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DIMISSIONI IN BIANCO: STATO DI LAVORATRICE
MADRE E TUTELE
Premessa
Per “dimissioni in bianco” si intende la pratica diffusa di far
firmare al lavoratore o alla lavoratrice le proprie dimissioni in
anticipo, al momento dell’assunzione.
Tale atto viene poi compilato dal datore di lavoro a piacimento
in caso di una malattia del lavorator, un infortunio, una
gravidanza, un congedo di paternità o un comportamento
sgradito. Lo scopo del datore di lavoro che attua questi
comportamenti è allontanare il lavoratore senza dovergli
corrispondere un’indennità.
La prima normativa di contrasto a tale pratica è quella dettata
dalla L. 151\2001 che prevedeva la convalida delle dimissioni
delle donne in gravidanza, seguì poi la L. 188\2007, abrogata
dalla c.d. Legge Fornero del 2012.
Oggi la materia è confluita all’interno del Jobs Act che
combatte in modo risolutivo la problematica.
3.1 Tutela della maternità e della paternità in materia di
dimissioni
In passato la pratica delle “dimissioni in bianco” è stata
utilizzata più frequentemente per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri. - 20 -
Sono intervenute anche molte leggi regionali per contrastare il
fenomeno, ad esempio:
Legge regionale Emilia Romagna 27 giugno 2014,n.6
Art.32
1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che
colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione alla
maternità.
2. 2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro dell’Emilia Romagna, la Direzione
regionale del lavoro per l’Emilia Romagna, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, attiva
strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati
raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere
azioni di prevenzione e contrasto ad un approccio
discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne.
Legge provinciale Trento- Trentino Alto Adige 18 giugno 2012, n.13
Art. 12
Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell’utilizzo delle
dimissioni in bianco
1. La consigliera propone buone prassi per scoraggiare le
discriminazioni di genere nel lavoro e in particolare il
fenomeno delle dimissioni in bianco richieste alle lavoratrici
- 21 -
per essere utilizzate specialmente in occasione o a seguito della
gravidanza.
Il legislatore ha sempre cercato di tutelare i lavoratori genitori
dal momento della gravidanza fino ai primi anni di vita del
bambino.
Ciò avviene ad esempio vietando la somministrazione di lavori
ritenuti pericolosi e dei lavori svolti di notte da parte del la
donna in stato di gravidanza.
Oppure con la previsione dell’obbligo di astensione dal lavoro
dai due mesi precedenti alla data del presunto parto, oppure
dando la possibilità di astenersi da un periodo antecedente
quando si verificano determinate condizioni di salute della
lavoratrice, in entrambi i casi la donna ha diritto a percepire
l’80% della retribuzione. In caso di morte, infermità della
madre, abbandono, o affidamento esclusivo del bambino al
padre, è invece quest’ultimo ad avere diritto all’astensione dal
lavoro per l’intera durata del congedo di maternità o per parte
di essa. 31
Anche la legge Fornero prevedeva norme per garantire la
conservazione del posto di lavoro per la lavoratrice madre ed il
lavoratore padre che avessero usufruito di congedi. Oltre ad
essere previsto il divieto di licenziamento per la donna
,dall’inizio della gravidanza fino al compimento dei tre anni di
età del figlio, o tre anni dall’accoglienza di un minore adottato o
31 CONGEDO PER MATERNITA’ E PATERNITA’ Decreto legislativo 15 giugno 2015
n.80 e successiva legge 7 agosto 2015 n.124
- 22 -
in affidamento, in questo medesimo periodo sussiste l’obbligo
di convalidare le eventuali dimissioni davanti la DTL.
E’ previsto anche il diritto di conservare il proprio posto di
lavoro e rientrare nella stessa mansione lavorativa a cui era
adibito il neo genitore precedentemente al congedo.
La procedura suddetta per le dimissioni in caso di gravidanza e
fino al compimento dei tre anni del figlio, è una tutela
rafforzata che intende salvaguardare la genuinità della libera
scelta del lavoratore di dimettersi. 32
Prima della L. n.92\2012 tali garanzie erano previste solo fino
al primo anno di vita del figlio.
Ulteriore vantaggio per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri
consiste nella non obbligatorietà del preavviso: “nel caso di
dimissioni, il lavoratore padre e la lavoratrice madre non sono
tenuti al preavviso”, la deroga vale però solo fino al primo anno
di vita del bambino. 33
In Italia secondo il rapporto annuale dell’ISTAT del 2011
(prima della riforma Fornero) erano 800.000 le madri che hanno
dichiarato di essere state licenziate o essere state messe in
condizioni di dimettersi in occasione o a seguito di una
gravidanza. Da un esame dei dati nazionali relativi all’anno
34
2014 invece risulta che l’85% delle risoluzione e delle dimissioni
hanno interessato le lavoratrici madri. Rispetto all’anno
precedente è stata rilevata una flessione del 3% dimostrando
32 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot.37\0018647.
33 Art. 55 comma 5 L. 92\2012.
34 Rausei P. e Tiraboschi M. , Lavoro una riforma a metà del guado, in bollettino
Adapt, aprile 2012 - 23 -
l’effetto positivo della riforma del 2012 a sostegno della
genitorialità.
3.2 Dimissioni per costrizioni dirette ed indirette
Generalmente l’elevato tasso di abbandono del lavoro a causa
della maternità in Italia viene ricondotto a meccanismi detti di
costrizione diretta (dimissioni in bianco di cui si è ampliamente
parlato in precedenza) e a meccanismi di costrizione indiretta.
35
Tra le cause di costrizione indiretta abbiamo:
- assenza dei servizi di cura per il figlio ;
- elevata incidenza dei costi di assistenza per il neonato ;
- mancato accoglimento al nido ;
- assenza di parenti di supporto ;
- mancata concessione di orari part time ;
- distanza della residenza dal luogo di lavoro ; 36
Nella pagina successiva, si riporta una statistica elaborata dal
Corriere della Sera per un progetto intitolato “tempo delle
donne” nell’ottobre 2015 sulla base di un questionario on-line. 37
35 Spada A. e Sunna C., Discriminazioni nei confronti delle lavoratrici madri e
dimissioni per maternità: un’analisi cognitivo - sperimentale, in valutazioni delle
dimissioni delle lavoratrici madri, in valutazione delle dimissioni delle lavoratrici
madri, a cura di Ciavolino E., Siba ESE, 2013, p.181-211
36 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Relazione annuale sulle convalide
delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori
padri, 2014
37 http://iltempodelledonne.corriere.it/2015/notizie/tempo-donne-figli-proposta-
lavoro-congedo-paternita-sgravi-fiscali-maternita-097e5520-67a5-11e5-9bc4-
2d55534839fc.shtml - 24 -
Dall’analisi emerge come la maternità sia considerata un
ostacolo alla carriera lavorativa, soprattutto per le donne.
Dati tutti questi fattori è possibile richiedere la NASPI, per le
38
lavoratrici madri bisognose, ad esempio di assistere il figlio,
anche in caso di dimissioni volontarie; Il sussidio può essere
richiesto dalla lavoratrice madre entro il primo anno di vita del
bambino, anche nel caso in cui abbia precedentemente richiesto
il congedo di maternità.
Per percepire tale indennità è necessario che le dimissioni siano
correttamente convalidate dalla DTL .
Non possono accedere a questa tutela le lavoratrici madri
impiegate a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
Perché il sussidio venga erogato devono essere rispettate due
condizioni:
1) Si posseggano i contributi per almeno 13 settimane nei 4
anni precedenti alla richiesta.
38 Sussidio economico istituito dal 1 maggio 2015, che sostituisce l’indennità di
disoccupazione. - 25 -
2) Siano stati svolti almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei
12 mesi precedenti alla richiesta. 39
La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 40
CAPITOLO IV
REGIME SANZIONATORIO ED ANNULLAMENTO
4.1. Alterazione dei moduli
Grazie alla nuova procedura di comunicazione delle dimissioni
l’ ipotesi di falsificazione o modifica dei moduli ufficiali da
parte del datore di lavoro può verificarsi difficilmente.
Essendo tutti i moduli , e la loro trasmissione, in forma digitale
è impossibile che il datore di lavoro possa manipolarne il
contenuto. In ogni caso il comma 5 dell’art. 26 stabilisce che : “il
datore di lavoro che altera il modulo è punito con una sanzione
amministrativa che va da 5.000 a 30.000 €”. Sono le direzioni
territoriali del lavoro ad avere la responsabilità di imporre la
sanzione e di effettuare i controlli, con l’obbligo di dimostrare
il “fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale
del rapporto” da parte del datore di lavoro accusato.
41
39 Di Dio L., Naspi e dimissioni : la lavoratrice madre può fruire della disoccupazione
anche se si dimette, Orizzontescuola.it, 8 Aprile 2016
40 Cazzola G. , Politically (in)correct - Nell’ultimo triennio le dimissioni superano i
licenziamenti, in Bollettino Adapt, 6 marzo 2017
41 Caroselli G. e Santoro C., Le nuove dimissioni in bianco: è vera semplificazione?,
in Bollettino Adapt, 9 settembre 2015 - 26 -
4.2 Sanzioni previste per le dimissioni in bianco e nei casi di
discriminazione.
Per essere davvero risolutrice, la norma deve essere collegata a
delle sanzioni che ne garantiscano il rispetto.
Il regime sanzionatorio introdotto per le dimissioni in bianco è
particolarmente severo e prende spunto dal Codice delle pari
opportunità approvato con il D.Lgd. n.198\2006.
Le dimissioni in bianco sono ricondotte ai delitti di estorsione, e
nello specifico caso in cui sono state più di frequente utilizzate
(per le lavoratrici madri), sono considerate, una manifestazione
di discriminazione nei confronti del sesso femminile che
esercita la propria volontà di avere dei figli. Il giudice del
lavoro prevede, in questi casi, la cessazione del comportamento
denunciato, ed il risarcimento patrimoniale del danno morale.
Nei casi in cui l’accusato continui a trasgredire è imposta una
pena pecuniaria fino a 50.000€ o l’arresto fino a sei mesi. 42
4.3. Casi di annul