La Sentenza Bosman e i Successivi Cambiamenti
Jean-Marc Bosman era un calciatore professionista belga, che militava nel RC Liegi, società della massima serie del campionato belga. Il caso nacque a causa di una controversia fra il giocatore e la società risalente al 1990. Il giocatore voleva trasferirsi in una squadra francese, l'US Dunkerque, ma la disciplina dei trasferimenti della Federazione calcistica belga e della UEFA-FIFA , glielo impediva.
Il giocatore voleva che fossero riconosciuti i propri diritti e così ricorse al tribunale. Il caso andò a finire di fronte alla Corte europea di giustizia (c.415/93) che doveva pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 48, 85 e 86 del Trattato CE in relazione ad alcuni aspetti delle normative delle federazioni nazionali, e della federazione europea ed internazionale di calcio.
Le norme sportive da prendere sotto esame stabilivano che una società calcistica potesse pretendere e percepire da un'altra società il pagamento di una determinata somma di denaro nel caso in cui un giocatore già tesserato con la prima società venisse ingaggiato dalla seconda dopo la scadenza del contratto con la prima. Inoltre le normative al riguardo sancivano che le associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali, potessero includere nei loro regolamenti norme che limitavano la partecipazione, alle competizioni da loro organizzate, di giocatori stranieri, seppur cittadini di stati aderenti alla Comunità Europea.
In sostanza la Corte doveva decidere se l' “indennità di trasferimento”, definita dalla legge italiana n.91 del '81 “indennità di preparazione e promozione” e prevista in caso di trasferimento da una società sportiva ad un'altra di un calciatore il cui vincolo contrattuale con la prima fosse già scaduto, risultasse compatibile con le norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori (art.48 Trattato CE) e con quelle sulla tutela della concorrenza (art. 85 e 86 Trattato CE). In riferimento a quanto scritto nel capitolo precedente, l'indennità di trasferimento non ricadeva neanche nella figura generale della cessione del contratto; infatti la nuova società non poteva subentrare come parte del contratto nelle medesime obbligazioni, che prima spettavano alla società cedente, perché il contratto con la società d'origine era già scaduto. Dunque la squadra che voleva assicurarsi un calciatore a contratto scaduto, doveva stipulare con esso un nuovo contratto. In questo caso quindi non si potrebbe più parlare di cessione del contratto perché, come anche già specificato nell'articolo 5 della legge 91/81, la cessione del contratto è possibile solo se questo non è giunto a scadenza. Inoltre la Corte doveva esprimersi, definendo se tali norme del Trattato fossero compatibili con le disposizioni degli ordinamenti sportivi che invece limitavano il numero dei giocatori stranieri che ogni società sportiva poteva far scendere in campo.
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