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LE FONTI
Ordinamento giuridico organizzato attorno ad un sistema di fonti articolato: diritto
primario e diritto derivato
tradizioni costituzionali giurisprudenza della
Principi generali di diritto: ricavati da e
Corte
Leale collaborazione - Equilibrio istituzionale - Abuso di diritto – Efficacia diretta
Ricostruzione complesso normativo generico
Rafforzare un’interpretazione di una disposizione che si prestava a differenti
significati
Costruire parametri di legittimità in capo a istituzioni e Stati membri o privati
Diritti fondamentali della persona umana: costituiscono parte integrante dei principi
tradizioni
generali di diritto, la Corte vigila sull’osservanza di tali diritti basandosi su
costituzionali trattati internazionali.
e
CEDU, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Roma nel 1950 art. 6 del TUE,
richiamo diretto
Criterio ermeneutico per l’interpretazione generale delle norme dei trattati e per
- gli atti di diritto derivato
Legittimo interesse che può limitare obblighi imposti dal diritto dell’UE, secondi
- principio di proporzionalità
Alcuni diritti godono di assolutezza e non possono essere sottoposti a restrizioni:
- vita, tortura, espressione, uguaglianza.
Diritti non intesi come prerogative assolute: restrizioni consentite se proporzionali
- e per interesse generale
Obbligo di rispetto da parte degli atti delle istituzioni e da parte degli Stati in
attuazione dei Trattati
Possibilità della Corte di valutare la compatibilità degli atti dell’UE con tali diritti
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea LEGGI APPROFONFIMENTO SU
“LEZIONI”
Trattato di Nizza nel 2000: valore interpretativo, priva di formale valore vincolante
- Ricognizione diritti enunciati nella CEDU e dalla Carta sociale europea del 1961
- Strutturazione innovativa in sei capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà,
cittadinanza, giustizia
- Dichiarazione solenne e condivisa di tali diritti dalle istituzioni europee
Trattato di Lisbona nel 2007: Carta acquisisce efficacia vincolante + adesione formale
dell’Ue alla CEDU
- Art. 6 del TUE stabilisce che la Carta ha stesso valore giuridico dei trattati
- Catalogo formale e ufficiale dei diritti fondamentali dell’Ue, parametro per il rispetto
dei diritti
- Soggetti vincolati: istituzioni, organi, organismi, Stati membri nell’attuazione del
diritto dell’Ue
*Adesione Ue a CEDU permette che la Corte EDU possa pronunciarsi sul rispetto dei
diritti da parte dell’Ue.
Diritti della Carta si applicano solo alle situazioni disciplinate all’interno del diritto
dell’Ue
Carta inapplicabile a situazioni giuridiche interne e quando norma nazionale non è in
attuazione diritto Ue
Conflitto tra norme Carta e disposizioni interne prevede l’applicazione delle prime da
parte del giudice naz.
*Rispetto indiscusso dagli Stati aderenti alla CEDU + Spiegazioni in quanto trattato
internazionale
Limitazioni a diritti sanciti dalla Carta
- Consentite se previste dalla legge
- Ammissibili solo se non pregiudicano contenuto essenziali di diritti e libertà
- Possibili solo per perseguire finalità di interesse generale o esigenza di proteggere
diritti e libertà altrui
*Alcuni diritti non tollerano restrizioni
I trattati
Trattati istitutivi dell’Ue al vertice gerarchico delle fonti: TUE e TFUE
- Natura di atti di diritto internazionale
- Ordinamento giuridico Ue sono atti fondanti l’Ue, competenze, procedure,
funzionamento istituzioni
- Norme sovraordinate: disciplinano procedimenti produttivi di altre norme, determinano
idoneità altre norme
Carattere costituzionale desumibile da: giurisprudenza Corte, art. 2, principi generali,
Carta Interpretazione delle norme dei Trattati basata sulla giurisprudenza della Corte
- Salvaguardia dei principi e dei valori + contesto + finalità + evoluzione >
disposizione letterale
Revisione ai Trattati vincolata all’art. 48 del TUE: Corte può valutare la correttezza
- e dichiarare l’illegittimità di eventuali modifiche
Revisione ordinaria: modifiche ampie, generali e sistematiche RIVEDI
1. Presentazione della proposta di revisione da Parlamento, Commissione o
Consiglio
2. Commissione si esprime a maggioranza qualificata
3. Convocazione di una convenzione: parlamenti, Capi di Stato o governo,
Parlamento e Commissione
4. Ratifica ed entrata in vigore
*Conferenza intergovernativa che predispone accordo di modifica trattati
(modifiche minori)
Revisione semplificata: modifiche settoriale e specifiche RIVEDI
Modifica di disposizione della Parte Terza del TFUE che non comportino estensioni
- competenze Ue
1. Iniziativa di Stato membro, Parlamento o Commissione
2. Consiglio decide all’unanimità
3. approvazione degli Stati membri per entrata in vigore della modifica
Passaggio da unanimità a maggioranza qualificata per decisioni Consiglio per TFUE
- o Titolo V TUE
1. Iniziativa del Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo
2. Decisione del Consiglio all’unanimità
3. Entrata in vigore diretta a meno che un Parlamento nazionale si opponga entro
sei mesi
Norme di diritto primario
Protocolli:
necessaria disciplina di argomenti regolati solo in maniera generale
o integrazione di discipline specifiche per non appesantire il testo del Trattato
o transitori, parziali, effettivi, applicazione differenziata
o
Atti di adesione: accordo internazionale integrato all’adesione ai Trattati per fissare
adattamenti, condizioni e deroghe specifiche per Stato
Modifiche o integrazioni su base di ulteriori procedure: decisione del Consiglio per
disciplina di una materia di cui viene raccomandata l’adozione da parte degli Stati
Obblighi
- Stati membri: giudici nazionali disapplicano norma nazionale contrastante con i Trattati,
che imponga un risultato preciso e accompagnato da alcuna condizione
- Cittadini e privati: rispondenza della norma alle caratteristiche di chiarezza, precisione,
completezza e carattere incondizionato, che ne evidenzino la capacità di esplicare effetti
giuridici per i singoli
Atti normativi tipici di diritto derivato
Fonti di diritto derivato frutto dell’attività normativa delle istituzioni
Art 288 del TFUE specifica modelli di atti per esercizio attività normativa: regolamenti,
direttive, decisioni
Atto diretto alla regolamentazione di base per materia di competenza dell’Ue.
*Importanti interventi in materia di competenza Ue sono attuabili anche con atti
differenti da quelli legislativi
Atto legislativo è definito tale per la procedura, non per le caratteristiche di un atto
definibile tale.
Adozione di tale atto per volontà di sottoporre l’attività normativa a determinate regole
Trasparenza: sessioni aperte al pubblico e accessibilità dei documenti inerenti
- all’atto
Rapporto con parlamenti: trasmissione obbligatoria, potere d’impugnazione
- (principio di sussidiarietà)
Pubblicità: pubblicazione in lingua sulla Gazzetta Ufficiale
- Obbligo di motivazione: formalità sostanziale che deve figurare nell’atto stesso
- Controllo di legalità dalla Corte, ragioni, verifica dei vizi, natura dell’atto
- Omissione provoca l’invalidità dell’atto
- Contesto normativo e di fatto
- Indicazione base giuridica: validità in base a limiti di competenza, procedimento
richiesto, finalità
*Dichiarazione esternata al momento dell’adozione dell’atto non è valida come
motivazione caratteristiche effetti
Rapporto tra atti basato su e
Scelta di un atto è vincolata dai trattati (prevista da un articolo) o rimessa al legislatore
(disposizione o misure)
Caratteristiche specifiche di un atto al contenuto e agli obiettivi dell’intervento
- normativo
Principi generali del sistema: proporzionalità
- Meno restrittiva prevale sulla più restrittiva: discrezionalità legislatore per
- adattamento diritto interno
No rapporto gerarchico: atti legislativi e atti non legislativi non sono subordinati tra
loro
Possibili sovrapposizioni e subordinazione di atti di diversa natura
- Possibili modifiche e deroghe tra norme di diversa natura: es. modifiche tecniche e
- specifiche
Clausola passerella
Atto per applicazione disposizioni
Atto di delega all’esercizio di competenze normative ai sensi dei Trattati
Atti di esecuzione: nei limiti di quanto previsto dall’atto originario, no possibilità di
restringere o limitare effetti generali di un atto
Art. 75 del TFUE: il Consiglio adotta disposizioni per attuare misure
- PESC: il consiglio adotta disposizioni a maggioranza qualificata per misure
- deliberate all’unanimità
Regolamenti:
Trasferimento di competenze da Stati a istituzioni; normativa adottata si sostituisce a
quella nazionale
Stati membri devono astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi o pregiudichi
l’efficacia
Portata generale: rivolto a destinatari nel loro complesso
Possibile regolamento indirizzato a singoli Stati o aree geografiche
o
Obbligatorietà in tutti i suoi elementi:
Stato non può applicare regolamento in modo incompleto
o Stato deve conformarsi rigorosamente senza spazio di discrezionalità
o nell’applicazione norme
Possibile che disciplina debba attuarsi con atti ulteriori: esplicitamente
o previsto o integrazione
Diretta applicabilità: applicazione non richiede atto di ricezione del diritto interno
Contrastante ogni forma di attuazione che ostacola l’efficacia diretta dei
o regolamenti
Legge interna riproduttiva può nascondere natura comunitaria e ostacola
o ricorso a Corte Ue
Suscettibili di porre situazioni giuridiche in capo a privati verso istituzioni,
o Stati o altri privati
Decisioni
Obbligatorietà in tutti i suoi elementi
Applicabile direttamente nell’ordinamento degli Stati e s’impone a tutti gli
o organi interni
Divieto di applicare disposizioni interne che ostacolino l’esecuzione di una
o disposizione
Efficacia immediata tra Stati e singoli, producono diritti tutelati dal giudice
o nazionale
Vincolanti solo per Stati, norme non possono essere fatte valere nei confronti
o di un singolo
Ambivalente, portata generale o individuale a seconda dei casi “designa i
destinatari”
Destinatari sia Stati sia soggetti privati, indirizzabile a tutte le categorie di soggetti
di diritto dell’Ue
Espressione dell’attività amministrativa:
Istituzioni provvedono ad applicare le disposizioni normative astratte contenute nei
Trattati o altr