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Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

____________________________

D

ISCIPLINA E PRASSI DEL REGIME PREVISTO

’ . 41- . 26 1975, . 354

DALL ART BIS L LUGLIO N

Relatore:

Prof.ssa Paola Sechi Tesi di laurea di:

Maria Filia

Anno Accademico 2022/2023

INDICE-SOMMARIO

................................................................................................................. 2

INTRODUZIONE

̴

CAPITOLO I EVOLUZIONE DEL REGIME DIFFERENZIATO DALLE ORIGINI AD

.................................................................................................................................... 5

OGGI ’ “C ” ............................................. 5

I. D .90 O.P. D

ALL ART ALLA INTRODUZIONE DEL ARCERE URO ........... 8

II. L 10 O 1986, .663 (L G )

A MODIFICA INTRODOTTA CON LA LEGGE TTOBRE N EGGE OZZINI 12

III. L 7 1992, .356..........................................................................................

EGGE AGOSTO N ......................................................................................... 15

IV. L 7 1998, . 11

EGGE GENNAIO N

‘ .................................................... 18

V. .41 .279 2002

LA RIFORMA DELL ART BIS CON LEGGE N DEL

............................................................... 21

VI. 41 : 2009

PIÙ RIGORE AL BIS LE MODIFICHE DEL

̴ ........................................... 28

CAPITOLO II PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

..................................................................................... 29

I. D ESTINATARI DEL REGIME SPECIALE

...................................................................................................... 36

II. P

RESUPPOSTI OGGETTIVI ................................................... 39

III. P

ROCEDIMENTO APPLICATIVO DEL REGIME SOSPENSIVO .................................................. 43

IV. D URATA E PROROGA DEL PROVVEDIMENTO APPLICATIVO

L’ ..................................................................... 46

V. ABROGAZIONE DELLA REVOCA MINISTERIALE

̴ L’ART.41 ........................................ 49

CAPITOLO III BIS OGGI: RATIO E CONTENUTO

’ ........................................................................................... 49

I. I . 41 B O.P.

L TESTO DELL ART IS ....................................................................................... 52

II. L

A PRIGIONE DENTRO LA PRIGIONE

............................................................................................ 53

. I

I COLLOQUI CON I FAMILIARI ’ ...... 59

. L ,

II IMITAZIONE DELLE SOMME DEI BENI E DEGLI OGGETTI PROVENIENTI DALL ESTERNO

.......................... 60

. E

III SCLUSIONE DALLE RAPPRESENTANZE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

..................................................................... 61

. V

IV ISTO DI CENSURA DELLA CORRISPONDENZA

. L ,

V IMITAZIONE DELLA PERMANENZA ALL APERTO DIVIETO DI SCAMBIARE OGGETTI TRA

........................................................................................................ 68

DETENUTI E CUOCERE CIBI

̴

CAPITOLO IV IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE SUL REGIME

.......................................................................................................................... 74

SPECIALE

L’

I. IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE O PROROGA DEL REGIME DI CUI

’ ..................................................................................................................... 74

.41 B O.P.

ALL ART IS ........................................................................................... 79

II. I .35 B O.P.

L RECLAMO EX ART IS

“ ” ....................................................................................................... 84

III. L

A DIFESA AL BUIO

̴

CAPITOLO V COMPATIBILITÀ DEL REGIME DIFFERENZIATO ALLA LUCE DELLA

COSTITUZIONE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO .................... 89

............................ 89

I. L

A COMPATIBILITÀ DEL REGIME SPECIALE CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI

L’ .......................................................................... 94

II. INTANGIBILITÀ DEL DIRITTO ALLA SALUTE ....................... 98

III. I ?

L REGIME DIFFERENZIATO È UN TRATTAMENTO INUMANO E DEGRADANTE

............................................................................................ 101

IV. L P

A SENTENZA ROVENZANO

L’ .................................................................................................................. 104

V. . 8 CEDU

ART ................................................................................................................ 106

CONCLUSIONI ............................................................................................................... 109

BIBLIOGRAFIA 1

I NTRODUZIONE

speciale di cui all’art. 41

Il regime detentivo Bis della legge 26

luglio 1975 n.354 (O.P.) costituisce indubbiamente un tema quanto

mai attuale e assai dibattuto dall’opinione pubblica.

Prima di volgere l’attenzione sulle peculiarità del regime in questione

è doveroso ripercorrere brevemente le ragioni che hanno portato alla

sua introduzione. All’indomani delle stragi di mafia di Capaci e via

D’Amelio dei primi anni novanta, il legislatore ha dovuto prendere

atto della risposta insufficiente dei regimi detentivi ordinari rispetto

alla repressione della capacità criminale delle organizzazioni di

stampo mafioso. Si è toccato con mano come, in costanza di

detenzione, i capi mafia non vedevano diminuito, ma anzi

paradossalmente accresciuto, il proprio potere direzionale riuscendo a

colpire lo Stato ai suoi massimi livelli. Il legislatore ha perciò affidato

al secondo comma dell’art.41 Bis O.P. il compito di rispondere a tale

esigenza: evitare, o quanto meno ostacolare, contatti e comunicazioni

tra esponenti detenuti della criminalità organizzata con quelli ancora

operanti all’esterno. 2

Tale regime, definito di “carcere duro”, mira, infatti, attraverso la

sospensione delle normali regole trattamentali e con la previsione di

severe limitazioni, a rendere impermeabile la struttura carceraria

rispetto a possibili contatti con la realtà esterna.

Ciononostante, accertata la necessità dell’istituto in un’ottica di

neutralizzazione dei detenuti per reati di stampo mafioso, si è

discusso, e tutt’ora rappresenta una questione dibattuta, la

compatibilità di tale regime con i principi cardine del nostro

ordinamento. L’estrema afflittività della misura suscita interrogativi in

ordine ai limiti entro i quali possono essere compressi i diritti

fondamentali degli individui a favore di esigenze di prevenzione e di

sicurezza. Nello specifico, appare estremamente arduo trovare un

punto di equilibrio tra le due esigenze antitetiche. Il riconoscimento di

esigenze general - preventive ha fatto sì che il regime ex art. 41 Bis

venisse incanalato all’interno dei confini della legittimità

O.P.

costituzionale: la compressione dei diritti fondamentali del detenuto si

dell’ordine e

giustifica in quanto volta a realizzare obiettivi di tutela

della pubblica sicurezza, secondo la logica del bilanciamento. La

Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla

41 “salvato”

legittimità dell’art. Bis comma 2 O.P., ha sempre la

3

norma riconoscendo come valore precipuo la finalità perseguita di

contenere la pericolosità della tipologia di detenuti in discorso.

L’immediata percezione dell’efficacia della disposizione, confermata

dalla risposta terroristica di Cosa Nostra, ha fatto sì che la misura da

“risposta emergenziale” sia divenuta uno strumento permanente di

1

prevenzione speciale.

“carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali,

A. D B , Il

1 ELLA ELLA

presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 Bis O.P., Milano, 2016, p. 116.

4

̴

CAPITOLO I Evoluzione del regime differenziato dalle origini ad

oggi

’ “C

I. D .90 O.P.

ALL ART ALLA INTRODUZIONE DEL ARCERE

D

URO

L’antecedente dell’art.41Bis

normativo O.P. deve essere

identificato nell’art.90 O.P., norma che per prima, nel nostro

ordinamento, ha disciplinato quello che oggi è noto come

“carcere “esigenze di

2

duro” . La norma in parola, rubricata

sicurezza”, testualmente disponeva: “Quando ricorrono gravi ed

eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e

giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in

uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato,

strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti

previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto

con le esigenze di ordine e di sicurezza”. Tale norma deve essere

collocata all’interno di un movimento di riforma dell’ordinamento

abbandonando l’impostazione custodialistico-

penitenziario che,

L’art. 41-bis

2 L. I , Ord. Penit.: dalle origini ad oggi, in www.salvisjuribus.it/lart-41-bis-ord-

ONÀ

penit-dalle-origini-ad-oggi/, 2020. 5

retributiva della pena, aveva messo al centro del sistema normativo la

persona detenuta al fine di realizzare l’obiettivo della sua rieducazione

attraverso il reinserimento sociale. Nelle intenzioni del legislatore la

ratio della norma era quella di contenere il clima eversivo e di rivolta

all’epoca esistente all’interno degli istituti penitenziari.

In particolar modo, la norma consentiva al Ministro di Grazia e

Giustizia di sospendere temporaneamente, attraverso un

provvedimento motivato, le ordinarie regole di trattamento in presenza

di gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza.

Proprio in applicazione dell’art.90 O.P., su proposta del Generale

Dalla Chiesa, nel 1977, stante il particolare periodo storico

caratterizzato dall’esplosione del fenomeno terroristico, vennero

“massima sicurezza”

3

istituite le prime cinque carceri di . Istituti

differenziati non solo da particolari criteri architettonici ed

organizzativi, ma anche da controlli più stringenti sulla popolazione

detenuta al fine di impedire il formarsi di alleanze tra le associazioni

le comunicazioni dall’interno all’esterno del

criminali e di arrestare

carcere.

3

Istituite con decreto interministeriale del 21 luglio 1977. Si trattava degli istituti penitenziari di:

Favignana, Cuneo, Asinara, Fossombrone e Trani.

6

Il connubio istituzione carceri di massima sicurezza - impiego diffuso

dell’art.90 O.P., aveva messo in ombra il principio ispiratore della

riforma penitenziaria del 1975, che puntava a garantire le condizioni

di ordine e sicurezza attraverso un trattamento individualizzato, sulla

4

base di una verifica soggettiva dei detenuti difficili . La prassi

aveva evidenziato come l’art.90

applicativa, infatti, O.P. trovasse

attuazione in maniera indistinta nei confronti di tutti i detenuti che,

solo per il fatto di essere ristretti presso un determinato istituto

penitenziario, finivano per essere valutati come particolarmente

Tale uso dell’art.90

5

pericolosi . O.P. si scontrava, inoltre, con il fine

della Costituzione

6

rieducativo della pena sancito dall’art.27 , in

quanto non prevedeva un trattamento individualizzato volto alla

risocializzazione del reo. Né potrebbe assumersi come fatto dirimente,

capace di legittimare l’applicazione della norma in parola, la presenza

del detenuto in tali speciali istituti in quanto le assegnazioni

avvenivano sulla base di provvedimenti discrezionali

dell’amministrazione che potevano anche non tener conto della

richiesta pericolosità sociale del condannato.

Manuale dell’esecuzione penitenziaria,

4

P. C , Milano, 2019, p.191.

ORSO

5 P. C , op. cit.

ORSO “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino

6 Cost., Art.27:

alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

7

In sintesi la sospensione del trattamento ordinario, come previsto

dell’art.90 O.P., era immune dal controllo giurisdizionale, in quanto

era diretta imposizione del Ministro e rivolgendosi ad interi istituti, o a

l’individualizzazione del trattamento.

sezioni di essi, poneva nel nulla

II. L 10 O 1986,

A MODIFICA INTRODOTTA CON LA LEGGE TTOBRE

.663 (L G )

N EGGE OZZINI O.P.

Il ricorso generalizzato all’art.90 aveva oscurato quella che

era la ratio della riforma penitenziaria del 1975, che, nelle intenzioni

del Legislatore, avrebbe dovuto garantire le condizioni di ordine e

sicurezza attraverso un trattamento individualizzato che tenesse conto

7

della personalità di ciascun ristretto .

In quest’ottica la Legge 10 ottobre 1986, n.663, nota come Legge

riforma dell’ordinamento

Gozzini, ha rappresentato il culmine della

penitenziario. Infatti, cessato il clima emergenziale del decennio

precedente, il Legislatore dell’86 ha portato a compimento i principi

7

P. C , op. cit., p.191.

ORSO 8

che avevano ispirato la riforma del ’75 diretti alla rieducazione del reo

attraverso la sua risocializzazione.

La riforma Gozzini perseguiva due insopprimibili istanze: da un lato

garantire la sicurezza interna ed esterna agli istituti penitenziari e

dall’altro proiettare il trattamento individualizzato anche all’esterno

del perimetro carcerario. La realizzazione di tali obiettivi ha portato

con sé la necessaria abolizione dell’art.90 O.P., in sostituzione del

l’art.41

quale è stato emanato Bis comma 1 O.P. che consentiva, e

consente tutt’ora, al Ministro della Giustizia di sospendere, per il

tempo strettamente necessario, “in casi eccezionali di rivolta o di altre

le normali regole di trattamento.

gravi situazioni di emergenza” introdotto attraverso l’art.14

La legge n.663 del 1986 ha, inoltre, Bis

il “regime di sorveglianza particolare”. Tale

8

O.P. disciplina ha

Art.14bis Ord.Penit.: “ 1 Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un

8

periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta

a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:a) che con i loro comportamenti

compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;b) che con la violenza o

minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;c) che nella vita penitenziaria si

avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.2. Il regime di cui al

precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria

previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma

dell’art. 80.3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita

anche l’autorità giudiziaria che procede.4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può

disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque

devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine

l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i

quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.5. Possono

essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in

istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti

penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura

dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua

9

consentito di profilare un regime detentivo personalizzato

commisurato a parametri tipizzati di pericolosità penitenziaria dei

9

singoli detenuti sulla base della condotta intramuraria . Muovendo

dal fine rieducativo della pena attraverso il reinserimento del reo nella

“non ingresso” e

società, la legge in parola, ha promosso la logica del

“meno carcere”

10

del attraverso la previsione di misure alternative e

premiali.

Tale riforma, nobile nelle intenzioni, ha però dovuto ben presto fare i

conti con il riacuirsi della criminalità organizzata.

La filosofia eminentemente garantista posta alla base della riforma,

seppur rispondente al dettato costituzionale di cui all’art. 27 Cost., se

da un lato aveva risolto momentaneamente il problema del

sovraffollamento carcerario, dall’altro aveva prestato il fianco ad un

uso strumentale da parte di una frangia di detenuti che, profittando

delle misure alternative, riuscivano a rendersi irreperibili e

commettere ulteriori reati.

conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua

competenza.6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato

immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza.”

Il pregio della previsione di cui all’art.14 consiste nell’aver positivamente individuato i

9 Bis

parametri di riferimento al fine di consentire la valutazione della pericolosità penitenziari

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LUk09A di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Sechi Paola.
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