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L’
contenute nella Legge n° 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
A.N.A.C., in quanto Autorità amministrativa indipendente non risponde al Piano
Nazionale Anticorruzione ma si è dotata del PTPC, i quali contenuti sono stati
elaborati tenendo conto delle linee guida contenute proprio nel PNA, ma tenendo,
inoltre, conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare
L’Autorità si pone l’obiettivo di promuovere
natura delle attività istituzionali svolte.
l’integrità e la trasparenza come strumenti di accountability, utilizzata in funzione di
lotta alla corruzione, tutto ciò ai sensi dell’art. 13 del d.lgls n° 150/09,
strumento di
caratterizzando anche l’impostazione delle attività e dell’organizzazione. L’aspetto
90
normativo di riferimento ha registrato il susseguirsi di una serie di provvedimenti in
185 186
materia di prevenzione della corruzione , di trasparenza , e di ciclo della
, facendo sorgere un’esigenza di coordinamento delle diverse
187
performance L’autorità ha disposto l’attuazione di un ciclo integrato indirizzando le
disposizioni.
amministrazioni verso la definizione, nel Piano della performance, di obiettivi
riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità. Molte altre
indicazioni di tipo operativo in tal senso sono state recentemente fornite a tutte le
fini dell’avvio del ciclo della performance 2014 –
amministrazioni pubbliche ai 2016.
è stato elaborato con l’intento di dare
Il documento analizzato in questo capitolo
attuazione ad un ciclo “integrato”, garantendo una coerenza tra gli ambiti comuni
sviluppati nel Piano della performance, nel PTPC e nel PTTI. La coerenza tra i tre
documenti viene realizzata nei termini di quali sono gli obiettivi, gli indicatori, i target
e le risorse associate, ma anche per quanto riguarda il processo e le modalità di
sviluppo dei contenuti. La finalità è quella di garantire una lettura integrata, con un
livello differenziato a seconda dei documenti, delle caratteristiche strutturali
dell’Autorità e delle strategie che essa intende perseguire per prevenire la corruzione,
garantendo trasparenza ed integrità di performance.
1.1. Iter formativo ed obiettivi.
L’Autorità ha provveduto con il nominare Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione (RPC) eseguendo ciò che è stabilito dall’art. 1, comma 7, della legge
190/2012, tale figura è stata individuata nella figura del Segretario generale. Mentre
il Responsabile della Trasparenza dell’A.N.A.C. è il dirigente responsabile della
“Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche”. Il RPC 188 ed il
185 Legge n° 190/2012, d.lgs. n° 39/2013, Legge n° 98/2013.
186 D.lgs. n° 33/2013.
187 D.lgs. 150/2009.
188 Si tratta di una figura centrale che tramite i suoi compiti si occupa del rafforzamento del controllo
preventivo. Nell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, l’Autorità ha provveduto ad identificare il
Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Generale dell’A.N.A.C. Per lo
svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di un supporto in termini di risorse umane, finanziarie
e strumentali adeguate alle dimensioni dell’A.N.A.C. nei limiti della disponibilità di bilancio, ed ha
completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati ed informazioni, funzionali all’attività di controllo
che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tal ambito rientrano anche i controlli inerenti
la sfera dei dati personale e sensibili, per i quali EPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della
riservatezza. Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico
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Responsabile della Trasparenza cooperano tra di loro scambiandosi informazioni con
il perseguimento di un obiettivo comune: prevenire e contrastare la corruzione
promuovendo la trasparenza, che viene intesa come strumento di accountability e di
controllo diffuso e di integrità. Per il PTPC è stato sviluppato un progetto articolato
in quattro fasi: in cui si individuano i soggetti da coinvolgere nell’attività,
1. Pianificazione,
identificandoli in base all’attività svolta e dalle peculiarità della struttura
organizzativa.
2. Analisi dei rischi di corruzione: in cui viene individuato quale sia il rischio di
corruzione, attraverso la definizione di alcune schede nelle quali sono riportati per
ciascun tipo di processo i reati che potrebbero verificarsi; poi si effettua una
successiva valutazione che ha lo scopo di mettere in evidenza le aree più esposte
e che dovranno essere monitorate, queste due fasi porteranno ad una successivo
step, ossia il risk management.
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio: relativo alla definizione delle
strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da
implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio
considerato accettabile. della Corruzione: prima dell’adozione
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione
definitiva, il Piano viene pubblicato in consultazione per 20 giorni sul sito
istituzionale dell’Autorità www.anticorruzione.it.
Per la stesura del Piano è necessario fare riferimento ad un complesso di regole, si
tratta di una serie di provvedimenti normativi costituiti da:
La legge 6 Novembre 2012, n° 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
- repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n° 265 del 13 Novembre 2012;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica ed approvato in data 11 Settembre 2013 con la delibera dell’A.N.A.C.
n° 72/2013 ed i relativi allegati;
ufficiale e sull’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 331 del codice penale. Le responsabilità del
RPC sono definite dall’art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n° 190/2012.
92
Il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n° 33, “Riordino della disciplina riguardante
- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Il decreto legislativo 8 Aprile 2013, n° 39, “Disposizioni
- in materia di
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
privati in controllo pubblico, a norma
6 Novembre 2012, n° 190”.
L’attuazione di questo piano risponde all’obiettivo dell’A.N.A.C. di voler rafforzare
i principi di legalità, di correttezza, e di trasparenza nello svolgimento delle attività
che coinvolgono la Pubblica Amministrazione. Per questo sono state elaborate un
complesso di misure che hanno come scopo, proprio la prevenzione del rischio legato
alla corruzione. Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a far sorgere la piena
consapevolezza che il presentarsi di fenomeni corruttivi espone l’A.N.A.C. a gravi
rischi che sono legati in modo particolare all’immagine, producendo anche
conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione. Un
altro scopo è individuabile nel sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi
attivamente per attuare misure di contenimento del rischio previste nello stesso
documento. Ed anche assicurare la correttezza dei rapporti tra l’A.N.A.C. ed i soggetti
che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando
eventuali situazioni che potrebbero dare luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto
d’interesse.
Questo Piano costituisce lo strumento principale che è stato adottato dall’Autorità per
favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell’azione
dell’A.N.A.C. per poter arginare da subito situazioni che possono provocare un
malfunzionamento. Tale Piano è stato redatto proprio per la prevenzione di una
pluralità di reati, infatti, nel corso dell’analisi dei rischi si è fatto riferimento ad
un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la
Pubblica Amministrazione che sono disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice
penale e di tutte le situazioni in cui potrebbe emergere un cattivo funzionamento dell’
A.N.A.C. a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite, ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa.
93
Inoltre, è prevista un’attività di monitoraggio che viene condotta su base trimestrale
dal PRC, il quale riferisce all’Autorità sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative
adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre ed ogni qual volta sia
nell’informazione. La relazione annuale che il
necessaria una maggiore tempestività
PRC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla
l. n. 190/2012, è presentata all’organo collegiale dell’Autorità e pubblicata sul sito
istituzionale. strumento necessario: il “Whistleblowing”.
1.2.Uno
(soffiatore di fischietto) è il lavoratore che durante l’attività lavorativa
Il Whistleblowing
all’interno dell’azienda, rileva una possibile frode o pericolo o un altro serio pericolo che
può danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione
dell’impresa, e decide di segnalarla. Si tratta di un meccanismo per l’individuazione di
irregolarità o di reati, di cui l’Autorità intende avvalersi per rafforzare la sua azione di
prevenzione della corruzione. È uno strumento legale, già collaudato da qualche anno,
anche se con modalità differenti, negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, per informare
tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi
all’interno, danni ambientali, false comunicazioni, sociali, negligenze mediche, illecite
cosi di corruzione. Una legge per l’istituto del whistleblowing
operazioni finanziarie,
offre ed offrirebbe in Italia una tutela legale per i lavori che denunciano le irregolarità nel
caso questi subiscano una ritorsione da parte del denunciato proprio a causa delazione di
quest’ultimo.
L’art. 1, comma 51, della legge n° 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti
del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che:
“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ov