CAPITOLO PRIMO – IL D.LGS. N. 81/2008: EVOLUZIONE E CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA
3 agosto 2007 – 3 agosto 2009: la sicurezza sul lavoro a cavallo di due legislature
Il d.lgs. n. 81/2008 è stato emanato in un periodo caratterizzato da un tormentato clima politico. Tuttavia,
nonostante questo clima, la legislatura (la XV) ha mostrato in alcuni campi – in particolare quello della
sicurezza sul lavoro capacità di agire e dinamismo. Ciò è stato determinato soprattutto da due fattori:
- la presa d’atto collettiva della improrogabile necessità di intervenire a rimediare ad una situazione giunta
ormai oltre ogni limite di tollerabilità, con riferimento sia agli infortuni sul lavoro sia alle malattie professionali;
- l’attenzione dedicata al tema della sicurezza sul lavoro dal Presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano),
che fin dall’inizio del proprio mandato, ha evidenziato l’inaccettabilità di una situazione ulteriormente
deteriorata a causa di vicende la cui tragicità ha suscitato spesso l’interesse dell’opinione pubblica (vedi
“caso Thissengroup”), mantenendo alta la soglia di interesse sulle azioni intraprese dalle istituzioni.
La particolare attenzione al tema della salute e sicurezza dei lavoratori è giunta, in un primo momento, nel
conferimento al Governo della per il e la della
DELEGA RIASSETTO RIFORMA MATERIA
( ) e, successivamente, nell’ attuazione di tale delega con l’approvazione del
ART. 1 L. N. 123/2007 D.LGS. N.
. Il percorso avviato nel 2007 è stato poi completato due anni dopo con la definitiva approvazione del
81/2008 , con il quale sono state apportate le ed al
D.LGS. N. 106/2009 CORREZIONI INTEGRAZIONI TESTO
del . La l. n. 123/2007 unifica le tante norme accumulate negli anni in materia
ORIGINARIO D.LGS. N. 81/2008
di sicurezza sul lavoro.
Il labirinto delle fonti
Da quando il Titolo V Cost. è stato riformato in materia di disciplina e sicurezza dei lavoratori si è registrato
un tra dello (art. 117, co. 2, Cost.) e
INTRECCIO COMPETENZE LEGISLATIVE ESCLUSIVE STATO
delle (art. 117, co. 3, Cost.). Alla
COMPETENZE CONCORRENTI REGIONI COMPETENZA LEGISLATIVA
dello si debbono innanzitutto ricondurre gli aspetti della salute e sicurezza dei lavoratori
ESCLUSIVA STATO
che si riconnettono:
- al rapporto individuale di lavoro, la cui disciplina rientra nell’ordinamento civile;
- la rappresentanza e la tutela collettiva della sicurezza dei lavoratori;
- la disciplina dell’apparato sanzionatorio (anche sanzioni amministrative);
- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Quanto alla delle , deve ritenersi che la legislazione regionale
COMPETENZA CONCORRENTE REGIONI
interviene in funzione di della normativa statale. Così il legislatore regionale può svolgere
COMPLETAMENTO
un ruolo importante: può integrare le normative tecniche statali là dove non siano totalmente specifiche; per
promuovere la diffusione sul territorio della “cultura” della prevenzione ed incentivare la corretta applicazione
degli standard di prevenzione; per dare sostegno all’attività di rappresentanza a tutela collettiva della
sicurezza; per rafforzare le attività di vigilanza.
L’articolo 2087 c.c. Obbligo di sicurezza del datore di lavoro
L’ è riconosciuto ancora oggi tra le norme fondamentali in materia. Tale articolo fa obbligo al
ART. 2087 C.C.
datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro. Si fa riferimento a tre parametri essenziali:
•La del : si impone di tenere conto di tutti i rischi e i pericoli che caratterizzano
PARTICOLARITÀ LAVORO
una specifica attività lavorativa
•L’ : va intesa come conoscenza delle possibili situazioni di pericolo della specifica realtà
ESPERIENZA
aziendale, anche in base agli eventi già verificatasi.
•La : si fa riferimento alle misure di prevenzione e protezione per una determinata attività lavorativa
TECNICA
La dottrina e la giurisprudenza hanno posto tale norma a fondamento dell’ di del
OBBLIGO SICUREZZA
. Il di del datore di lavoro deriva dalla struttura stessa del rapporto di lavoro
LAVORO DEBITO SICUREZZA
subordinato, che comporta, per il datore di lavoro, non soltanto l’esercizio dei poteri ma anche
l’adempimento di dovere cui corrispondono paralleli diritti dei lavoratori. Cosi che il lavoratore può
considerarsi nei confronti del datore di lavoro, non solo della ma anche della
CREDITORE RETRIBUZIONE
. L’ ha il valore di e di della legislazione in
SICUREZZA ARTICOLO 2087 C.C. NORMA APERTA CHIUSURA
materia di sicurezza del lavoro, avente la funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla
sottostante realtà socio-economica. In base a tale articolo il datore di lavoro deve attuare tutti gli interventi
concretamente necessari per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. La natura di norma
aperta dell’articolo 2087 c.c. permette di supplire alle possibili lacune della legislazione prevenzionistica che
non può prevedere ogni fattore di rischio. Per effetto dell’obbligo derivante da tale articolo il datore di lavoro
deve provvedere a garantire la sicurezza dei lavoratori attuando gli interventi più adeguati di tipo tecnico e
organizzativo, anche in base all’esperienza ed ai criteri generali di prudenza e diligenza. L’articolo 2087 c.c.
svolge una . L’ordinamento infatti prevede per la maggiorparte delle violazioni in
FUNZIONE PREVENTIVA
materia applicabili al datore di lavoro inadempiente per il solo fatto di aver omesso misure di
SANZIONI
sicurezza, indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo in danno al lavoratore.
L’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale. Su ogni
datore di lavoro che svolge determinate lavorazioni a rischio incombe l’obbligo di i propri
ASSICURARE
gli sul e le . L’assicurazione è gestita
DIPENDENTI CONTRO INFORTUNI LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
da un apposito ente pubblico ovvero l’ ed è regolata dal .
INAIL D.P.R. 1124/1965
La sussistenza dell’assicurazione ha come conseguenza immediata l’ di
ESONERO RESPONSABILITÀ CIVILE
del datore di lavoro, per cui le prestazioni a ristoro del danno subito devono essere sempre e comunque
erogate al lavoratore dall’assicurazione. Ciò significa che è sempre l’assicurazione a rispondere in sede
risarcitoria dell’infortunio o della malattia professionale, erogando determinati indennizzi a lavoratore, sia o
meno l’evento imputabile al datore di lavoro. La responsabilità civile del datore di lavoro permane
esclusivamente nei casi in cui questi abbia subito una condanna penale che stabilisca che l’infortunio sia
avvenuto per fatto costituente perseguibile d’ufficio, imputabile al datore di lavoro o ad un suo
REATO
dipendente. La responsabilità penale del datore di lavoro fa si che il lavoratore possa fare civilmente contro
di lui per ottenere il risarcimento del danno.
CAPITOLO SECONDO – IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione soggettivo / La nozione di lavoratore
Per misurare il campo di applicazione del decreto occorre prendere in considerazione l’ del
ART. 3 D.
, combinandone però la lettura con parte dell’art. 2 e con l’art. 4. La lettera a, primo
LEGISLATIVO 81/2008
periodo, dell’art. 2 definisce ai fini del decreto, il come la persona che, indipendentemente
LAVORATORE
dalla tipologia contrattuale, svolge, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, un’ nell’ dell’ di un di
ATTIVITÀ LAVORATIVA AMBITO ORGANIZZAZIONE DATORE
(con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari). Il lavoratore non
LAVORO PUBBLICO O PRIVATO
rappresenta soltanto il soggetto della , ma nel contempo è pure un soggetto sul quale
DESTINATARIO TUTELA
gravano presidiate da sanzioni, anche penali. Questa del
RESPONSABILITÀ DIMENSIONE COMPLESSA
fa sì che nella nozione di “lavoratore” debbano necessariamente ricondursi tutti i soggetti che
LAVORATORE
il datore di lavoro coinvolge nel proprio ambito organizzativo, utilizzandone le prestazioni lavorative per il
perseguimento dei propri scopi, qualunque essi siano: economici, istituzionali, non lucrativi ecc.
Perciò, fatta eccezione per il lavoro domestico, devono essere considerati destinatari della disciplina non
solo i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori che, pur non essendo dipendenti del datore di lavoro, sono
tuttavia assoggettati al suo potere direttivo (lavoratori somministrati), nonché i lavoratori che hanno stipulato
con il datore di lavoro un contratto di lavoro autonomo purché, ovviamente, la prestazione lavorativa prevista
in tale contratto, in quanto inserita nell’organizzazione datoriale, li esponga potenzialmente ai rischi per la
loro salute e sicurezza derivanti dall’attività svolta dal datore di lavoro.
Quest’ultima precisazione è molto importante perché ha una duplice finalità:
- Da un lato, vale ad escludere che nella nozione di “lavoratore” rientrino quei lavoratori autonomi che, pur
prestando un’attività lavorativa a favore del datore di lavoro, tuttavia non si inseriscono minimamente
nell’organizzazione di quest’ultimo (ad esempio un’opera di consulenza una tantum);
- Dall’altro, vale invece a ricomprendere nell’ambito della nozione quelle prestazioni lavorative che, pur non
essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo in cui si realizza l’attività del datore di lavoro, sono lo
stesso inserite nell’organizzazione dello stesso datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo il
perseguimento degli scopi per i quali svolge la propria attività (es. telelavoro).
Gli equiparati al lavoratore
L’ , , secondo periodo, del al lavoratore taluni soggetti:
ART. 2 LETTERA A D. LEGISLATIVO 81/2008 EQUIPARA
- il di o di , il quale presta la propria attività per conto delle
SOCIO LAVORATORE COOPERATIVA SOCIETÀ
società e dell’ente stesso;
- in ;
L’ASSOCIATO PARTECIPAZIONE
- il soggetto beneficiario di e di ;
TIROCINI FORMATIVI ORIENTAMENTO
- gli in di , ai quali deve essere assicurata
STUDENTI COINVOLTI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
un’attività formativa in materia di salute e sicurezza svolta dalle stesse scuole secondarie di secondo grado.
In tal modo l’obbligo formativo che normalmente graverebbe sul datore di lavoro dell’organizzazione che
ospita l’esperienza, viene traslato sul soggetto promotore (la scuola) almeno per quanto concerne la
formazione generale, mentre la formazione connessa a specifici rischi presenti nell’organizzazione ospitante
potrebbe continuare a gravare sul datore di lavoro di quest’ultima;
- l’ degli di ed ;
ALLIEVO ISTITUTI ISTRUZIONE UNIVERSITARI
- il ai di nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
PARTECIPANTE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
- i ;
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
- i del dei del e della .
VOLONTARI CORPO NAZIONALE VIGILI FUOCO PROTEZIONE CIVILE
Dove il volontario svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro,
quest’ultimo è tenuto a fornire al volontario le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti nei quali è
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione. Tutti questi soggetti devono essere tutelati al pari del
lavoratore classico (subordinato o autonomo) per il fatto di prestare un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro. Non sono considerati equiparati al lavoratore, invece, i volontari di
cui si parla alla legge 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile, per i quali è stata introdotta una
disciplina ad hoc. Inoltre sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Le nozioni di datore di lavoro privato e pubblico
L’ , del fornisce una definizione di datore di lavoro “
ART. 1, LETT. B D. LEGISLATIVO 81/2008 PER LA
” diversa a seconda che ci si riferisca al settore privato o a quello pubblico. Nell’ambito privato la
SICUREZZA
norma da una nozione ampia della figura di datore di lavoro da intendersi sia in un’accezione formale che
richiama ai criteri di tipo giuridico (il titolare del rapporto di lavoro), sia sostanziale (il datore di lavoro è il
soggetto responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva). Il principale soggetto responsabile della
salute e sicurezza dei lavoratori è il di . Il T.U. detta appositi per individuare il
DATORE LAVORO CRITERI
soggetto (persona fisica) che nelle varie realtà lavorative, ricopre questo ruolo. È infatti necessario
individuare una poiché gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro presuppongono una
PERSONA FISICA
responsabilità soggettivamente individuata in quanto la violazione delle norme è sanzionata penalmente (e
ricordiamo che la responsabilità penale è personale). Secondo l’ il di per la
ART. 1 DATORE LAVORO PRIVATO
è il del di il o il che
SICUREZZA SOGGETTO TITOLARE RAPPORTO LAVORO CON LAVORATORE SOGGETTO
la dell’ o dell’ in quanto i
HA RESPONSABILITÀ ORGANIZZAZIONE STESSA UNITÀ PRODUTTIVA ESERCITA
e di . Per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla
POTERI DECISIONALI SPESA
produzione di beni o all’erogazione di servizi. Con il termine “ ” si fa riferimento non solo
ORGANIZZAZIONE
all’impresa ma anche a qualsiasi altra entità, anche se non imprenditoriale, nella quale il lavoratore operi e
dalla quale il soggetto qualificato come datore di lavoro abbia la responsabilità, palesata dall’ dei
ESERCIZIO
e di . Vi è una notevole accentuazione del profilo sostanziale su quello formale
POTERI DECISIONALI SPESA
in quanto il criterio fondamentale per l’identificazione del datore del lavoro in ambito privato è la concreta
gestione dell’organizzazione produttiva e tale gestione è resa palese dal principio di effettività che si
evidenzia dall’esercizio dei poteri decisionali e di spesa che qualificano la responsabilità del datore di lavoro.
Quindi nelle imprese e nelle organizzazioni, l’individuazione del soggetto che assume su di sé le
responsabilità del datore di lavoro deve comunque rispondere al dell’ . In pratica è
PRINCIPIO EFFETTIVITÀ
necessario che la persona individuata come soggetto su cui ricadono gli obblighi previsti dal T.U. per il
datore di lavoro sia quella che effettivamente eserciti nell’azienda, compiti e funzioni decisionali gestionali
organizzative. L’art. 1 lettera B del decreto legislativo 81/2008 dispone che nelle pubbliche amministrazioni
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione o di individuazione non conforme ai criteri (dirigenza con poteri di gestione e dotazione di
autonomi poteri decisionali e di spesa), il datore di lavoro coincide con lo stesso organo di vertice.
L’applicabilità della tutela a particolari tipologie di lavoro
Attraverso l’ampia nozione di lavoratore e tramite la tecnica delle equiparazioni, si ricomprendono nell’ambito
di applicazione del decreto tutte le o , anche
TIPOLOGIE CONTRATTUALI AUTONOME SUBORDINATE
, nonché del “ ”. Per quanto riguarda la tutela delle
FLESSIBILI LAVORO FUORI MERCATO TIPOLOGIE
assume rilievo l’art. 28, co. 1, nel cui elenco dei rischi da valutare è stato inserito
CONTRATTUALI FLESSIBILI
quello dei rischi “ alla attraverso cui viene resa la
CONNESSI SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
prestazione di lavoro” (c.d. obbligo di VDR da flessibilità tipologica). Dunque oltre il tradizionale contratto di
a e la tutela in materia di sicurezza sul lavoro si
LAVORO SUBORDINATO TEMPO PIENO INDETERMINATO
applica anche a coloro che sono stati assunti con , alcune oggi
DIFFERENTI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
diffuse al pari del modello contrattuale tradizionale. In particolare sono tutelati:
•I lavoratori assunti con a , tipologia non soggetta più a limitazioni di
CONTRATTO TEMPO DETERMINATO
carattere causale, lavoratori in regime di ad orario ridotto, in regime di
PART-TIME LAVORATORI
.
APPRENDISTATO
•
I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
Nel contratto di somministrazione troviamo tre soggetti: lavoratore, utilizzatore (azienda pubblica o privata) e
somministratore (agenzia di somministrazione che stipula il contratto con il lavoratore). Per i lavoratori con
contratto di somministrazione di lavoro, il comma 4 dell’Art. 35 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che
l’ osserva nei confronti dei gli di e
UTILIZZATORE LAVORATORI SOMMINISTRATI OBBLIGHI PREVENZIONE
cui è tenuto nei confronti dei propri . Il ha l’ di
PROTEZIONE DIPENDENTI SOMMINISTRATORE OBBLIGO
rischi per la e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché
INFORMAZIONE SUI SICUREZZA
quello di formazione e addest
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