L’Ue ha delle caratteristiche che non la consentono di assimilarla ne ad una organizzazione
internazionale ne ad alcun modello di Unione di Stati. Presenta tratti più simili a uno Stato
nazionale che ad una org int, fondata su principi e regole più vicine al diritto interno che a quello
internazionale, dotata di una struttura giuridico-istituzionale, un complesso di valori e regole
generali e di apparati che esercitano i propri poteri nelle loro materie di competenza, sempre più
estese e invasive nei confronti dei diritti interni.
CECA ( Comunità economica carbone e acciaio), Parigi nel 1951 da 6 paesi ( Benelux, FR, DE e Ita),
nel 1957 firmò a Roma la CEE ( Comunità economica europea), sempre firmata dai 6 paesi
precedenti e infine l’EUROTOM ( Comunità europea per l’energia atomica), creando in mercato
comune basato sulla libera circolazione delle persone, merci e .rappresentanza popolare nel
processo decisionale delle comunità, 1979 avvennero le prime elezioni, il parlamento ue avviò il
processo di riforma del sistema con l’adozione dell’atto unico europeo nel 1986, revisione dei
trattiti originari, sostituito la procedura dell’unanimità con la maggioranza qualifica in seno al
consiglio, viene prevista per le deliberazioni più importanti una procedura di cooperazione con il
parlamento. Nel 1992 il TUE a Maastricht, ampliamento delle competenze della comunità, nasce
L’Ue, dove le comunità diventano parte integrante di una sistema composto da altri due pilasti
(PESC e GAI(affari interni e giustizia)). Viene inserita la nozione di cittadinanza europea in aggiunta
di quella nazionale arricchendola con specifici diritti, nella procedura di codecisione del Parlamento
che da quest’ultimo un ruolo paritario al consiglio. Amsterdam 1997, specifiche modifiche,
creazione di valori fondanti dell’ue, come i principi di libertà, lo stato di diritto e il rispetto delle
libertà fondamentali dell’uomo. Nizza 2001, attuate ulteriori modifiche riguardavano la
composizione di alcuni organi come la commissione, riguardante il voto ponderato in seno al
consiglio per le deliberazioni a maggioranza qualificata e sulle procedure di codecisione. Roma nel
2004 venne firmato il trattato che adotta la costituzione per l’europa, rimpiazzava i precedenti
tratti per crearne uno nuovo composto da 448 articoli diviso in 4 sezioni. Tutto venne bloccato nel
processo di ratifica a causa del voto contrario nel referendum in Francia e Paesi Bassi. Lisbona nel
2007, firmato il trattato di Riforma, entrato in vigore il 1 dicembre del 2009, in seguito a un
secondo referendum in Irlanda. In seguito vennero nominati il presidente del consiglio europeo e
l’alto rappresentante per la PESC. Patto Euro Plus composto dal Six Pack ( 5 regolamenti e 1
direttiva) incide sulla governance economica europea, Two pack ( 2 regolamenti), riguardano la
vigilanza e il controllo da parte della commissione sulle politiche di bilancio degli stati membri.
Il nuovo trattato conferma il venir meno della Comunità europea e il nascere dell’Unione europea.
Risultato raggiunto tramite un ampia revisione del TUE e della CEE. Il TUE mantiene la sua
denominazione originaria accoglie al suo interno i principi e le regole generali di funzionamento
dell’ue, mentre il secondo diventa il TFUE, disciplina nello specifico le aree di competenza dell’ue.
Il TUE sono elencati i principi fondanti e le regole generali del funzionamento dell’UE, e il sistema
di competenze di quest’ultima nel rapporto con i membri. Inoltre e regolata al procedura di
adesione di nuovi membri, prevista la possibilità di sospensione dei diritti di taluni membri che
abbiano commesso delle gravi violazioni e disciplinata la procedura di eventuale recesso. Accanto
a una procedura ordinaria di modifica dei trattiti sono state aggiunte alle due procedure
semplificate di modificata di quest’ultimi. Infine e regolata la materia del PESC. Il TUE si limita ad
enunciare gli obbiettivi da perseguire e i principi fondanti dell’UE, lasciando alle disposizioni del
TFUE il compito di fissare contenuti e modalità in concreto per raggiungere gli obbiettivi e le
finalità prefissate. Il TFUE organizza il funzionamento dell’Unione, determina i campi di
competenza e le modalità di esercizio di tali competenze. E specificata la nozione di mercato
interno, inteso come spazio a cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone e dei
capitali, e le norme relative alla difesa dei confini esterni, all’asilo, all’immigrazione e alla
cooperazioni di polizia e giudiziaria. La novità principale è la semplificazione del quadro giuridico
europeo. Il sistema giuridico fino a Lisbona era frazionato e separato ( 2 comunità e L’UE),
articolato in tre pilastri ( comunitario, PESC e GAI) e con due metodi di funzionamento
intergovernativo ( PESC e GAI) e comunitario. Il metodo intergovernativo, dipende della volontà dei
governi, basato sul potere decisionale del consiglio, alla commissione viene sottratto il potere di
controllo come anche per la Corte di Giustizia. Il metodo comunitario, nel processo decisionale non
vengono coinvolti solo gli interessi degli stati e le norme sono soggette al controllo della C.
Giustizia e possono essere fatte valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionale. PESC, in seguito a
Lisbona non è più considerato un pilastro separato, GAI venne trasferito nel TCE ( Trattato istitutivo
comunità europea) nel 1997, ma rientra nelle competenze dell’UE in un sistema unico fondato dal
TUE e TFUE. Il metodo intergovernativo viene ancora utilizzato per questa materia. Il metodo
comunitario diviene il metodo di funzionamento dell’Ue. L’ordinamento giuridico dell’unione è
caratterizzato dalla presenza di organi investiti di poteri sovrani da esercitare nei confronti dei
membri e dei loro cittadini, la partecipazione di quest’ultimi al processo decisionale è garantito
dall’esercito delle funzione del parlamento ue, tramite una legittimazione dirette dei suoi
rappresentanti. Atti normativi comunitari sono suscettibili di raggiungere senza bisogno
dell’intermediazione del diritto interno. Nei settori di competenza dell’Ue essa non è solo
normativa ma anche amministrativa diretta, non solo sulla gestione della materia ma anche sul
controllo del rispetto da parte dei amministrati sulle norme di quella materia. Oltra all’efficacia
diretta, un’altra caratteristica di tale diritto consiste nella supremazia di tali norme si quella
nazionali, con decadimento di quest’ultima in caso di contrasto con una norma comunitaria. Il
sistema giurisdizionale possiede due elementi: 1, le istanze giudiziarie non sono solo accessibili
agli stati ma anche ai privati cittadini, quindi non giudicano solo il comportamento degli Stati ma
anche delle istituzioni, 2 aspetto è la garanzia dell’uniforme applicazione e interpretazione del
diritto comunitario che il giudice europeo è chiamato ad assolvere. Un altro elemento distintivo
riguarda l’inadempienza degli stati rispetto agli obblighi assunti. Non è consenti addire a scuse per
non rispettare gli obblighi o trovare giustificazione nell’inadempienza di altri stati membri.
Quest’ultimi rimangono il centro del sistema, sono dotati di propria autonomia, poiché
l’ordinamento UE non è dotato di strumenti diretti per esempio a correggere possibili
contraddizioni con l’ordinamento nazionali, la Corte di giustizia può sanzionare tale contraddizione
ma non può cancellare la norma nazionale che l’ha generata.
Secondo l’art 49 del TUE, ogni Stato che promuova e rispetti i valori dell’unione può fare domanda
di adesione, altre condizioni sono territoriali, e secondo i criteri di Copenaghen si aggiunge una
condizione giuridica (rispettare gli obblighi dell’unione) e una economica (principi della libera
concorrenza). Procedura sempre disciplinata dall’art 49 del TUE, si presenta la candidatura, il
consiglio chiede alla commissione un parere, previa approvazione del Parlamento. Se tutto ha esito
positivo si chiude la fase istituzionale e si apre quella del negoziato. Una fase importante è anche
quella della preparazione alla candidatura, se un paese non è in grado di rispettare gli standard
europei, l’Unione può offrire sostegno tramite accordi bilaterali, al fine di velocizzare tale
adeguamento, in pratica può durare anche fino a 9 anni, continua spesso anche nella fase
negoziale, poiché l’adesione all’Unione comporta in automatico una serie di obblighi che il nuovo
stato deve farvi subito fronte. Il negoziato termina con un accordo internazionali, il trattato di
adesione, firmato da tutti i paesi membri, e un accordo allegato, l’atto di adesione, in cui sono
definite le condizioni dell’adesione e gli adattamenti ai trattati. Adesione che comporta
l’acquisizione dello status di membro con conseguente applicazione del diritto comunitario. C’è
un’eccezione prevista introdotta con il trattato di Amsterdam nel 1997, l’unione può sospendere il
voto del rappresentante del governo in seno al consiglio, a causa di una violazione grave posta in
essere dallo Stato colpevole. Il procedimento deve passare da una decisione del consiglio, su
proposta motivata di 1/3 dei membri o dalla Commissione o dal parlamento previa autorizzazione
di quest’ultimo, tramite una votazione a maggioranza qualificata di 4/5 dei membri. Il TUE prevede
anche il recesso, art 50. Uno stato che avvia tale procedura a due anni di tempo dall’avvio per
trovare un accordo con l’unione per stabilire le modalità e i rapporti futuri con quest’ultima. Anche
senza un accordo, dopo i due anni dalla notifica il recesso è effettivo. Ci sono delle deroghe,
purché previste dai trattati, per motivazioni politiche-ordinamentali, tali deroghe hanno regime
transitorio, è permettono ad un nuovo stato membro una graduale integrazione del diritto
comunitario in quello interno. Vi può essere anche un esclusione integrale al diritto dei trattati ( es
l’isola di Man) o territori non appartenenti geograficamente all’Europa, ma facenti parte di Stati
membri, in cui il diritto dei trattati è pienamente applicato ( es Canarie o Martinica). O le
applicazioni differenziate del diritto dell’Unione, escludono l’applicazione di interi settori di
competenza UE, nei confronti di alcuni stati membri. Tramite clausole chiuse o riguardanti specifici
stati ( es clausola aperta a tutti e l’astensione costruttiva). Le norme che riguardano lo spazio di
libertà sicurezza e giustizia, non sono applicate in Uk, Irlanda e Danimarca, quest’ultima ha anche
una deroga generale per quel che riguarda decisioni Ue in materia di difesa. Una normativa base
resta applicata a tutta l’UE, ma un gruppo di membri che decide di cooperare si può dotare di una
normativa più avanzata, la cooperazione rafforzata, prevista dal art 20 TUE e regolata nel suo
funzionamento dal TFUE. Tale iniziativa deve essere presa da almeno 9 membri, l’oggetto deve
rientrare nelle competenze dell’Ue, non deve essere una competenza esclusiva, e deve rispettare i
trattati e il diritto dell’UE. Avvio di tale cooperazione deve essere autorizzata a maggioranza
qualificata dal Consiglio, su una proposta della Commissione e previa autorizzazione del
Parlamento, per i settori della PESC la deliberazione e all’unanimità , sulla base dei pareri dell’alto
rappresentante e della commissione, la decisione del consiglio deve essere però di ultima istanza.
La cooperazione deve consentire l’adesione anche in un secondo momento ad altri Stati, qualora
soddisfino le condizioni stabilite, tale verifica spetta alla Commissione ( PESC con l’altro
rappresentante), se tale verifica a esito negativo, ci si può rivolgere al consiglio. Che i trattati
prevedono due ipotesi di cooperazione rafforzata; la prima è la cooperazione rafforzata
permanente, prevista dal TUE in materia di missioni nel quadro del PESC, la cooperazione è aperta
a tutti, ma è reversibile, ci può essere la sospensione o anche il recesso di uno Stato dalla
cooperazione, per mancanza di requisiti. La seconda riguarda Schengen 1985, l’eliminazione dei
controlli transfrontalieri, nata al di fuori dei trattati, dalla cooperazione rafforzata di alcuni Stati
membri, autorizzata da un protocollo al trattato di Amsterdam, tale protocollo definisce la
posizione dei paesi non aderenti (UK, Irlanda e Danimarca), questi posso accettare singoli aspetti
della cooperazione pur rimanendo formalmente fuori ( opting in). Un’alta ipotesi di cooperazione
rafforzata, è la zona euro (18/28), ingresso in tale zone e affidato a criteri stabiliti dal TUE e dal
protocollo 13, vera deroga concessa mediante protocollo e stata data al Uk e alla Danimarca, la
Svezia non ha l’euro perché non rispetta tutti i requisiti stabiliti da Maschricht ( 1 requisito ), essa
non ha nessuna deroga. L’UE dispone di istituzioni che deve perseguire gli obiettivi e i fini di
quest’ultima, Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia,
BCE e Corte dei conti, Comitato delle regioni e il comitato economico e sociale. Il Potere normativo,
e condiviso da Consiglio e Parlamento, un ruolo essenziale c’è l’ha anche la commissione. Il potere
esecutivo, è esercitato dal consiglio e dalla commissione, mentre la funzione giurisdizionale è
affidata alla corte di giustizia. Per quanto riguarda il PESC, essa ruota intorno al Consiglio e al
Consiglio europeo, commissione e parlamento giocano un ruolo marginale, ridotto solo ad una
consultazione dell’alto rappresentante, mentre la Corte di Giustizia può pronunciarsi su misure
restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, sanzioni internazionali, mentre per il resto
ha solo una competenza indiretta sulle materie PESC. Con il termine istituzioni non vanno solo
intese quelle della Comunità, ma anche organismi come la Banca europea degli investimenti, o le
agenzie europee, organi nati dalle istituzioni comunitarie e su di loro si applicano le norme dei
trattati previste per le istituzioni che le hanno generate. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle
attribuzioni che le sono conferite dai trattati, da esercitare secondo le procedure e finalità previste
da quest’ultimi. Deve esserci un equilibrio istituzionale, cioè che ogni istituzione deve esercitare le
proprie competenze nel rispetto di quelle altrui, equilibrio violate, se è presente una delega, si
delega l’esercizio di tale funzioni ad una istituzione che non è tenuta ad esercitarle o abuso di
potere, cioè quando un’istituzione travalica il suo recinto di competenze a danno di un’altra
istituzione. L’altro principio è quello di leale cooperazione, art 13 TUE, consente la messa in atto
di procedure che permettano di assicurare il buon svolgimento del processo decisionale, es atto
può essere adottato dal consiglio anche senza attendere il parere del parlamento, se questi a
ritardato tale parere senza alcun motivo.
Le istituzioni “politiche” sono 4: Consiglio, Consiglio europeo, la commissione e il parlamento, e i
rapporti esistenti tra queste indentifica l’effettivo assetto istituzionale e gli equilibri di poteri
interni all’UE. In passato il rapporto era a 3(consiglio, commissione e parlamento), una
componente governativa e le altre due non. In seguito a Lisbona si è aggiunto il Consiglio europeo,
priva era informale, è quindi siamo difronte a due organi i due consiglio, identici nella
composizione ma formalmente distinti.
CONSIGLIO EUROPEO: Riunisce i capi di Stato e di governo, il presidente del Consiglio europeo,
quello della commissione e l’alto rappresentante. ART 15 TUE, gli attribuisce una competenza
generale a dare impulsi necessari per definire le linee e le priorità politiche generali dell’Unione.
Propone o nomina le cariche comunitarie più importanti e ha una responsabilità principale in
materia di revisione dei trattati o di modifica di talune disposizioni, si esclude che eserciti funzioni
legislative, anche se alcune decisioni di quest’ultimo possono influenzarne tali funzioni. Il compito
di trovare delle soluzioni di compromesso di mediare tra maggioranza e minoranza, interventi
mirati ad incidere sui lavori del consiglio dell’unione, organo deputato a tradurre in atti le decisioni
prese nel consiglio europeo. Es uno stato membro ritenga che una proposta in discussione nella
procedura legislativa ordinaria leda aspetti importanti del suo sistema paese, può chiedere il
coinvolgimento del consiglio europeo, tale procedura verrà sospesa, in caso di mancata pronuncia
del consiglio europeo entro 4 mesi, via definitivamente interrotta. Alla presidenza viene eletto dal
consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabili per altri 2 anni e
mezzo, ovviamente la nomina a presidente e incompatibile con qualsiasi altro incarico nazionale,
come è possibile che possa essere eletto anche il presidente della commissione, senza però che
debba lasciare il suo incarico. Le funzioni del presidente sono legate alla preparazione delle sedute
e alla gestione dei lavori non che alla convocazione ( straordinarie), dopo ogni consiglio riferisce
degli esiti di tale consiglio oltre ad essere una figura di mediazione tra le varie opinioni. Il
Consiglio si pronunci per consenso, salvo nei casi in cui i Trattati dispongano diversamente, ovvio
quando il consiglio delibera mediante votazione i due presidenti non votano, le conclusioni sono
incluse in atti formali imposti dai trattati ( es esortativi), atti che producono effetti giuridici verso
terzi possono essere impugnati dinanzi alla corte di giustizia.
CONSIGLIO DELL’UNIONE: Formato dai rappresentati degli stati membri, esercita la funzione
legislativa e la funzione di bilancio, definizione di decisione politiche e di coordinamento alla
condizioni stabilite dai trattati. Funzioni che lo caratterizzano come titolar
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