Introduzione e diritto internazionale pubblico e privato
L’ è un’ e questo termine fa riferimento ad un
UNIONE EUROPEA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
concetto di che si contrappone al diritto internazionale privato. Il
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
nasce come , detto anche diritto interno di cui ogni
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DIRITTO STATALE
stato si dota, che si occupa specificatamente di i tra che hanno
DISCIPLINARE RAPPORTI SOGGETTI PRIVATI
natura (non si parla di rapporti che esauriscono i loro effetti all’interno di uno stato) per
TRANSNAZIONALE
esempio un divorzio tra due coniugi di cui uno non è italiano oppure un matrimonio nel quale uno dei due
nubendi non ha nazionalità italiana quindi il diritto internazionale privato regola fattispecie o rapporti dotati di
internazionalità tra privati. Il rileva sotto tre profili:
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1- per stabilire quale bisogna
LEGGE APPLICARE
2- per stabilire qual è il a pronunciarsi (giurisdizione)
GIUDICE COMPETENTE
3- per disciplinare le con le quali vengono le
MODALITÀ RICONOSCIUTE SENTENZE STRANIERE
Il invece disciplina i tra di
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO RAPPORTI SOGGETTI DIRITTO
cioè gli Stati, quindi, sono gli stati i delle norme di
INTERNAZIONALE SOGGETTI DESTINATARI DIRITTO
. Qual è l’ordinamento giuridico di riferimento? L’ di
INTERNAZIONALE PUBBLICO ORDINAMENTO GIURIDICO
riferimento è la cioè la comunità degli che si caratterizza per essere
COMUNITÀ INTERNAZIONALE STATI
(tutti i soggetti del diritto internazionale sono posti sullo stesso piano quindi hanno stessi poteri,
PARITARIA
diritti e obblighi) e (non ci sono gerarchie dal punto di vista del ruolo dei diversi stati e non ci
ANORGANICA
sono neanche organi infatti gli stati si autoregolano e autodisciplinano i rapporti tra loro); in questo
ordinamento abbiamo due tipi di di :
SOGGETTI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
-Singoli stati
-Organizzazione internazionale: gli possono associarsi dando vita a questo
STATI SOGGETTO
in quanto vogliono una
COLLETTIVO PERSEGUIRE FINALITÀ COMUNE
Le del , cioè gli o i che sono
FONTI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO ATTI FATTI RICONOSCIUTI
dall’ come a produrre i cui destinatari sono gli
ORDINAMENTO INTERNAZIONALE IDONEI NORME GIURIDICHE
e le , sono:
STATI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
-Consuetudini internazionali (vincolanti)
-Accordi internazionali o trattati o convenzioni o patti internazionali
-Principi generali
Nel diritto internazionale quando gli stati vogliono costituire un’ lo fanno
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
attraverso le del in particolare attraverso un
FONTI DIRITTO INTERNAZIONALE ACCORDO INTERNAZIONALE
(il corrispondente nel diritto interno è lo statuto); alcuni esempi di organizzazioni internazionali
ISTITUTIVO
sono l’ONU, la NATO, l’UNESCO, la FAO o il Consiglio d’Europa in particolare l’ONU è stato istituito nel
1945 con il Trattato di San Francisco o Carta delle nazioni unite (statuto delle nazioni unite).
Riassumendo la tra e risiede nelle del
DIFFERENZA DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO PUBBLICO FONTI
e nell’ della in quanto il si occupa di
DIRITTO OGGETTO DISCIPLINA DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
disciplinare i tra dotati di mentre il diritto internazionale è
RAPPORTI PRIVATI TRANSNAZIONALITÀ PUBBLICO
quella branca del diritto che regola i tra e
RAPPORTI GIURIDICI STATI SOVRANI ORGANIZZAZIONI
. Nel diritto internazionale gli possono attraverso gli
INTERNAZIONALI PUBBLICO STATI ASSOCIARSI
dando vita ad un di cioè le
ACCORDI INTERNAZIONALI NUOVO SOGGETTO DIRITTO INTERNAZIONALE
per esempio l’UE, l’ONU, NATO e la FAO che sono tutte
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI le quali si distinguono dalle ONG (organizzazioni
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI GOVERNATIVE
internazionali non governative) che sono nate, sulla base di un tra ,
NON ACCORDO INTERNAZIONALE STATI
ma sulla base di un tra anche se perseguono di
CONTRATTO PRIVATI FINALITÀ TRANSNAZIONALI
conseguenza le ONG sono di . A loro volta le
NON SOGGETTI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
, una volta costituite attraverso un ,
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ACCORDO INTERNAZIONALE
acquisiscono la o di quindi possono concludere
SOGGETTIVITÀ PERSONALITÀ DIRITTO INTERNAZIONALE
sia con altri stati sia con altre organizzazioni internazionali per esempio l’Unesco
ACCORDI INTERNAZIONALI
così come la FAO, l’OMS ecc. sono nate indipendenti ed autonome ma sono legate all’ONU in particolare
sono delle agenzie dell’ONU (quindi alcuni membri dell’Onu possono partecipare e controllare le attività di
queste agenzie e queste ricevono finanziamenti e possono partecipare alle attività dell’Onu) attraverso degli
accordi internazionali mentre un esempio di accordo internazionale concluso da un’organizzazione con uno
stato è la CETA cioè un accordo di libero scambio commerciale che l’Ue ha concluso con il Canada.
Oppure l’accordo TT (non andato in porto) cioè un accordo di liberalizzazione degli scambi tra l’Ue e gli Stati
Uniti oppure la Brexit che è un accordo internazionale con il quale il Regno Unito definisce le modalità di
recesso dall’Ue.
Terminologia
Con i termini in esame ci si riferisce a organi e che appartengono a
ISTITUZIONI 3 DIVERSE ORGANIZZAZIONI
che sono l’ , l’ e il d’ e ognuna di queste è
INTERNAZIONALI UNIONE EUROPEA ONU CONSIGLIO EUROPA
da : uno di solito ha o deliberativo cioè un’ che ha il
COMPOSTA ORGANI POTERE LEGISLATIVO ASSEMBLEA
compito di adottare gli dell’ , poi abbiamo che si
ATTI LEGISLATIVI ORGANIZZAZIONE ORGANI ESECUTIVI
occupano di adozione e di e infine un . Con
ATTUAZIONE POLITICHE CONCRETE ORGANO GIUDIZIARIO
riferimento agli organi giudiziari di ciascuna di queste organizzazioni internazionali abbiamo:
-Corte di giustizia dell’Unione europea o Corte di Lussemburgo: è l’ dell’
ORGANO GIUDIZIARIO UNIONE
europea che si occupa di vigilare sul delle prodotte dalle
RISPETTO NORME GIURIDICHE FONTI
dell’ (trattati, regolamenti, direttive ecc.)
ORGANIZZAZIONE
-Corte Internazionale di giustizia: è l’ dell’ , ha sede all’ e si occupa di
ORGANO GIUDIZIARIO ONU AJA
pronunciarsi su di o da parte degli
VIOLAZIONI ACCORDI INTERNAZIONALI CONSUETUDINI INTERNAZIONALI
; ha una limitata agli commessi dagli quindi è
STATI COMPETENZA ILLECITI INTERNAZIONALI STATI
competente a pronunciarsi solo per le fra (non si occupa di illeciti, violazioni
CONTROVERSIE STATI
commesse da persone fisiche) e ci si può rivolgere alla come
NON CORTE PERSONE FISICHE
-Corte europea dei diritti dell’uomo (corte EDU) o Corte di Strasburgo: è l’ del
ORGANO GIUDIZIARIO
d’ che si occupa di pronunciarsi sulle delle del Consiglio d’Europa di
CONSIGLIO EUROPA VIOLAZIONE FONTI
cui la più importante è la (convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e la salvaguardia
CEDU
delle libertà fondamentali) che è un concluso dagli del
ACCORDO INTERNAZIONALE STATI CONSIGLIO
d’ e contiene un catalogo dei ; a questa corte ci si può rivolgere
EUROPA DIRITTI UMANI FONDAMENTALI
anche come e di solito si tratta di di un nei confronti del proprio
PERSONE FISICHE RICORSI CITTADINO
di (è una corte che punisce o assolve gli stati, nessun altro)
STATO APPARTENENZA
-Corte penale internazionale: ha sede a l’ , è stata fondata in modo con un
AJA PERMANENTE ACCORDO
però un’ dietro e si occupa di le
INTERNAZIONALE SENZA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE GIUDICARE
commesse nell’ambito di contro l’ , genocidio e crimini di guerra quindi al
VIOLAZIONI CRIMINI UMANITÀ
contrario delle altre le dagli ma da
NON GIUDICA VIOLAZIONI COMMESSE STATI GRAVI REATI COMMESSI
; la con il di è che quest’ultimo è un tribunale ad
PERSONE FISICHE DIFFERENZA TRIBUNALE NORIMBERGA
hoc cioè fu per giudicare i a titolo di per
ISTITUITO GERARCHI NAZISTI RESPONSABILITÀ PERSONALE
contro l’ (competenza limitata per questa specifica situazione); stessa cosa vale per il
CRIMINI UMANITÀ
per la cioè per i crimini commessi durante la dei infatti
TRIBUNALE EX JUGOSLAVIA GUERRA BALCANI
anche in questo caso fu costituito un che si occupava di giudicare gravi reati commessi
TRIBUNALE AD HOC
da persone fisiche nell’ambito delle guerre di indipendenza balcaniche
Il è un’ nata sulla base di un
CONSIGLIO D’EUROPA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ACCORDO
cioè il di del 1949 e la sua fonte più importante è la
INTERNAZIONALE TRATTATO LONDRA CEDU
(convenzione europea dei diritti dell’uomo) del 1950 e le sue sono di competenza della corte
VIOLAZIONI
interna al Consiglio d’Europa cioè la di . Il Consiglio d’Europa ha i suoi organi e si
CORTE STRASBURGO
occupa solo di dei (CEDU) quindi, anche se geograficamente si
TUTELA DIRITTI UMANI FONDAMENTALI
trova sempre in Europa, è un’organizzazione dall’ infatti è formata da 48 stati
AUTONOMA DIVERSA UE
membri mentre l’UE ne ha 27; inoltre sono le in quanto il d’ è nato
DIVERSE FINALITÀ CONSIGLIO EUROPA
con lo scopo esclusivo di i , i diritti della (non ha
TUTELARE DIRITTI FONDAMENTALI INVIOLABILI PERSONA
scopi commerciali) al contrario dell’ che è nata proprio con l’ di
UNIONE EUROPEA ESCLUSIVO SCOPO
occuparsi di e di (CECA, CEE), anche se le dell’Unione europea
ECONOMIA COMMERCIO COMPETENZE
sono aumentate ed oggi si occupa anche di . L’ è nata con il
DIRITTI FONDAMENTALI UNIONE EUROPEA
Trattato di Parigi (CECA) e poi si è evoluta con il trattato di Roma, di Maastricht, di Amsterdam, carta di
Nizza e il trattato di Lisbona. Le istituzioni dell’Unione sono il Consiglio dell’UE o consiglio o consiglio dei
ministri, Consiglio europeo, Parlamento europeo, Commissione europea, corte di giustizia, BCE e corte dei
conti. In particolare il Consiglio dell’UE o consiglio o Consiglio dei ministri è l’istituzione dell’UE che condivide
con il parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio; ha delle riunioni calendarizzate e a seconda
del tema della riunione partecipa il ministro dello stato competente.
Diverso è il Consiglio europeo che è l’istituzione dell’UE la quale si occupa non di legislazione ma è
un’istituzione politica cioè si occupa di stabilire le priorità politiche dell’Unione ed è composto da capi di stato
e di governo.
L’Unione europea e il processo di integrazione:
Nel caso del diritto dell’Unione europea definire l’ della è un’impresa particolarmente
OGGETTO DISCIPLINA
ardua, infatti, l’ è stata ed è segnata da caratteristiche così originali e da non
UNIONE EUROPEA PECULIARI
consentire di assimilarla né alle tante organizzazioni internazionali nate dalla metà del secolo scorso né ad
alcun altro modello di unione di Stati storicamente realizzato (federale, quasi-federale o confederale ecc.).
Neppure i numerosi testi che hanno costellato il percorso del processo di integrazione europea sono riusciti
a dare una risposta definitiva, infatti, in nessuno di essi la di è stata definita
NOZIONE UNIONE EUROPEA
chiaramente; al contrario si è indicato in modo fermo l’ della sua realizzazione. Neppure la
OBIETTIVO
formalizzazione dell’espressione Unione europea avvenuta con il trattato di Maastricht ha risolto il problema
quindi si può dire che la nozione di Unione europea è una ; con una formula poco tecnica
NOZIONE AMBIGUA
ma efficace possiamo affermare che l’ è un’ che si può certo definire sul piano
UNIONE EUROPEA ENTITÀ NON
formale come ma che è per così dire delle e ha i mezzi
FEDERALE PIÙ FEDERALE PRECEDENTI COMUNITÀ
per diventarlo ancora di più. In tutta la storia dell’unione si nota che essa è volta a definire un IMPIANTO
più appropriato per assicurare la tra che hanno accettato di
ISTITUZIONALE CONVIVENZA STATI
una della loro e al tempo stesso vogliono perdere la propria
CONDIVIDERE PARTE SOVRANITÀ NON
in un quindi si è alla continua ricerca di un di in
INDIVIDUALITÀ SUPERSTATO FEDERALE PUNTO EQUILIBRIO
quanto si è preferito di l’ in uno .
EVITARE IRRIGIDIRE UNIONE SCHEMA PREDEFINITO
Alle origini quello che oggi chiamiamo dell’ era il delle
DIRITTO UNIONE EUROPEA DIRITTO COMUNITÀ
o e si risolveva essenzialmente nello studio degli aspetti
EUROPEE DIRITTO COMUNITARIO GIURIDICO-
delle allora esistenti (CECA, CEE e EURATOM) ma già allora il processo di
ISTITUZIONALI TRE COMUNITÀ
integrazione non si esauriva nelle predette comunità perché si erano sviluppate ulteriori forme di
. A seguito dei progressi della le comunità hanno finito per
COOPERAZIONE COSTRUZIONE EUROPEA
assorbire quasi tutti i fenomeni che ad esse si erano venuti ricollegando proprio in conseguenza della loro
crescita per poi sfociare finalmente, con il di , nell’unica struttura formale oggi esistente
TRATTATO LISBONA
cioè l’Unione europea anche se ancora restano modalità di tra che rientrano
COOPERAZIONE STATI NON
formalmente nel dell’ . Quindi il dell’ si è ampliato e conformato in parallelo
DIRITTO UNIONE DIRITTO UNIONE
con quei progressi includendo non solo gli della
SVILUPPI QUANTITATIVI COSTRUZIONE COMUNITARIA
(aumento degli stati membri, ampliamento delle competenze delle istituzioni europee) ma anche quelli
in quanto il diritto dell’unione ha ad oggetto lo studio degli e
QUALITATIVI ASPETTI GIURIDICI ISTITUZIONALI
di essa ma più in generale si presta ad lo di tutte le forme e gli
INCLUDERE STUDIO STRUMENTI GIURIDICI
volti a favorire il d’ .
PROCESSO INTEGRAZIONE EUROPEA
Il dell’ europea ha faticato non poco per affermare la e la
DIRITTO UNIONE PROPRIA AUTONOMIA PROPRIA
; il problema si è posto rispetto al infatti inizialmente l’allora
IDENTITÀ DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO
delle era considerato una mera di questa disciplina visto che le si
COMUNITÀ EUROPEE BRANCA COMUNITÀ
presentavano come costituite da e tra stati attraverso in
ORGANIZZAZIONI ACCORDI INTERNAZIONALI
particolare erano generalmente qualificate come a carattere
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI REGIONALE
al pari delle altre già esistenti sul continente (NATO, OCSE, Consiglio d’Europa). Ma lo sviluppo del
processo di integrazione e la progressiva accentuazione delle specificità degli enti che ne erano oggetto
hanno portato prima ad ampliare il rilievo della materia all’interno del diritto internazionale e poi a
singolarizzarne lo studio; questo non soltanto per le dimensioni quantitative che aveva assunto ma
soprattutto per le peculiari caratteristiche che contraddistinguevano le comunità europee rispetto alle altre
organizzazioni. In particolare, è apparso che l’ presenta assai più simili a quelli di
UNIONE EUROPEA TRATTI
un’ che di un’organizzazione internazionale e che quindi si fonda su e regole più
ENTITÀ STATALE PRINCIPI
vicini a quelli del che del diritto internazionale. In effetti l’ è dotata al pari appunto
DIRITTO INTERNO UNIONE
di un’ di una propria e compiuta struttura , di una propria
ENTITÀ STATALE GIURIDICO-ISTITUZIONALE
“ ”, di un peculiare di , di un di e , di
COSTITUZIONE INSIEME VALORI CORPO PRINCIPI FORMALI MATERIALI
e , di un di e
APPARATI ORGANIZZATIVI PROCESSI DECISIONALI SISTEMA GARANZIE GIURISDIZIONALI
sempre più estese e nei ; non solo ma l’articolazione dei suoi
COMPETENZE INVASIVE DIRITTI INTERNI
con i appare più simile a quella degli visto che si
RAPPORTI SOGGETTI PRIVATI ORDINAMENTI STATALI
confronta con di tipo più che .
SITUAZIONI INTERINDIVIDUALE INTERSTATALE
Infatti tra le sue tante il processo di ha una chiara vocazione a penetrare la
PECULIARITÀ INTEGRAZIONE
degli nel senso di sulle loro , sulle
SFERA INTERNA STATI MEMBRI INTERFERIRE STRUTTURE ISTITUZIONALI
e , sui fattori del , sull’ degli
POLITICHE ECONOMICHE SOCIALI PROCESSO PRODUTTIVO ORGANIZZAZIONE
e delle ma soprattutto a rivolgersi direttamente ai degli
SCAMBI ATTIVITÀ ECONOMICHE CITTADINI STATI
, a i e ad attribuire a loro e , anche senza passare
MEMBRI REGOLARNE COMPORTAMENTI DIRITTI DOVERI
per il tramite dello stato nazionale (l’articolo 1 comma 2 TUE afferma che l’Unione opera il più vicino
possibile ai cittadini). Tuttavia il collegamento con il diritto internazionale è rimasto in quanto le istituzioni
europee traggono pur sempre origine da un trattato internazionale, hanno come fondatori e protagonisti
entità statuali e operano come attori della comunità internazionale che a quel diritto restano soggetti ma il
loro studio è ormai autonomo. Il dell’ si è trovato a rivendicare la propria
DIRITTO UNIONE EUROPEA
anche rispetto al degli infatti in ragione delle sue e del suo
AUTONOMIA DIRITTO STATI MEMBRI FINALITÀ
, l’Unione opera soprattutto in direzione del diritto interno degli stati nel senso che interferisce con
OGGETTO
le branche del diritto interno al punto che ormai si parla di europeizzazione delle diverse branche del diritto
interno. Ancora oggi solo in parte il dell’ autonomamente e
DIRITTO UNIONE EUROPEA REGOLA
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