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(competenza UE). SPAZIO DI SICUREZZA: COOPERAZIONE GIURIDCA E GIUDIZIARI IN MATERIA
PENALE: esso è uno dei risultati più significativi del trattato di Lisbona visto la comunitarizzazione
di una materia prima gelosamente custodita dagli Stati, in nome della loro sovranità. Data la
sensibilità della materia, gli stati hanno ancora un loro peso, sia per il potere d’iniziativa
legislativa, sia per il ruolo dei parlamenti che per l’utilizzo del freno d’emergenza o delle
cooperazioni rafforzate e la possibilità di stipulare accordi internazionali e in ultime limitazioni
all’esercito di competenza della corte riguardo le operazioni di polizia e la sicurezza interna. La
materia è contenuta nel capo 4 la cooperazione giudiziaria e capo 5 la cooperazione di polizia, del
titolo V del TFUE. Il capo 4 quello della cooperazione giudiziaria si articola in tre filoni: 1
(riconoscimento decisioni penali), 2 (riavvicinamento delle legislazioni penali dei membri sia
processuali che sostanziali) e 3 (prevenzione alla criminalità). Primo filone; il principio riguarda il
riconoscimento di qualsiasi sentenza o decisione. Gli effetti della sentenza saranno previsti dallo
stato che l’ha emanata, nonché quelli previsti dal diritto penale di tale stato. Gli altri stati
riconoscono la decisione a prescindere, poiché è decisiva la fiducia reciproca tra i membri, pietra
angolare del sistema, e la comunanza dei principi fondamentali che supporta tale fiducia e
permette di non ricorrere alla procedura di estradizione. Già prima di Lisbona erano state adottate
una serie di misure, tra cui il MAE (mandato d’arresto europeo) del 2002, per sostituire l’istituto
dell’estradizione. L’emissione del MAE da parte dell’autorità di un membro impone allo stato
richiesto la consegna della persona perseguita, le giustificazioni di un eventuale rifiuto sono
limitate al minimo. CI sono altre misure che rientrano in questo principi: provvedimenti di blocco di
beni e sequestro probatorio, sanzioni pecuniarie, confische, pene detentive o misure limitative
della libertà personale. O procedure per istituire il MER (mandato ricerca europeo), diretto
all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei processi penali. SI segnala nella
direttiva del 2011, sull’ordine di protezione per le vittime dei reati al fine di assicurare a loro
protezione anche in casi di trasferimento in altri membri, la direttiva del 2014 creato l’ordine
europeo di indagine penale, una volta emesso impone ai membri di compiere atti d’indagine per
l’acquisizione o trasmissione di prove in loro possesso. VI è collegato al principio di riconoscimento
delle decisioni penali, il principio del ne bis idem. Una volta passata in giudicato una sentenza
definitiva di assoluzione o di condanna il soggetto non può più essere perseguito per tali fatti.
Infine, vi è il principio che implica l’obbligo di prendere in considerazione, le sentenza definitive in
un nuovo giudizio, per l’individuazione della sanzione, in positivo: per evitare il cumulo di pena per
gli stessi fatti e in negativo per la recidività. L’obbiettivo del reciproco riconoscimento si consegue
a misure di accompagnamento e di sostegno. La più importate misure di tale tipo è quella relativa
alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione. In una decisione quadro del 2009, si impone una
procedura consultiva al fine di evitare procedimenti paralleli, e si basa su criteri specifici. Si tiene
conto del luogo in cui è stato commesso il reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei
danni, il luogo in cui si trova l’indagato o l’imputato, la cittadinanza o residenza di quest’ultimo e
gli interessi rilevanti della vittima o di testimoni. Tutti questi criteri aiutano a stabilire quale
giurisdizione nazionale abbia la competenza a perseguire nel giudizio. Altre misure di
accompagnamento riguardano la formazione dei magistrati, la cooperazione tra autorità circa
l’azione penale e scambio d’informazione sulle condanne pronunciate. SECONDO FILONE: L’azione
è distinta in 2 disposizioni, per entrambe si prevedono misure minime, il ricorso a procedure
legislative ordinarie, salvo ipotesi di cooperazioni rafforzate o freno d’emergenza, infine il
legislatore può intervenire solo se le misure prospettate siano necessarie ai fini della cooperazione
e se riguardano materie penali di respiro transnazionale. 1 per quanto riguarda il riavvicinamento
delle legislazioni nazionali in materia processuale questo riguarda: l’ammissibilità reciproca di
prove tra membri, i diritti della persona durante la procedura penale, es diritto all’interprete e
traduzione dei processi, al diritto di informazione, i diritti delle vittime. 2 per ciò che riguarda le
legislazioni nazionali sostanziali, il riavvicinamento deve tradursi in misure minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità grave che presentano una dimensione
transnazionale (terrorismo, tratta di essere umani, sfruttamento sessuali minori o donne, traffico di
armi e stupefacenti, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzate e informatica). Il
riavvicinamento è delimitato a un’ampia sfera di ipotesi definite in funzione della loro gravità.
Venendo agli atti, già prima di Lisbona sono stati deliberate misure in questa materia. ES decisone
quadro del consiglio in materia di lotta contro la falsificazione e contraffazione dell’euro, riciclaggio
di denaro, sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, terrorismo e criminalità
organizzata. Da notare è la possibilità del legislatore europeo di intervenire con procedure
legislative ordinarie o speciali prevedendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni in tale settore, al fine di estendere l’intervento dell’unione in materia penale anche al di
fuori delle sfere di criminalità sopra citate, a condizione però che l’intervento si rilevi necessario
per garantire l’efficace attuazione della politica UE in un settore armonizzato. Terzo filone:
competenza limitata, l’unione può solo sostenere l’azione statale già avviata. Può sostenere
iniziative rivolte al supporto alla ricerca, studio, osservazione e scambio d’informazioni sulla
prevenzione alla criminalità, nel 2009 una decisione ha istituito la rete europea della prevenzione
alla criminalità. EUROJUST: Con il programma Tampere 1999 il consiglio europeo annunciava
l’intesa per l’istituzione di un’unità composta da magistrati, pubblici ministeri e funzionari di
polizia da ogni membro, al fine di agevolare il coordinamento delle autorità nazionali responsabili
di tale settore e di cooperare con la rete giudiziaria europea istituita con decisione nel 2002.
Secondo il TFUE Eurojust spetta il compito di sostenere e potenziare il coordinamento tra autorità
nazionali di tale settore ( responsabili dell’azione penale), contro la criminalità grave che interessa
due o più membri, o richiedendo un azione penale su basi comuni avvalendosi delle azioni e
informazioni fornite dai membri e Europol. Compiti: avviare indagini penali e azioni penali, in
particolare in casi finanziari verso l’unione, coordinare azioni e indagini, potenziare la
cooperazione giudiziaria. Essa svolge funzione di coordinamento anche con stati terzi e
organizzazioni internazionali ( interpol). Sfugge ai compiti di Eurojust il compimento di atti ufficiali
di istruttorie penali, di competenza di funzionari nazionali. Essa è un’agenzia europea dotata di
personalità giuridica, composta da un membro per stato che sia magistrato, giudice o funzionario
di polizia nel suo paese, in carica per 4 anni e affiancato da assistenti, un aggiunto e un
corrispondente nazionale. Insieme ai rappresentanti della commissione, compongono il collegio,
con presidente e vice che nomina un direttore amministrativo. PROCURA EUROPEA: Il TFUE
prevede che il consiglio, con procedura legislativa speciale possa adottare regolamenti volti a
istituire una procura europea, a partire da Eurojust al fine di combattere i suddetti reati. Con
regolamenti dovranno creare uno statuto, condizioni di esercizio funzioni e regole procedurali. Per i
reati indicati l’azione di tale procura sarà uniforme in tutto il territorio dell’unione, per le indagini
resteranno in vigore le procedure nazionali e per le azioni penali l’esercizio avverrà innanzi ai
giudici nazionali. Tutto questo non è stato ancora adottato, i regolanti non sono ancora stati
adottati. In teoria l’azione di tale procura dovrà essere coordinata insieme a Eurojust, Europol e
l’OLAF (ufficio europeo anti frode).
COOPERAZIONE DI POLIZIA, EUROPOL: la cooperazione di polizia, fu menzionata a livello di diritto
primario con Maastricht, comunitarizzata con Amsterdam, con Lisbona diverrà materia dell’unione.
Da un punto di vista soggettivo la cooperazione investe qualsiasi organismo nazionale a questi si
aggiungono vari organi europei, Eurojust, Europol, OLAF, SIS, VIS e FRONTEX. TFUE precisa con
procedura legislativa ordinaria il PE e il consiglio possano stabilire misure attinenti alla raccolta,
archiviazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni pertinenti. Alla formazione del
personale, cooperazione di scambio di personale, attrezzature e ricerche e a tecniche investigative
comuni. EUROPOL: prevista già da Maastricht, con Lisbona sono state ampliate l’attività e la
disciplina. Essa ha il compito di sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia dei membri
e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due
o più stati dell’unione, tali crimini dovuti alla loro portata e gravità trascendono il singolo stato e
necessitano di un’azione comune. Essa collaborare con le autorità nazionali competenti mettendo
a disposizione tutto ciò che può offrire. Vi sono dei limiti: le azione devo essere sempre condotte in
collegamento con le autorità locali e l’applicazione di misure coercitive resta di competenza delle
autorità nazionali. Essa essendo un’agenzia europea è dotata di personalità giuridica articolata su
due livelli. Una struttura centrale con sede l’AJA, consiglio d’amministrazione l’organo deliberativo,
composto da un rappresentate per membro, dalla commissione e dal direttore nominato per 4 anni
e responsabile della gestione, struttura decentrata formata da funzionari nazionali. Attività
sottoposta alla vigilanza del PE e parlamenti nazionali ma sono previsti anche controlli
amministrativi per la tutela dei dati personali operata dal Garante europeo della protezione dei
dati. Per i controlli