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Salute e sicurezza sul lavoro (OLYMPUS)

La funzione del lavoro è il sostentamento e la realizzazione della personalità. Il paradosso del lavoro è che

genera danni alla persona fino a toglierli la vita e a negare la dignità della persona. Quando parliamo di

rischi legati al lavoro dobbiamo inquadrare il tema non in una dimensione di pura fatalità e casualità, ma in

un’altra ottica. Non possiamo non partire da una norma > art. 2087 (risale al 1942) c.c. “l’imprenditore,

nell’esercizio dell’impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori

di lavoro”. Questa norma costituisce, la base normativa di tutto quello che andremo dicendo.

1. La prima cosa che notiamo è che pone un obbligo in capo all’imprenditore, però attenzione

perché come ricorderemo quando il codice parla di norme lavoristiche e si riferisce

all’imprenditore, noi dobbiamo interpretare questa parola come datore di lavoro. Così anche

quell’inciso “nell’esercizio dell’impresa”, dove per impresa si intende attività economica

organizzata anche non ha scopo di lucro. Questa norma travalica l’ambito in cui è stata creata e

dobbiamo considerarla valida per tutte le organizzazioni pubbliche e private. Si rivolge a chi

organizza il lavoro altrui. In cosa consiste l’obbligo che pone? Nell’adottare delle misure di

prevenzione e di protezione, implicitamente la norma fa riferimento a questo. Che differenza

c’è? Prevenire significa mettere in atto un comportamento per evitare che accada un certo

fatto. La prevenzione è tutto ciò che metto in atto per evitare che un rischio produca un danno.

La protezione è un comportamento mediante il quale io sono di fronte ad un rischio evidente e

cerco di proteggermi dalle conseguenze di questo rischio. La prevenzione tende ad evitare il

rischio, la protezione tende a contrastarlo quando non è possibile evitarlo. Adottare tutte le

misure e qui si apre il vero DNA di questa norma, i 3 criteri, le misure che secondo la

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, danno il perimetro e l’intensità dell’obbligo di

sicurezza che grava sul datore. Si tratta di un obbligo a contenuto variabile, non standardizzato,

fai questo secondo i 3 criteri. L’obbligo a seconda dei criteri può variare di intensità e ampiezza.

A seconda del tipo di lavorazione in gioco le misure che servono per proteggere i lavoratori

sono naturalmente variabili. Variano i rischi a cui questi soggetti sono esposti (impiegato e

operaio). Rischi diversi dall’operaio edile, ma anche per l’impiegato ci sono rischi (postura sulla

sedia, questione visiva). Che differenza c’è tra rischio e pericolo? Un’attività pericolosa vuol dire

che quell’attività è potenzialmente capace di generare un danno. Se il pericolo è la potenzialità

di un fattore di generare danno, il rischio è il grado di probabilità che il danno si generi, è il

livello di probabilità che quella cosa pericolosa generi il danno. Secondo la particolarità del

lavoro prima devo inquadrare che tipo di lavoro è. Secondo l’esperienza e la tecnica, cioè

secondo i dati scientifici che mi consentono di adottare misure adeguate siano in grado di

tutelare l’integrità fisica, la salute e la personalità morale, che noi oggi interpretiamo come la

dimensione psico sociale nella quale si trova il lavoratore. Il 2087 introduce lo stesso concetto

variabile, deve essere interpretato a seconda di quei parametri di cui abbiamo parlato. Per

questo non è un obbligo facile da interpretare. È la norma dalla quale, secondo una

giurisprudenza pluridecennale, scaturisce il principio della massima sicurezza tecnologicamente

possibile, il datore di lavoro deve mettere in atto una serie di misure che siano il più possibile

finalizzate a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, senza che l’adozione di queste

misure sia condizionata da motivi economici (i beni in gioco sono assoluti e fondamentali:

salute e sicurezza). Ci può essere il caso in cui il datore di lavoro si trova in crisi economica e

quindi dovrà adempiere a questo obbligo prevedendo una certa organizzazione. Meglio

interpretarlo alla luce del principio di massima sicurezza disponibile, cosa mi offre il mercato. Il

dato più interessante di questa norma è che la giurisprudenza da sempre la interpreta come

una norma che si riferisce alle misure nominate e tipizzate in legge, obbliga il datore ad

1 adottare le misure atipiche o innominate, quelle che non sono contenute in qualche fonte

normativa e che possono comunque aiutare a raggiungere l’obbiettivo. Obbligo interpretato a

seconda anche del soggetto che va ad esaminare la norma, obbligo infinito, senza limiti. Ma

allora la mia responsabilità come datore di lavoro in caso di infortunio è una responsabilità

oggettiva, cioè che prescinde dai miei comportamenti colposi? L’art. 2087 non fonda una

responsabilità oggettiva, che prescinde da un atteggiamento colposo della legge, ma è a capo di

un soggetto solo perché ha un certo ruolo. Spesso tende a sfiorare i confini della responsabilità

oggettiva perché la misura dell’adempimento richiesto al datore è mobile. Abbiamo una serie di

fonti normative che vanno a specificare il principio dell’art. 2087, fornendo un quadro entro il

quale collocare il perimetro di questo obbligo. Il 2087 resta la fonte primaria, si integra

l’obbligo di sicurezza nel contratto di lavoro. Attinge a questa norma anche la disciplina penale.

Queste norme sono presidiate da sanzioni penali perché in gioco ci sono beni assoluti e

importantissimi. Lo Stato reagisce con la sanzione penale perché la riprovevolezza non ha a che

fare solo con la vittima, ma va a toccare dei valori che sono quelli sui cui si fonda la convivenza

civile della società. Il 2087 è una norma che illumina tutto lo scenario di cui ci occupiamo, in

tutte le sentenze è richiamata. Ma non è l’unica norma in materia, ce ne sono tante altre. Fonte

normativa che ha seguito di qualche anno il 2087, la costituzione, che non contiene una norma

specifica come il 2087 ma contiene delle norme dalle quali è possibile ricavare il principio della

tutela e della sicurezza di chi lavora. L’art. 41 cost. letto in combinato disposto con l’art. 32

della Cost. Il 41 è la norma che riconosce l’iniziativa economica privata e che non rechi danno

alla libertà, alla dignità e alla sicurezza, neanche alla salute e all’ambiente (ultima modificata

del 2022). Il 32 dice che la salute è un diritto fondamentale di ogni individuo ma nel contempo

un interesse della collettività. La salute di chi lavora è un diritto del lavoratore ma è anche

interesse di tutta la collettività che ci lavora lo faccia in un ambiente sicuro. C’è un interesse più

vasto, oltre che del datore. Gli eventuali danni di una malattia non li subisce solo la persona

vittima, ma sono tutti i costi che la società e il sistema sanitario sostiene per riparare al danno

arrecato. I costi della sicurezza sono anche indiretti oltre che diretti, che si possono cogliere

nella dimensione collettiva. C’è un rilievo costituzionale, se la persona che lavora è titolare di

un diritto di dignità, questa non può non avere a che fare con la dimensione sociale della

persona. C’è anche un livello internazionale e sovranazionale, per quanto riguarda le fonti della

materia. Un livello internazionale è dato dalle convenzioni dell’OIL che sono state recepite dagli

stati che hanno aderito a queste convenzioni, dove sono stabiliti principi universali che anche

l’Italia ha recepito. Ancora più importanti sono le fonti sovranazionali, cioè sopra il nostro stato,

c’è le direttive dell’UE. La direttiva europea detta quadro o madre che poi sono gemmate

direttive figlie del 1989 del 391 hanno assecondato questo principio contenuto dal nostro

codice, il datore è il principale responsabile della salute e sicurezza di chi lavora per lui. Se io

organizzo un’attività per perseguire uno scopo chi fa parte della mia organizzazione è un

soggetto che deve essere tutelato dai rischi che questo progetto comporta. La direttiva

conferma a pieno questo principio, ma al contempo ci consegna un’immagine dalla quale

emerge un quadro dei rischi dell’azienda, nella quale fluttuano altri soggetti che fanno parte

dell’organizzazione aziendale che sono coinvolti diversamente nella messa a punto di questa

previsione aziendale dei rischi (modello di prevenzione aziendale partecipata). Accanto al

datore sono chiamati a cooperare altre figure, con diverse funzioni e responsabilità e titoli,

necessari per far si che l’obbligo di sicurezza sia adempiuto, dirigenti, preposti, lavoratori stessi.

Pur essendo i destinatari sono chiamati a cooperare con gli altri soggetti per garantire

l’ambiente salubre e sicuro, nessuno si può chiamare fuori, la sicurezza riguarda tutti.

Ovviamente l’obbligo principale riguarda il datore, ma anche gli altri sono chiamati in causa

(novità della direttiva europea rispetto all’art. 2087). L’art. 2087 va letto a fronte di questa

2 direttiva. Decreto legislativo 626 con la quale recepisce la direttiva europea, con l’attuale

decreto che regola la materia del 9 aprile 2008 n. 81. Quando un datore di lavoro assume un

lavoratore stipula un contratto di lavoro è tenuto ad assicurarlo obbligatoriamente per quanto

riguarda infortunio e malattie professionali. L’obbligo a contrarre è esclusivo con l’INAIL

(obbligazione monopolistica), garantire il ristoro ai lavoratori in caso di infortunio che sia

necessario. È un ente pubblico l’INAIL. Il datore di lavoro assicurandosi viene coperto dalla

assicurazione pubblica dell’INAIL per i danni. Infortunio è un accadimento violento, la malattia

professionale è una patologia che sviluppa e che emerge dopo tanto tempo. Nell’infortunio tu

hai una fotografia di quello che è successo, nella malattia non lo vedi subito ma anni dopo, è il

giudice deve ricostruire il nesso di casualità tra la patologia e l’obbligo male adempiuto. Se si

dimostra che quell’infortunio è accaduto perché il datore di lavoro è stato causa di questo

perché non ha rispettato le norme di prevenzione e questa violazione ha un rilievo penale, il

lavoratore può chiedere al datore un risarcimento del danno che eccede la quota che da l’INAIL

per quell’infortunio. Se il presupposto è quello penalmente rilevante L’INAIL chiede al datore di

ridare (azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro). La copertura non lo

omette totalmente dalle conseguenze civili e penali nei cuoi obblighi di sicurezza. Aspetti

fondamentali del decreto legislativo n. 81del 2008 (titolo I):

1. Il principio cardine su cui è costruito il decreto è quello di coordinare un apparato normativo che

già esisteva di ricondurlo ad unitario. Funzione di riunificare, testo normativo dove sono condensati

i principi.

2. Le norme si applicano nel pubblico e nel privato, dimensione universale delle norme sulla tutela e

sicurezza sul lavoro

3. Seconda regola: il destinatario della tutela è il lavoratore, il decreto 81 sposa lo stesso stile

metodologico delle direttive comunitarie con una serie di definizioni. Parte dal lavoratore ci dice chi

è, invece il decreto 81 ci propone una definizione che sembra trascendere da quella che abbiamo

sempre conosciuto. La persona che indipendentemente dal tipo di contratto con cui esegue la

prestazione, svolge la prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o

privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere con la sola esclusione del

lavoro domestico e familiare. La nozione di lavoratore travalica di gran lunga tutte le dimensioni

lavoristiche che abbiamo conosciuto, il bene da proteggere è talmente rilevante che il legislatore

non vede nessun limite. Questo principio di lavoratore universalistico incontra delle limitazioni e

diversificazioni.

Il problema della sicurezza sul lavoro è un problema di organizzazione (sia in termini materiali sia come

regole): per quanto riguarda la fonte dei rischi per il lavoratore e dall’altro per quanto concerne il metodo

attraverso cui prevenirli e contrastarli. I rischi per i lavoratori sono nell’organizzazione del lavoro messa in

piedi dal datore, predispone l’organizzazione e dice come lavorare. Il metodo, come faccio a prevenire i

rischi, attraverso l’organizzazione del sistema di prevenzione aziendale partecipato. La parola

organizzazione assume un’importanza strategica in questa materia. Se in passato le norme precedenti al

decreto 81 tentennavano ad inquadrare il soggetto, con l’81 questo si supera, è così inquadrabile. Ai fini

della presente disciplina sono equiparato al lavoratore i soci di società, i tirocinanti coloro che fanno

l’alternanza scola lavoro, studenti impieganti in attività formative che si svolgono in un luogo di lavoro, ma

ai fini della sicurezza equiparati ai lavoratori, perché svolgono quell’attività all’interno dell’organizzazione e

comunque esposti a quei rischi come gli altri lavoratori. Gli studenti delle scuole anche quando sono a

scuola a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori (lavoratori > università scientifiche > università ha il compito

di tutelarli). Traduzione del principio giuridico di effettività cioè che conta è quello che nella realtà accade

non ciò che appare.

3 1. Definizione di datore di lavoro: il decreto 81 lo qualifica, il principale responsabile, quali sono le

caratteristiche per incardinare sui di lui gli obblighi. Principio di effettività spiega la sua massima

espressione. Il decreto 81 del 2008 propone 2 immagini del datore di lavoro: una formalista e

una sostanzialista. La prima immagine per datore di lavoro si intende il titolare del rapporto con

il lavoratore, il creditore della prestazione. Questa definizione è utile nelle organizzazioni di

minore dimensione, dove non ci sono molti dipendenti e dove si identifica come colui che ha

stipulato il contratto. In quelle più articolate questa non coglie tutte la figura dell’individuazione

del datore di lavoro sulla sicurezza. Molto spesso nell’organizzazione la figura datoriale non è

facilmente percepibile. Nei fatti magari non ha le caratteristiche di queste figure, si scarica su

questo soggetto magari di età avanzata la responsabilità datoriale senza che fosse davvero il

datore (forma di simulazione). Il decreto 81 consapevole di questo fornisce un’interpretazione

della figura datoriale un’altra immagine alternativa a questa. Il titolare del rapporto di lavoro o

la persona che in relazione all’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore svolge la

sua prestazione è responsabile di questa organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e

di spesa. Potendo questa organizzazione essere una parte dell’impresa, ad esempio un’unità

produttiva con una propria autonomia. Il soggetto che è responsabile dell’organizzazione a

seconda di come sia allocata in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, principio di

effettività è proprio emblematicamente chiarito dall’esercizio di questi poteri. Chi li esercita è

colui che ha la possibilità di incidere sull’organizzazione, chi ha i capitali, chi può modificare e

decidere come organizzare l’azienda perché ha le risorse per farlo. Rispetto al 626 il legislatore

qui ha affinato la definizione. Quel discorso di titolarità si presta alle simulazioni di cui

parlavamo. Quello che conta è chi effettivamente dispone di questi poteri e li esercita. In certe

realtà imprenditoriali dove l’impresa si articola in più unità possono esserci più datori per la

sicurezza (colui che è richiamato nel 2087) che non coincide magari con il datore lavorista.

Accertare chi è il datore di lavoro diventa centrale e decisivo, per capire su cui incombono gli

obblighi. Abbiamo sempre più spesso delle imprese di dimensione societaria, complesse e

spesso quando sono configurate come società di capitali hanno al proprio vertice un vero e

proprio organo collegiale, consiglio di amministrazione. Chi è il datore in questo caso? Chi è il

soggetto che incarna quella figura? La legge non lo dice quindi evidentemente dobbiamo

attingere a quegli elementi identificativi per capire chi possa incarnare quella figura datoriale in

quelle aziende complesse. Se in un’organizzazione complessa il soggetto che è responsabile di

questa perché esercita i poteri è il consiglio di amministrazione, questo significa che il datore è

il consiglio, organo gestorio, padrone del vapore, organo che assume le decisioni di quella

società. Siccome il datore per la sicurezza è un soggetto sul quale gravano obblighi con sanzioni

penali, che possono essere irrogate solo a persone fisiche, è chiaro che quando diciamo

consiglio di amministrazione non intendiamo l’organo in quanto tale ma ogni singolo membro,

la figura datoriale si diffonde su ogni membro del consiglio di amministrazione. La

giurisprudenza che si è occupata di queste vicende ci ricorda che ogni membro del consiglio è

datore per la sicurezza, a meno che lo stesso consiglio non abbia conferito ad uno dei propri

membri la funzione di datore di lavoro per la sicurezza, allora sarà lui che già disponeva dei

poteri in quanto membro del consiglio (posizione di garanzia a titolo originario e non derivativo,

perché questa responsabilità datoriale emerga questa deve essere connaturata

originariamente ad una determinata situazione, non puoi essere datore se non sei connaturato

nell’organigramma di quell’organizzazione). In realtà l’atto con cui gli altri membri del consiglio

identificano uno di questi come il datore della sicurezza, non trasferisce poteri che prima non

aveva, ma li aveva già perché faceva parte di quel consiglio, non abbiamo fatto che enfatizzare

la sua posizione, ma in realtà era già datore di lavoro insieme agli altri, diventa la figura

prevalente (delega gestionale o organizzativa che è diversa dalla delega di funzioni). Delega

4 gestionale quella che gli altri membri del consiglio affidano ad un membro determinato. Se è

stata fatta questa operazione in capo agli altri membri del consiglio permane comunque

l’obbligo di vigilare sull’operato di questa figura, non sottrae quella residua capacità datoriale in

capo agli altri soggetti ed eventualmente intervenire. Per capire questo vado ad indagare il

tessuto documentale, atti societari, statuto, atto costitutivo che daranno già un’immagine di chi

è il datore. Nel settore pubblico chi è il datore di lavoro per la sicurezza? Qui il decreto 81 si è

impegnato a dare una definizione specificato “nelle pubbliche amministrazioni per datore di

lavoro della sicurezza si intende il dirigente che abbia poteri gestionali ma che sia stato

individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione che gli abbia attribuito i poteri gestionali

e di spesa. 2 condizioni: dirigente con poteri gestionali (di livello alto, direttore generale ad

esempio) e che l’organo di vertice abbia adottato un atto con il quale individua il dirigente della

sicurezza attribuendogli i poteri gestionali e di spesa. Questo responsabile si individua nel

dirigente

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tommaso69 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pascucci Paolo.
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