Il riparto delle diverse competenze, delle diverse potestà fra gli enti territoriali di
Governo che compongono la Repubblica: Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali
Il riparto della competenza legislativa: riparto che avviene fra lo Stato e le
Regioni (gli enti locali non sono titolari di potestà legislativa)
Art.117 della C.C.: anche in questo caso vedremo quali sono le differenze fra la
disciplina del riparto delle competenze legislative prima della Riforma del 2001 e
in seguito alla Riforma del 2001, quindi in seguito alla modifica del testo di
questo articolo.
Prima della Riforma: come veniva ripartita la competenza legislativa fra Stato e
Regioni? Qual era il criterio con cui presiedeva alla ripartizione della potestà
legislativa fra Stato e Regioni? Era un criterio di tipo materiale. La competenza
legislativa veniva ripartita a seconda delle materie.→Quindi un riparto di
competenza per materia.
In particolare l’art.117, nel vecchio testo, conteneva un elenco di materie. Elenco
di materie che erano rimesse alla competenza legislativa regionale; che era una
competenza legislativa di tipo concorrente. Quindi nel vecchio testo dell’art.117 vi
era un elenco di materie, che erano di competenza della potestà legislativa
regionale che era di tipo concorrente. Cosa vuol dire che la potestà regionale era
di tipo concorrente? Vuol dire che su quelle materie intervenivano tanto la legge
statale quanto la legge regionale. Ecco perché concorrente, cioè concorrevano alla
disciplina della materia sia la legge statale sia la legge regionale.
Come si stabiliva il riparto della disciplina fra legge statale e legge regionale?
Alla legge statale spettava la determinazione dei principi fondamentali della
materia. Il legislatore statale emanava una legge che si chiamava legge quadro o
legge cornice. Era una legge che conteneva i principi fondamentali della materia.
Invece le leggi regionali contenevano le norme di dettaglio: che dovevano
rispettare i principi fondamentali contenuti nella legge statale.
Il riparto della disciplina nelle materie di competenza concorrente avvenivano in
modo seguente: alla legge statale era riservata la determinazione dei principi
fondamentali della materia e alle regioni le norme di dettaglio.
Tutte le materie che non erano contenute nell’elenco, quindi nelle materie di
competenza concorrente, spettavano alla competenza legislativa esclusiva statale.
In quelle materie era precluso l’intervento legislativo regionale.
Quindi nel testo dell’art.117 ante-riforma si diceva che il criterio di residualità
operava a favore dello Stato, cioè tutte le materie residue che si trovavano al di
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fuori dell’elenco di, cui l’art.117, spettavano allo Stato. Il criterio di residualità
operava a favore dello stato.
Elenco di materie di competenza concorrente: tutte le materie non incluse in
quell’elenco erano di competenza legislativa esclusiva statale.
Le Regioni possedevano anche un altro tipo di competenza legislativa che era
eventuale. Era una competenza di tipo integrativo attuativo.
Competenza legislativa integrativa attuativa. Che vuol dire? E perché era una
competenza eventuale? Perché l’art.117 prevedeva che nelle materie di
competenza statale, la legge statale potesse attribuire/delegare questo tipo di
competenza alle regioni. Quindi era la legge statale, nelle materie di propria
competenza, che conferiva alle leggi regionali la possibilità di integrare ed attuare
le leggi statali.
Mentre la competenza concorrente era prevista dalla Costituzione, la competenza
integrativa attuativa era una competenza eventuale: spettava alla legge statale
decidere se attribuirla o meno alle regioni. La legge statale poteva decidere di
consentire alle regioni, di integrare ed attuare quella legge con proprie leggi, di
attuare e integrare la legge statale con leggi regionali.
Quali erano i limiti in cui erano soggette le leggi regionali? Erano due categorie di
limiti:
1. limiti di legittimità
2. limiti di merito
1. Limiti di legittimità:
limite della materia: era l’uso che le regioni non potevano legiferare in
materie attribuite alla competenza esclusiva statale. (il criterio posto a
fondamento delle parti di potestà legislativa era il criterio materiale).
limite del territorio:la legge regionale non poteva pretendere di avere
efficacia al di fuori del territorio regionale.
limite dei principi fondamentali della materia, contenuti nelle leggi quadro
dello stato :le leggi regionali dovevano necessariamente rispettare i
pp.fondamentali della materia contenuti nella legge quadro/cornice della
legge statale.
Perché questi 3 limiti erano limiti di legittimità? Perché ogni valutazione in ordine
al loro rispetto o alla loro violazione era una valutazione di stampo giuridico. Sono
limiti che consentono delle valutazioni di tipo giuridico, perché vi è un parametro
giuridico di riferimento per comprendere se questi limiti sono stati superati o
meno. Qual è il parametro giuridico? La materia. Bastava andare a vedere
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nell’art.117 se la materia era compresa o meno fra quelle di competenza
concorrente.
Quindi c’era un parametro giuridico di riferimento ed era possibile, rispetto a
questi limiti, una valutazione di tipo giuridico.
Trattandosi di limiti di legittimità, qualora una legge regionale avesse violato uno
di questi limiti→di fronte a chi si sarebbe impugnata questa legge regionale?
Tutti questi limiti sono vizi di legittimità costituzionale. Quindi questi vizi (difetti)
venivano fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale. I limiti di legittimità si
facevano valere di fronte alla C.C.
Esempio: qualora il Governo si fosse reso conto di una legge regionale che andava
ad invadere un ambito di competenza di esclusiva statale, o disponeva al di fuori
del proprio territorio, o violava uno / più principi fondamental
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Il riparto delle funzioni amministrative fra stato, regioni ed enti locali
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Le Regioni e le altre Autonomie territoriali
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Enti Territoriali, Diritto pubblico
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Enti Locali, Diritto amministrativo