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Se l'agente non iscritto a ruolo (abusivo) ha prestato la sua opera a
vantaggio del preponente ponendosi nei confronti di quest'ultimo in
rapporto di subordinazione, attesa la debolezza contrattuale del
prestatore, si discute se possa in qualche modo trattenere le provvigioni
ricevute e pretendere quelle non ancora liquidate. Una soluzione
positiva si può ottenere in applicazione della regola dell'art. 2126 c.c..
Poiché questa è dettata per il lavoratore subordinato, al di fuori dei casi
di illiceità del contratto, occorre soddisfare la duplice condizione:
- la non illiceità del contratto stipulato dall'agente abusivo;
- l'applicabilità in via analogica dell'art. 2126 c.c. a una fattispecie
simile, ma non uguale, a quella per cui è prevista.
La Suprema Corte ha escluso che la nullità che affligge il contratto
20 Il contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, che sia stato stipulato
con soggetto non iscritto nell'apposito ruolo istituito dalla l. 12 marzo 1968 n. 316, è
nullo ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, per contrarietà a norma imperativa (non per
illiceità della causa o dell'oggetto). Al relativo rapporto non si applicano nè l'art. 2231
c. c., in tema di attività professionale da parte di chi non sia iscritto nell'albo, stante la
non equiparabilità di quest'ultimo a detto ruolo, nè l'art. 2126, comma 1 c. c., in tema
di prestazione di fatto con violazione di legge, che integra una disposizione
eccezionale attinente al lavoro subordinato e non estensibile al lavoro autonomo
(ancorché presenti i caratteri della cosiddetta "parasubordinazione"), ma i principi
generali in materia di prestazioni non dovute di fare. Cass., s. u. , 3. 4.89 n. 1613 in
Rass. dir. civ. 1991, 204. È nullo, ai sensi dell'art. 1418 c. c., il contratto di agenzia
commerciale stipulato con un soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 9
legge n. 204 del 1985, non derogabile da parte dei contraenti, in quanto rivolta alla
protezione non solo degli interessi della categoria professionale degli agenti, ma degli
interessi generali della collettività. Pertanto, l'agente di commercio non iscritto nel
ruolo non può agire con l'azione contrattuale per conseguire le provvigioni relative
all'attività espletata, nè sono applicabili al caso gli art. 2231 e 2126 c.c. norma
quest'ultima riguardante il solo rapporto di lavoro subordinato, non suscettibile di
interpretazione analogica per il suo carattere eccezionale. Devono trovare
applicazione, invece, i principi in materia di prestazioni non dovute di fare,
riconoscendosi all'agente la possibilità nei confronti del preponente ex art. 2041 c.c.
con l'azione di arricchimento senza causa, ovvero di invocare la conversione del
contratto di agenzia nullo in un contratto atipico di procacciamento di affari o di
mediazione, ricorrendone gli estremi e di conseguire il compenso per l'opera svolta in
relazione a detti contratti. Cass. civ., 4.11.94, n. 9063 in Giust. civ. Mass. 1994, 11.
43
stipulato dall'agente abusivo derivi da illiceità con l'argomento che
l'iscrizione all'albo legale non è a tutela di interessi di ordine pubblico,
ma della categoria degli operatori economici; ha comunque aggiunto
che l'eccezionalità della norma posta dall'art. 2126 c.c. ne impedisce
comunque l'applicazione conforme al caso di specie (Cass., s. u.,
3.4.89, n. 1613).
All'agente abusivo non rimane che l'azione generale di ingiustificato
arricchimento (art. 2041 c.c.). Tuttavia, la Corte di giustizia della
Comunità europea ha posto come unica condizione di validità del
contratto la forma scritta e ha dichiarato che qualsiasi altra condizione,
come l'iscrizione nell'albo, contrasta con la disciplina comunitaria. La
giurisprudenza si è orientata nel senso della validità del contratto
dell'agente abusivo in applicazione del principio di prevalenza del diritto
comunitario su quello interno.
4.3. La nullità del contratto nel settore degli appalti pubblici.
Un settore nel quale sempre più di frequente trova spazio la categoria
21
della nullità è quello degli appalti pubblici . Tra le ultime troviamo la
questione relativa alla sorte del contratto a seguito dell’annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione. Sul punto tra le tesi che si
contendono il campo e sulla cui attendibilità è stata chiamata a
22
pronunciarsi l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato , deve
21 L'art. 21 l. n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in
subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza
l'autorizzazione della "autorità competente", prevedendo, a carico del contravventore,
la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. Una tale disposizione è finalizzata alla
tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità
organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva
autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in
contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai
sensi dell'art. 1418 c. c., quando - come nella specie - non sia diversamente disposto
dalla legge. Cass. civ., 18.2.08, n. 3950 in Giust. civ. Mass. 2008, 2.
22 Vanno rimesse alla decisione dell’Adunanza Plenaria le questioni relative alla
sorte del contratto di appalto stipulato sulla base di un’aggiudicazione annullata in
sede giurisdizionale; se sussista o meno la giurisdizione amministrativa, con
riferimento alle domande ed al corrispondente tipo di decisioni al riguardo proponibili;
se siano applicabili alla fattispecie considerata gli artt. 23 e 25 c. c.; se sia
44
ricordarsi la tesi fatta propria da quest’ultimo secondo cui la
«caducazione del contratto» è "conseguente" al «suo stato di nullità - e
non di annullabilità - essendosi violate le norme attinenti alla fase di
scelta del contraente che nei procedimenti di formazione dei contratti ad
evidenza pubblica è regolata da norme di diritto pubblico e, pertanto,
imperative, con la conseguente attrazione del contratto nell'ambito di
23
operatività dell'art. 1418, comma 1 c.c.» . In sintesi la conseguenza sul
contratto dell'annullamento dell'aggiudicazione è contraddistinta con il
termine di caducazione, a sua volta utilizzato per identificare la
conseguenza di una condizione di nullità per violazione di norme
imperative (nella specie, quelle relative al procedimento della evidenza
pubblica).
Il percorso argomentativo seguito dalla corrente giurisprudenziale in
esame muove dalla constatazione che l'invalidità che nega la validità il
contratto stipulato con il privato contraente, deriva dalla violazione di
norme di azione che disciplinano il procedimento di gara ad evidenza
pubblica. Le norme che prescrivono le modalità da osservare nella
scelta del contraente esprimono un implicito divieto di stipulare con
soggetti che non siano risultati legittimi vincitori dalla pubblica
selezione. Come è stato stabilito tale qualificazione della patologia si
fonda sulla constatazione secondo cui il procedimento di scelta del
contraente ed il suo coordinamento a profili di interesse pubblico in
ordine all'acquisizione della migliore offerta contrattuale, configurano
una fattispecie complessa, nella quale convergono meri atti, operazioni
materiali, provvedimenti, dichiarazioni di volontà del privato, e del quale
la stipulazione del contratto rappresenta l'effetto finale. Ne consegue
che l'invalidità di atti della serie procedimentale che incidano sulla
legittimità dell'aggiudicazione non consentono alla summenzionata
ammissibile, nel giudizio di cognizione, la condanna della P.A. al rilascio di un
provvedimento favorevole al ricorrente; ed infine quali siano i presupposti di
applicabilità dell’art. 2058 c.c. Cons. Stato, 28.3.08, n. 1328 in www.neldiritto.it.
23 Cons. Stato, 5.3.03, n. 1218 in Foro Amm., C.d.S., 2003, 959.
45
fattispecie di conseguire il proprio perfezionamento giuridico, ed in
primo luogo di determinare l'accordo che costituisce elemento
essenziale di ogni contratto. E' noto che il vizio radicale del consenso,
nel senso del suo difetto genetico originario, produce la nullità del
contratto e non la semplice annullabilità, ai sensi dell'art. 1418, comma
24
2, c.c. . La nullità del contratto, viene riconosciuta, nel caso di
incompetenza assoluta dell'organo stipulante. Sulla base di tali
premesse, la nullità del contratto stipulato a seguito di procedura
concorsuale illegittima viene giustificata secondo diverse prospettive:
secondo criterio del combinato disposto delle previsioni di cui agli artt.
1418, comma 2, c.c. e 1325, n. 1, c.c., con conseguente applicabilità
25
del regime normativo di cui agli artt. 1421 ss. c.c. . Una tesi minoritaria,
relativamente alla ipotesi particolare dell'originaria mancanza o
dell'annullamento ex tunc della deliberazione a contrarre, ritiene che
l'inosservanza del principio della necessità della copertura finanziaria
determini la nullità del contratto per mancanza della causa ex art. 1418,
comma 2, c.c. e art. 1325 c.c.. Altra parte della dottrina riporta la nullità
del contratto alla generale previsione di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.,
sotto il profilo della violazione di norme imperative nel caso in cui i vizi
della serie procedimentale ad evidenza pubblica siano tali da
determinare l'inidoneità del contratto a perseguire il vincolo di scopo
assegnato all'amministrazione.
24
Tar Puglia, Bari, 23.10.02, n. 394
25
Nelle procedure di evidenza pubblica, l' aggiudicazione del contratto presenta di
solito una duplice natura, amministrativa e negoziale, perché si pone, al contempo,
come provvedimento conclusivo della procedura di selezione del contraente privato e
altresì come atto giuridico con il quale l'amministrazione formalizza la propria volontà
di contrarre con l'impresa scelta e alle condizioni dalla stessa offerte. In questi casi,
l'annullamento dell' aggiudicazione elimina, perciò, in radice l'atto con cui è stata
manifestata la volontà della p.a., con la conseguenza che il contratto diviene nullo per
difetto dell'elemento essenziale dell'accordo tra le parti (C. g. a. 8.3.05, n. 104, i