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Prima della Riforma: come veniva ripartita la competenza legislativa fra Stato e
Regioni? Qual era il criterio con cui presiedeva alla ripartizione della potestà
legislativa fra Stato e Regioni? Era un criterio di tipo materiale. La competenza
legislativa veniva ripartita a seconda delle materie.→Quindi un riparto di
competenza per materia.
In particolare l’art.117, nel vecchio testo, conteneva un elenco di materie. Elenco
di materie che erano rimesse alla competenza legislativa regionale; che era una
competenza legislativa di tipo concorrente. Quindi nel vecchio testo dell’art.117 vi
era un elenco di materie, che erano di competenza della potestà legislativa
regionale che era di tipo concorrente. Cosa vuol dire che la potestà regionale era
di tipo concorrente? Vuol dire che su quelle materie intervenivano tanto la legge
statale quanto la legge regionale. Ecco perché concorrente, cioè concorrevano alla
disciplina della materia sia la legge statale sia la legge regionale.
Come si stabiliva il riparto della disciplina fra legge statale e legge regionale?
Alla legge statale spettava la determinazione dei principi fondamentali della
materia. Il legislatore statale emanava una legge che si chiamava legge quadro o
legge cornice. Era una legge che conteneva i principi fondamentali della materia.
Invece le leggi regionali contenevano le norme di dettaglio: che dovevano
rispettare i principi fondamentali contenuti nella legge statale.
Il riparto della disciplina nelle materie di competenza concorrente avvenivano in
modo seguente: alla legge statale era riservata la determinazione dei principi
fondamentali della materia e alle regioni le norme di dettaglio.
Tutte le materie che non erano contenute nell’elenco, quindi nelle materie di
competenza concorrente, spettavano alla competenza legislativa esclusiva statale.
In quelle materie era precluso l’intervento legislativo regionale.
Quindi nel testo dell’art.117 ante-riforma si diceva che il criterio di residualità
operava a favore dello Stato, cioè tutte le materie residue che si trovavano al di
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fuori dell’elenco di, cui l’art.117, spettavano allo Stato. Il criterio di residualità
operava a favore dello stato.
Elenco di materie di competenza concorrente: tutte le materie non incluse in
quell’elenco erano di competenza legislativa esclusiva statale.
Le Regioni possedevano anche un altro tipo di competenza legislativa che era
eventuale. Era una competenza di tipo integrativo attuativo.
Competenza legislativa integrativa attuativa. Che vuol dire? E perché era una
competenza eventuale? Perché l’art.117 prevedeva che nelle materie di
competenza statale, la legge statale potesse attribuire/delegare questo tipo di
competenza alle regioni. Quindi era la legge statale, nelle materie di propria
competenza, che conferiva alle leggi regionali la possibilità di integrare ed attuare
le leggi statali.
Mentre la competenza concorrente era prevista dalla Costituzione, la competenza
integrativa attuativa era una competenza eventuale: spettava alla legge statale
decidere se attribuirla o meno alle regioni. La legge statale poteva decidere di
consentire alle regioni, di integrare ed attuare quella legge con proprie leggi, di
attuare e integrare la legge statale con leggi regionali.
Quali erano i limiti in cui erano soggette le leggi regionali? Erano due categorie di
limiti:
1. limiti di legittimità
2. limiti di merito
1. Limiti di legittimità:
limite della materia: era l’uso che le regioni non potevano legiferare in
materie attribuite alla competenza esclusiva statale. (il criterio posto a
fondamento delle parti di potestà legislativa era il criterio materiale).
limite del territorio:la legge regionale non poteva pretendere di avere
efficacia al di fuori del territorio regionale.
limite dei principi fondamentali della materia, contenuti nelle leggi quadro
dello stato :le leggi regionali dovevano necessariamente rispettare i
pp.fondamentali della materia contenuti nella legge quadro/cornice della
legge statale.
Perché questi 3 limiti erano limiti di legittimità? Perché ogni valutazione in ordine
al loro rispetto o alla loro violazione era una valutazione di stampo giuridico. Sono
limiti che consentono delle valutazioni di tipo giuridico, perché vi è un parametro
giuridico di riferimento per comprendere se questi limiti sono stati superati o
meno. Qual è il parametro giuridico? La materia. Bastava andare a vedere
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nell’art.117 se la materia era compresa o meno fra quelle di competenza
concorrente.
Quindi c’era un parametro giuridico di riferimento ed era possibile, rispetto a
questi limiti, una valutazione di tipo giuridico.
Trattandosi di limiti di legittimità, qualora una legge regionale avesse violato uno
di questi limiti→di fronte a chi si sarebbe impugnata questa legge regionale?
Tutti questi limiti sono vizi di legittimità costituzionale. Quindi questi vizi (difetti)
venivano fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale. I limiti di legittimità si
facevano valere di fronte alla C.C.
Esempio: qualora il Governo si fosse reso conto di una legge regionale che andava
ad invadere un ambito di competenza di esclusiva statale, o disponeva al di fuori
del proprio territorio, o violava uno / più principi fondamentali della materia
contenuti nella legge statale, la impugnava di fronte alla C.C. Perché erano tutti
profili di illegittimità costituzionale.
2. Limiti di merito:
limite dell’interesse nazionale
limite dell’interesse delle altre regioni
Il vecchio art.117 della Costituzione diceva che una legge regionale non poteva
essere in contrasto con l’interesse nazionale o con l’interesse delle altre regioni.
Oltre ai limiti di legittimità vi erano due limiti di merito.
Perché questi 2 limiti erano limiti di merito? Che differenza c’era con i limiti di
legittimità?
I limiti di merito non erano suscettibili di una valutazione giuridica. Non c’è un
parametro giuridico di riferimento.
Questi limiti davano luogo a valutazioni di carattere politico. Per stabilire
l’interesse nazionale o l’interesse di un’altra regione presuppone una valutazione
di carattere politico e non giuridico.
Quindi, non essendo suscettibili di una valutazione giuridica, questi limiti di
merito non potevano essere fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale(la C.C.
tutto può essere purché un organo che compia delle valutazioni di tipo politico).
Di fronte a chi venivano impugnate le leggi regionali, eventualmente si ponessero
in contrasto con l’interesse nazionale o con l’interesse delle altre regioni?
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Dovevano essere necessariamente impugnate di fronte ad un organo capace di
compiere delle valutazioni di tipo politico. La legge doveva essere impugnata di
fronte alle 2 Camere. Era chiaro che l’interesse nazionale lo potevano determinare
soltanto le Camere, ma anche l’interesse di un’altra regione.
Questo limite non è mai stato fatto valere, non è mai successo nella storia della
repubblica italiana che una legge regionale sia stata impugnata di fronte alle
Camere per contrasto con l’interesse nazionale o con l’interesse delle altre regioni.
Ultimo profilo utile, per apprezzare quali sono le differenze con il nuovo testo
procedimento di formazione delle leggi regionali.
dell’art.117, è il
Anche in questo caso era un procedimento misto (come negli statuti regionali).
Stesso discorso valeva anche per le leggi regionali, perché le leggi regionali erano
sottoposte ad un controllo preventivo dello Stato. (preventivo vuol dire un
controllo svolto prima che fossero entrate in vigore). Quindi era un controllo
preventivo statale sulle leggi regionali. Questo controllo avveniva prima che la
legge regionale fosse entrata in vigore(e avesse cominciato a produrre i propri
effetti giuridici).
Il procedimento di formazione della legge regionale avveniva: la legge era
deliberata(votata ed approvata) dal Consiglio regionale, poi veniva trasmessa ad
un organo del Governo che rappresenti ogni regione, era il Commissario di
Governo. La legge, una volta che è stata votata ed approvata dal Consiglio
regionale, veniva trasmessa al C.d.G.(organo di governo presente in ciascuna
regione). Dal momento della trasmissione della legge, ricorreva un termine di 30
giorni. In questi 30 giorni, il Commissario di Governo doveva porre il
visto(avvistare la legge regionale).
Perché 30 giorni? Perché doveva decidere se apporre o meno il visto. Quindi il
C.d.G. esaminava la legge al fine di verificare se presentasse dei vizi di merito o di
legittimità. Poi trasmetteva la legge al Governo con una relazione di
accompagnamento. Perché era il Governo a decidere se vistare (consentire) al
C.d.G. se apporre il visto sulla legge oppure di restituirla al Consiglio regionale.
In base a che cosa il Governo decideva se vistare o restituire? Sulla base se
ravvisasse nella legge o meno dei vizi di merito o di legittimità. Se venivano
ravvisati dei vizi di merito o di legittimità il Governo disponeva della restituzione
della legge al Consiglio regionale. Altrimenti se non ravvisava questi vizi, ordinava
al C.d.G. di porre il visto.
Se veniva posto il visto la legge veniva mandata alla regione, veniva promulgata,
pubblicata poi dopo il periodo di vacatio legis c’era l’entrata in vigore della legge.
Se la legge venisse restituita al Consiglio regionale la questione era diversa.
Il Consiglio regionale aveva due possibilità:
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1. accogliere le indicazioni del Governo e modificare la legge, nelle parti in cui
il Governo aveva ravvisato dei vizi di illegittimità costituzionale o dei vizi di
merito
2. disattendere le indicazioni del Governo. Avrebbe potuto riapprovare la
legge, senza portare nessuna modifica suggerita dal Governo, a
maggioranza assoluta.
Se succedeva questo (a magg.assoluta), entro 15 giorni il Governo avrebbe potuto
sollevare una questione di illegittimità costituzionale(avesse ravvisati vizi di
legittimità) oppure avrebbe potuto portare la questione di fronte alle Camere
qualora avesse ravvisato dei vizi di merito.
Perché non è mai successo che una legge sia stata portata di fronte alle Camere
per i vizi di merito? Alla Regione non conveniva assolutamente di non modificare
la legge, perché era evidente che di fronte al Parlamento, di fronte alle Camere, la
posizione regionale sarebbe stata sempre soccombente. Il Governo era sul retro
da una maggioranza parlamentare (che difficilmente avrebbe votato a favore
→
della regione e sarebbe stata contro il Governo che l’appoggiava). Perché quella
era una valutazione di tipo politico