizionali regionali e locali e tributi propri

in senso stretto cioè i tributi stabili dalle regioni e dagli enti. Vi sarà la possibilità per

le amministrazioni più efficienti, che sapranno contenere i costi a parità di servizi, di

manovrare i tributi propri, ad esempio riducendo le aliquote o stabilendo detrazioni

ed esenzioni

3) costi e fabbisogno standard

4) perequazione, superando il criterio della spesa storica e facendo riferimento ai costi

e al fabbisogno standard

5) garanzie per gli enti locali

6) meccanismi premiali e sanzionatori

7) patto di convergenza, ovvero si tratta di un meccanismo attraverso il quale il

governo individua un percorso di coordinamento dinamico per realizzare

l’obbiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard nonché degli

obbiettivi di servizio, che gli enti locali sono tenuti a rispettare.

8) Coordinamento dei diversi livelli di governo seguendo il principio della trasparenza,

il patto di stabilità e introducendo sistemi premianti e sanzionatori

9) Attuazione dell’articolo 119 5° e 6° comma cioè una specifica disciplina per

l’attribuzione di risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati

enti locali e regioni per rimuovere particolari forme di squilibrio economico e

sociale

10) Sedi di coordinamento, sono previste una commissione parlamentare per

l’attuazione del federalismo fiscale che ha il compito di dare il parere sugli schemi

dei decreti attuativi, verificare lo stato di attuazione della delega stessa, formulare

osservazioni e fornire al governo tutti gli elementi di valutazione utili alla

predisposizione delle norme attuative; essa si scioglierà al termine della fase

transitoria. Una commissione tecnica paritetica che ha funzioni consultive per il

governo e gli enti locali, oltre al compito di acquistare ed elaborare gli elementi

conoscitivi necessari alla predisposizione dei decreti attuativi. Ed infine una

conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ovvero una

cabina di regia dedita a funzioni di verifica del funzionamento del nuovo

ordinamento finanziario di regioni ed enti locali, dell’adeguatezza delle risorse e

della congruità dei dati.

11) Contrasto all’evasione fiscale;

12) Fase transitoria, ovvero il graduale superamento del sistema della spesa storica e

un passaggio al sistema di finanziamento del fabbisogno standard, in periodo di

5anni (a partire dal 2015). In attesa dell’individuazione a regime delle funzioni

fondamentali, il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato

considerando l’80% delle spese come fondamentali e il 20% come non

fondamentali

13) Sistema finanziario gestionale tra regioni, enti locali e ministero dell’economia e

finanze, dove sono previste adeguate forme di collaborazione tra regioni ed enti

con il ministero e con l’agenzia delle entrate per la gestione dei tributi erariali,

regionali e degli enti locali

14) Norme di salvaguardia finanziaria

federalismo fiscale è un passaggio indispensabile

il per combattere l’inefficienza e

modernizzare alcuni elementi, superando il sistema di finanza derivata, basato sulla mera

redistribuzione del reddito che favorivano le amministrazioni inefficienti. La legge delega è

attuazione dell’art.19 della costituzione che persegue i tradizionali punti fondamentali del

federalismo. La legge stabilisce:

(1) i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

(2) disciplina l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo

(3) disciplina i principi di un patrimonio proprio a comuni, province, città metropolitane e

regioni

il sistema basato sull’autonomia di entrata (e spesa) degli enti locali, sul finanziamento del

fabbisogno standard, grazie alla trasparenza delle decisioni di spesa, sulla previsione di strumenti di

controllo democratico dei cittadini elettori, dovrebbe creare un circolo virtuoso che, incentivando la

responsabilità grazie al maggiore controllo dei cittadini sulla cosa pubblica e sulla spesa “locale”,

permette un migliore utilizzo di risorse e , a parità di spesa, un utilizzo più efficiente delle stesse. Il

processo di concorrenza emulativa tra comunità e governi locali porterà, poi, alla diffusione di best

pratices a livello nazionale.

il sistema dovrà essere improntato alla razionalità, assicurando la coerenza dei singoli tributi e del

sistema tributario nel suo complesso, e garantire la riduzione dell’imposizione fiscale statale con

conseguente riduzione delle risorse statali umane e strumentali, la semplificazione del sistema

tributario, la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la trasparenza del prelievo e

l’efficienza nell’amministrazione dei tributi.

federalismo municipale

Il [dlgs 23/2011] definisce le norme di coordinamento, tutte le

imposte comunali ovvero la cedolare secca sugli affitti, l’imposta di scopo, di soggiorno,

l’addizionale comunale all’IRPEF, IMU, imposta municipale secondaria che andrà a sostituire la

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il fondo perequativo definendo anche i metodi

di applicazione.

modifiche apportate dal dlsg 201/2011

Le di Monti alla legge 42/2009 riguardano in

particolare gli articoli 13 e 14 che fanno rifermento alla anticipazione sperimentale dell’imposta

municipale propria (IMU), a decorre dall’anno 2012 ed applicata in tutti i comuni del territorio fino

al 2014; e l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che verrà attivato a decorre

dell’anno 2013.

legge 42/2009 all’articolo 21 comma 3

in particolare , definisce le funzioni fondamentali,

provvisoriamente, in attesa dell’approvazione della carta delle autonomie [AS 2259]

COMUNI

Funzioni fondamentali

(1) Funzioni di territorio e ambiente

(2) Viabilità e trasporti

(3) Scuola a sili ed edilizia scolastica (no superiori e università)

(4) Funzione sociale

(5) Polizia locale

(6) Amministrazione generale

Funzioni non fondamentali

(1) Cultura

(2) Sport

(3) Turismo

(4) Attività produttive

(5) Giudice di pace

(6) Giustizia

(7) Servizio idrico integrato, edilizia residenziale pubblica, piani di edilizia economica popolare

(8) Parte di commercio

Per le funzioni fondamentali, lo stato garantisce piena copertura, facendo riferimento al fabbisogno

standard, mentre per quelle non fondamentali assicura delle perequazioni fondanti .

Schema delle entrate e delle spese per il comune IMU (patrimonio)

Add. comunale IRPEF (reddito)

Imposta di soggiorno

Titolo I – entrate tributarie Imposta di scopo

(imposte, tasse e tributi) 

TARSU – TIA TARES (2013)

TOSAP

IPC

La maggior parte dei trasferimenti

sono stati fiscalizzati [dlgs 23/2011

art.2], vengo lasciati solo quei

trasferimenti specifici (es.

correnti Titolo II – trasferimenti concorrenti contributo Monteruscello Pozzuoli)

tutto il resto convergerà nel titolo I

in un fondo di riequilibrio che nel

Entrate 2015 verrà denominato fondo

perequativo

Tariffe per i servizi a domanda

individuali (scuolabus, palestra,

asilo) in una quota suddivisa tra

l’ente e l’individuo,

ammende/multe, canoni

Titolo III - entrate extra-tributarie patrimoniali, loculi cimiteriali,

(tariffe e prezzi) interessi attivi, dividenti ovvero gli

utili delle società partecipate…

queste entrate extra-tributarie

possono essere destinate al

finanziamento degli investimenti

Oneri di urbanizzazione ovvero i

c/capitale proventi derivanti dai permessi per

Titolo IV – entrate da capitale onorese costruire. Tale entrata può

finanziare straordinariamente la

parte corrente

in Mutui, anticipo di tesorerie,

Entrate investimenti…queste entrate

Titolo V – entrate da capitale non onerose sostengono le spese in c/capitale

(strade, tetto della scuola…)

Transitano nel bilancio del

c/terzi comune, come ad esempio le

cauzioni

Entrate

Un'altra entrata dello stato consiste nel recupero dell’evasione erariale dello stato introdotta con

dl 203/2005 facoltativo (quota 33%) fino al 2010 successivamente è subentrata l’obbligatorietà con

l’art.18 del dl 78/2010

L’avanzo di amministrazione va a finanziare le spese in c/capitale e le spese non ripetitive

vincoli di finanza pubblica

I sono:

(1) Vincoli normativi che impongono all’ente di contribuire al rispetto dei vincoli più generali

dell’UE ovvero il patto di stabilità che impone di raggiungere un saldo positivo tra un

gruppo di entrate e uno di spese [art.31 L.183/2011]

(2) Altri vincoli come i tetti di spesa divisi per tipologia

(3) Limiti del personale

(4) Vincoli all’indebitamento [art.8 L.183/2011 che apporta anche delle modifiche all’art.204

del TUEL]

(5) Vincoli nei pagamenti

(6) Vincolo a

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Publisher
A.A. 2011-2012
10 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/03 Scienza delle finanze

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mollideni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia pubblica e federalismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Delfino Maurizio.