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IMU
(1) L’ sostituisce a partire dall’anno 2014 (2012 modifiche dl 201/2011), l’imposta sul reddito
delle persone fisiche, le addizionali dovute rispetto ai beni non fondiari relativi ai beni non locati ed
infine l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Presupposto dell’ imposta è il possesso di immobili,
inizialmente esclusa l’abitazione principale, ovvero fabbricati, terreni ( a qualunque uso destinati)
ed aree fabbricabili. I soggetti passivi sono i proprietari di immobili, includendo in tale categoria le
aree edificabili, i titolari di diritti di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi e di superficie sugli stessi. La
base imponibile è data dal valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per coefficienti),
determinato come l’ICI, o dal valore di mercato dell’area edificabile o utilizzata a scopo edificatorio
o in caso di ristrutturazione radicale dell’immobile. È prevista la manovrabilità dell’aliquota (+/-)
0,30% rispetto a quella base del 0,76%. L’imposta può essere ridotta per gli immobili locati o
produttivi di reddito d’impresa. L’istituzione dell’IMU è anticipata, in via sperimentale a decorrere
dall’anno 2012, ed applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino all’anno 2014 in base agli
articoli 8/9 del dlgs 23/2011. Sempre in via sperimentale, l’aliquota può essere ridotta del (+/-)
0,30%, mentre e ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni
possono modificare, in aumento o diminuzione, la suddetta aliquota sino allo0,20%. Infine per i
fabbricati rurali e ridotta allo 0,20% e i comuni possono ridurla fino allo0,10%. Con il dl 16/2012 si
modifica la base imponibile per accogliere alcune istanze da parte degli enti locali e delle
associazioni. La quota erariale è la quota che si versa allo stato pari alla metà dell’importo calcolato
applicando l’aliquota dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
Addizionale comunale IRPEF
(2) nasce con dlgs 360/1998 e subisce diverse modifiche l’ultima
con il dl 138/2011. I Comuni possono:
disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale, ma la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali;
stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. La
soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta;
stabilire aliquote differenziate, per assicurare una progressività dell'imposta, utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF con dl 138/2011
L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti , l'aliquota stabilita dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'IRPEF al netto delle detrazioni d'imposta. L'addizionale è dovuta al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Sblocco addizionale comunale
Nel 2008 ci fu il blocco degli aumenti all’addizionale IRPEF, tutti i tributi erano bloccati, ad
eccezione della TARSU/TIA. Con il dlgs 23/2011 invece si sblocca l’addizionale IRPEF per tutti quei
comuni che avevano un livello inferiore allo 0,4%, mentre con il successivo dlgs 138/2011 si sbocca
l’addizionale a tutti i comuni fino al tetto massimo dello 0,8%. Il dlgs 23/2011 ha portato è porte
allo sblocco totale dei tributi (2012 sblocco TOSAP che era rimasta bloccata) e ne introduce anche
uno nuovo: l’imposta di soggiorno.
(3) I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali
delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
imposta di soggiorno
un' (anche se molti regioni non hanno ancora predisposto gli appositi
elenchi). I soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio. Le tariffe si applicano, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro
per notte. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il gettito percepito
potrà essere adoperato anche per sostituire eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
TOSAP
(4) La è disciplinata dal capo II del dlgs 507/1993. Sono soggette alla tassa le occupazioni di
qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo: nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui
beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province; le
occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande e simili d
carattere stabile e le occupazioni sottostanti il suolo. La tassa è dovuta al comune o alla provincia
dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito
del rispettivo territorio. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri
quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
Sono escluse le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sulla
medesima area. La tariffa è determinata dall'ente, a seconda della propria classe e della zona
prevista dal regolamento, nei limiti e massimi stabiliti dal decreto, ma sono anche previste alcune
riduzioni e particolarità per particolari tipi di occupazione come le tende, gli spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo, ect. . Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva
superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie, in rapporto alla durata delle
occupazioni medesime. ICP
(5) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni ( ) sono soggette rispettivamente ad una imposta
ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate (dlgs 597/1993). E'
soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
forme di Comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Si considerano
rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la
domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che
dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È
però solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla
superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario
indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. imposta
(6) L'art. 11 dlgs 23/2011 prevede che sia introdotta, a decorrere dall'anno 2014, l'
municipale secondaria con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire:
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
Il presupposto è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei
Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari. I
soggetti passivi sono tutti coloro che effettuano l’occupazione. Se l'occupazione è effettuata con
impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il
messaggio pubblicitario. L’imposta è determinata in base ad alcuni elementi: la durata
dell'occupazione; l’entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; la fissazione di
tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio
comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune.
TARSU
(7) La è stata introdotta TUFL e riordinata con il dlgs 507/1993. Per il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro
abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale
con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito
regolamento ed applicare in base a tariffa. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i
locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro
che usano in comune i locali o le aree stesse. Il presupposto è l’occupazione o la detenzione di
superfici e locali produttivi di rifiuti urbani ed assimilabili. La tassa è corrisposta in base a tariffa; le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune in base al costo
di smaltimento per unità di superficie imponibile ed in base a uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Per l’applicazione della tassa, i comuni sono tenuti ad adottare
apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle categorie, la graduazione delle
tariffe e l’individuazione di eventuali fattispecie agevolate. Il gettito della tassa non può superare il
costo del servizio. la copertura minima è il 50% (salvo copertura integrale), 70% per gli enti
TIA
strutturalmente deficitari. La , tariffa di igiene ambientale è stata introdotta con dlgs 22/1997
ed è destinata a sostituire la TARSU a decorrere dalla fine di un periodo transitorio entro il quale i
comuni devono raggiungere la copertura integrale del costo del servizio. la tariffa è un’
imposta/tariffa di tipo ambientale che, in base al principio comunitario del “chi inquina, paga”
tende a incentivare com