FUNZIONE DEL GIUDICE
1) Interpreta la norma vigente e individua i valori di cui quella norma è portatrice
2) Deve interpretare i comportamenti dei destinatari della norma
3) Infine confrontare gli esiti
4) sanzionare i comportamenti
Quest’ è un operazione ESSENZIALE, alla quale è condizionata la sopravvivenza di qualsiasi
esperienza giuridica. La figura del giudice rende viva l’esperienza giuridica e la norma stessa,
tramite la capacita dei soggetti di pensare a come ricostruire l’esperienza. L’esperienza
giuridica è per sua essenza storicamente debole. Se dal discorso generale passo alla analisi
specifica, si può; accorgersi che l’esperienza sono diverse l’una dall’altra, perché ognuna ha
una struttura all’interno della quale le funzioni essenziali sono presenti, ma non secondo un
modello uniforme.
Esempio
1. Funzione normativa: In ogni esperienza giuridica c’è sempre l funzione normativa, i
modi in cui viene espressa possono variare. Se pensiamo allo spazio che viene
riservato alla consuetudine nell’alto medioevo era la fonte principale del diritto.
2. FUNZIONE giurisdizionale: il posto che può occupare nella struttura dell’ esperienza
giuridica è variabile perché ne esistono che hanno la funzione giurisdizionale base, ma
Dall’atro caso si aggiunge qualcosa, ossia la sentenza del giudice diventa anche fatto
di normazione, per la vincolarità del precedente
3. Scienza giuridica momento in cui l’esperienza giuridica prende coscienza di sé, alla
base della funzione corrisponde una varietà di esiti e di modi con la quale esperienza
giuridica si esprime. La funzione tipica è la nomofilattica, ossia interpretare la norma,
la scienza aggiunge la funzione di nomopoiettica, ossia farla diventare fonte del diritto
creando norme, soprattutto nel basso medioevo.
COMPLESSI DI ESPERIENZA
Complesso va a indicare il nesso, unione e il rapporto di solidarietà da singole esperienze,
indipendentemente dalle strutture organizzative, utilizzandolo si può individuare legami
che ci sono tra esperienze diverse, ma contemporanee
Esempio
tutte le esperienze offerte al modello della codificazione napoleonica, fanno parte di un
complesso di esperienza.
ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE
1. Problema storico / cronologia. 476 d.C. caduta dell’impero romano d’Occidente,
fine del mondo antico. Inizio del medioevo, diviso in alto medioevo e basso
medioevo. La cronologia è un criterio ordinativi che lo storico inventa per poter
leggere i dati, non si tratta di una realtà storica oggettiva. Gli uomini non hanno
avuto la consapevolezza di essere vissuti in delle epoche importanti. Il termine
medioevo fu fatto molto dopo a fine di questo effettivo periodo.
2. Quando fu cognato il termine medioevo fu fatto con un carattere negativo, perché
si intendeva un età di mezzo, un intervallo tra il mondo antico e l’età moderna. In
realtà non lo è, il medioevo e l’età mediatrice che ha consegnato alla coscienza
moderna i valori de mondo antico. Valori che gli uomini salvarono e fecero come
propri.
a. Elementi positivi categorizzanti si trovano nell’ esperienza della
prospettiva storica, quindi applicare all’ esperienza medievale le norme
giuridiche del suo ordinamento e valutarle secondo quella esperienza.
26/02/25
Applicare all’esperienza medievale le norme giuridiche di quell’esperienza, un po' come fa il
giurista quando osserva gli elementi storici.
Elementi caratterizzanti:
1. La fine dell’esperienza giuridica romana: viene meno anche il referente statuale,
cioè questa esperienza fu quella che si sviluppa con uno stato forte e ben organizzato.
2. L’incontro tra stirpi vecchie (romane) stirpi nuove (popoli germanici): due stirpi molto
diverse tra loro, questo incontro nella storia dell’esperienza giuridica europea
determinò l’instaurarsi del principio della personalità della legge. I popoli germanici
attraversando i confini dell’impero e stabilizzandosi portarono il loro diritto e andarono
a privare i principi fondamentali, tra cui quello di personalità che veniva accolto ei
territori romani che si andò ad affiancare al principio di territorialità tipico del diritto
romano.
3. Consuetudine: nel periodo alto medievale diventa un fatto normativo principale
perché la consuetudine va costruire l’esperienza giuridica alto medievale, a un diritto
scritto (romano) si passerà a un diritto prevalentemente consuetudinario(medievale).
4. Feudo: come schema generale di assetto istituzionale che normativo, rapporto
feudale che andrà a patrimonializzarsi e a diventare uno schema contrattuale. I giuristi
dell’alto medioevo parleranno di contratto feudale.
5. Chiesa si consolida come ordinamento giuridico originario (dopo anno 1000):
l’ordinamento giuridico si può definire come l’insieme ordinato delle regole che
regolano la vita di una determinata comunità
a. Originari: quando non deriva, la propria sovranità, da un altro ordinamento.
Esempio: lo stato.
b. Derivati: quelli la cui sovranità non è diretta e immediata ma è un riflesso della
sovranità di un altro ordinamento. Es: enti territoriali, l’UE.
Dectatus papae 1075 di papa Gregorio VII --noto come riforma gregoriana la chiesa
latina ebbe un rinnovamento, il risultato principale fu
l’autonomia ecclesiastica sul potere temporale,
o l’accrescimento de potere e del prestigio del papa
o Imposizione della struttura teocratica della cristianità medievale—l’attività
o religiosa e governativa vanno a coincidere (potere temporale e spirituale),
l’uomo era sia fedele che suddito. La chiesa deve assumere un modello di
organizzazione del potere in particolare la monarchia, al cui apice c’è il papa e
tutta una uova organizzazione del clero.
6. Diritto comune europeo: caratterizzato da una pluralità di contenuti normativi ma un
sistema di diritto unico.
FINE DELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA
Inizia a vacillare già prima del 476 d.C. il re barbaro ODOACRE degli Ostrogoti depone dal
trono l’imperatore Romolo Augustolo, non fu poi nominato un successore. L’impero romano
d’oriente finirà nel 1453 d.C. quando finirà a seguito dell’invasione degli ottomani.
Già all’inizio del quinto secolo dopo cristo la situazione dell’impero romano d’Occidente era
già iniziata a precipitare. Nel 410 il capo dei visigoti raggiunge Roma e la distrugge. Queste
incursioni consistevano in degli spostamenti massicci di popoli nordica che varcarono i
confini romani e si insediavano nelle terre andando a costituire dei regni. Popoli guerrieri he
vedevano la dignità sociale e il simbolo dell’onore nei saccheggi e nei bottini che riuscivano
ad ottenere. L’occidente si apre un periodo di instabilità politica, un’apertura di instabilità al
quale fece da contro altare un’ascesa economica politica di questi popoli in oriente che
raggiungerà il suo apice con l’imperatore Giustiniano. Questo periodo ebbe i suoi interessi in
ambito di diritto, ma non solo si iniziano già ad avere nel terzo secolo.
Principali fonti di cognizione di diritto romano ufficiale al momento della deposizione di
Romolo Augustolo:
1. Codice gregoriano—15 libri, conteneva costituzioni dal 196dc a 292dc, nel periodo
dell’imperatore di Settimio severo
2. Codice ermogeniano—redatto poco dopo, formato da un unico libro contenente
rescritti di Diocleziano, nello specifico emanati nel 293-294dc. In entrambi i codici
erano divisi per materia, entrambi Non pervenuti. Furono utilizzati da Giustiniano nella
redazione del codice. Gli autori sono sconosciuti ed erano raccolte private da esperti
del diritto.
3. Codice teodosiano—compilazione ufficiale perché fu pubblicato dall’imperatore
Teodosio II, nel 438dc, codice che entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno
successivo. Si dice essere superiore anche per la mole, contiene e vengono raccolte le
costituzioni pubblicate dall’imperatore Costantino in poi, che erano ancora in vigore e
sono state spesso modificate per adattarle. 16 libri, divisi intitoli e ordinate secondo un
ordine cronologico. A differenza degli altri due codici, in questo prevale la forma
dell’edito, ossia un’ordinanza che l’imperatore emanava con la validità per tuto
l’impero o solo la parte da lui indicata, aveva ad oggetto il diritto pubblico. Il codice
viene inviato in Italia a Valentiniano III, imperatore di occidente e viene presentato
all’imperatore di Roma e successivamente adottato. Quello che i realtà era il diritto si
trovava nascosto nell’esperienza storica, accanto a diritto ufficiale cera un diritto
applicato, definito diritto volgare, ne sesso del popolo, vivo e applicato, ossia che
nasceva in un tempo dove cera carenza del potere pubblico nel quale la
giurisprudenza era inoperosa in cui tutte le fonti erano concentrate nelle mani di un
imperatore estraneo a quelli che erano i problemi veri della vita quotidiana. Diritto che
deve essere visto come la vita stessa, che supera la legalità rigida ferma
dell’ordinamento romano. Questo processo di elaborazione e generazione del diritto
classico in realtà viene definito un fenomeno di volgarizzazione.
Nascono nel periodo nel quale viene sentita la crisi costituzionale della parte occidentale. I
primi due vengono compilati ad uso dei pratici, per semplificare il lavoro di cognizione del
diritto a colore che sono esperti in materia, raccoglievano costituzioni imperiali emanate negli
anni che andavano dal 127dc al 294dc. La forma è prevalentemente quella dei rescritti, ossia
un atto con valore normativo con il quale l’imperatore dava pareri vincolanti su situazioni
giuridica che gli era stata presentata o dal giudice o dalle parti. I rescritti trattavano di materia
privatistica, le costituzioni dentro i codici trattavano dei rapporti tra privati.
Diritto volgare
Nelle diverse regioni dell’impero d’Occidente tra il terzo e il quinto secolo d.C. iniziano a
circolare le epitome, ossia una RIDUZIONE del diritto romano, opere antologiche e anonime
di esperti del diritto. Vengono usate come strumenti di governo sociale per andare a regolare
la convivenza umana. Alcuni di essi sono incorporate nelle legislazioni ufficiali che i re barbari
hanno dato ai loro regni.
Esempi:
1. Pauli sententiae--raccolte di massime giurisprudenziali, per la maggior parte sono del
giurista paolo.
2. Epitome o liber gai—compendio in 2 libri delle istituzioni di gaio, il suo autore va
anche a modificare parti del testo, fatte consapevolmente per aggiornare. G
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Storia del diritto italiano
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