Estratto del documento

CAPITOLO PRIMO – IL D.LGS. N. 81/2008: EVOLUZIONE E CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA

3 agosto 2007 – 3 agosto 2009: la sicurezza sul lavoro a cavallo di due legislature

Il d.lgs. n. 81/2008 è stato emanato in un periodo caratterizzato da un tormentato clima politico. Tuttavia,

nonostante questo clima, la legislatura (la XV) ha mostrato in alcuni campi – in particolare quello della

sicurezza sul lavoro capacità di agire e dinamismo. Ciò è stato determinato soprattutto da due fattori:

- la presa d’atto collettiva della improrogabile necessità di intervenire a rimediare ad una situazione giunta

ormai oltre ogni limite di tollerabilità, con riferimento sia agli infortuni sul lavoro sia alle malattie professionali;

- l’attenzione dedicata al tema della sicurezza sul lavoro dal Presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano),

che fin dall’inizio del proprio mandato, ha evidenziato l’inaccettabilità di una situazione ulteriormente

deteriorata a causa di vicende la cui tragicità ha suscitato spesso l’interesse dell’opinione pubblica (vedi

“caso Thissengroup”), mantenendo alta la soglia di interesse sulle azioni intraprese dalle istituzioni.

La particolare attenzione al tema della salute e sicurezza dei lavoratori è giunta, in un primo momento, nel

conferimento al Governo della per il e la della

DELEGA RIASSETTO RIFORMA MATERIA

( ) e, successivamente, nell’ attuazione di tale delega con l’approvazione del

ART. 1 L. N. 123/2007 D.LGS. N.

. Il percorso avviato nel 2007 è stato poi completato due anni dopo con la definitiva approvazione del

81/2008 , con il quale sono state apportate le ed al

D.LGS. N. 106/2009 CORREZIONI INTEGRAZIONI TESTO

del . La l. n. 123/2007 unifica le tante norme accumulate negli anni in materia

ORIGINARIO D.LGS. N. 81/2008

di sicurezza sul lavoro.

Il labirinto delle fonti

Da quando il Titolo V Cost. è stato riformato in materia di disciplina e sicurezza dei lavoratori si è registrato

un tra dello (art. 117, co. 2, Cost.) e

INTRECCIO COMPETENZE LEGISLATIVE ESCLUSIVE STATO

delle (art. 117, co. 3, Cost.). Alla

COMPETENZE CONCORRENTI REGIONI COMPETENZA LEGISLATIVA

dello si debbono innanzitutto ricondurre gli aspetti della salute e sicurezza dei lavoratori

ESCLUSIVA STATO

che si riconnettono:

- al rapporto individuale di lavoro, la cui disciplina rientra nell’ordinamento civile;

- la rappresentanza e la tutela collettiva della sicurezza dei lavoratori;

- la disciplina dell’apparato sanzionatorio (anche sanzioni amministrative);

- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Quanto alla delle , deve ritenersi che la legislazione regionale

COMPETENZA CONCORRENTE REGIONI

interviene in funzione di della normativa statale. Così il legislatore regionale può svolgere

COMPLETAMENTO

un ruolo importante: può integrare le normative tecniche statali là dove non siano totalmente specifiche; per

promuovere la diffusione sul territorio della “cultura” della prevenzione ed incentivare la corretta applicazione

degli standard di prevenzione; per dare sostegno all’attività di rappresentanza a tutela collettiva della

sicurezza; per rafforzare le attività di vigilanza.

L’articolo 2087 c.c. Obbligo di sicurezza del datore di lavoro

L’ è riconosciuto ancora oggi tra le norme fondamentali in materia. Tale articolo fa obbligo al

ART. 2087 C.C.

datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di

lavoro. Si fa riferimento a tre parametri essenziali:

•La del : si impone di tenere conto di tutti i rischi e i pericoli che caratterizzano

PARTICOLARITÀ LAVORO

una specifica attività lavorativa

•L’ : va intesa come conoscenza delle possibili situazioni di pericolo della specifica realtà

ESPERIENZA

aziendale, anche in base agli eventi già verificatasi.

•La : si fa riferimento alle misure di prevenzione e protezione per una determinata attività lavorativa

TECNICA

La dottrina e la giurisprudenza hanno posto tale norma a fondamento dell’ di del

OBBLIGO SICUREZZA

. Il di del datore di lavoro deriva dalla struttura stessa del rapporto di lavoro

LAVORO DEBITO SICUREZZA

subordinato, che comporta, per il datore di lavoro, non soltanto l’esercizio dei poteri ma anche

l’adempimento di dovere cui corrispondono paralleli diritti dei lavoratori. Cosi che il lavoratore può

considerarsi nei confronti del datore di lavoro, non solo della ma anche della

CREDITORE RETRIBUZIONE

. L’ ha il valore di e di della legislazione in

SICUREZZA ARTICOLO 2087 C.C. NORMA APERTA CHIUSURA

materia di sicurezza del lavoro, avente la funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla

sottostante realtà socio-economica. In base a tale articolo il datore di lavoro deve attuare tutti gli interventi

concretamente necessari per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. La natura di norma

aperta dell’articolo 2087 c.c. permette di supplire alle possibili lacune della legislazione prevenzionistica che

non può prevedere ogni fattore di rischio. Per effetto dell’obbligo derivante da tale articolo il datore di lavoro

deve provvedere a garantire la sicurezza dei lavoratori attuando gli interventi più adeguati di tipo tecnico e

organizzativo, anche in base all’esperienza ed ai criteri generali di prudenza e diligenza. L’articolo 2087 c.c.

svolge una . L’ordinamento infatti prevede per la maggiorparte delle violazioni in

FUNZIONE PREVENTIVA

materia applicabili al datore di lavoro inadempiente per il solo fatto di aver omesso misure di

SANZIONI

sicurezza, indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo in danno al lavoratore.

L’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale. Su ogni

datore di lavoro che svolge determinate lavorazioni a rischio incombe l’obbligo di i propri

ASSICURARE

gli sul e le . L’assicurazione è gestita

DIPENDENTI CONTRO INFORTUNI LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI

da un apposito ente pubblico ovvero l’ ed è regolata dal .

INAIL D.P.R. 1124/1965

La sussistenza dell’assicurazione ha come conseguenza immediata l’ di

ESONERO RESPONSABILITÀ CIVILE

del datore di lavoro, per cui le prestazioni a ristoro del danno subito devono essere sempre e comunque

erogate al lavoratore dall’assicurazione. Ciò significa che è sempre l’assicurazione a rispondere in sede

risarcitoria dell’infortunio o della malattia professionale, erogando determinati indennizzi a lavoratore, sia o

meno l’evento imputabile al datore di lavoro. La responsabilità civile del datore di lavoro permane

esclusivamente nei casi in cui questi abbia subito una condanna penale che stabilisca che l’infortunio sia

avvenuto per fatto costituente perseguibile d’ufficio, imputabile al datore di lavoro o ad un suo

REATO

dipendente. La responsabilità penale del datore di lavoro fa si che il lavoratore possa fare civilmente contro

di lui per ottenere il risarcimento del danno.

CAPITOLO SECONDO – IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione soggettivo / La nozione di lavoratore

Per misurare il campo di applicazione del decreto occorre prendere in considerazione l’ del

ART. 3 D.

, combinandone però la lettura con parte dell’art. 2 e con l’art. 4. La lettera a, primo

LEGISLATIVO 81/2008

periodo, dell’art. 2 definisce ai fini del decreto, il come la persona che, indipendentemente

LAVORATORE

dalla tipologia contrattuale, svolge, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,

un’arte o una professione, un’ nell’ dell’ di un di

ATTIVITÀ LAVORATIVA AMBITO ORGANIZZAZIONE DATORE

(con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari). Il lavoratore non

LAVORO PUBBLICO O PRIVATO

rappresenta soltanto il soggetto della , ma nel contempo è pure un soggetto sul quale

DESTINATARIO TUTELA

gravano presidiate da sanzioni, anche penali. Questa del

RESPONSABILITÀ DIMENSIONE COMPLESSA

fa sì che nella nozione di “lavoratore” debbano necessariamente ricondursi tutti i soggetti che

LAVORATORE

il datore di lavoro coinvolge nel proprio ambito organizzativo, utilizzandone le prestazioni lavorative per il

perseguimento dei propri scopi, qualunque essi siano: economici, istituzionali, non lucrativi ecc.

Perciò, fatta eccezione per il lavoro domestico, devono essere considerati destinatari della disciplina non

solo i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori che, pur non essendo dipendenti del datore di lavoro, sono

tuttavia assoggettati al suo potere direttivo (lavoratori somministrati), nonché i lavoratori che hanno stipulato

con il datore di lavoro un contratto di lavoro autonomo purché, ovviamente, la prestazione lavorativa prevista

in tale contratto, in quanto inserita nell’organizzazione datoriale, li esponga potenzialmente ai rischi per la

loro salute e sicurezza derivanti dall’attività svolta dal datore di lavoro.

Quest’ultima precisazione è molto importante perché ha una duplice finalità:

- Da un lato, vale ad escludere che nella nozione di “lavoratore” rientrino quei lavoratori autonomi che, pur

prestando un’attività lavorativa a favore del datore di lavoro, tuttavia non si inseriscono minimamente

nell’organizzazione di quest’ultimo (ad esempio un’opera di consulenza una tantum);

- Dall’altro, vale invece a ricomprendere nell’ambito della nozione quelle prestazioni lavorative che, pur non

essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo in cui si realizza l’attività del datore di lavoro, sono lo

stesso inserite nell’organizzazione dello stesso datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo il

perseguimento degli scopi per i quali svolge la propria attività (es. telelavoro).

Gli equiparati al lavoratore

L’ , , secondo periodo, del al lavoratore taluni soggetti:

ART. 2 LETTERA A D. LEGISLATIVO 81/2008 EQUIPARA

- il di o di , il quale presta la propria attività per conto delle

SOCIO LAVORATORE COOPERATIVA SOCIETÀ

società e dell’ente stesso;

- in ;

L’ASSOCIATO PARTECIPAZIONE

- il soggetto beneficiario di e di ;

TIROCINI FORMATIVI ORIENTAMENTO

- gli in di , ai quali deve essere assicurata

STUDENTI COINVOLTI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

un’attività formativa in materia di salute e sicurezza svolta dalle stesse scuole secondarie di secondo grado.

In tal modo l’obbligo formativo che normalmente graverebbe sul datore di lavoro dell’organizzazione che

ospita l’esperienza, viene traslato sul soggetto promotore (la scuola) almeno per quanto concerne la

formazione generale, mentre la formazione connessa a specifici rischi presenti nell’organizzazione ospitante

potrebbe continuare a gravare sul datore di lavoro di quest’ultima;

- l’ degli di ed ;

ALLIEVO ISTITUTI ISTRUZIONE UNIVERSITARI

- il ai di nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature

PARTECIPANTE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE

di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

- i ;

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

- i del dei del e della .

VOLONTARI CORPO NAZIONALE VIGILI FUOCO PROTEZIONE CIVILE

Dove il volontario svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro,

quest’ultimo è tenuto a fornire al volontario le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti nei quali è

chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione. Tutti questi soggetti devono essere tutelati al pari del

lavoratore classico (subordinato o autonomo) per il fatto di prestare un’attività lavorativa nell’ambito

dell’organizzazione di un datore di lavoro. Non sono considerati equiparati al lavoratore, invece, i volontari di

cui si parla alla legge 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile, per i quali è stata introdotta una

disciplina ad hoc. Inoltre sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Le nozioni di datore di lavoro privato e pubblico

L’ , del fornisce una definizione di datore di lavoro “

ART. 1, LETT. B D. LEGISLATIVO 81/2008 PER LA

” diversa a seconda che ci si riferisca al settore privato o a quello pubblico. Nell’ambito privato la

SICUREZZA

norma da una nozione ampia della figura di datore di lavoro da intendersi sia in un’accezione formale che

richiama ai criteri di tipo giuridico (il titolare del rapporto di lavoro), sia sostanziale (il datore di lavoro è il

soggetto responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva). Il principale soggetto responsabile della

salute e sicurezza dei lavoratori è il di . Il T.U. detta appositi per individuare il

DATORE LAVORO CRITERI

soggetto (persona fisica) che nelle varie realtà lavorative, ricopre questo ruolo. È infatti necessario

individuare una poiché gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro presuppongono una

PERSONA FISICA

responsabilità soggettivamente individuata in quanto la violazione delle norme è sanzionata penalmente (e

ricordiamo che la responsabilità penale è personale). Secondo l’ il di per la

ART. 1 DATORE LAVORO PRIVATO

è il del di il o il che

SICUREZZA SOGGETTO TITOLARE RAPPORTO LAVORO CON LAVORATORE SOGGETTO

la dell’ o dell’ in quanto i

HA RESPONSABILITÀ ORGANIZZAZIONE STESSA UNITÀ PRODUTTIVA ESERCITA

e di . Per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla

POTERI DECISIONALI SPESA

produzione di beni o all’erogazione di servizi. Con il termine “ ” si fa riferimento non solo

ORGANIZZAZIONE

all’impresa ma anche a qualsiasi altra entità, anche se non imprenditoriale, nella quale il lavoratore operi e

dalla quale il soggetto qualificato come datore di lavoro abbia la responsabilità, palesata dall’ dei

ESERCIZIO

e di . Vi è una notevole accentuazione del profilo sostanziale su quello formale

POTERI DECISIONALI SPESA

in quanto il criterio fondamentale per l’identificazione del datore del lavoro in ambito privato è la concreta

gestione dell’organizzazione produttiva e tale gestione è resa palese dal principio di effettività che si

evidenzia dall’esercizio dei poteri decisionali e di spesa che qualificano la responsabilità del datore di lavoro.

Quindi nelle imprese e nelle organizzazioni, l’individuazione del soggetto che assume su di sé le

responsabilità del datore di lavoro deve comunque rispondere al dell’ . In pratica è

PRINCIPIO EFFETTIVITÀ

necessario che la persona individuata come soggetto su cui ricadono gli obblighi previsti dal T.U. per il

datore di lavoro sia quella che effettivamente eserciti nell’azienda, compiti e funzioni decisionali gestionali

organizzative. L’art. 1 lettera B del decreto legislativo 81/2008 dispone che nelle pubbliche amministrazioni

per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente

qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,

individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ambito funzionale degli

uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa

individuazione o di individuazione non conforme ai criteri (dirigenza con poteri di gestione e dotazione di

autonomi poteri decisionali e di spesa), il datore di lavoro coincide con lo stesso organo di vertice.

L’applicabilità della tutela a particolari tipologie di lavoro

Attraverso l’ampia nozione di lavoratore e tramite la tecnica delle equiparazioni, si ricomprendono nell’ambito

di applicazione del decreto tutte le o , anche

TIPOLOGIE CONTRATTUALI AUTONOME SUBORDINATE

, nonché del “ ”. Per quanto riguarda la tutela delle

FLESSIBILI LAVORO FUORI MERCATO TIPOLOGIE

assume rilievo l’art. 28, co. 1, nel cui elenco dei rischi da valutare è stato inserito

CONTRATTUALI FLESSIBILI

quello dei rischi “ alla attraverso cui viene resa la

CONNESSI SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

prestazione di lavoro” (c.d. obbligo di VDR da flessibilità tipologica). Dunque oltre il tradizionale contratto di

a e la tutela in materia di sicurezza sul lavoro si

LAVORO SUBORDINATO TEMPO PIENO INDETERMINATO

applica anche a coloro che sono stati assunti con , alcune oggi

DIFFERENTI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

diffuse al pari del modello contrattuale tradizionale. In particolare sono tutelati:

•I lavoratori assunti con a , tipologia non soggetta più a limitazioni di

CONTRATTO TEMPO DETERMINATO

carattere causale, lavoratori in regime di ad orario ridotto, in regime di

PART-TIME LAVORATORI

.

APPRENDISTATO

I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Nel contratto di somministrazione troviamo tre soggetti: lavoratore, utilizzatore (azienda pubblica o privata) e

somministratore (agenzia di somministrazione che stipula il contratto con il lavoratore). Per i lavoratori con

contratto di somministrazione di lavoro, il comma 4 dell’Art. 35 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che

l’ osserva nei confronti dei gli di e

UTILIZZATORE LAVORATORI SOMMINISTRATI OBBLIGHI PREVENZIONE

cui è tenuto nei confronti dei propri . Il ha l’ di

PROTEZIONE DIPENDENTI SOMMINISTRATORE OBBLIGO

rischi per la e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché

INFORMAZIONE SUI SICUREZZA

quello di formazione e addest

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 31
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 1 Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Gnes Matteo, libro consigliato La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del Decreto legislativo 81/2008 Dopo il Jobs Act, Dispense di Diritto del Lavoro, P. Pascucci Pag. 31
1 su 31
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Gnes Matteo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community