Le regioni e le altre autonomie territoriali
In Italia vi sono 20 Regioni, con autonomia differente a seconda che si tratti di Regioni a Statuto ordinario o Regioni a Statuto Speciale (Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia) le quali hanno una autonomia maggiore fissata negli Statuti Speciali adottati con legge costituzionale (art. 116 Cost.).
Le regioni ordinarie nella costituzione del 1948
Le Regioni ordinarie hanno una autonomia più contenuta, infatti la Costituzione del 1948 affidava agli Statuti di queste, il compito di definire le norme sull'organizzazione interna e sull'iniziativa legislativa, con l'obbligo di essere in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica. Il previgente art. 117 Cost. per quanto riguarda la potestà legislativa regionale, affidava alle Regioni la competenza ad intervenire in limitate materie, in cui poter esercitare le funzioni amministrative; e l'autonomia finanziaria era molto limitata.
Inoltre a causa della paura delle maggiori forza politiche che temevano un indebolimento, le Regioni hanno potuto iniziare ad operare solo dal 1970. Infatti grazie alla legge n. 108 del 1968 (20 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione) furono approvate le regole per l'elezione dei Consigli regionali, che consentirono il 7 giugno del 1970 lo svolgimento delle prime elezioni regionali.
Le riforme
Solo nel 1997 con la Riforma Bassanini, lo Stato rese operanti le Regioni e gli altri enti locali. In questo modo le Regioni (che dovevano limitarsi alle sole materie stabilite) si trovarono a gestire settori molto più ampi di amministrazione, con l'eccezione della sfera di competenza statale. L'organizzazione regionale italiana è stata oggetto di revisione tra il 1999 e il 2001.
La discussione in Assemblea costituente sull'articolazione territoriale del potere, tra l'opzione di uno Stato centralizzato o l'esistenza di enti territoriali autonomi accostati all'apparato statale, quindi tra un vero e proprio sistema federale e uno a debole decentramento, si risolse con una soluzione mediana.
Infatti l'art. 5 Cost. stabilisce che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". In questo modo fissa il principio di unità e indivisibilità della Repubblica e riconosce le autonomie locali, quali Comuni, Province e Regioni.
La Costituzione ha scelto di istituire uno Stato regionale caratterizzato da un limitato decentramento politico, in cui accanto agli interessi unitari e infrazionabili dello Stato vi sono interessi regionalmente localizzati. Questo graduale potenziamento del grado di governo decentrato fu reso ancora più possibile grazie alle due riforme del 1999 e del 2001.
Con la legge costituzionale n. 1 del 1999 (che ha modificato gli artt. 121, 122, 123 e 126 Cost.) si è trasformata l'organizzazione istituzionale delle Regioni, dando loro il potere di stabilire autonomamente con i propri Statuti i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e la forma di governo regionale.
Con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (che ha modificato molte norme del titolo V della seconda parte della Costituzione) sono aumentate le competenze legislative regionali. Si è fissato in un elenco le competenze esclusive statali, in un altro le competenze concorrenti, e si è stabilito che per esclusione, in tutte le altre materie di competenza residuale può legiferare la Regione.
È stato stabilito dall'art. 118 Cost. il principio di sussidiarietà in materia amministrativa, in base al quale le funzioni amministrative spettano all'ente territoriale più vicino ai cittadini, ovvero i Comuni: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."
Oggi le Regioni a Statuto ordinario si vedono costituzionalmente garantita: una autonomia statutaria in ambito organizzativo e istituzionale, che è ovvero il poter scegliere attraverso il proprio Statuto la propria forma di governo; una
-
Diritto costituzionale - le fonti delle autonomie
-
Le Regioni e le loro funzioni
-
Le amministrazioni
-
10 Le fonti delle autonomie