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L RECLAMO EX ART IS
Il legislatore del 2009 eliminando, dal comma 2 sexies
dell’art.41 Bis O.P., il riferimento al controllo sulla congruità del
contenuto del regime speciale, ha oltremodo ridotto i poteri del
giudice in sede di reclamo.
La volontà del legislatore, finalizzata a standardizzare il trattamento
speciale, traeva origine dalla considerazione che la congruità di
ciascuna limitazione rispetto al fine perseguito dal regime sospensivo,
scaturisse da una valutazione ope legis.
l’assenza della previsione di un controllo giudiziale sul
Tuttavia,
contenuto del regime differenziato ha creato un vuoto di tutela,
percepito specialmente in relazione a quelle prescrizioni che, non
essendo legislativamente predeterminate, sono rimesse alla
discrezionalità amministrativa. Basti pensare al comma 2 quater lett.
che riserva all’amministrazione il potere di adottare non meglio
a,
precisate “misure di elevata sicurezza interna ed esterna”, per
accorgersi di come la tipizzazione di cui al comma 2 quater sia
soltanto parziale. 79
Il controllo giurisdizionale sulla congruità delle limitazioni appare
imprescindibile per evitare che le restrizioni applicate
dall’amministrazione, non funzionali rispetto agli obiettivi del
regime, comprimano oltremodo i diritti soggettivi dei detenuti.
La Corte Costituzionale, a seguito delle modifiche apportate con la
in merito all’illegittimità
legge del 2009, chiamata a pronunciarsi del
comma 2 sexies, nella parte in cui non prevede più il potere del
giudice di sindacare il contenuto delle restrizioni, ha dichiarato
inammissibile la questione.
La Corte, infatti, muovendo da una ricostruzione sistematica del
quadro normativo vigente, ha fornito una interpretazione secundum
Respingendo l’idea negazionista, la Corte,
111
Costitutionem . “
premettendo che la restrizione della libertà personale non comporta
affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità
dell’autorità preposta alla sua 112
esecuzione” , è giunta alla
conclusione che “ la scomparsa del riferimento testuale al controllo
sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, (…) non ha certamente
Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti
111 A. D B ,
ELLA ELLA
fondamentali, cit., p. 298 e ss.
112 C. Cost. sent. n.26 del 1999. 80
eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell’atto, in ordine
all’eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto”
113 .
Oggi, in caso di inosservanza da parte dell’amministrazione di
disposizioni dalle quali derivi al detenuto un pregiudizio grave ed
all’esercizio dei diritti, è esperibile il reclamo giurisdizionale
attuale
ex art. 35 bis O.P..
Tale rimedio, di fatto, è utilizzato per sindacare il contenuto del
provvedimento applicativo del regime in questione.
Le posizioni soggettive del detenuto ricevono tutela, ai sensi
dell’art.35 114
bis O.P. , qualora assumano la consistenza di un diritto
113 C. Cost. sent. n.190 del 2010.
O.P. “1)
114 Art. 35 bis Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si
svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta
inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura
penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al
soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato
contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere
osservazioni e richieste. 2) Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. 3) In caso di accoglimento, il
magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone
l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina
all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice. 4) Avverso la decisione
del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di
quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
4-bis) La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di
legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito
della decisione stessa. 5) In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad
impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere
l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 6) Il magistrato di
sorveglianza, se accoglie la richiesta: a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di
adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di
dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il
soddisfacimento del diritto; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
provvedimento rimasto ineseguito; c) [se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta
81
soggettivo e non di un mero interesse legittimo, per i quali è, invece,
115
utilizzabile il reclamo de plano ex art.35 O.P. .
Competente a provvedervi è la Magistratura di sorveglianza del locus
custodiae. A seguito della proposizione del reclamo, salvi i casi di
manifesta inammissibilità della richiesta, il magistrato di sorveglianza
fissa la data dell’udienza e dispone che ne sia data tempestiva
comunicazione sia al detenuto sia all’amministrazione interessata.
Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso
reclamo al tribunale di sorveglianza, entro quindici giorni dalla
di deposito della decisione stessa. La
notificazione dell’avviso
decisione del tribunale, altresì, è ricorribile per Cassazione per
violazione di legge. Qualora l’amministrazione non attui quanto
disposto dal giudice, il detenuto, o il difensore munito di procura
speciale, possono richiedere l’ottemperanza al magistrato stesso che
ha emesso il provvedimento.
di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di
100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;] d) nomina, ove occorra, un
commissario ad acta. 7) Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative
all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 8) Avverso il
provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge”.
Art. 35 O.P. “
115 i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche
in busta chiusa: 1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e
sanitarie in visita all’istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei
detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza”.
82
In termini pratici, la proposizione dei reclami giurisdizionali ex art. 35
bis O.P. consente di ripristinare una vigilanza più attenta da parte del
giudice territorialmente più vicino, che ha la possibilità, non solo di
recarsi personalmente presso l’istituto di pena, ma anche di poter
116
acquisire dettagliate informazioni da parte degli organi penitenziari .
La giurisprudenza della magistratura di sorveglianza, che si esprime ai
sensi dell’art.35 bis O.P., ha, altresì, costituito la base per una
riformulazione delle circolari ministeriali volte all’adeguamento del
contenuto del regime speciale.
116 M. M , Esercizio del diritto di difesa e accesso al sistema dei reclami in regime 41-
OSCHIONI
bis:diritto effettivo o utopia?, in Giurisprudenza Penale Web, fascicolo 2020, 1-bis.
83
“ ”
III. L
A DIFESA AL BUIO
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
giurisdizione si attua mediante il giusto
del procedimento”.“La
processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel
contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale.(…) Il processo penale è regolato dal principio del
contradditorio nella formazione della prova”.
Se è indubbia la portata di tali disposizioni, sancite dagli artt.24 e 111
Cost., quali principi di civiltà giuridica che fondano il nostro Stato di
diritto, non è altrettanto indiscutibile la loro applicazione in tutti i
settori dell’ordinamento.
È vero, allora, che tutti i provvedimenti limitativi della libertà
personale sono assistiti da garanzie costituzionali?
Non può trascurarsi che vi sia una vasta area caratterizzata dalla
massiccia compressione delle libertà individuali, in cui tali principi
sembrerebbero sfumati.
Singolare appare, infatti, la previsione che esclude per legge il
detenuto dalla possibilità di rivestire un ruolo attivo, quale
84
contradditore necessario, nel procedimento che porta all’applicazione
del regime differenziato ex art.41 Bis O.P..
L’adozione del provvedimento sospensivo, da parte del Ministro della
Giustizia, è il risultato di un’attività istruttoria, che non includendo il
destinatario del regime, si sottrae alle garanzie costituzionali tipiche
del giusto processo. Non solo non è prevista la partecipazione, ma non
un obbligo di informativa dell’interessato circa
vi è neppure
l’instaurazione del procedimento istruttorio 117 . Il destinatario, infatti,
viene reso edotto del procedimento iniziato a suo carico solo “ a cose
fatte”.
Il Ministro, nell’adozione del provvedimento, infatti, gode di
un’ampia discrezionalità, mitigata, solo in parte, dalla previsione
dell’acquisizione del parere del Pubblico Ministero che procede alle
118
indagini o di quello presso il giudice competente ,