SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA TRIENNALE
LE DIMISSIONI DEL LAVORATORE
DOPO IL JOBS ACT
CATTEDRA DI DIRITTO DEL
LAVORO
RELATORE
Paola Bozzao CANDIDATA
Sonia Cucci
Matricola 1772119
A. A. 2016-2017
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INDICE
INTRODUZIONE……………………………………………....p. 2
CAPITOLO I
CONSIDERAZIONI GENERALI……………………………………....p.3
-1.1 Risoluzione consensuale e dimissioni
-1.2 Analisi statistica del fenomeno in Italia
-1.3 Il quadro storico
CAPITOLO II
IL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 …………………………p.9
-2.1 Obbiettivi della riforma
-2.2 Modalità di comunicazione delle dimissioni
-2.3 Diritto di ripensamento del lavoratore
-2.4 Dimissioni incentivate
CAPITOLO III
DIMISSIONI IN BIANCO: STATO DI LAVORATRICE MADRE E
TUTELE……………………………………………………………..p.17
-3.1 Tutela della maternità e della paternità in materia di
dimissioni
-3.2 Dimissioni per inaccessibilità ai servizi per l’infanzia
CAPITOLO IV
REGIME SANZIONATORIO ED
ANNULLAMENTO…………………………………………p.23
-4.1 Alterazione dei moduli
-4.2 Sanzioni previste per le dimissioni in bianco
-4.3 Casi di annullamento
CONCLUSIONE…………………………………………….…p.26
BIBLIOGRAFIA - 3 -
INTRODUZIONE
Il presente lavoro si propone di analizzare l’istituto delle
dimissioni del lavoratore dipendente nel suo sviluppo nel
tempo, focalizzando l’attenzione sulla disciplina vigente.
Esaminerò il tema, esponendo il quadro normativo che, a
partire dal 2007, ha regolamentato la materia.
In particolare, saranno esaminate le procedure adottate in
alcuni casi specifici, come quelle che riguardano la genitorialità,
tenendo conto di tutte le tutele che la riforma vuole garantire al
lavoratore, superando le discriminazioni.
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CAPITOLO I
CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1 Risoluzione consensuale e dimissioni
Il recesso del lavoratore è disciplinato dall’articolo 2118 del
Codice Civile, secondo cui “ciascuna delle parti può recedere
liberamente(ad eccezione che ci sia un contratto ad hoc con durata
minima stabilita) da un contratto a tempo , dando preavviso nel
termine e nei modi stabiliti”.
1
A differenza di quanto avviene per la decisione di recesso da
parte del datore di lavoro (licenziamento), per le dimissioni non
è necessaria la sussistenza di ragioni specifiche, a patto che sia
rispettato l’obbligo di preavviso (nei casi contemplati dai
Contratti Collettivi Nazionali); tale obbligo ha il fine di non
esporre il datore di lavoro alle conseguenze derivanti
dall’abbandono improvviso di un dipendente .
Nel caso in cui tale regola non sia rispettata è applicata
un’indennità sostitutiva di preavviso , che equivale all’importo
delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore durante il
periodo di preavviso.
L’obbligo non è contemplato nei casi previsti dall’articolo 2119
del Codice civile:
-quando sussistono cause che non consentono la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto di lavoro , definito anche
gravissimo impedimento. Tale condizione è prerogativa delle
“dimissioni per giusta causa”, in questo caso il lavoratore ha
1 Art 2118 Codice Civile - 5 -
diritto ad una indennità, come se fosse stato licenziato
ingiustamente. 2
Il recesso per giusta causa implica la sussistenza di un fatto di
gravità tale da ostacolare il rapporto di fiducia tra datore di
lavoro e prestatore.
La giusta causa può riguardare sia fatti attinenti al rapporto di
lavoro che fatti estranei a tale rapporto;
può sussistere per:
-mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni;
-omesso versamento dei contributi;
-comportamento ingiurioso di un superiore;
-pretesa di prestazioni illecite da parte di un superiore;
-mobbing ;
3
-molestie sessuali nei luoghi di lavoro ;
-modificazioni peggiorative delle mansioni;
-cambio di sede senza ragioni essenziali;
L’ipotesi di “giusta causa” può essere imputata anche al
lavoratore, nei casi di gravi inadempimenti delle prestazioni,
4
di incompatibilità ambientale o quando la prosecuzione del
rapporto potrebbe ledere i diritti primari del lavoratore stesso.
Si evince quindi che, anche nei casi in cui la giusta casa è
imputabile al lavoratore e non al datore di lavoro è prevista
l’indennità sostitutiva di preavviso. 5
2 Del Punta R., Diritto del lavoro, Giuffrè, 2012
3 Cassazione, 8 gennaio 2000, n.143
4 Cassazione, 17 Dicembre 1997, n. 12768
5 Dessì O. , Riflessioni sulle recenti vicende normative delle dimissioni, in Working
Papers, Massimo D’Antona, 222/2014, p.14
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Nel caso di dimissioni per giusta causa è contemplata
l’erogazione dell’indennità di disoccupazione. 6
Si evince che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
intesa come manifestazione della volontà, è un diritto del
lavoratore.
Nella visione originaria del codice civile il licenziamento e le
dimissioni erano considerati “espressione dell’astratto principio
liberale della perfetta eguaglianza giuridica tra i contraenti”. 7
Con il passare del tempo il diritto del lavoro ha voluto, invece,
agire maggiormente a protezione del lavoratore, considerando i
forti poteri decisionali che risiedono in capo al datore di lavoro.
1.2 Analisi statistica del fenomeno in Italia
Secondo dati statistici ufficiali possiamo analizzare la
frequenza con cui vengono richieste le dimissioni in Italia.
Come è reso noto dal Report 2016 dell’Osservatorio sul
precariato, nell’anno in esame si è arrivati ad un saldo positivo
di rapporti di lavoro totali a fronte del saldo negativo del
biennio 2013-2014.
Il numero delle dimissioni supera quello dei licenziamenti nel
triennio dal 2014 al 2016. 8
Analizzando invece i dati che fanno riferimento alle dimissioni
delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, nell’anno 2014, il
6 Corte Costituzionale ,24 giugno 2002, n.269
7 Ghera E., Diritto del lavoro, Giappichelli editore, 2010, p.180
8 Cazzola G., Politically (in) correct- nell’ultimo triennio le dimissioni superano i
licenziamenti, in Bollettino Adapt, 6 Marzo 2017
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numero complessivo di dimissioni convalidate dagli Uffici
territoriali è pari a 26.333, con un aumento del +3% rispetto
all’anno precedente. Tale incremento potrebbe essere
conseguenza della crisi economica in atto da tempo nel nostro
Paese. Di tali quote l’85% delle dimissioni ha riguardato
lavoratrici madri mentre per i lavoratori padri il fenomeno
appare più contenuto. Il maggior numero di dimissioni
convalidate nel 2014 interessa i lavoratori e le lavoratrici più
giovani, con età compresa tra i 26 ed i 35 anni.
Tra le motivazioni principali delle dimissioni dei giovani
genitori ritroviamo difficoltà nel conciliare i tempi di vita
familiare e di lavoro, il 33% del totale denuncia l’incompatibilità
tra l’occupazione e le esigenze di cura della prole, nello
specifico possibili cause sono:
- mancato accoglimento dei figli al nido;
-mancanza di parenti che si prendano cura della prole in
sostituzione dei genitori;
-costi elevati di assistenza al neonato (tata, baby sitter);
- mancata concessione del part time o dell’orario flessibile da
parte del datore di lavoro;
-desiderio di dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia;
-distanza eccessiva da residenza a luogo di lavoro;
La maggior parte delle dimissioni ha riguardato le piccole
imprese del nord e del centro. 9
9 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Relazione annuale sulle convalide
delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori
padri, 2014 - 8 -
1.3 Il quadro storico
La normativa di riferimento è stata, fino al 2007, quella fondata
sugli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Un nuovo input era
necessario soprattutto per contrastare il fenomeno, ampiamente
diffuso in Italia, delle “dimissioni in bianco” che analizzeremo
in seguito.
Con la legge del 17 ottobre 2007, n.188 (altresì detta riforma
Damiano) si prevede una prima procedura di formalizzazione
delle dimissioni con un modulo specifico: le lettere di
dimissioni potevano essere redatte solo su un modulo
prestampato scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro, che
aveva validità di quindici giorni ed era contrassegnato da un
numero progressivo; in seguito alla compilazione il documento
era inviato al Ministero del Lavoro.
La pena per la mancanza di tali formalità era la nullità delle
dimissioni.
Dal 2007 dunque, la norma prevede la fine del principio di
libertà di forma delle dimissioni volontarie e sancisce l’obbligo
della forma scritta. La legge fu fortemente criticata, da coloro
che sostenevano conducesse a incertezze e complicazioni per i
datori di lavoro poiché poco specifica; inoltre, la procedura,
10
risultava “appesantita” dagli obblighi di forma gravanti sul
lavoratore e dal il carico di lavoro affidato agli enti preposti alla
trasmissione dei moduli. 11
10 Scacco A.C., la tutela contro le dimissioni “in bianco”: evoluzione (o involuzione)
della disciplina, in Bollettino Adapt 11 novembre 2015, n. 186
11 Magnani M. e Tiraboschi M (a cura di), Commentario alla legge 28 giugno 2012
n.92, Giuffrè, 2012 - 9 -
La successiva n. 92\2012 anche detta legge Fornero, abroga la
precedente, modificando il regime delle dimissioni per
paternità e maternità, rinnovando la disciplina riguardante il
recesso del lavoratore con l’introduzione dell’obbligo di
convalida . Secondo l’articolo 4 la richiesta di dimissioni deve
essere convalidata , la convalida da parte del lavoratore risulta
essere la condizione sospensiva dell’efficacia dell’atto.
Il Ministero deve indagare sulla spontaneità dell’atto attraverso
un colloquio diretto con il lavoratore.
Le procedure sono di due tipi:
1_ il lavoratore espone la propria volontà di dimettersi presso la
direzione territoriale del lavoro, il centro dell’impiego del suo
territorio o una delle sedi competenti individuate dai contratti
collettivi
2_il lavoratore sottoscrive una dichiarazione di dimissioni
apposta in calce alla comunicazione che il datore di lavoro
invia al centro per l’impiego competente.
A seguito della convalida il datore di lavoro deve comunicare al
Centro per l&rs
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