vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Nelle materie di competenza concorrente?
La legge statale individua dei principi di carattere generale, sono poi le leggi regionali a
provvedere concretamente alla distribuzione delle funzioni.
Il procedimento di distribuzione delle funzioni si svolge a seconda della competenza
legislativa per materia e procedono alla distribuzione delle funzioni o la legge statale o la
legge regionale.
Entrambe, nello svolgimento di questo procedimento, devono rispettare questi 3 criteri che
sono indicati dal 1°comma. Cioè il legislatore statale o quello regionale non sono liberi di
distribuire le funzioni come meglio ritengono, ma devono seguire alcuni criteri (indicati
dal 1°comma)che la costituzione indica direttamente.
*Le qualifiche attribuite alle funzioni amministrative sono divise in 2 categorie:
funzioni fondamentali o proprie:
le e qui la competenza a distribuirle è esclusivamente
della legge statale. Perché le funzioni fondamentali costituiscono oggetto di una
materia di esclusiva statale. Fondamentali perché sono un numero di funzioni
abbastanza ridotto che spettano a tutti gli enti dello stesso genere. Cioè la legge
statale individua una serie di funzioni, che spettano a tutti comuni e una serie di
funzioni, che spettano a tutte le province.
funzioni conferite o attribuite:
le tutte le funzioni che non sono comprese fra quelle
fondamentali possono essere distribuite secondo il procedimento→ la legge statale o
la legge regionale, a seconda della competenza, le distribuiscono fra i vari enti
territoriali di Governo, rispettando i 3 criteri(del1°comma).
3
Rispetto a prima della Riforma, non c’è un’attribuzione costituzionale diretta delle
funzioni amministrative. Prima della Riforma era la Costituzione stessa che
prevedeva/attribuiva direttamente le funzioni amministrative sulla scorta del principio
del parallelismo. Ora non è più così, la Costituzione rimette il compito di distribuirle alla
legge. La Costituzione si limita solo a stabilire dei criteri(i3
criteri:sussidiarietà,differenziazione,adeguatezza) che le leggi devono seguire.
stato
regioni
province
comuni privati
Sulla verticale dell’asse ci sono i livelli territoriali del Governo: Stato, Regioni, Province,
Comuni. Quest’immagine ci fa capire come funziona materialmente ed effettivamente la
distribuzione delle funzioni amministrative. Si è detto che la legge statale debba
individuare un nucleo di funzioni che spettano a tutte le Province e a tutti i Comuni.
Queste funzioni si chiamano funzioni fondamentali, che tutte le Province e tutti i Comuni
italiani le hanno, perché le attribuisce direttamente la legge statale(→materia di
competenza esclusiva statale). Sono funzioni caratterizzanti delle Province e dei Comuni.
Una volta che si sono individuate queste funzioni, tutte le volte che si fa una legge su una
determinata materia di qualunque competenza essa sia, si devono distribuire fra i diversi
livelli le funzioni amministrative. Se è di competenza statale la fa la legge statale, se è di
competenza regionale la fa la legge regionale.
A questo punto la Costituzione individua dei criteri(i3criteri)che devono essere seguiti:
1 criterio:il principio di sussidiarietà : anche se inserito recentemente nella Costituzione, è
°
un principio antichissimo. È un pp. che presiede il riparto delle funzioni fra l’UE e gli stati
membri. Si diceva che era già contenuto nella Costituzione, si ricavava dall’art’5, cioè dai
Sussidiarietà:
principi di autonomia e decentramento. significa che le funzioni devono
essere attribuite all’ente territoriale più vicino ai cittadini e possono essere esercitate da
un’ente territoriale più ampio, soltanto nel caso in cui l’ente più vicino ai cittadini non sia
in grado di svolgerle. Quindi le funzioni le svolge l’ente più vicino ai cittadini, gli altri enti
superiori le dovrebbero svolgere solo qualora quest’ente non sia in condizioni di poterle
svolgere. Questo principio è uno dei pp. basilari del riparto di competenze tra UE e stati
4
europei. L’UE dice che: delle materie se ne occupano gli stati membri e l’UE interviene
soltanto se gli stati membri non sono in grado di esercitare determinate funzioni.
Se il primo principio che il legislatore statale o regionale deve seguire, nel distribuire le
funzioni, quello di sussidiarietà, in linea di principio tutte le funzioni dovrebbero essere
attribuite ai Comuni(perché sono gli enti territoriali più vicini ai cittadini).
Tanto che si dice che la Riforma del Titolo V ha reso i Comuni ”cuore amministrativo”
della Repubblica. La Costituzione accorre da una preferenza a livello comunale. Quindi
tutte le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite ai Comuni.→la prima
opzione che deve verificare la legge statale o regionale: immediatamente deve verificare
l’opzione di attribuire la funzione al Comune.
Quindi in primo luogo deve applicare la sussidiarietà in senso discendente→sussidiarietà
come principio di prossimità. Cioè si deve attribuire la funzione all’ente territoriale più
vicino al cittadino.
La ratio di questa preferenza per il livello territoriale più vicino al cittadino è una maggior
efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni amministrative. La legge deve applicare
il pp.di sussidiarietà verticale in senso discendente, quindi deve verificare se è possibile
attribuire le funzioni ai Comuni. Però questo non è sempre possibile, perché non tute le
funzioni sono attribuite ai Comuni e non potranno mai essere attribuite tutte ai Comuni.
Perché, come dice l’art.118 la sussidiarietà non opera solo in senso discendente ma opera
anche in senso ascendente. Questo perché la legge regionale o statale potrebbe rendersi
conto che in alcuni casi determinate funzioni non è possibile attribuirle ai Comuni.
ad.esempio: ci sono, come dice la Costituzione, delle esigenze di esercizio unitario. È
necessario che determinate funzioni vengano esercitate unitariamente da un livello
territoriale più ampio. La preferenza è per il livello umano però se non è possibile per vari
motivi, fra quali sono delle esigenze di esercizio unitario, allora le funzioni si spostano
verso l’alto. In questo caso la sussidiarietà opera in senso ascendente.
Sussidiarietà deriva dal latino, sussidio vuol dire aiuto. Vuol dire che la preferenza è per il
Comune, gli enti territoriali più elevati intervengono soltanto sussidiariamente cioè in
aiuto, qualora il Comune non sia in grado di svolgere le funzioni.
Come si fa a stabilire se il principio di sussidiarietà può operare in senso discendente e se
si può attribuire una funzione al Comune, oppure può operare in senso ascendente,
quindi se bisogna spostare la funzione verso l’alto? E qui ci sono gli altri 2 criteri:
differenziazione e adeguatezza. differenziazione
2 °criterio:principio di differenziazione: vuol dire che nel distribuire le
funzioni amministrative, le leggi statali e regionali devono tenere conto delle differenze
che sussistono anche fra enti dello stesso genere (differenze che esistono fra i vari comuni
e province). Le differenze sono di carattere demografico, geografico(es:in montagna:
Comune di Cortina ha interessi a svolgere funzioni in materia di turismo, in materia di
5
attività sportive sciistiche; mentre un Comune che si trova sul mare avrà interessi a
svolgere funzioni in materia di pesca) territoriali, economi.
adeguatezza
3°criterio:principio di adeguatezza: significa che nella distribuzione delle
funzioni amministrative si deve tenere conto dell’adeguatezza a svolgere le funzioni del
livello territoriale di Governo, cioè si deve valutare se un ente è adeguato a svolgere quelle
funzioni. Come si fa a valutare se un ente è adeguato a svolgere una funzione? Si vede
dalle risorse: finanziarie, strutturali, professionali. Tutto questo dovrebbe condure all’
individuazione del livello ottimale di esercizio delle diverse funzioni. Applicando questo
procedimento si dovrebbe giungere ad individuare qual è il livello territoriale di Governo
più adeguato a svolgere ciascuna funzione amministrativa.
L’ultimo comma dell’art.118 (il 4° comma) chiama ancora il principio di sussidiarietà. Si
richiama, però, in un significato diverso rispetto al significato che ha nel 1° comma. Cioè
nel primo comma si richiama la sussidiarietà verticale, che è un criterio che presiede al
riparto delle funzioni amministrative in linea di tipo verticale tra i diversi livelli territoriali
di Governo.
La sussidiarietà di cui parla il 4° comma è diversa, è una sussidiarietà orizzontale. Ecco
perché l’asse cartesiano. Il 4° comma dice che Stato, Regioni e gli altri enti territoriali
devono favorire, nell’esercizio delle funzioni, l’autonoma iniziativa dei cittadini: singoli o
associati. Cioè devono favorire lo svolgimento delle funzioni da parte dei privati. Questa
sussidiarietà(orizzontale) non opera come criterio di distribuzione delle funzioni fra i
diversi enti pubblici territoriali ma è un criterio di distribuzione delle funzioni
amministrative tra il pubblico e il privato.
La sussidiarietà opera sia sul piano verticale: criterio di distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti pubblici territoriali ma opera anche in senso orizzontale: come
criterio di distribuzione delle funzioni tra il pubblico e il privato. Si fa riferimento alle
autonomie sociali, autonomie funzionali, le università, etc.
La ratio della sussidiarietà orizzontale: la legge statale o regionale attribuisce la funzione
ad uno degli enti territoriali, poi l’ente territoriale valuta se svolgere direttamente la
funzione o se la può rimettere ai privati.
Cosa succede se una materia di competenza regionale, quindi è una legge regionale che
dovrebbe distribuire le funzioni. Che succede se ci sono delle esigenze di esercizio
unitario?
Nel 2002 si fece una legge per le grandi infrastrutture, telefonie, ferrovie, autostrade. Con
questa legge lo Stato assumeva l’esercizio delle funzioni amministrative relative a queste
infrastrutture. Immediatamente le Regioni impugnano questa legge perché dicono che lo
Stato avesse invaso le loro competenze.
La legge 303 del 2003 ha detto: quando si spostano verso l’alto(come in questo caso) le
funzioni amministrative queste si trascinano indietro la funzione legislativa. Quindi
attrazione chiamata in sussidiarietà. Se lo Stato chiamasse l’esercizio delle funzioni
amministrative, di sp