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Il riparto delle funzioni amministrative fra stato, regioni ed enti locali

Gli enti locali non dispongono di autonomia legislativa però dispongono di autonomia amministrativa.

Testo prima della riforma

Il criterio era quello del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative: lo stato era titolare delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa. Nelle materie di competenza concorrente le funzioni amministrative spettavano alle regioni.

A questo criterio c’erano delle deroghe:

  • Rapporti fra stato e regioni: nelle materie di competenza statale lo stato poteva delegare l’esercizio delle funzioni amministrative alle regioni.
  • Rapporti fra stato ed enti locali: lo stato poteva attribuire direttamente agli enti locali le funzioni di loro interesse.
  • Rapporti regioni ed enti locali: le regioni non esercitavano le funzioni direttamente ma tramite gli enti locali. Gli strumenti per esercitare indirettamente le funzioni amministrative erano:
    • Delega: quando un ente territoriale maggiore trasferisce l’esercizio delle funzioni amministrative ad un ente territoriale minore.
    • Avvalimento: quando un ente territoriale maggiore utilizza le strutture di un ente territoriale minore per esercitare una funzione amministrativa.

L'art. 118 della Costituzione necessitava di alcune leggi attuative. Prevedeva la necessità che lo stato emanasse alcune leggi di trasferimento, che trasferissero le funzioni spettanti alle regioni assieme al personale, alle strutture o alle risorse. Tutte le funzioni erano in capo allo stato e quindi occorrevano il trasferimento delle funzioni alle regioni.

Questi atti di trasferimenti sotto forma di decreti legislativi vennero emanati nel 1972, immediatamente dopo l’istituzione delle regioni, vennero emanati i decreti di trasferimento delle funzioni e delle diverse materie di competenza concorrente. Questi decreti trasferirono in realtà un numero ridotto di funzioni e lo stato fu molto cauto nel trasferimento delle funzioni. Molte delle regioni impugnarono tanti di questi decreti di fronte alla Corte Costituzionale, ritenendo che fosse stato trasferito loro troppo poche funzioni. La C.C. rigettò tutte le questioni sollevate dalle regioni in virtù di un atteggiamento antiregionalista.

Nel 1977, con il decreto 616, il Presidente della Repubblica mosse una nuova data di trasferimento delle funzioni. Stavolta il trasferimento delle funzioni fu effettivo, cioè fu trasferito un numero di funzioni più esteso rispetto alla prima ondata del 1972. Con il decreto del 1977 il disegno dell’art. 118 della Costituzione poteva dirsi completato. L’assetto delineato da questi decreti è rimasto immutato per circa 20 anni. È mutato nel 1997, quando furono emanate le leggi Bassanini. Con queste leggi si cercò di realizzare quello che venne definito il federalismo amministrativo a costituzione invariata. Questo vuol dire che si voleva raggiungere il massimo livello possibile di trasferimento delle funzioni amministrative senza la necessità di dover modificare la Costituzione. Quindi il massimo livello di federalismo amministrativo raggiungibile attraverso una legge ordinaria; questo era lo scopo delle leggi Bassanini.

Principi delle leggi Bassanini

Quali erano i principi che regolavano la legge Bassanini? Introdusse un nuovo principio, che era il principio di sussidiarietà, nel quale tutte le funzioni amministrative dovevano essere attribuite agli enti territoriali. La tecnica di trasferimento che queste leggi utilizzavano era: in pratica elencavano, nelle singole materie, soltanto le funzioni che rimanevano in capo allo stato. Tutte le altre funzioni si ritenevano trasferite alle regioni e agli enti locali. L’art. 118 prevedeva il principio del parallelismo. Quindi questi principi che introduceva la legge Bassanini non erano coerenti con l’art. 118 della Costituzione.

L’impianto della legge Bassanini aveva formato oggetto di un progetto di revisione costituzionale. Cioè nel corso della Commissione Bicamerale era stata la proposta di modificare il testo dell’art. 118 proprio nel senso indicato dalla legge Bassanini con l’introduzione del principio di sussidiarietà. Poi la Commissione Bicamerale era fallita, non si era riuscito a riformare il testo dell’art. 118 e allora si era trasformato quel progetto di revisione costituzionale in una legge ordinaria. Nel 2001 si è modificato l’art. 118 in senso conforme alla legge Bassanini.

Attuale testo dell’art. 118 della Costituzione

Scompare il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Il riparto delle funzioni amministrative è ora assoggettato a principi completamente diversi, rispetto al principio del parallelismo delle funzioni. Questa disposizione costituzionale, che è una fra le disposizioni più complicate del Titolo V, perché troviamo nei due primi commi dell’art. tutta una serie di qualificazioni che sembrano contraddirsi una con l’altra. La norma parla di funzioni conferite, funzioni attribuite, di funzioni proprie. Un ulteriore qualificato è il secondo comma dell’art. 117 che parla di funzioni fondamentali.

Il primo comma indica i criteri che devono guidare il procedimento di distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi enti territoriali di governo. Sono tre criteri principali.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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