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Prima della Riforma: come veniva ripartita la competenza legislativa fra Stato e

Regioni? Qual era il criterio con cui presiedeva alla ripartizione della potestà

legislativa fra Stato e Regioni? Era un criterio di tipo materiale. La competenza

legislativa veniva ripartita a seconda delle materie.→Quindi un riparto di

competenza per materia.

In particolare l’art.117, nel vecchio testo, conteneva un elenco di materie. Elenco

di materie che erano rimesse alla competenza legislativa regionale; che era una

competenza legislativa di tipo concorrente. Quindi nel vecchio testo dell’art.117 vi

era un elenco di materie, che erano di competenza della potestà legislativa

regionale che era di tipo concorrente. Cosa vuol dire che la potestà regionale era

di tipo concorrente? Vuol dire che su quelle materie intervenivano tanto la legge

statale quanto la legge regionale. Ecco perché concorrente, cioè concorrevano alla

disciplina della materia sia la legge statale sia la legge regionale.

Come si stabiliva il riparto della disciplina fra legge statale e legge regionale?

Alla legge statale spettava la determinazione dei principi fondamentali della

materia. Il legislatore statale emanava una legge che si chiamava legge quadro o

legge cornice. Era una legge che conteneva i principi fondamentali della materia.

Invece le leggi regionali contenevano le norme di dettaglio: che dovevano

rispettare i principi fondamentali contenuti nella legge statale.

Il riparto della disciplina nelle materie di competenza concorrente avvenivano in

modo seguente: alla legge statale era riservata la determinazione dei principi

fondamentali della materia e alle regioni le norme di dettaglio.

Tutte le materie che non erano contenute nell’elenco, quindi nelle materie di

competenza concorrente, spettavano alla competenza legislativa esclusiva statale.

In quelle materie era precluso l’intervento legislativo regionale.

Quindi nel testo dell’art.117 ante-riforma si diceva che il criterio di residualità

operava a favore dello Stato, cioè tutte le materie residue che si trovavano al di

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fuori dell’elenco di, cui l’art.117, spettavano allo Stato. Il criterio di residualità

operava a favore dello stato.

Elenco di materie di competenza concorrente: tutte le materie non incluse in

quell’elenco erano di competenza legislativa esclusiva statale.

Le Regioni possedevano anche un altro tipo di competenza legislativa che era

eventuale. Era una competenza di tipo integrativo attuativo.

Competenza legislativa integrativa attuativa. Che vuol dire? E perché era una

competenza eventuale? Perché l’art.117 prevedeva che nelle materie di

competenza statale, la legge statale potesse attribuire/delegare questo tipo di

competenza alle regioni. Quindi era la legge statale, nelle materie di propria

competenza, che conferiva alle leggi regionali la possibilità di integrare ed attuare

le leggi statali.

Mentre la competenza concorrente era prevista dalla Costituzione, la competenza

integrativa attuativa era una competenza eventuale: spettava alla legge statale

decidere se attribuirla o meno alle regioni. La legge statale poteva decidere di

consentire alle regioni, di integrare ed attuare quella legge con proprie leggi, di

attuare e integrare la legge statale con leggi regionali.

Quali erano i limiti in cui erano soggette le leggi regionali? Erano due categorie di

limiti:

1. limiti di legittimità

2. limiti di merito

1. Limiti di legittimità:

limite della materia: era l’uso che le regioni non potevano legiferare in

 materie attribuite alla competenza esclusiva statale. (il criterio posto a

fondamento delle parti di potestà legislativa era il criterio materiale).

limite del territorio:la legge regionale non poteva pretendere di avere

 efficacia al di fuori del territorio regionale.

limite dei principi fondamentali della materia, contenuti nelle leggi quadro

 dello stato :le leggi regionali dovevano necessariamente rispettare i

pp.fondamentali della materia contenuti nella legge quadro/cornice della

legge statale.

Perché questi 3 limiti erano limiti di legittimità? Perché ogni valutazione in ordine

al loro rispetto o alla loro violazione era una valutazione di stampo giuridico. Sono

limiti che consentono delle valutazioni di tipo giuridico, perché vi è un parametro

giuridico di riferimento per comprendere se questi limiti sono stati superati o

meno. Qual è il parametro giuridico? La materia. Bastava andare a vedere

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nell’art.117 se la materia era compresa o meno fra quelle di competenza

concorrente.

Quindi c’era un parametro giuridico di riferimento ed era possibile, rispetto a

questi limiti, una valutazione di tipo giuridico.

Trattandosi di limiti di legittimità, qualora una legge regionale avesse violato uno

di questi limiti→di fronte a chi si sarebbe impugnata questa legge regionale?

Tutti questi limiti sono vizi di legittimità costituzionale. Quindi questi vizi (difetti)

venivano fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale. I limiti di legittimità si

facevano valere di fronte alla C.C.

Esempio: qualora il Governo si fosse reso conto di una legge regionale che andava

ad invadere un ambito di competenza di esclusiva statale, o disponeva al di fuori

del proprio territorio, o violava uno / più principi fondamentali della materia

contenuti nella legge statale, la impugnava di fronte alla C.C. Perché erano tutti

profili di illegittimità costituzionale.

2. Limiti di merito:

limite dell’interesse nazionale

 limite dell’interesse delle altre regioni

Il vecchio art.117 della Costituzione diceva che una legge regionale non poteva

essere in contrasto con l’interesse nazionale o con l’interesse delle altre regioni.

Oltre ai limiti di legittimità vi erano due limiti di merito.

Perché questi 2 limiti erano limiti di merito? Che differenza c’era con i limiti di

legittimità?

I limiti di merito non erano suscettibili di una valutazione giuridica. Non c’è un

parametro giuridico di riferimento.

Questi limiti davano luogo a valutazioni di carattere politico. Per stabilire

l’interesse nazionale o l’interesse di un’altra regione presuppone una valutazione

di carattere politico e non giuridico.

Quindi, non essendo suscettibili di una valutazione giuridica, questi limiti di

merito non potevano essere fatti valere di fronte alla Corte Costituzionale(la C.C.

tutto può essere purché un organo che compia delle valutazioni di tipo politico).

Di fronte a chi venivano impugnate le leggi regionali, eventualmente si ponessero

in contrasto con l’interesse nazionale o con l’interesse delle altre regioni?

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Dovevano essere necessariamente impugnate di fronte ad un organo capace di

compiere delle valutazioni di tipo politico. La legge doveva essere impugnata di

fronte alle 2 Camere. Era chiaro che l’interesse nazionale lo potevano determinare

soltanto le Camere, ma anche l’interesse di un’altra regione.

Questo limite non è mai stato fatto valere, non è mai successo nella storia della

repubblica italiana che una legge regionale sia stata impugnata di fronte alle

Camere per contrasto con l’interesse nazionale o con l’interesse delle altre regioni.

Ultimo profilo utile, per apprezzare quali sono le differenze con il nuovo testo

procedimento di formazione delle leggi regionali.

dell’art.117, è il

Anche in questo caso era un procedimento misto (come negli statuti regionali).

Stesso discorso valeva anche per le leggi regionali, perché le leggi regionali erano

sottoposte ad un controllo preventivo dello Stato. (preventivo vuol dire un

controllo svolto prima che fossero entrate in vigore). Quindi era un controllo

preventivo statale sulle leggi regionali. Questo controllo avveniva prima che la

legge regionale fosse entrata in vigore(e avesse cominciato a produrre i propri

effetti giuridici).

Il procedimento di formazione della legge regionale avveniva: la legge era

deliberata(votata ed approvata) dal Consiglio regionale, poi veniva trasmessa ad

un organo del Governo che rappresenti ogni regione, era il Commissario di

Governo. La legge, una volta che è stata votata ed approvata dal Consiglio

regionale, veniva trasmessa al C.d.G.(organo di governo presente in ciascuna

regione). Dal momento della trasmissione della legge, ricorreva un termine di 30

giorni. In questi 30 giorni, il Commissario di Governo doveva porre il

visto(avvistare la legge regionale).

Perché 30 giorni? Perché doveva decidere se apporre o meno il visto. Quindi il

C.d.G. esaminava la legge al fine di verificare se presentasse dei vizi di merito o di

legittimità. Poi trasmetteva la legge al Governo con una relazione di

accompagnamento. Perché era il Governo a decidere se vistare (consentire) al

C.d.G. se apporre il visto sulla legge oppure di restituirla al Consiglio regionale.

In base a che cosa il Governo decideva se vistare o restituire? Sulla base se

ravvisasse nella legge o meno dei vizi di merito o di legittimità. Se venivano

ravvisati dei vizi di merito o di legittimità il Governo disponeva della restituzione

della legge al Consiglio regionale. Altrimenti se non ravvisava questi vizi, ordinava

al C.d.G. di porre il visto.

Se veniva posto il visto la legge veniva mandata alla regione, veniva promulgata,

pubblicata poi dopo il periodo di vacatio legis c’era l’entrata in vigore della legge.

Se la legge venisse restituita al Consiglio regionale la questione era diversa.

Il Consiglio regionale aveva due possibilità:

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1. accogliere le indicazioni del Governo e modificare la legge, nelle parti in cui

il Governo aveva ravvisato dei vizi di illegittimità costituzionale o dei vizi di

merito

2. disattendere le indicazioni del Governo. Avrebbe potuto riapprovare la

legge, senza portare nessuna modifica suggerita dal Governo, a

maggioranza assoluta.

Se succedeva questo (a magg.assoluta), entro 15 giorni il Governo avrebbe potuto

sollevare una questione di illegittimità costituzionale(avesse ravvisati vizi di

legittimità) oppure avrebbe potuto portare la questione di fronte alle Camere

qualora avesse ravvisato dei vizi di merito.

Perché non è mai successo che una legge sia stata portata di fronte alle Camere

per i vizi di merito? Alla Regione non conveniva assolutamente di non modificare

la legge, perché era evidente che di fronte al Parlamento, di fronte alle Camere, la

posizione regionale sarebbe stata sempre soccombente. Il Governo era sul retro

da una maggioranza parlamentare (che difficilmente avrebbe votato a favore

della regione e sarebbe stata contro il Governo che l’appoggiava). Perché quella

era una valutazione di tipo politico

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Publisher
A.A. 2018-2019
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ceabe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico ed amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Mancini Marco.