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(competenza UE). SPAZIO DI SICUREZZA: COOPERAZIONE GIURIDCA E GIUDIZIARI IN MATERIA

PENALE: esso è uno dei risultati più significativi del trattato di Lisbona visto la comunitarizzazione

di una materia prima gelosamente custodita dagli Stati, in nome della loro sovranità. Data la

sensibilità della materia, gli stati hanno ancora un loro peso, sia per il potere d’iniziativa

legislativa, sia per il ruolo dei parlamenti che per l’utilizzo del freno d’emergenza o delle

cooperazioni rafforzate e la possibilità di stipulare accordi internazionali e in ultime limitazioni

all’esercito di competenza della corte riguardo le operazioni di polizia e la sicurezza interna. La

materia è contenuta nel capo 4 la cooperazione giudiziaria e capo 5 la cooperazione di polizia, del

titolo V del TFUE. Il capo 4 quello della cooperazione giudiziaria si articola in tre filoni: 1

(riconoscimento decisioni penali), 2 (riavvicinamento delle legislazioni penali dei membri sia

processuali che sostanziali) e 3 (prevenzione alla criminalità). Primo filone; il principio riguarda il

riconoscimento di qualsiasi sentenza o decisione. Gli effetti della sentenza saranno previsti dallo

stato che l’ha emanata, nonché quelli previsti dal diritto penale di tale stato. Gli altri stati

riconoscono la decisione a prescindere, poiché è decisiva la fiducia reciproca tra i membri, pietra

angolare del sistema, e la comunanza dei principi fondamentali che supporta tale fiducia e

permette di non ricorrere alla procedura di estradizione. Già prima di Lisbona erano state adottate

una serie di misure, tra cui il MAE (mandato d’arresto europeo) del 2002, per sostituire l’istituto

dell’estradizione. L’emissione del MAE da parte dell’autorità di un membro impone allo stato

richiesto la consegna della persona perseguita, le giustificazioni di un eventuale rifiuto sono

limitate al minimo. CI sono altre misure che rientrano in questo principi: provvedimenti di blocco di

beni e sequestro probatorio, sanzioni pecuniarie, confische, pene detentive o misure limitative

della libertà personale. O procedure per istituire il MER (mandato ricerca europeo), diretto

all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei processi penali. SI segnala nella

direttiva del 2011, sull’ordine di protezione per le vittime dei reati al fine di assicurare a loro

protezione anche in casi di trasferimento in altri membri, la direttiva del 2014 creato l’ordine

europeo di indagine penale, una volta emesso impone ai membri di compiere atti d’indagine per

l’acquisizione o trasmissione di prove in loro possesso. VI è collegato al principio di riconoscimento

delle decisioni penali, il principio del ne bis idem. Una volta passata in giudicato una sentenza

definitiva di assoluzione o di condanna il soggetto non può più essere perseguito per tali fatti.

Infine, vi è il principio che implica l’obbligo di prendere in considerazione, le sentenza definitive in

un nuovo giudizio, per l’individuazione della sanzione, in positivo: per evitare il cumulo di pena per

gli stessi fatti e in negativo per la recidività. L’obbiettivo del reciproco riconoscimento si consegue

a misure di accompagnamento e di sostegno. La più importate misure di tale tipo è quella relativa

alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione. In una decisione quadro del 2009, si impone una

procedura consultiva al fine di evitare procedimenti paralleli, e si basa su criteri specifici. Si tiene

conto del luogo in cui è stato commesso il reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei

danni, il luogo in cui si trova l’indagato o l’imputato, la cittadinanza o residenza di quest’ultimo e

gli interessi rilevanti della vittima o di testimoni. Tutti questi criteri aiutano a stabilire quale

giurisdizione nazionale abbia la competenza a perseguire nel giudizio. Altre misure di

accompagnamento riguardano la formazione dei magistrati, la cooperazione tra autorità circa

l’azione penale e scambio d’informazione sulle condanne pronunciate. SECONDO FILONE: L’azione

è distinta in 2 disposizioni, per entrambe si prevedono misure minime, il ricorso a procedure

legislative ordinarie, salvo ipotesi di cooperazioni rafforzate o freno d’emergenza, infine il

legislatore può intervenire solo se le misure prospettate siano necessarie ai fini della cooperazione

e se riguardano materie penali di respiro transnazionale. 1 per quanto riguarda il riavvicinamento

delle legislazioni nazionali in materia processuale questo riguarda: l’ammissibilità reciproca di

prove tra membri, i diritti della persona durante la procedura penale, es diritto all’interprete e

traduzione dei processi, al diritto di informazione, i diritti delle vittime. 2 per ciò che riguarda le

legislazioni nazionali sostanziali, il riavvicinamento deve tradursi in misure minime relative alla

definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità grave che presentano una dimensione

transnazionale (terrorismo, tratta di essere umani, sfruttamento sessuali minori o donne, traffico di

armi e stupefacenti, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzate e informatica). Il

riavvicinamento è delimitato a un’ampia sfera di ipotesi definite in funzione della loro gravità.

Venendo agli atti, già prima di Lisbona sono stati deliberate misure in questa materia. ES decisone

quadro del consiglio in materia di lotta contro la falsificazione e contraffazione dell’euro, riciclaggio

di denaro, sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, terrorismo e criminalità

organizzata. Da notare è la possibilità del legislatore europeo di intervenire con procedure

legislative ordinarie o speciali prevedendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle

sanzioni in tale settore, al fine di estendere l’intervento dell’unione in materia penale anche al di

fuori delle sfere di criminalità sopra citate, a condizione però che l’intervento si rilevi necessario

per garantire l’efficace attuazione della politica UE in un settore armonizzato. Terzo filone:

competenza limitata, l’unione può solo sostenere l’azione statale già avviata. Può sostenere

iniziative rivolte al supporto alla ricerca, studio, osservazione e scambio d’informazioni sulla

prevenzione alla criminalità, nel 2009 una decisione ha istituito la rete europea della prevenzione

alla criminalità. EUROJUST: Con il programma Tampere 1999 il consiglio europeo annunciava

l’intesa per l’istituzione di un’unità composta da magistrati, pubblici ministeri e funzionari di

polizia da ogni membro, al fine di agevolare il coordinamento delle autorità nazionali responsabili

di tale settore e di cooperare con la rete giudiziaria europea istituita con decisione nel 2002.

Secondo il TFUE Eurojust spetta il compito di sostenere e potenziare il coordinamento tra autorità

nazionali di tale settore ( responsabili dell’azione penale), contro la criminalità grave che interessa

due o più membri, o richiedendo un azione penale su basi comuni avvalendosi delle azioni e

informazioni fornite dai membri e Europol. Compiti: avviare indagini penali e azioni penali, in

particolare in casi finanziari verso l’unione, coordinare azioni e indagini, potenziare la

cooperazione giudiziaria. Essa svolge funzione di coordinamento anche con stati terzi e

organizzazioni internazionali ( interpol). Sfugge ai compiti di Eurojust il compimento di atti ufficiali

di istruttorie penali, di competenza di funzionari nazionali. Essa è un’agenzia europea dotata di

personalità giuridica, composta da un membro per stato che sia magistrato, giudice o funzionario

di polizia nel suo paese, in carica per 4 anni e affiancato da assistenti, un aggiunto e un

corrispondente nazionale. Insieme ai rappresentanti della commissione, compongono il collegio,

con presidente e vice che nomina un direttore amministrativo. PROCURA EUROPEA: Il TFUE

prevede che il consiglio, con procedura legislativa speciale possa adottare regolamenti volti a

istituire una procura europea, a partire da Eurojust al fine di combattere i suddetti reati. Con

regolamenti dovranno creare uno statuto, condizioni di esercizio funzioni e regole procedurali. Per i

reati indicati l’azione di tale procura sarà uniforme in tutto il territorio dell’unione, per le indagini

resteranno in vigore le procedure nazionali e per le azioni penali l’esercizio avverrà innanzi ai

giudici nazionali. Tutto questo non è stato ancora adottato, i regolanti non sono ancora stati

adottati. In teoria l’azione di tale procura dovrà essere coordinata insieme a Eurojust, Europol e

l’OLAF (ufficio europeo anti frode).

COOPERAZIONE DI POLIZIA, EUROPOL: la cooperazione di polizia, fu menzionata a livello di diritto

primario con Maastricht, comunitarizzata con Amsterdam, con Lisbona diverrà materia dell’unione.

Da un punto di vista soggettivo la cooperazione investe qualsiasi organismo nazionale a questi si

aggiungono vari organi europei, Eurojust, Europol, OLAF, SIS, VIS e FRONTEX. TFUE precisa con

procedura legislativa ordinaria il PE e il consiglio possano stabilire misure attinenti alla raccolta,

archiviazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni pertinenti. Alla formazione del

personale, cooperazione di scambio di personale, attrezzature e ricerche e a tecniche investigative

comuni. EUROPOL: prevista già da Maastricht, con Lisbona sono state ampliate l’attività e la

disciplina. Essa ha il compito di sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia dei membri

e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due

o più stati dell’unione, tali crimini dovuti alla loro portata e gravità trascendono il singolo stato e

necessitano di un’azione comune. Essa collaborare con le autorità nazionali competenti mettendo

a disposizione tutto ciò che può offrire. Vi sono dei limiti: le azione devo essere sempre condotte in

collegamento con le autorità locali e l’applicazione di misure coercitive resta di competenza delle

autorità nazionali. Essa essendo un’agenzia europea è dotata di personalità giuridica articolata su

due livelli. Una struttura centrale con sede l’AJA, consiglio d’amministrazione l’organo deliberativo,

composto da un rappresentate per membro, dalla commissione e dal direttore nominato per 4 anni

e responsabile della gestione, struttura decentrata formata da funzionari nazionali. Attività

sottoposta alla vigilanza del PE e parlamenti nazionali ma sono previsti anche controlli

amministrativi per la tutela dei dati personali operata dal Garante europeo della protezione dei

dati. Per i controlli

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Menelik93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e istituzioni dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Curti Gialdino Carlo.