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Il diritto del lavoro rispetto al diritto dei contratti del codice civile vuole
modificare la libertà delle parti. Il contratto di lavoro subordinato non è
un contratto come tutti gli altri (dove le parti sono sullo stesso piano).
Nel rapporto di lavoro una parte lavora alle dipendenze di un’altra che
dispone dei mezzi di produzione. Il lavoratore fa derivare il suo reddito
dalle decisioni altrui; c’è un equilibrio strutturale.
Nel codice civile tale rapporto era regolato liberamente, ogni contraente
poteva recedere dal contratto di lavoro fornendo il preavviso. Viene
stabilito questo principio di parità tra lavoratore e imprenditore, la cd.
recedibilità libera o “ad nutum”.
Il diritto del lavoro, sin dopo la costituzione, cerca di regolamentare in
maniera più protettiva questa scelta, cercando di evitare che trovi
spazio l’arbitrio del datore di lavoro nel momento del licenziamento (il
quale può essere dettato, nella migliore delle ipotesi, da motivi
organizzativi, ma, nella peggiore delle ipotesi, da motivi discriminatori,
ritorsivi etc.).
Il diritto del lavoro nasce con l’idea di distaccarsi dal diritto dei contratti,
in quanto alla base vi è l’idea che il lavoratore subordinato non è un
contraente di un normale contratto, poiché il rapporto di lavoro implica
la persona, il reddito, la famiglia, etc.; motivo per cui bisogna fare
attenzione alle modalità con il datore licenzia.
Prima distinzione: licenziamento individuale e licenziamento
collettivo
Mentre il secondo riguarda gruppi di lavoratori, il primo riguarda un solo
soggetto (soglia quantitativa in 5 unità).
Ci sono differenze di procedura, da 5 in su è coinvolto il sindacato. Se
meno di 4 abbiamo una procedura più semplice.
Il principio generale è che il potere di licenziare nel nostro ordinamento
incontra dei limiti abbastanza forti, è diverso dal discorso del codice
civile. 1
Il potere incontra dei limiti che risiedono nelle leggi, nella costituzione
etc. .
Altri principi generali: necessità di una giustificazione del licenziamento.
Nell’ordinamento italiano ogni licenziamento deve fondarsi sulla necessaria
giustificazione. Il profilo causale, il fondamento su cui si prende una decisione
deve essere alla base del licenziamento, non può mai essere intimato ad
nutum.
Il licenziamento è illegittimo se non c’è una giustificazione.
Quali sono le possibili giustificazioni? La legge 604 propone alcuni contenitori
generali: giusta causa o giustificato motivo (il quale può essere soggettivo o
oggettivo).
Permangono delle aree di residualità in cui resta il libero licenziamento.
Altri stati pongono come regola il libero licenziamento, ad esempio il belgio.
Noi abbiamo scelto la giustificazione.
Eccezioni:
Dirigenti: sono dipendenti, ma con alta professionalità. Essi sono
sovraordinati rispetto agli altri lavoratori, a volte sembrano un alter ego del
datore di lavoro. Più andiamo verso l’alto e più ci si avvicina al datore di
lavoro.
Nel caso del top manager, la protezione non ha motivo di esserci, il soggetto
è forte, in quanto gode di un vincolo di fiducia con la proprietà. Il
licenziamento avviene civilisticamente. Qualche problema si pone nel
pubblico impiego. Infatti, si discute della inamovibilità dei dipendenti pubblici
anche quando commettono illeciti, corruzione etc., anche il pubblico dovrebbe
perdere il posto quando viene meno la fiducia etc.
Lavoratore in prova: proprio perché il datore di lavoro sta “provando” il
lavoratore, c’è una libera recedibilità . La prova è quella fase in cui il datore di
lavoro tiene sotto osservazione il lavoratore, per cui questi potrebbe essere
licenziato con una certa libertà in quanto ancora non è entrato stabilmente nel
rapporto di lavoro.
Apprendisti: si tratta di lavoratori che si formano, l’apprendistato va intesto
come rapporto di lavoro di formazione rivolto ai giovani, dove l’elemento
formativo prevale su quello lavorativo, quindi anche il licenziamento gode di
una maggiore facilità. 2
Lavoratore con requisiti pensionistici di età:
Lavoratore domestici: se devo licenziare la mia collaboratrice domestica
che sta nel mio ambiente familiare, non sono neanche tenuto a dirlo, perché
c’è un rapporto talmente legato ai profili familiari che giustifica un
allentamento delle tutele. Il vincolo fiduciario è forte.
lavoratori a termine è improprio dire che è licenziamento, scade il termine
Atleti professionisti: come i calciatori che godono di una certa flessibilità
tratta di eccezioni limitate
Si
A parte tali eccezioni, vale la regola della necessaria giustificazione del
licenziamento prevista dalla lg. 604
Secondo vincolo: inversione dell’onere della prova. La regola è che chi
intende far valere un diritto in giudizio, deve provarlo. In base alla regola
generale, quindi a dover provare la sussistenza della mancata giustificazione
dovrebbe essere il lavoratore; in realtà è il datore di lavoro che deve provare
la sussistenza della giustificazione.
CONTENITORI: giusta causa e giustificato motivo
Giuridicamente non sono la stessa cosa, infatti, per giusta causa l’art. 2119
c.c. prevede una definizione molto ampia. Si deve trattare di una causa
talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro. La giusta causa rimarca un comportamento gravissimo,
per cui produce il licenziamento in tronco, senza preavviso (periodo di tempo
che si dà al lavoratore per consentire di organizzarsi, di trovare un altro
lavoro etc., i quale ha una durata variabile in base all’anzianità etc, può
durare un mese due mesi tre mesi, etc.).
In base alla giurisprudenza, nell’area della giusta causa possiamo individuare
due segmenti:
Inadempimenti Obblighi contrattuali talmente gravi : se il lav è
- inadempiente agli obblighi di diligenza ed obbedienza in maniera
gravissima, è licenziato per giusta causa .
Es.: cassiera che ruba i soldi della cassa, il lavoratore che non si presenta a lavoro 3
Fatti extralavorativi , fatti estranei al rapporto di lavoro, ma che incidono
sul vincolo di fiducia. Es: L’assunzione di sostanze stupefacenti è una situazione
che potrebbe incidere sul rapporto di lavoro, anche se viene condotta al di fuori
dell’orario di lavoro. Il pilota che viene trovato in discoteca la sera prima del volo,
potrebbe essere licenziato; anche se non ha violato un obbligo contrattuale, ha
comunque assunto un comportamento personale che ha inciso sul vincolo di
fiducia. Altro caso eclatante, lavoratore di banca che fuori dall’orario di lavoro
commette una rapina.
Il giudice potrebbe ritenere eccessivo il licenziamento, secondo un altro
giudice potrebbe essere giusto.
Giustificato motivo soggettivo:
In via generale, concerne anch’esso profili di comportamento del
lavoratore.
Differenza tra giusta causa e giustificato motivo oggettivo
[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile
collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti
casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.]
Giustificato motivo soggettivo: si Giusta causa: è piu ampia, si
verifica quando il lavoratore incorre tratta di un inadempimento
in un notevole inadempimento degli talmente grave.
obblighi contrattuali
La differenza è qualitativa, perché la giusta causa concerne sia gli
obblighi contrattuali (diligenza, obbedienza e fedeltà, che quelli
extralavorativi e quantitativa perché notevole è poco poco meno di
talmente grave (Nel giustificato motivo soggettivo, c’è una minore gravità
dell’inadempimento che consente la prosecuzione provvisoria del rapporto,
durante il periodo del preavviso- infatti, nel caso della usta causa non c’è il
preavviso, nel secondo sì.).
Il giustificato motivo non è meno grave, ma si parla di notevole
inadempimento, quindi la giurisprudenza sarà chiamata a valutare questa
differenza quantitativa (il giudice ha un potere di conversione, cioè può dire
che quella giusta causa è un giustificato motivo soggettivo)
Applicabilità al lavoro pubblico: Dagli anni ‘90 tendenzialmente tutte
queste norme si applicano anche al lavoro pubblico. Tuttavia, mentre
4
alcune riforme fanno espresso riferimento al pubblico impiego (come la
riforma brunetta), altre come (riforma renzi e fornero), no.
Servirebbero delle norme ad hoc per gli statali.
Il giudizio di lavoro è diverso da quello penale, si può essere assolti, ma
comunque è stato commesso un inadempimento, quindi si può essere
licenziati.
Tra le indagini penali e quelle civili del lavoro, c’è indipendenza. Il
dirigente, a prescindere dalle risultanze istruttorie delle indagini penali,
deve essere licenziato, se ci sono i presupposti.
Giustificato motivo oggettivo: è qualificato dalla legge come ragione
inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa. Non c’è colpa del lavoratore, ma c’è una ragione
dell’attività produttiva. È il datore di lavoro che deve provarla. Deve
preoccuparsi che le motivazioni del licenziamento siano effettive e nonché
dell’esistenza del nesso causale.
E’ necessario specificare la giustificazione e le motivazioni poste alla base
del licenziamento.
quello oggettivo riguarda l’impresa, l’organizzazione, un motivo giustificato
che riguarda l’organizzazione (vien chiamato anche economico, riguarda
qualcosa dell’economia
Licenziamento discriminatorio: è supportato da ragioni politiche
religiose, etc. Non è ammissibile alla base del licenziamento una
motivazione discriminatoria.
Già la lg. n. 604/66, all’art. 4, ha previsto la nullità del licenziamento
discriminatorio, indipendentemente dalla motivazione addotta.
Con il Jobs Act, si vuole affermare che la tutela di fronte ad un
licenziamento illegittimo è la tutela economica, ma per il licenziamento
discriminatorio è comunque prevista la reintegra.
Il problema è riuscire a dimostrare la discriminazione: poiché l’onere della
prova si inverte, e il datore di lavoro afferma che il licenziamento si basa
su fatti organizzativi, dovrà essere il lavoratore a dimostrare al giudice che
non sussiste il motivo organizzativo.
Il legislatore ha cercato di favorire il lavoratore introducendo la prova
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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