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LE REGIONI
La Costituzione impone che in ogni elezione vi siano:
- Un consiglio regionale
- Una giunta regionale
- Un presidente della giunta regionale, eletto in maniera diretta a suffragio universale. Ha grande
potere, rafforzato rispetto alla giunta e al consiglio. Ha, in generale, potere di nomina e revoca dei
membri della giunta.
Comunque, tramite gli statuti, le regioni possono stabilire autonomamente il sistema di elezione, i
casi di incompatibilità ed ineleggibilità (comunque non possono essere parlamentari o membri di
altre giunte o parlamenti regionali). La giunta ed il consiglio restano in carica 5 anni, sempre in via
generale, e il numero dei consiglieri è stabilito dallo statuto nel rispetto del limite imposto da una
legge (max un tot di consiglieri x abitanti).
Nelle Regioni troviamo una forma di governo neo-parlamentare, in quanto corretta con alcuni
elementi del Presidenzialismo. Sostanzialmente, tra il Pres e il Consiglio vi è un rapporto che segue
il principio del simula stabunt simul cadent (insieme staranno oppure insieme cadranno). Significa
che:
- Se il Consiglio sfiducia il Presidente ==> Si torna alle elezioni entro tre mesi, anche del
consiglio;
- Se il Presidente muore, ha un impedimento permanente o si dimette ==> Si torna alle elezioni
entro tre mesi, anche del consiglio.
Il consiglio ha un diverse attribuzioni:
- Funzione legislativa;
- Funzione statutaria;
- Iniziativa legislativa regionale di leggi statali;
- Iniziativa per i referendum;
- Non ha più funzione regolamentare, su questo decidono gli statuti.
I consiglieri regionali, così come i deputati, godono dell’insindacabilità delle opinioni e dei voti
espressi nell’esercizio delle funzioni.
La giunta è l’organo esecutivo della Regione. Il Presidente ha duplice funzione:
- Organo apicale della Regione: rappresentanza
- Organo apicale dell’esecutivo regionale: dirige i lavori, nomina la giunta. Simone Scipioni
I COMUNI
Dopo la legge 56/2014, per quanto concerne la disciplina dei Comuni, si prevede che vi siano:
- Il Sindaco: rappresenta l’ente locale, convoca, nomina e presiede la giunta comunale. È, inoltre,
ufficiale del governo, quindi sottintende a quelle opere decentrate. Può adottare ordinanze per
gravi pericoli ed ordine pubblico.
- Il Consiglio Comunale: Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha il compito
di adottare lo statuto e i regolamenti comunali.
- La giunta comunale: collabora con il sindaco da cui è nominata.
Anche in questo caso vale il principio del simul stabunt simula cadunt (insieme staranno oppure
insieme cadranno).
LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE
La legge del 2014 ha profondamente modificato l’assetto provinciale ed ha istituito 10 città
metropolitane (Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Reggio
Calabria, Bari). Di seguito, gli organi e le loro attribuzioni.
PROVINCE CITTÀ METROPOLITANE ATTRIBUZIONI
Presidente della Provincia Sindaco Metropolitano (sindaco del
capoluogo)
Consiglio provinciale (eletto tra i Consiglio Metropolitano (eletto tra i Organo di indirizzo e controllo
Sindaci della Provincia) sindaci della città)
Assemblea dei Sindaci (costituita da Conferenza metropolitana (tutti i Organo consultivo, propositivo e di
tutti i Sindaci) sindaci della città) controllo. Devono anche adottare uno
statuto.
Consiglieri del Sindaco
metropolitano
5. Poteri sostitutivi e le forme di controllo
Il governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali. Ha potere sostitutivo
a carattere emergenziale in caso di: mancato rispetto di norme internazionali, pericolo grave,
tutela dell’unità giuridica ed economica, tutela dei LEA e dei LEP (diritti civili e sociali). Anche le
Regioni possono esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
La Corte Costituzionale ha rimosso il potere di soppressione degli atti degli enti per illegittimità. La
Corte Costituzionale effettua il controllo di costituzionalità sugli atti, mentre la corte dei conti
verifica il bilancio e il patrimonio degli enti locali, secondo i criteri teoricamente stabiliti dalla
riforma del federalismo fiscale. Simone Scipioni