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L’Ue ha delle caratteristiche che non la consentono di assimilarla ne ad una organizzazione

internazionale ne ad alcun modello di Unione di Stati. Presenta tratti più simili a uno Stato

nazionale che ad una org int, fondata su principi e regole più vicine al diritto interno che a quello

internazionale, dotata di una struttura giuridico-istituzionale, un complesso di valori e regole

generali e di apparati che esercitano i propri poteri nelle loro materie di competenza, sempre più

estese e invasive nei confronti dei diritti interni.

CECA ( Comunità economica carbone e acciaio), Parigi nel 1951 da 6 paesi ( Benelux, FR, DE e Ita),

nel 1957 firmò a Roma la CEE ( Comunità economica europea), sempre firmata dai 6 paesi

precedenti e infine l’EUROTOM ( Comunità europea per l’energia atomica), creando in mercato

comune basato sulla libera circolazione delle persone, merci e .rappresentanza popolare nel

processo decisionale delle comunità, 1979 avvennero le prime elezioni, il parlamento ue avviò il

processo di riforma del sistema con l’adozione dell’atto unico europeo nel 1986, revisione dei

trattiti originari, sostituito la procedura dell’unanimità con la maggioranza qualifica in seno al

consiglio, viene prevista per le deliberazioni più importanti una procedura di cooperazione con il

parlamento. Nel 1992 il TUE a Maastricht, ampliamento delle competenze della comunità, nasce

L’Ue, dove le comunità diventano parte integrante di una sistema composto da altri due pilasti

(PESC e GAI(affari interni e giustizia)). Viene inserita la nozione di cittadinanza europea in aggiunta

di quella nazionale arricchendola con specifici diritti, nella procedura di codecisione del Parlamento

che da quest’ultimo un ruolo paritario al consiglio. Amsterdam 1997, specifiche modifiche,

creazione di valori fondanti dell’ue, come i principi di libertà, lo stato di diritto e il rispetto delle

libertà fondamentali dell’uomo. Nizza 2001, attuate ulteriori modifiche riguardavano la

composizione di alcuni organi come la commissione, riguardante il voto ponderato in seno al

consiglio per le deliberazioni a maggioranza qualificata e sulle procedure di codecisione. Roma nel

2004 venne firmato il trattato che adotta la costituzione per l’europa, rimpiazzava i precedenti

tratti per crearne uno nuovo composto da 448 articoli diviso in 4 sezioni. Tutto venne bloccato nel

processo di ratifica a causa del voto contrario nel referendum in Francia e Paesi Bassi. Lisbona nel

2007, firmato il trattato di Riforma, entrato in vigore il 1 dicembre del 2009, in seguito a un

secondo referendum in Irlanda. In seguito vennero nominati il presidente del consiglio europeo e

l’alto rappresentante per la PESC. Patto Euro Plus composto dal Six Pack ( 5 regolamenti e 1

direttiva) incide sulla governance economica europea, Two pack ( 2 regolamenti), riguardano la

vigilanza e il controllo da parte della commissione sulle politiche di bilancio degli stati membri.

Il nuovo trattato conferma il venir meno della Comunità europea e il nascere dell’Unione europea.

Risultato raggiunto tramite un ampia revisione del TUE e della CEE. Il TUE mantiene la sua

denominazione originaria accoglie al suo interno i principi e le regole generali di funzionamento

dell’ue, mentre il secondo diventa il TFUE, disciplina nello specifico le aree di competenza dell’ue.

Il TUE sono elencati i principi fondanti e le regole generali del funzionamento dell’UE, e il sistema

di competenze di quest’ultima nel rapporto con i membri. Inoltre e regolata al procedura di

adesione di nuovi membri, prevista la possibilità di sospensione dei diritti di taluni membri che

abbiano commesso delle gravi violazioni e disciplinata la procedura di eventuale recesso. Accanto

a una procedura ordinaria di modifica dei trattiti sono state aggiunte alle due procedure

semplificate di modificata di quest’ultimi. Infine e regolata la materia del PESC. Il TUE si limita ad

enunciare gli obbiettivi da perseguire e i principi fondanti dell’UE, lasciando alle disposizioni del

TFUE il compito di fissare contenuti e modalità in concreto per raggiungere gli obbiettivi e le

finalità prefissate. Il TFUE organizza il funzionamento dell’Unione, determina i campi di

competenza e le modalità di esercizio di tali competenze. E specificata la nozione di mercato

interno, inteso come spazio a cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone e dei

capitali, e le norme relative alla difesa dei confini esterni, all’asilo, all’immigrazione e alla

cooperazioni di polizia e giudiziaria. La novità principale è la semplificazione del quadro giuridico

europeo. Il sistema giuridico fino a Lisbona era frazionato e separato ( 2 comunità e L’UE),

articolato in tre pilastri ( comunitario, PESC e GAI) e con due metodi di funzionamento

intergovernativo ( PESC e GAI) e comunitario. Il metodo intergovernativo, dipende della volontà dei

governi, basato sul potere decisionale del consiglio, alla commissione viene sottratto il potere di

controllo come anche per la Corte di Giustizia. Il metodo comunitario, nel processo decisionale non

vengono coinvolti solo gli interessi degli stati e le norme sono soggette al controllo della C.

Giustizia e possono essere fatte valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionale. PESC, in seguito a

Lisbona non è più considerato un pilastro separato, GAI venne trasferito nel TCE ( Trattato istitutivo

comunità europea) nel 1997, ma rientra nelle competenze dell’UE in un sistema unico fondato dal

TUE e TFUE. Il metodo intergovernativo viene ancora utilizzato per questa materia. Il metodo

comunitario diviene il metodo di funzionamento dell’Ue. L’ordinamento giuridico dell’unione è

caratterizzato dalla presenza di organi investiti di poteri sovrani da esercitare nei confronti dei

membri e dei loro cittadini, la partecipazione di quest’ultimi al processo decisionale è garantito

dall’esercito delle funzione del parlamento ue, tramite una legittimazione dirette dei suoi

rappresentanti. Atti normativi comunitari sono suscettibili di raggiungere senza bisogno

dell’intermediazione del diritto interno. Nei settori di competenza dell’Ue essa non è solo

normativa ma anche amministrativa diretta, non solo sulla gestione della materia ma anche sul

controllo del rispetto da parte dei amministrati sulle norme di quella materia. Oltra all’efficacia

diretta, un’altra caratteristica di tale diritto consiste nella supremazia di tali norme si quella

nazionali, con decadimento di quest’ultima in caso di contrasto con una norma comunitaria. Il

sistema giurisdizionale possiede due elementi: 1, le istanze giudiziarie non sono solo accessibili

agli stati ma anche ai privati cittadini, quindi non giudicano solo il comportamento degli Stati ma

anche delle istituzioni, 2 aspetto è la garanzia dell’uniforme applicazione e interpretazione del

diritto comunitario che il giudice europeo è chiamato ad assolvere. Un altro elemento distintivo

riguarda l’inadempienza degli stati rispetto agli obblighi assunti. Non è consenti addire a scuse per

non rispettare gli obblighi o trovare giustificazione nell’inadempienza di altri stati membri.

Quest’ultimi rimangono il centro del sistema, sono dotati di propria autonomia, poiché

l’ordinamento UE non è dotato di strumenti diretti per esempio a correggere possibili

contraddizioni con l’ordinamento nazionali, la Corte di giustizia può sanzionare tale contraddizione

ma non può cancellare la norma nazionale che l’ha generata.

Secondo l’art 49 del TUE, ogni Stato che promuova e rispetti i valori dell’unione può fare domanda

di adesione, altre condizioni sono territoriali, e secondo i criteri di Copenaghen si aggiunge una

condizione giuridica (rispettare gli obblighi dell’unione) e una economica (principi della libera

concorrenza). Procedura sempre disciplinata dall’art 49 del TUE, si presenta la candidatura, il

consiglio chiede alla commissione un parere, previa approvazione del Parlamento. Se tutto ha esito

positivo si chiude la fase istituzionale e si apre quella del negoziato. Una fase importante è anche

quella della preparazione alla candidatura, se un paese non è in grado di rispettare gli standard

europei, l’Unione può offrire sostegno tramite accordi bilaterali, al fine di velocizzare tale

adeguamento, in pratica può durare anche fino a 9 anni, continua spesso anche nella fase

negoziale, poiché l’adesione all’Unione comporta in automatico una serie di obblighi che il nuovo

stato deve farvi subito fronte. Il negoziato termina con un accordo internazionali, il trattato di

adesione, firmato da tutti i paesi membri, e un accordo allegato, l’atto di adesione, in cui sono

definite le condizioni dell’adesione e gli adattamenti ai trattati. Adesione che comporta

l’acquisizione dello status di membro con conseguente applicazione del diritto comunitario. C’è

un’eccezione prevista introdotta con il trattato di Amsterdam nel 1997, l’unione può sospendere il

voto del rappresentante del governo in seno al consiglio, a causa di una violazione grave posta in

essere dallo Stato colpevole. Il procedimento deve passare da una decisione del consiglio, su

proposta motivata di 1/3 dei membri o dalla Commissione o dal parlamento previa autorizzazione

di quest’ultimo, tramite una votazione a maggioranza qualificata di 4/5 dei membri. Il TUE prevede

anche il recesso, art 50. Uno stato che avvia tale procedura a due anni di tempo dall’avvio per

trovare un accordo con l’unione per stabilire le modalità e i rapporti futuri con quest’ultima. Anche

senza un accordo, dopo i due anni dalla notifica il recesso è effettivo. Ci sono delle deroghe,

purché previste dai trattati, per motivazioni politiche-ordinamentali, tali deroghe hanno regime

transitorio, è permettono ad un nuovo stato membro una graduale integrazione del diritto

comunitario in quello interno. Vi può essere anche un esclusione integrale al diritto dei trattati ( es

l’isola di Man) o territori non appartenenti geograficamente all’Europa, ma facenti parte di Stati

membri, in cui il diritto dei trattati è pienamente applicato ( es Canarie o Martinica). O le

applicazioni differenziate del diritto dell’Unione, escludono l’applicazione di interi settori di

competenza UE, nei confronti di alcuni stati membri. Tramite clausole chiuse o riguardanti specifici

stati ( es clausola aperta a tutti e l’astensione costruttiva). Le norme che riguardano lo spazio di

libertà sicurezza e giustizia, non sono applicate in Uk, Irlanda e Danimarca, quest’ultima ha anche

una deroga generale per quel che riguarda decisioni Ue in materia di difesa. Una normativa base

resta applicata a tutta l’UE, ma un gruppo di membri che decide di cooperare si può dotare di una

normativa più avanzata, la cooperazione rafforzata, prevista dal art 20 TUE e regolata nel suo

funzionamento dal TFUE. Tale iniziativa deve essere presa da almeno 9 membri, l’oggetto deve

rientrare nelle competenze dell’Ue, non deve essere una competenza esclusiva, e deve rispettare i

trattati e il diritto dell’UE. Avvio di tale cooperazione deve essere autorizzata a maggioranza

qualificata dal Consiglio, su una proposta della Commissione e previa autorizzazione del

Parlamento, per i settori della PESC la deliberazione e all’unanimità , sulla base dei pareri dell’alto

rappresentante e della commissione, la decisione del consiglio deve essere però di ultima istanza.

La cooperazione deve consentire l’adesione anche in un secondo momento ad altri Stati, qualora

soddisfino le condizioni stabilite, tale verifica spetta alla Commissione ( PESC con l’altro

rappresentante), se tale verifica a esito negativo, ci si può rivolgere al consiglio. Che i trattati

prevedono due ipotesi di cooperazione rafforzata; la prima è la cooperazione rafforzata

permanente, prevista dal TUE in materia di missioni nel quadro del PESC, la cooperazione è aperta

a tutti, ma è reversibile, ci può essere la sospensione o anche il recesso di uno Stato dalla

cooperazione, per mancanza di requisiti. La seconda riguarda Schengen 1985, l’eliminazione dei

controlli transfrontalieri, nata al di fuori dei trattati, dalla cooperazione rafforzata di alcuni Stati

membri, autorizzata da un protocollo al trattato di Amsterdam, tale protocollo definisce la

posizione dei paesi non aderenti (UK, Irlanda e Danimarca), questi posso accettare singoli aspetti

della cooperazione pur rimanendo formalmente fuori ( opting in). Un’alta ipotesi di cooperazione

rafforzata, è la zona euro (18/28), ingresso in tale zone e affidato a criteri stabiliti dal TUE e dal

protocollo 13, vera deroga concessa mediante protocollo e stata data al Uk e alla Danimarca, la

Svezia non ha l’euro perché non rispetta tutti i requisiti stabiliti da Maschricht ( 1 requisito ), essa

non ha nessuna deroga. L’UE dispone di istituzioni che deve perseguire gli obiettivi e i fini di

quest’ultima, Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia,

BCE e Corte dei conti, Comitato delle regioni e il comitato economico e sociale. Il Potere normativo,

e condiviso da Consiglio e Parlamento, un ruolo essenziale c’è l’ha anche la commissione. Il potere

esecutivo, è esercitato dal consiglio e dalla commissione, mentre la funzione giurisdizionale è

affidata alla corte di giustizia. Per quanto riguarda il PESC, essa ruota intorno al Consiglio e al

Consiglio europeo, commissione e parlamento giocano un ruolo marginale, ridotto solo ad una

consultazione dell’alto rappresentante, mentre la Corte di Giustizia può pronunciarsi su misure

restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, sanzioni internazionali, mentre per il resto

ha solo una competenza indiretta sulle materie PESC. Con il termine istituzioni non vanno solo

intese quelle della Comunità, ma anche organismi come la Banca europea degli investimenti, o le

agenzie europee, organi nati dalle istituzioni comunitarie e su di loro si applicano le norme dei

trattati previste per le istituzioni che le hanno generate. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle

attribuzioni che le sono conferite dai trattati, da esercitare secondo le procedure e finalità previste

da quest’ultimi. Deve esserci un equilibrio istituzionale, cioè che ogni istituzione deve esercitare le

proprie competenze nel rispetto di quelle altrui, equilibrio violate, se è presente una delega, si

delega l’esercizio di tale funzioni ad una istituzione che non è tenuta ad esercitarle o abuso di

potere, cioè quando un’istituzione travalica il suo recinto di competenze a danno di un’altra

istituzione. L’altro principio è quello di leale cooperazione, art 13 TUE, consente la messa in atto

di procedure che permettano di assicurare il buon svolgimento del processo decisionale, es atto

può essere adottato dal consiglio anche senza attendere il parere del parlamento, se questi a

ritardato tale parere senza alcun motivo.

Le istituzioni “politiche” sono 4: Consiglio, Consiglio europeo, la commissione e il parlamento, e i

rapporti esistenti tra queste indentifica l’effettivo assetto istituzionale e gli equilibri di poteri

interni all’UE. In passato il rapporto era a 3(consiglio, commissione e parlamento), una

componente governativa e le altre due non. In seguito a Lisbona si è aggiunto il Consiglio europeo,

priva era informale, è quindi siamo difronte a due organi i due consiglio, identici nella

composizione ma formalmente distinti.

CONSIGLIO EUROPEO: Riunisce i capi di Stato e di governo, il presidente del Consiglio europeo,

quello della commissione e l’alto rappresentante. ART 15 TUE, gli attribuisce una competenza

generale a dare impulsi necessari per definire le linee e le priorità politiche generali dell’Unione.

Propone o nomina le cariche comunitarie più importanti e ha una responsabilità principale in

materia di revisione dei trattati o di modifica di talune disposizioni, si esclude che eserciti funzioni

legislative, anche se alcune decisioni di quest’ultimo possono influenzarne tali funzioni. Il compito

di trovare delle soluzioni di compromesso di mediare tra maggioranza e minoranza, interventi

mirati ad incidere sui lavori del consiglio dell’unione, organo deputato a tradurre in atti le decisioni

prese nel consiglio europeo. Es uno stato membro ritenga che una proposta in discussione nella

procedura legislativa ordinaria leda aspetti importanti del suo sistema paese, può chiedere il

coinvolgimento del consiglio europeo, tale procedura verrà sospesa, in caso di mancata pronuncia

del consiglio europeo entro 4 mesi, via definitivamente interrotta. Alla presidenza viene eletto dal

consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabili per altri 2 anni e

mezzo, ovviamente la nomina a presidente e incompatibile con qualsiasi altro incarico nazionale,

come è possibile che possa essere eletto anche il presidente della commissione, senza però che

debba lasciare il suo incarico. Le funzioni del presidente sono legate alla preparazione delle sedute

e alla gestione dei lavori non che alla convocazione ( straordinarie), dopo ogni consiglio riferisce

degli esiti di tale consiglio oltre ad essere una figura di mediazione tra le varie opinioni. Il

Consiglio si pronunci per consenso, salvo nei casi in cui i Trattati dispongano diversamente, ovvio

quando il consiglio delibera mediante votazione i due presidenti non votano, le conclusioni sono

incluse in atti formali imposti dai trattati ( es esortativi), atti che producono effetti giuridici verso

terzi possono essere impugnati dinanzi alla corte di giustizia.

CONSIGLIO DELL’UNIONE: Formato dai rappresentati degli stati membri, esercita la funzione

legislativa e la funzione di bilancio, definizione di decisione politiche e di coordinamento alla

condizioni stabilite dai trattati. Funzioni che lo caratterizzano come titolar

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Menelik93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e istituzioni dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Curti Gialdino Carlo.
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