Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
____________________________
D
ISCIPLINA E PRASSI DEL REGIME PREVISTO
’ . 41- . 26 1975, . 354
DALL ART BIS L LUGLIO N
Relatore:
Prof.ssa Paola Sechi Tesi di laurea di:
Maria Filia
Anno Accademico 2022/2023
INDICE-SOMMARIO
................................................................................................................. 2
INTRODUZIONE
̴
CAPITOLO I EVOLUZIONE DEL REGIME DIFFERENZIATO DALLE ORIGINI AD
.................................................................................................................................... 5
OGGI ’ “C ” ............................................. 5
I. D .90 O.P. D
ALL ART ALLA INTRODUZIONE DEL ARCERE URO ........... 8
II. L 10 O 1986, .663 (L G )
A MODIFICA INTRODOTTA CON LA LEGGE TTOBRE N EGGE OZZINI 12
III. L 7 1992, .356..........................................................................................
EGGE AGOSTO N ......................................................................................... 15
IV. L 7 1998, . 11
EGGE GENNAIO N
‘ .................................................... 18
V. .41 .279 2002
LA RIFORMA DELL ART BIS CON LEGGE N DEL
............................................................... 21
VI. 41 : 2009
PIÙ RIGORE AL BIS LE MODIFICHE DEL
̴ ........................................... 28
CAPITOLO II PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI
..................................................................................... 29
I. D ESTINATARI DEL REGIME SPECIALE
...................................................................................................... 36
II. P
RESUPPOSTI OGGETTIVI ................................................... 39
III. P
ROCEDIMENTO APPLICATIVO DEL REGIME SOSPENSIVO .................................................. 43
IV. D URATA E PROROGA DEL PROVVEDIMENTO APPLICATIVO
L’ ..................................................................... 46
V. ABROGAZIONE DELLA REVOCA MINISTERIALE
̴ L’ART.41 ........................................ 49
CAPITOLO III BIS OGGI: RATIO E CONTENUTO
’ ........................................................................................... 49
I. I . 41 B O.P.
L TESTO DELL ART IS ....................................................................................... 52
II. L
A PRIGIONE DENTRO LA PRIGIONE
............................................................................................ 53
. I
I COLLOQUI CON I FAMILIARI ’ ...... 59
. L ,
II IMITAZIONE DELLE SOMME DEI BENI E DEGLI OGGETTI PROVENIENTI DALL ESTERNO
.......................... 60
. E
III SCLUSIONE DALLE RAPPRESENTANZE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI
..................................................................... 61
. V
IV ISTO DI CENSURA DELLA CORRISPONDENZA
’
. L ,
V IMITAZIONE DELLA PERMANENZA ALL APERTO DIVIETO DI SCAMBIARE OGGETTI TRA
........................................................................................................ 68
DETENUTI E CUOCERE CIBI
̴
CAPITOLO IV IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE SUL REGIME
.......................................................................................................................... 74
SPECIALE
L’
I. IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE O PROROGA DEL REGIME DI CUI
’ ..................................................................................................................... 74
.41 B O.P.
ALL ART IS ........................................................................................... 79
II. I .35 B O.P.
L RECLAMO EX ART IS
“ ” ....................................................................................................... 84
III. L
A DIFESA AL BUIO
̴
CAPITOLO V COMPATIBILITÀ DEL REGIME DIFFERENZIATO ALLA LUCE DELLA
COSTITUZIONE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO .................... 89
............................ 89
I. L
A COMPATIBILITÀ DEL REGIME SPECIALE CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI
L’ .......................................................................... 94
II. INTANGIBILITÀ DEL DIRITTO ALLA SALUTE ....................... 98
III. I ?
L REGIME DIFFERENZIATO È UN TRATTAMENTO INUMANO E DEGRADANTE
............................................................................................ 101
IV. L P
A SENTENZA ROVENZANO
L’ .................................................................................................................. 104
V. . 8 CEDU
ART ................................................................................................................ 106
CONCLUSIONI ............................................................................................................... 109
BIBLIOGRAFIA 1
I NTRODUZIONE
speciale di cui all’art. 41
Il regime detentivo Bis della legge 26
luglio 1975 n.354 (O.P.) costituisce indubbiamente un tema quanto
mai attuale e assai dibattuto dall’opinione pubblica.
Prima di volgere l’attenzione sulle peculiarità del regime in questione
è doveroso ripercorrere brevemente le ragioni che hanno portato alla
sua introduzione. All’indomani delle stragi di mafia di Capaci e via
D’Amelio dei primi anni novanta, il legislatore ha dovuto prendere
atto della risposta insufficiente dei regimi detentivi ordinari rispetto
alla repressione della capacità criminale delle organizzazioni di
stampo mafioso. Si è toccato con mano come, in costanza di
detenzione, i capi mafia non vedevano diminuito, ma anzi
paradossalmente accresciuto, il proprio potere direzionale riuscendo a
colpire lo Stato ai suoi massimi livelli. Il legislatore ha perciò affidato
al secondo comma dell’art.41 Bis O.P. il compito di rispondere a tale
esigenza: evitare, o quanto meno ostacolare, contatti e comunicazioni
tra esponenti detenuti della criminalità organizzata con quelli ancora
operanti all’esterno. 2
Tale regime, definito di “carcere duro”, mira, infatti, attraverso la
sospensione delle normali regole trattamentali e con la previsione di
severe limitazioni, a rendere impermeabile la struttura carceraria
rispetto a possibili contatti con la realtà esterna.
Ciononostante, accertata la necessità dell’istituto in un’ottica di
neutralizzazione dei detenuti per reati di stampo mafioso, si è
discusso, e tutt’ora rappresenta una questione dibattuta, la
compatibilità di tale regime con i principi cardine del nostro
ordinamento. L’estrema afflittività della misura suscita interrogativi in
ordine ai limiti entro i quali possono essere compressi i diritti
fondamentali degli individui a favore di esigenze di prevenzione e di
sicurezza. Nello specifico, appare estremamente arduo trovare un
punto di equilibrio tra le due esigenze antitetiche. Il riconoscimento di
esigenze general - preventive ha fatto sì che il regime ex art. 41 Bis
venisse incanalato all’interno dei confini della legittimità
O.P.
costituzionale: la compressione dei diritti fondamentali del detenuto si
dell’ordine e
giustifica in quanto volta a realizzare obiettivi di tutela
della pubblica sicurezza, secondo la logica del bilanciamento. La
Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla
41 “salvato”
legittimità dell’art. Bis comma 2 O.P., ha sempre la
3
norma riconoscendo come valore precipuo la finalità perseguita di
contenere la pericolosità della tipologia di detenuti in discorso.
L’immediata percezione dell’efficacia della disposizione, confermata
dalla risposta terroristica di Cosa Nostra, ha fatto sì che la misura da
“risposta emergenziale” sia divenuta uno strumento permanente di
1
prevenzione speciale.
“carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali,
A. D B , Il
1 ELLA ELLA
presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 Bis O.P., Milano, 2016, p. 116.
4
̴
CAPITOLO I Evoluzione del regime differenziato dalle origini ad
oggi
’ “C
I. D .90 O.P.
ALL ART ALLA INTRODUZIONE DEL ARCERE
”
D
URO
L’antecedente dell’art.41Bis
normativo O.P. deve essere
identificato nell’art.90 O.P., norma che per prima, nel nostro
ordinamento, ha disciplinato quello che oggi è noto come
“carcere “esigenze di
2
duro” . La norma in parola, rubricata
sicurezza”, testualmente disponeva: “Quando ricorrono gravi ed
eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e
giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in
uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato,
strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti
previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto
con le esigenze di ordine e di sicurezza”. Tale norma deve essere
collocata all’interno di un movimento di riforma dell’ordinamento
abbandonando l’impostazione custodialistico-
penitenziario che,
L’art. 41-bis
2 L. I , Ord. Penit.: dalle origini ad oggi, in www.salvisjuribus.it/lart-41-bis-ord-
ONÀ
penit-dalle-origini-ad-oggi/, 2020. 5
retributiva della pena, aveva messo al centro del sistema normativo la
persona detenuta al fine di realizzare l’obiettivo della sua rieducazione
attraverso il reinserimento sociale. Nelle intenzioni del legislatore la
ratio della norma era quella di contenere il clima eversivo e di rivolta
all’epoca esistente all’interno degli istituti penitenziari.
In particolar modo, la norma consentiva al Ministro di Grazia e
Giustizia di sospendere temporaneamente, attraverso un
provvedimento motivato, le ordinarie regole di trattamento in presenza
di gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza.
Proprio in applicazione dell’art.90 O.P., su proposta del Generale
Dalla Chiesa, nel 1977, stante il particolare periodo storico
caratterizzato dall’esplosione del fenomeno terroristico, vennero
“massima sicurezza”
3
istituite le prime cinque carceri di . Istituti
differenziati non solo da particolari criteri architettonici ed
organizzativi, ma anche da controlli più stringenti sulla popolazione
detenuta al fine di impedire il formarsi di alleanze tra le associazioni
le comunicazioni dall’interno all’esterno del
criminali e di arrestare
carcere.
3
Istituite con decreto interministeriale del 21 luglio 1977. Si trattava degli istituti penitenziari di:
Favignana, Cuneo, Asinara, Fossombrone e Trani.
6
Il connubio istituzione carceri di massima sicurezza - impiego diffuso
dell’art.90 O.P., aveva messo in ombra il principio ispiratore della
riforma penitenziaria del 1975, che puntava a garantire le condizioni
di ordine e sicurezza attraverso un trattamento individualizzato, sulla
4
base di una verifica soggettiva dei detenuti difficili . La prassi
aveva evidenziato come l’art.90
applicativa, infatti, O.P. trovasse
attuazione in maniera indistinta nei confronti di tutti i detenuti che,
solo per il fatto di essere ristretti presso un determinato istituto
penitenziario, finivano per essere valutati come particolarmente
Tale uso dell’art.90
5
pericolosi . O.P. si scontrava, inoltre, con il fine
della Costituzione
6
rieducativo della pena sancito dall’art.27 , in
quanto non prevedeva un trattamento individualizzato volto alla
risocializzazione del reo. Né potrebbe assumersi come fatto dirimente,
capace di legittimare l’applicazione della norma in parola, la presenza
del detenuto in tali speciali istituti in quanto le assegnazioni
avvenivano sulla base di provvedimenti discrezionali
dell’amministrazione che potevano anche non tener conto della
richiesta pericolosità sociale del condannato.
Manuale dell’esecuzione penitenziaria,
4
P. C , Milano, 2019, p.191.
ORSO
5 P. C , op. cit.
ORSO “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino
6 Cost., Art.27:
alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.
7
In sintesi la sospensione del trattamento ordinario, come previsto
dell’art.90 O.P., era immune dal controllo giurisdizionale, in quanto
era diretta imposizione del Ministro e rivolgendosi ad interi istituti, o a
l’individualizzazione del trattamento.
sezioni di essi, poneva nel nulla
II. L 10 O 1986,
A MODIFICA INTRODOTTA CON LA LEGGE TTOBRE
.663 (L G )
N EGGE OZZINI O.P.
Il ricorso generalizzato all’art.90 aveva oscurato quella che
era la ratio della riforma penitenziaria del 1975, che, nelle intenzioni
del Legislatore, avrebbe dovuto garantire le condizioni di ordine e
sicurezza attraverso un trattamento individualizzato che tenesse conto
7
della personalità di ciascun ristretto .
In quest’ottica la Legge 10 ottobre 1986, n.663, nota come Legge
riforma dell’ordinamento
Gozzini, ha rappresentato il culmine della
penitenziario. Infatti, cessato il clima emergenziale del decennio
precedente, il Legislatore dell’86 ha portato a compimento i principi
7
P. C , op. cit., p.191.
ORSO 8
che avevano ispirato la riforma del ’75 diretti alla rieducazione del reo
attraverso la sua risocializzazione.
La riforma Gozzini perseguiva due insopprimibili istanze: da un lato
garantire la sicurezza interna ed esterna agli istituti penitenziari e
dall’altro proiettare il trattamento individualizzato anche all’esterno
del perimetro carcerario. La realizzazione di tali obiettivi ha portato
con sé la necessaria abolizione dell’art.90 O.P., in sostituzione del
l’art.41
quale è stato emanato Bis comma 1 O.P. che consentiva, e
consente tutt’ora, al Ministro della Giustizia di sospendere, per il
tempo strettamente necessario, “in casi eccezionali di rivolta o di altre
le normali regole di trattamento.
gravi situazioni di emergenza” introdotto attraverso l’art.14
La legge n.663 del 1986 ha, inoltre, Bis
il “regime di sorveglianza particolare”. Tale
8
O.P. disciplina ha
Art.14bis Ord.Penit.: “ 1 Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un
8
periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta
a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:a) che con i loro comportamenti
compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;b) che con la violenza o
minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;c) che nella vita penitenziaria si
avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.2. Il regime di cui al
precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria
previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma
dell’art. 80.3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita
anche l’autorità giudiziaria che procede.4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può
disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque
devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine
l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i
quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.5. Possono
essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in
istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti
penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura
dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua
9
consentito di profilare un regime detentivo personalizzato
commisurato a parametri tipizzati di pericolosità penitenziaria dei
9
singoli detenuti sulla base della condotta intramuraria . Muovendo
dal fine rieducativo della pena attraverso il reinserimento del reo nella
“non ingresso” e
società, la legge in parola, ha promosso la logica del
“meno carcere”
10
del attraverso la previsione di misure alternative e
premiali.
Tale riforma, nobile nelle intenzioni, ha però dovuto ben presto fare i
conti con il riacuirsi della criminalità organizzata.
La filosofia eminentemente garantista posta alla base della riforma,
seppur rispondente al dettato costituzionale di cui all’art. 27 Cost., se
da un lato aveva risolto momentaneamente il problema del
sovraffollamento carcerario, dall’altro aveva prestato il fianco ad un
uso strumentale da parte di una frangia di detenuti che, profittando
delle misure alternative, riuscivano a rendersi irreperibili e
commettere ulteriori reati.
conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua
competenza.6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato
immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza.”
Il pregio della previsione di cui all’art.14 consiste nell’aver positivamente individuato i
9 Bis
parametri di riferimento al fine di consentire la valutazione della pericolosità penitenziari
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