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Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 1 Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 2
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Obblighi di informazione per la sicurezza e la salute

La normativa prevede che i lavoratori distaccati, ovvero coloro che vengono temporaneamente inviati dal datore di lavoro presso un'altra impresa per svolgere una specifica attività lavorativa, siano informati sui rischi connessi alle mansioni che dovranno svolgere.

Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, ad eccezione dell'obbligo di formazione sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni, sono a carico del datore di lavoro presso cui i lavoratori sono distaccati.

Il distaccatario, ovvero il datore di lavoro che riceve i lavoratori distaccati, ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure adottate per garantire la loro sicurezza. Inoltre, deve fornire un'adeguata formazione per consentire ai lavoratori di svolgere le mansioni in modo sicuro.

I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Il co. 7 dell’art. 3 si occupa dei lavoratori parasubordinati, intesi sia come lavoratori a progetto, sia collaboratori coordinati continuativi, nei confronti dei quali vi è l’applicabilità delle norme del d.lgs. n. 81/2008 dove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro. Si tratta di una previsione che equipara, per quanto riguarda la sicurezza, il lavoro subordinato a quello parasubordinato. La tutela è estesa anche alle collaborazioni parasubordinate non a progetto (presenti nelle P.A.), dovendosi tra esse ricomprendere anche le collaborazioni coordinate continuative a carattere occasionale.

I LAVORATORI AUTONOMI

L’estensione del decreto al di fuori dei confini del lavoro subordinato non riguarda soltanto le varie forme di parasubordinazione, ma anche il lavoro autonomo tout court. L’art. 3, co. 11, specifica che

Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c. si applicano le disposizioni previste agli artt. 21 e 26.

In particolare, nella prima disposizione (art. 21) la tutela prevista si sostanzia nella previsione di obblighi gravanti sui lavoratori autonomi, e, nello stesso tempo, di facoltà che essi possono esercitare, anche se con oneri a proprio carico, relativamente ai rischi propri delle attività svolte.

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, devono:

  1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni;
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale;
  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Le facoltà consistono nel beneficiare e partecipare a corsi specifici in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro.

FORMAZIONE SALUTE sul lavoro.

SICUREZZA

AI LAVORATORI OCCASIONALI E INTERMITTENTI

L'art. 3 comma 8 d.lgs. 81/2008 disciplina solo l'ipotesi in cui la prestazione occasionale sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta.

I LAVORATORI A DOMICILIO

Con la definizione di lavoratore che ricomprende chiunque sia funzionalmente inserito nell'organizzazione datoriale, a prescindere dalla localizzazione della prestazione, il legislatore delegato ha previsto una tutela anche ai lavoratori a domicilio. L'art. 3, co. 9 del d.lgs. 81/2008, da un lato configura in capo al datore di tali lavoratori gli obblighi di informazione di cui agli artt. 36 e 37; da un altro lato grava il datore dell'ulteriore obbligo di fornire ai lavoratori a domicilio i necessari dispositivi di protezione in relazione alle effettive mansioni assegnate, prevedendo inoltre che, qualora

forniscaINDIVIDUALIattrezzature proprie, o di terzi, tali attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizionidi legge.. Occorre far presente che il al è nel di diRICORSO LAVORO A DOMICILIO VIETATO CASO IMPIEGOo o .SOSTANZE MATERIALI NOCIVI PERICOLOSII TELELAVORI SUBORDINATI, PARASUBORDINATI E AUTONOMICon il termine “telelavoro” si indica genericamente il lavoro a distanza che si avvalga di strumenti informatici.Il telelavoro può essere quindi genericamente inteso come la prestazione di chi lavori, con unvideoterminale, topograficamente al di fuori dell’impresa cui la prestazione inerisce.I LAVORATORI AGILIIl lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo trale parti.I LAVORATORI DOMESTICIPer quanto riguarda le esclusioni, un’attenzione particolare va dedicata al . L’art. 2,LAVORO DOMESTICOlettera a, primo periodo, in effetti esclude dalla nozione di

lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Quest'ultimi sono in ogni caso destinatari della tutela minimale assicurata dall'art. 6 della L. n. 339/1958, la quale però non è in grado di compensare il determinato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 che ha abrogato le norme contenute nel D.P.R. n. 574/1955. L'incuranza del d.lgs. n. 81/2008 per il lavoro domestico pare porsi in contrasto con il principio per cui il lavoratore merita tutela propria salute e sicurezza indipendentemente dal tipo di contratto in forza quale esegue prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (art. 2, lettera a). Il carattere "domestico" del datore di lavoro dovrebbe quindi influire sul "come" e sul "quanto" della tutela, ma non sul "se" della stessa. Il computo deilavoratori. L'individuazione delle fattispecie contrattuali lavorative non computabili alcune norme del decreto condizionano la propria applicabilità al di fuori del numero lavoratori dell'organico aziendale sono cosa diversa dal campo di applicazione, nel quale possono infatti rientrare anche lavoratori non computabili senza per questo perdere le tutele previste. Tra alcuni dei criteri di computo figurano ad esempio: - i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis cod. civ.; - i beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; - i lavoratori assunti a termini per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - i lavoratori autonomi ex art. 2222 cod. civ. (cioè però non significa che tutta l'area del lavoro autonomo non sia calcolabile, in quanto i lavoratori parasubordinati (sia a progetto sia co.co.co.) si computano senz'altroove la

81/2008 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un con di e delle e di

COMITATO COMPITI INDIRIZZO VALUTAZIONE POLITICHE ATTIVE COORDINAMENTO

delle di in materia di e sul .

NAZIONALE ATTIVITÀ VIGILANZA SALUTE SICUREZZA LAVORO

Questo Comitato costituisce la “ di ” dell’ , di importanza strategica sia per

CABINA REGIA INTERO SISTEMA

quanto riguarda l’azione politica, sia per quanto attiene al coordinamento delle attività di vigilanza e controllo.

Il Comitato deve assicurare la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e

Regioni. In base al comma 3 dell’art.5 il Comitato stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento

delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, definisce la programmazione annuale in ordine ai settori

prioritari di intervento dell’azione.

Il Comitato tecnico permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, svolge funzioni di vigilanza, programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali. Il D.Lgs. n. 151/2015 non modifica le funzioni del Comitato, ma conferma il rinvio ad un regolamento interno che dovrà stabilire le modalità di funzionamento delle riunioni.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 81/2008, ha sede presso il Ministero del lavoro. Tale Commissione svolge le sue funzioni al fine di promuovere la cultura della prevenzione e migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 81/2008 a partire dalla composizione e dalle procedure di ricostituzione della Commissione. La riforma ha ridotto da 10 a 6 il numero dei rappresentanti di Regioni e Provincie autonome e ha aggiunto ex novo 3 esperti in medicina del lavoro, igiene industriale ed ergonomia.

impiantistica. Per quanto riguarda le commissioni, la commissione ha il compito di:
  • Esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro (può formulare proposte)
  • Definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione
  • Validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Elaborare procedure standard per la VRI Comitati regionali di coordinamento
L'Art. 7 prevede che, per realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato nazionale e con la Commissione consultiva permanente, presso ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento. Il Comitato regionale di coordinamento svolge i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dip
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A.A. 2022-2023
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Gnes Matteo.