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Il riparto delle diverse competenze, delle diverse potestà fra gli enti territoriali di

Governo che compongono la Repubblica: Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali

Il riparto della competenza legislativa: riparto che avviene fra lo Stato e le

Regioni (gli enti locali non sono titolari di potestà legislativa)

Art.117 della C.C.: anche in questo caso vedremo quali sono le differenze fra la

disciplina del riparto delle competenze legislative prima della Riforma del 2001 e

in seguito alla Riforma del 2001, quindi in seguito alla modifica del testo di

questo articolo.

Prima della Riforma: come veniva ripartita la competenza legislativa fra Stato e

Regioni? Qual era il criterio con cui presiedeva alla ripartizione della potestà

legislativa fra Stato e Regioni? Era un criterio di tipo materiale. La competenza

legislativa veniva ripartita a seconda delle materie.→Quindi un riparto di

competenza per materia.

In particolare l’art.117, nel vecchio testo, conteneva un elenco di materie. Elenco

di materie che erano rimesse alla competenza legislativa regionale; che era una

competenza legislativa di tipo concorrente. Quindi nel vecchio testo dell’art.117 vi

era un elenco di materie, che erano di competenza della potestà legislativa

regionale che era di tipo concorrente. Cosa vuol dire che la potestà regionale era

di tipo concorrente? Vuol dire che su quelle materie intervenivano tanto la legge

statale quanto la legge regionale. Ecco perché concorrente, cioè concorrevano alla

disciplina della materia sia la legge statale sia la legge regionale.

Come si stabiliva il riparto della disciplina fra legge statale e legge regionale?

Alla legge statale spettava la determinazione dei principi fondamentali della

materia. Il legislatore statale emanava una legge che si chiamava legge quadro o

legge cornice. Era una legge che conteneva i principi fondamentali della materia.

Invece le leggi regionali contenevano le norme di dettaglio: che dovevano

rispettare i principi fondamentali contenuti nella legge statale.

Il riparto della disciplina nelle materie di competenza concorrente avvenivano in

modo seguente: alla legge statale era riservata la determinazione dei principi

fondamentali della materia e alle regioni le norme di dettaglio.

Tutte le materie che non erano contenute nell’elenco, quindi nelle materie di

competenza concorrente, spettavano alla competenza legislativa esclusiva statale.

In quelle materie era precluso l’intervento legislativo regionale.

Quindi nel testo dell’art.117 ante-riforma si diceva che il criterio di residualità

operava a favore dello Stato, cioè tutte le materie residue che si trovavano al di

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fuori dell’elenco di, cui l’art.117, spettavano allo Stato. Il criterio di residualità

operava a favore dello stato.

Elenco di materie di competenza concorrente: tutte le materie non incluse in

quell’elenco erano di competenza legislativa esclusiva statale.

Le Regioni possedevano anche un altro tipo di competenza legislativa che era

eventuale. Era una competenza di tipo integrativo attuativo.

Competenza legislativa integrativa attuativa. Che vuol dire? E perché era una

competenza eventuale? Perché l’art.117 prevedeva che nelle materie di

competenza statale, la legge statale potesse attribuire/delegare questo tipo di

competenza alle regioni. Quindi era la legge statale, nelle materie di propria

competenza, che conferiva alle leggi regionali la possibilità di integrare ed attuare

le leggi statali.

Mentre la competenza concorrente era prevista dalla Costituzione, la competenza

integrativa attuativa era una competenza eventuale: spettava alla legge statale

decidere se attribuirla o meno alle regioni. La legge statale poteva decidere di

consentire alle regioni, di integrare ed attuare quella legge con proprie leggi, di

attuare e integrare la legge statale con leggi regionali.

Quali erano i limiti in cui erano soggette le leggi regionali? Erano due categorie di

limiti:

1. limiti di legittimità

2. limiti di merito

1. Limiti di legittimità:

limite della materia: era l’uso che le regioni non potevano legiferare in

 materie attribuite alla competenza esclusiva statale. (il criterio posto a

fondamento delle parti di potestà legislativa era il criterio materiale).

limite del territorio:la legge regionale non poteva pretendere di avere

 efficacia al di fuori del territorio regionale.

limite dei principi fondamentali della materia, contenuti nelle leggi quadro

 dello stato :le leggi regionali dovevano necessariamente rispettare i

pp.fondamentali della materia contenuti nella legge quadro/cornice della

legge statale.

Perché questi 3 limiti erano limiti di legittimità? Perché ogni valutazione in ordine

al loro rispetto o alla loro violazione era una valutazione di stampo giuridico. Sono

limiti che consentono delle valutazioni di tipo giuridico, perché vi è un parametro

giuridico di riferimento per comprendere se questi limiti sono stati superati o

meno. Qual è il parametro giuridico? La materia. Bastava andare a vedere

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nell’art.117 se la materia era compresa o meno fra quelle di competenza

concorrente.

Quindi c’era un parametro giuridico di riferimento ed era possibile, rispetto a

questi limiti, una valutazione di tipo giuridico.

Trattandosi di limiti di legittimità, qualora una legge regionale avesse violato uno

di questi limiti→di fronte a chi si sarebbe impugnata questa legge regionale?

Tutti questi limiti sono vizi di legittimità costituzionale. Quindi questi vizi (difetti)

venivano fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale. I limiti di legittimità si

facevano valere di fronte alla C.C.

Esempio: qualora il Governo si fosse reso conto di una legge regionale che andava

ad invadere un ambito di competenza di esclusiva statale, o disponeva al di fuori

del proprio territorio, o violava uno / più principi fondamental

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ceabe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico ed amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Mancini Marco.
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