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IPOTESI N.1: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
Aspetti civilistici
Le disposizioni relative alla cessione delle aziende sono contenute negli art. 2556 e ss. del codice civile.
In particolare, l'art. 2556 prevede che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto "salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda".
Il contratto deve essere redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata dal notaio. Il notaio dovrà depositare, entro trenta giorni, l'atto di cessione presso il registro delle imprese.
In genere il contratto di cessione è preceduto da un contratto preliminare nella fase delle trattative tra le parti. Oggetto del contratto preliminare non è il trasferimento dell'azienda ma l'assunzione dell'impegno bilaterale a trasferire l'azienda. Tale contratto
può essere concordata una durata superiore. Il contratto di compravendita di un'azienda può prevedere anche altre clausole, come ad esempio la garanzia di evizione e di vizi occulti. La garanzia di evizione assicura all'acquirente che l'azienda non sia oggetto di diritti di terzi che ne limitino o pregiudichino la proprietà o l'utilizzo. La garanzia di vizi occulti, invece, tutela l'acquirente nel caso in cui l'azienda presenti difetti o problemi non visibili al momento della vendita. È importante che il contratto di compravendita sia redatto in forma scritta e che contenga tutte le clausole e le condizioni pattuite tra le parti. In caso di controversie, il contratto sarà il documento di riferimento per risolverle. Infine, è consigliabile che le parti si avvalgano della consulenza di un professionista del settore, come un avvocato o un commercialista, per garantire la correttezza e la validità del contratto di compravendita.È possibile prevedere una durata superiore, salvo il riconoscimento di un indennizzo alla parte venditrice. L'atto di cessione presuppone il subentro da parte dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo differente pattuizione. Si ricorda che cedendo un'azienda (o un ramo di essa) si finiscono per alienare beni aventi caratteristiche differenti, dunque non solo beni, ma anche crediti e debiti. Aspetti contabili Le annotazioni contabili, nell'operazione di cessione d'azienda, hanno la funzione per il cedente di eliminare dalla contabilità i cespiti aziendali oggetto della cessione e per il cessionario di inserirli nella sua contabilità. Per quanto riguarda il cedente, questi deve avere cura di approntare una situazione patrimoniale alla data della cessione, dalla quale emerga il reddito della frazione d'esercizio che si chiude a quella data ed il corrispondente.valore del capitale netto di funzionamento. Dunque, lo storno dalla contabilità delle attività e passività cedute si effettua a valori contabili. La differenza tra il prezzo di cessione e la somma algebrica delle attività e passività cedute (a valori contabili) è la plusvalenza da cessione. L'acquirente rileva le attività e passività al valore desunto dallo stato patrimoniale di cessione (a valori correnti), rilevando il valore di avviamento (se previsto) che potrà, in seguito, essere ammortizzato.
Aspetti fiscali
Imposte Dirette
Il D.P.R. 22 dicembre n. 917 (TUIR) considera la cessione d'azienda come un'operazione idonea a produrre reddito tassabile in forma di plusvalenza, riconducendo tale reddito nella categoria dei redditi d'impresa. Ai sensi dell'art. 86 del TUIR concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante
la plusvalenza considerando il valore di mercato dell'azienda rispetto al suo costo non ammortizzato. L'avviamento, che rappresenta la capacità dell'azienda di generare profitti superiori a quelli ordinari, è difficile da determinare in quanto dipende da fattori soggettivi legati alle qualità dell'imprenditore e da fattori oggettivi legati all'organizzazione aziendale e alle condizioni di mercato. Secondo il Principio Contabile n.24, l'avviamento è definito come "l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria". Nella pratica, la valutazione dell'avviamento può essere complessa. Spesso si calcola facendo la media dei profitti realizzati negli ultimi tre anni e moltiplicandoli per due o tre. Altre volte, si determina il valore di avviamento considerando il valore di mercato dell'azienda.L'avviamento viene determinato facendo una media del volume d'affari degli ultimi tre anni. Molti uffici finanziari utilizzano un calcolo empirico introdotto dal D.L. n. 564/1994, che consiste nell'applicazione di un coefficiente di redditività media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, per l'ultimo triennio anteriore al periodo di imposta in cui è effettuato il trasferimento.
In sintesi, la formula può essere così raffigurata: avviamento = [media ricavi x media rapporto (reddito/ricavi)] x 3.
La plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo d'impresa nell'esercizio in cui è avvenuta la cessione. Se l'azienda è posseduta da almeno tre anni, la società può optare per la tassazione frazionata in quote costanti nell'esercizio di realizzo e al massimo nei quattro esercizi successivi.
successivi.
Imposte indirette
L'art. 2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972 prevede che "non sono considerate cessioni di beni (...) le cessioni che hanno per oggetto aziende (...)".
L'operazione in oggetto, quindi, risulta esclusa ai fini IVA e soggetta all'imposta di registro.
Trattandosi di cessione di ramo d'azienda, il cedente mantiene la qualifica di imprenditore e dovrà, entro trenta giorni, presentare dichiarazione di variazione di attività.
Imposta di Registro
Gli art. 2 e 3, comma 1, lett. b) del DPR 131/1986 dispongono che rientrano nell'ambito di applicazione del tributo gli atti aventi per oggetto il trasferimento di aziende esistenti nel territorio dello Stato italiano.