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Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
"Oggi le Regioni a Statuto ordinario si vedono costituzionalmente garantita: una autonomia statutaria in ambito organizzativo e istituzionale, che è ovvero il poter scegliere attraverso il proprio Statuto la propria forma di governo; una potestà normativa (legislativa e regolamentare) per determinare il proprio indirizzo politico; una funzione amministrativa per attuare le scelte legislative; e una forma di autonomia finanziaria per permettere alle Regioni di ottenere i mezzi necessari a perseguire i propri fini."
"GLI ORGANI DELLE REGIONI"
"La Costituzione stabilisce gli organi che ne fanno necessariamente parte:"
- Il Consiglio regionale: detiene il potere di approvare le leggi regionali (art. 121, comma 2, Cost.), svolge una funzione di indirizzo e di controllo nei confronti della Giunta, e la facoltà di sfiduciare il Presidente della Giunta.
È l’organorappresentativo della comunità regionale, espressivo del principio di sovranitàpopolare, e viene eletto direttamente dai cittadini della Regione, per una durata di 5 anni. I suoi membri godono dell’insindacabilità per i voti e le opinioni espresse. È stabilito un numero massimo di consiglieri regionali, che deve essere in rapporto con il numero degli abitanti (il Consiglio regionale in Lombardia ha 80 consiglieri, quello di Molise e Umbria massimo 20).
L’art. 122 Cost. stabilisce che il sistema di elezione dei Consigli regionali debba essere definito da ciascuna Regione con una propria legge, rispettando i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
2) La Giunta: è l’organo esecutivo della Regione. Ne fanno parte il Presidente della Giunta e un numero di assessori fissato dagli Statuti.
3) Il Presidente della Regione: Il Presidente della Giunta oltre ad essere responsabile della Giunta, si occupa della direzione della
politica espressa dalla Giunta stessa, ha il compito di rappresentare la Regione, di promulgare leggi ed emanare regolamenti regionali. Se viene eletto a suffragio universale e diretto, ha il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta, ovvero gli assessori. Inoltre se eletto in questo modo, assume un ruolo decisivo all'interno della Regione, siccome può incidere sull'indirizzo politico della Regione stessa, e la sua sorte e quella del Consiglio regionale sono legate.
4) Il Consiglio delle autonomie locali CAL: (previsto dall'art. 123 Cost.) è l'organo di consultazione permanente tra la Regione e gli enti locali del territorio. È stato previsto per la necessità "di attuare il principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali", di cui traggono vantaggio gli enti territoriali minori, che si vedono rappresentati i propri interessi.
LA FORMA DI GOVERNO DELLE REGIONI
La Costituzione italiana prevedeva per tutte le
Regioni un unico modello, ovvero la forma di governo parlamentare. Il Presidente della Giunta e gli altri assessori venivano eletti dal Consiglio tra i suoi membri. In questo modo l'elemento principale dell'indirizzo politico era il Consiglio, a cui spettava sia la funzione legislativa che regolamentare. Tutto questo in un contesto proporzionale, determinava l'instabilità e la continua caduta delle Giunte.
Si cercò di rafforzare il ruolo del Presidente della Giunta, attraverso un sistema elettorale proporzionale corretto con una soglia di sbarramento e un premio di maggioranza, che venivano distribuiti in un listino bloccato in cui vi era sempre in prima posizione la personalità che sarebbe diventata il Presidente della Giunta. Questo grazie alla legge costituzionale n. 1 del 1999.
Oggi il riformato art. 123 Cost. stabilisce che la Regione, mediante il proprio Statuto "in armonia con la Costituzione" determina autonomamente "la propria
Il testo riguarda la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. La Costituzione stabilisce alcune regole in merito:
- Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale (art. 126, comma 2, Cost.) approvando a maggioranza assoluta e per appello nominale una mozione motivata sottoscritta da almeno 1/5 dei suoi componenti e messa ai voti non prima di 3 giorni.
- Le eventuali dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio ne determinano lo scioglimento (art. 123, comma 3, Cost.).
- Se lo Statuto non dispone diversamente, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto (art. 122, ult. co., Cost.) e in questo caso ha il potere di nominare e revocare gli assessori.
- Se il Consiglio approva una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, o la sua rimozione, la sua morte o le sue dimissioni, determinano quale conseguenza obbligata lo scioglimento del Consiglio.
Per disincentivare i consiglieri dal revocargli la fiducia. Si tratta della forma di governo neoparlamentare, confermata da tutte le Regioni, nei propri Statuti.
COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI
Le Regioni hanno una potestà normativa e una competenza amministrativa. La funzione normativa consiste nel potere di approvare leggi e regolamenti. Secondo l'art. 117 Cost. le leggi regionali possono riguardare solo le materie in cui vi è una competenza concorrente o residuale. Le leggi regionali sono atti normativi di rango primario, sullo stesso livello gerarchico delle leggi statali. Anche i regolamenti regionali possono essere adottati nelle sole materie in cui la Regione ha una competenza concorrente o residuale (art. 117, comma 6, Cost.). I regolamenti regionali sono atti normativi di secondo grado, posti sullo stesso livello gerarchico dei regolamenti governativi. L'art. 118 Cost. stabilisce che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comunisalvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Il conferimento di tale funzione deve avvenire nel rispetto dei criteri indicati dall'art.118 Cost. di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Secondo il principio di sussidiarietà, la funzione amministrativa spetta all'ente territoriale più vicino ai cittadini, ovvero i Comuni. L'art. 118 Cost. sul principio di sussidiarietà ragiona in un duplice senso, contemplandolo sia in senso verticale sia in senso orizzontale.
Il principio di sussidiarietà in senso verticale determina l'allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale e delle Città metropolitane), mentre il principio di sussidiarietà in senso orizzontale riguarda i
Rapporti tra gli enti pubblici e il settore privato, infatti la Costituzione richiede di favorire e valorizzare le iniziative dei privati.
L'autonomia finanziaria delle regioni:
L'originaria formulazione dell'art. 119 Cost. stabiliva che il principio di autonomia finanziaria regionale fosse condizionato a scelte statali, in base a forme e limiti di autonomia che dovevano essere dalla legge coordinate con la finanza centrale.
Il nuovo art. 119 Cost., a seguito della riforma del 2001, ha permesso un miglioramento della qualità nella direzione dell'autosufficienza finanziaria delle Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, le quali dovrebbero essere in grado di finanziare totalmente le proprie funzioni. Questo articolo infatti stabilisce che questi enti territoriali abbiano una "autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci".
La facoltà di applicare tributi propri è limitata.
dall'obbligo di osservare i principi di coordinamento della finanza pubblica, principi che, secondo quanto afferma l'art. 117, comma 3, Cost., devono essere stabiliti da una legge statale. La competenza regionale quindi si limita a dettagliare e integrare i contenuti di tali principi di coordinamento.
Infatti la maggior parte del gettito tributario delle Regioni deriva da tributi derivati, istituiti con legge statale e sui quali le Regioni hanno la possibilità di modulare alcuni profili.
I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI
I rapporti tra lo Stato e le Regioni si basano sul principio di leale collaborazione. Secondo questo principio, lo Stato e le Regioni devono cercare di esercitare le proprie competenze attraverso forme di collaborazione che consentano un equilibrio tra i diversi interessi, soprattutto quando vi è il rischio di sovrapposizioni.
Questo principio di collaborazione si esplica attraverso il sistema delle conferenze, di cui ne fanno parte la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regionie le Province autonome di Trento e di Bolzano, nota come la Conferenza Stato-Regioni, la quale insieme alla Conferenza Stato, Citta e autonomie locali può formarela Conferenza unificata.
La Conferenza Stato-Regioni è presieduta dal Presidente del Consiglio e vipartecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Per l’approvazione di alcuni atti, il Governo deve riunire la Conferenza per trovare unaccordo, intesa, con l’obiettivo di evitare che lo Stato o le Regioni, operandosingolarmente, possano ledere gli interessi dell’altra parte.
L’art. 120 Cost. si riferisce al potere sostitutivo, secondo cui il Governo, seguendouna procedura disciplinata dalla legge, può sostituirsi agli organi delle Regioni, neicasi in cui questi siano responsabili di violazione di norme, o per tutelare l’unitàgiuridica o economica, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e
di leale collaborazione. Quando lo Stato riscontra l'esigenza di attivare il potere di sostituzione, il Consiglio dei Ministri deve prima dare all'ente interessato un termine entro cui rimediare alle proprie inadempienze, scaduto il quale, il Governo può allora procedere adottando le misure necessarie. Un altro potere statale molto determinante rispetto all'autonomia regionale e che prevede un'attività di controllo da parte dello Stato sulle funzioni esercitate dalle Regioni, è disciplinato dall'art. 126, comma 1, Cost. Prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere il Consiglio regionale e rimuovere il Presidente della Giunta, se in presenza di "atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge" o per "ragioni di sicurezza nazionale", si tratta ovvero di una rimozione di natura sanzionatoria. (questa forma di scioglimento anticipato del Consiglio regionale non deve essere confusa con lo scioglimento pe