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Come abbiamo detto il potere legislativo delle regioni a statuto ordinario è disciplinato dall'art 117

della costituzione il quale nel 1 comma afferma che la potestà legislativa regionale è esercitata nel

rispetto della costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al 2 comma invece

si elencano le diciassette materie di esclusiva competenza dello stato, il 3 comma contiene le

diciannove materie delle quali la potestà spetta alle regioni, al 5 comma si stabilisce che le regioni

devono dare attuazione e esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione Europea di

competenza esclusiva dello stato.

Infine va riferito che anche le regione a statuto ordinario si applicano al principio dell'art 127 della

costituzione , con il quale si elimina il sistema di controllo sulle leggi regionali precedente (sistema

di controllo preventivo) e si sono avvicinato anche i poteri del governo e delle regioni per

l'impugnazione in via diretta di fonti primarie dinanzi alla corte. Lo stato può impugnare in via

diretta una legge regionale dinanzi alla corte , qualora essa ecceda dalla competenza della regione,

mentre la regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale quando una legge

statale o di un 'altra regione , ecceda la sua sfera di competenza.

“l'autonomia amministrativa delle regioni e i rapporti con gli enti locali”

Regioni a statuto speciale: per le regioni a statuto speciale continua a valere anche dopo la riforma

del titolo V della costituzione il cosiddetto “parallelismo delle funzioni”, per cui la regione ha la

competenza amministrativa nelle materie in cui esercita la potestà legislativa , e anche per gli enti

locali vale il principio dell'amministrazione regionale indiretta presente nel vecchio modello dell'art

118 , e cioè la delega di esercizio delle funzioni spettanti alle regioni agli enti locali.

Regioni a statuto ordinario: per le regioni a statuto ordinario valeva la regola del parallelismo

delle funzioni amministrative fino alla riforma del titolo V della seconda parte della costituzione.

Con la riforma si eliminò il principio del parallelismo delle funzioni amministrative e si opero la

scelta a favore della tendenziale competenza amministrativa generale dei comuni. Alle regioni

spetta sempre il potere regolamentare che è di sua esclusiva competenza in tutte le materie di cui

dispongono del potere legislativo, alle regioni viene affidata l'attuazione dei trattati e delle

normative comunitarie nelle materie di sua competenza legislativa.

“il finanziamento delle regioni”

Prima delle più recenti riforme il finanziamento di regioni , comuni , province e città metropolitane

era autonomo , in armonia con principi e le regole dettate dalla costituzione e secondo i principi di

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Con la legge del 1970 si prevedeva e

le regioni e la pubblica amministrazione dovessero in un eventuale bisogno contribuire al

risanamento del debito pubblico e assicurare l'equilibrio di bilancio in coerenza con l'ordinamento

dell'unione europea, inoltre sempre in riferimento alla legge del 1970 (la prima legge finanziaria

regionale) si sommava a una modestissima autonomia tributaria , un fondo comune , alimentato da

alcune imposte erariali e ripartito fra le regioni in modo parzialmente perequativo, nonché un fondo

per i programmi regionali di sviluppo. Solo dopo le più recenti trasformazioni (art 119 costituzione)

in sede finanziaria, la disposizione contiene adesso il riconoscimento dell'autonomia finanziaria

anche agli enti locali (ciascun ente deve mantenere le proprie funzioni pubbliche con tributi ed

entrate proprie), svolgono compartecipazioni a tributi erariali riferibili al loro territorio, e

contribuiscono anche alla ripartizione di un apposito fondo perequativo, con lo scopo di tutelare le

aree con minori capacità fiscali. Le entrate regionali sarebbero caratterizzate da tributi regionali

riscossi o relativi al territorio regionale, e dal fondo perequativo. Con la legge 42/2009 si è data

ampia delega legislativa al governo per l'attuazione del federalismo fiscale, cioè come attuazione

organica dell'art 119. A partire dal 2010 è iniziato questo processo di delega legislativa e il governo

ha approvato sette decreti legislativi di cui quattro riguardano le regioni a statuto ordinario e più

precisamente il procedimento di autonomia di entrata delle regioni. Il decreto 68/2011 prevede che

l'addizionale regionale venga rideterminata dall'Irpef , in modo di garantire alle regioni stesse

entrate corrispondenti al gettito assicurato(sono stati fatti altri decreti). Oltre a questo dobbiamo dire

che per le regioni , comuni, province vige il patto di stabilità, che determina gli obblighi di finanza

pubblica a cui sono tenute le regioni, le province ed i comuni con più di mille abitanti. Questo

istituto impone svariate prescrizioni relative ai bilanci e alle gestioni amministrative degli enti

regionali e locali, imponendo sanzioni per i soggetti inadempienti. Tutte queste prescrizioni

riducono l'autonomia finanziaria di spesa degli enti regionali e locali.

“gli organi di raccordo fra stato e regioni”

Gli unici organi istituzionali di raccordo fra stato ,regioni ed enti locali sono le conferenze fra stato-

regioni e enti locali. La conferenza permanente fra stato -regioni è un organo consultivo composto

dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (Trento e Bolzano) e presieduto dal

presidente del consiglio o da un ministro da lui delegato, con il potere di convocazione della

conferenza e dell'ordine del giorno. Si prevede che le intese in sede di conferenza fra stato e regioni

debbono essere conseguite entro 30 giorni dalla prima riunione della conferenza , altrimenti il

governo è legittimato ad provvedere autonomamente con deliberazione motivata. In caso di urgenza

il governo può provvedere subito ed i provvedimenti adottati verranno presentati alla conferenza

successivamente.

“trasformazione dell'amministrazione locale”

Dopo una lunghissima fase di stallo in tema di amministrazione locale, siamo arrivato negli anni 90

all'approvazione del tanto noto T.U (D.Lgs 267/2000). Esso non trovò la sua più ampia

stabilizzazione normativa che dovrebbe essere tipica di un testo unico, in seguito alla riforma del

titolo V della seconda parte della costituzione. Si assiste a continue e parziali modifiche nel tempo

del testo unico ,scaturite da diffuse polemiche di vario ordine , concluse con l'approvazione della

legge 56/2014(la quale predisponeva l'assoluta centralità del comune , lo svuotamento radicale delle

province e l'istituzione delle città metropolitane). Oltre a queste piccole riforme del T.U , restavano

comunque le caratteristiche istituzionali fondamentali di quest'ultimo. Il testo unico confermava

l'attribuzione alla legge regionale del compito di specificare le funzioni dei comuni e delle

province ,definite solo in via generale dalla legge statale. Il testo unico prevedeva l'affidamento di

ampi poteri normativi secondari ai comuni e alle province, il loro statuto doveva contenere le norme

di organizzazione dell'ente e le forme di collaborazione fra comuni e province(partecipazione

popolare , accesso dei cittadini alle informazione ed ai procedimenti amministrativi). A queste vaste

materie in ambito normativo affidate all'ente locale , corrisponde uno speciale meccanismo di

approvazione dello statuto, approvato con maggioranza qualificata (2/3) e se non viene raggiunta a

maggioranza assoluta entro 30 giorni, con successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale. I

regolamenti degli enti locali sono adottati dai medesimi nel rispetto e nella conformità degli statuti.

“i comuni”

Il primario potere di amministrazione locale spetta senza altro ai comuni , come previsto anche dal

D.Lgs 267/2000. Il comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e

il territorio comunale( servizio pubblico, amministrazione urbana, catasto , ecc..).

Il consiglio comunale è composto da:

-Sindaco

-Consiglieri comunali

e poi c'è la giunta che non fa parte del consiglio comunale ma è un organo collegiale di stretta

collaborazione del sindaco.

Il Sindaco: è eletto direttamente dal corpo elettorale , il quale ha il potere di nomina e revoca delle

giunte e cioè degli assessori comunali(3-12) a seconda del numero di abitanti. Il sindaco è obbligato

a informare il consiglio di tale nomina e a presentare le proprie linee programmatiche al consiglio

entro 60 giorni dalla prima riunione della giunta. La sfiducia della giunta da parte del consiglio

provoca, approvata su maggioranza assoluta dei consiglieri provoca lo scioglimento del consiglio e

la nomina di un commissario con l'incarico di guidare l'amministrazione locale fino alle successive

elezioni. Il sindaco ha il potere di rappresentazione dell'ente , presiede la giunta e anche il consiglio

quando non è presente il presidente del consiglio. Il sindaco emana gli atti e svolge funzioni in

materia di pubblica sicurezza , ordine pubblico.

I Consiglieri comunali: vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 48 per comune a seconda del

numero di abitanti.

La Giunta: invece è composta da assessori nominati dal sindaco e revocati da quest'ultimo , il

numero degli assessori varia da 2 a 12 a seconda del numero di abitanti, è un organo collegiale e

collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Assessore può essere

nominato qualsiasi cittadino eleggibile o anche un consigliere, previa la sua decadenza dal mandato

di consigliere.

C'è da dire inoltre che nei comuni con più di 15.000 abitanti è prevista la presenza obbligatoria di

un presidente del consiglio comunale, invece nei comuni con meno di 15.000 abitanti è facoltativa.

Se non è presente il presidente , colui che è titolare delle funzioni del medesimo è il sindaco.

In ogni comune c'è anche un segretario comunale , nominato dal sindaco e da lui può essere anche

revocato e dura in carica per l'intera legislatura.

Per i comuni con più di 15.000 abitanti è prevista anche la nomina di un direttore generale che

provvede ad attuare gli indirizzi secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della

provincia. La durata in carica del direttore non può eccedere il mandato del sindaco.

“poteri del governo sull'ente locale”

Il governo ha il potere di annullamento straordinario degli atti illegittimi degli enti locali.

Il governo ha anche competenze in tema di controllo sugli organi degli enti locali con la possibilità

di rimuovere gli amministratori , scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinci

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A.A. 2016-2017
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Grisolia Maria Cristina.