Ipotesi n.1: cessione di ramo d'azienda
Aspetti civilistici
Le disposizioni relative alla cessione delle aziende sono contenute negli art. 2556 e ss. del codice civile. In particolare, l’art. 2556 prevede che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto “salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda”.
Il contratto deve essere redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata dal notaio. Il notaio dovrà depositare, entro trenta giorni, l’atto di cessione presso il registro delle imprese. In genere il contratto di cessione è preceduto da un contratto preliminare nella fase delle trattative tra le parti. Oggetto del contratto preliminare non è il trasferimento dell’azienda ma l’assunzione dell’impegno bilaterale a trasferire l’azienda.
Tale contratto può prevedere, ma non necessariamente, il pagamento di una somma da parte del potenziale acquirente, a titolo di caparra confirmatoria o a titolo di acconto sul prezzo di cessione, che sarà definito nel contratto di cessione. Qualora il contratto di compravendita non si perfezioni, e la colpa sia da imputare al potenziale acquirente, il potenziale venditore ha diritto di trattenere la caparra e di restituire l’acconto.
Colui che cede l’azienda (o il ramo d’azienda) ha l’obbligo di astenersi dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il divieto di concorrenza, sancito dall’art. 2557 c.c., è imposto al venditore per un periodo di cinque anni dal trasferimento, ed è naturalmente a tutela dell’acquirente.
È possibile, su espressa pattuizione delle parti, concordare una durata inferiore ai cinque anni, mentre non è possibile prevedere una durata superiore, salvo il riconoscimento di un indennizzo alla parte venditrice. L’atto di cessione presuppone il subentro da parte dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo differente pattuizione.
Si ricorda che cedendo un’azienda (o un ramo di essa) si finiscono per alienare beni aventi caratteristiche differenti, dunque non solo beni, ma anche crediti e debiti.
Aspetti contabili
Le annotazioni contabili, nell’operazione di cessione d’azienda, hanno la funzione per il...