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Estratto del documento

Allegati alla denuncia

a) Il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione. (Modulo)

b) Una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (Modulo)

L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate.

prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato oper conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

5. (Documenti in cantiere).

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all' art. 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell' art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell' esecuzione, il giornale dei lavori.

6. (Relazione a struttura ultimata).

A strutture ultimate,

entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo:
  • a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 20;
  • b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'art. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato ed egli.altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.7. (Collaudo statico).
Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. (Modulo)
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. (Modulo)
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente precisera' altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. (Modulo)
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il

collaudatore.(Modulo)Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo(Modulo) e trasmetterle all' ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l' attestazione dell' avvenuto deposito da consegnare al committente.Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all' ultimo comma dell' art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

8. (Licenza d' uso).Per il rilascio di licenza d' uso o di abilita', se prescritte, occorre presentare all' ente preposto una copia del certificato di collaudo con l' attestazione, da parte dell' ufficio del genio civile, dell' avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7.Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all' ultimo comma dell' art. 4, e' sostituita dalla dichiarazione delI' avvenuto collaudo statico.

9.

(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo). Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale e precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'art. 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono: a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.cui all' art. 20.Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati ondesi possa individuare la serie di origine.Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell' art. 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che e' obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l' indicazione delle sue caratteristiche di impiego.Il progettista delle strutture e' responsabile dell' organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei
  1. manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

CAPO II. VIGILANZA

  1. (Controlli).

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'art. 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

  1. (Accertamenti delle violazioni).

I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo art. 12.

  1. (Sospensione dei lavori).

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a

mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge. Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.

CAPO III. NORME PENALI

13. (Lavori abusivi). Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'art. 9.

14. (Omessa denuncia dei lavori). Il costruttore

che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(Responsabilità del direttore dei lavori). Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'art. 6.

(Responsabilità del collaudatore). Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art. 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

(Mancanza del certificato di collaudo). Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo

commadell' art. 4, prima del collaudo statico, e' punito con l' arresto fino ad un mese o con l' ammenda dalire 100.000 a lire 1.000.000.

18. (Comunicazione della sentenza).La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, acura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competenteprefettura ed al consiglio provinciale dell' ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

CAPO IV. NORME TRANSITORIE E FINALI

19. (Costruzioni in corso).Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armatonormale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentatadenuncia alla prefettura ai sensi dell' art. 4 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, ne' alle opere inconglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore dellapresente legge

Risultino già iniziate.20. (Laboratori).

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
6 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica delle costruzioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof D'assisi Ricciardelli Francesco.