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Nelle materie di competenza concorrente?

La legge statale individua dei principi di carattere generale, sono poi le leggi regionali a

provvedere concretamente alla distribuzione delle funzioni.

Il procedimento di distribuzione delle funzioni si svolge a seconda della competenza

legislativa per materia e procedono alla distribuzione delle funzioni o la legge statale o la

legge regionale.

Entrambe, nello svolgimento di questo procedimento, devono rispettare questi 3 criteri che

sono indicati dal 1°comma. Cioè il legislatore statale o quello regionale non sono liberi di

distribuire le funzioni come meglio ritengono, ma devono seguire alcuni criteri (indicati

dal 1°comma)che la costituzione indica direttamente.

*Le qualifiche attribuite alle funzioni amministrative sono divise in 2 categorie:

funzioni fondamentali o proprie:

le e qui la competenza a distribuirle è esclusivamente

 della legge statale. Perché le funzioni fondamentali costituiscono oggetto di una

materia di esclusiva statale. Fondamentali perché sono un numero di funzioni

abbastanza ridotto che spettano a tutti gli enti dello stesso genere. Cioè la legge

statale individua una serie di funzioni, che spettano a tutti comuni e una serie di

funzioni, che spettano a tutte le province.

funzioni conferite o attribuite:

le tutte le funzioni che non sono comprese fra quelle

 fondamentali possono essere distribuite secondo il procedimento→ la legge statale o

la legge regionale, a seconda della competenza, le distribuiscono fra i vari enti

territoriali di Governo, rispettando i 3 criteri(del1°comma).

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Rispetto a prima della Riforma, non c’è un’attribuzione costituzionale diretta delle

funzioni amministrative. Prima della Riforma era la Costituzione stessa che

prevedeva/attribuiva direttamente le funzioni amministrative sulla scorta del principio

del parallelismo. Ora non è più così, la Costituzione rimette il compito di distribuirle alla

legge. La Costituzione si limita solo a stabilire dei criteri(i3

criteri:sussidiarietà,differenziazione,adeguatezza) che le leggi devono seguire.

stato

regioni

province

comuni privati

Sulla verticale dell’asse ci sono i livelli territoriali del Governo: Stato, Regioni, Province,

Comuni. Quest’immagine ci fa capire come funziona materialmente ed effettivamente la

distribuzione delle funzioni amministrative. Si è detto che la legge statale debba

individuare un nucleo di funzioni che spettano a tutte le Province e a tutti i Comuni.

Queste funzioni si chiamano funzioni fondamentali, che tutte le Province e tutti i Comuni

italiani le hanno, perché le attribuisce direttamente la legge statale(→materia di

competenza esclusiva statale). Sono funzioni caratterizzanti delle Province e dei Comuni.

Una volta che si sono individuate queste funzioni, tutte le volte che si fa una legge su una

determinata materia di qualunque competenza essa sia, si devono distribuire fra i diversi

livelli le funzioni amministrative. Se è di competenza statale la fa la legge statale, se è di

competenza regionale la fa la legge regionale.

A questo punto la Costituzione individua dei criteri(i3criteri)che devono essere seguiti:

1 criterio:il principio di sussidiarietà : anche se inserito recentemente nella Costituzione, è

°

un principio antichissimo. È un pp. che presiede il riparto delle funzioni fra l’UE e gli stati

membri. Si diceva che era già contenuto nella Costituzione, si ricavava dall’art’5, cioè dai

Sussidiarietà:

principi di autonomia e decentramento. significa che le funzioni devono

essere attribuite all’ente territoriale più vicino ai cittadini e possono essere esercitate da

un’ente territoriale più ampio, soltanto nel caso in cui l’ente più vicino ai cittadini non sia

in grado di svolgerle. Quindi le funzioni le svolge l’ente più vicino ai cittadini, gli altri enti

superiori le dovrebbero svolgere solo qualora quest’ente non sia in condizioni di poterle

svolgere. Questo principio è uno dei pp. basilari del riparto di competenze tra UE e stati

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europei. L’UE dice che: delle materie se ne occupano gli stati membri e l’UE interviene

soltanto se gli stati membri non sono in grado di esercitare determinate funzioni.

Se il primo principio che il legislatore statale o regionale deve seguire, nel distribuire le

funzioni, quello di sussidiarietà, in linea di principio tutte le funzioni dovrebbero essere

attribuite ai Comuni(perché sono gli enti territoriali più vicini ai cittadini).

Tanto che si dice che la Riforma del Titolo V ha reso i Comuni ”cuore amministrativo”

della Repubblica. La Costituzione accorre da una preferenza a livello comunale. Quindi

tutte le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite ai Comuni.→la prima

opzione che deve verificare la legge statale o regionale: immediatamente deve verificare

l’opzione di attribuire la funzione al Comune.

Quindi in primo luogo deve applicare la sussidiarietà in senso discendente→sussidiarietà

come principio di prossimità. Cioè si deve attribuire la funzione all’ente territoriale più

vicino al cittadino.

La ratio di questa preferenza per il livello territoriale più vicino al cittadino è una maggior

efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni amministrative. La legge deve applicare

il pp.di sussidiarietà verticale in senso discendente, quindi deve verificare se è possibile

attribuire le funzioni ai Comuni. Però questo non è sempre possibile, perché non tute le

funzioni sono attribuite ai Comuni e non potranno mai essere attribuite tutte ai Comuni.

Perché, come dice l’art.118 la sussidiarietà non opera solo in senso discendente ma opera

anche in senso ascendente. Questo perché la legge regionale o statale potrebbe rendersi

conto che in alcuni casi determinate funzioni non è possibile attribuirle ai Comuni.

ad.esempio: ci sono, come dice la Costituzione, delle esigenze di esercizio unitario. È

necessario che determinate funzioni vengano esercitate unitariamente da un livello

territoriale più ampio. La preferenza è per il livello umano però se non è possibile per vari

motivi, fra quali sono delle esigenze di esercizio unitario, allora le funzioni si spostano

verso l’alto. In questo caso la sussidiarietà opera in senso ascendente.

Sussidiarietà deriva dal latino, sussidio vuol dire aiuto. Vuol dire che la preferenza è per il

Comune, gli enti territoriali più elevati intervengono soltanto sussidiariamente cioè in

aiuto, qualora il Comune non sia in grado di svolgere le funzioni.

Come si fa a stabilire se il principio di sussidiarietà può operare in senso discendente e se

si può attribuire una funzione al Comune, oppure può operare in senso ascendente,

quindi se bisogna spostare la funzione verso l’alto? E qui ci sono gli altri 2 criteri:

differenziazione e adeguatezza. differenziazione

2 °criterio:principio di differenziazione: vuol dire che nel distribuire le

funzioni amministrative, le leggi statali e regionali devono tenere conto delle differenze

che sussistono anche fra enti dello stesso genere (differenze che esistono fra i vari comuni

e province). Le differenze sono di carattere demografico, geografico(es:in montagna:

Comune di Cortina ha interessi a svolgere funzioni in materia di turismo, in materia di

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attività sportive sciistiche; mentre un Comune che si trova sul mare avrà interessi a

svolgere funzioni in materia di pesca) territoriali, economi.

adeguatezza

3°criterio:principio di adeguatezza: significa che nella distribuzione delle

funzioni amministrative si deve tenere conto dell’adeguatezza a svolgere le funzioni del

livello territoriale di Governo, cioè si deve valutare se un ente è adeguato a svolgere quelle

funzioni. Come si fa a valutare se un ente è adeguato a svolgere una funzione? Si vede

dalle risorse: finanziarie, strutturali, professionali. Tutto questo dovrebbe condure all’

individuazione del livello ottimale di esercizio delle diverse funzioni. Applicando questo

procedimento si dovrebbe giungere ad individuare qual è il livello territoriale di Governo

più adeguato a svolgere ciascuna funzione amministrativa.

L’ultimo comma dell’art.118 (il 4° comma) chiama ancora il principio di sussidiarietà. Si

richiama, però, in un significato diverso rispetto al significato che ha nel 1° comma. Cioè

nel primo comma si richiama la sussidiarietà verticale, che è un criterio che presiede al

riparto delle funzioni amministrative in linea di tipo verticale tra i diversi livelli territoriali

di Governo.

La sussidiarietà di cui parla il 4° comma è diversa, è una sussidiarietà orizzontale. Ecco

perché l’asse cartesiano. Il 4° comma dice che Stato, Regioni e gli altri enti territoriali

devono favorire, nell’esercizio delle funzioni, l’autonoma iniziativa dei cittadini: singoli o

associati. Cioè devono favorire lo svolgimento delle funzioni da parte dei privati. Questa

sussidiarietà(orizzontale) non opera come criterio di distribuzione delle funzioni fra i

diversi enti pubblici territoriali ma è un criterio di distribuzione delle funzioni

amministrative tra il pubblico e il privato.

La sussidiarietà opera sia sul piano verticale: criterio di distribuzione delle funzioni

amministrative fra gli enti pubblici territoriali ma opera anche in senso orizzontale: come

criterio di distribuzione delle funzioni tra il pubblico e il privato. Si fa riferimento alle

autonomie sociali, autonomie funzionali, le università, etc.

La ratio della sussidiarietà orizzontale: la legge statale o regionale attribuisce la funzione

ad uno degli enti territoriali, poi l’ente territoriale valuta se svolgere direttamente la

funzione o se la può rimettere ai privati.

Cosa succede se una materia di competenza regionale, quindi è una legge regionale che

dovrebbe distribuire le funzioni. Che succede se ci sono delle esigenze di esercizio

unitario?

Nel 2002 si fece una legge per le grandi infrastrutture, telefonie, ferrovie, autostrade. Con

questa legge lo Stato assumeva l’esercizio delle funzioni amministrative relative a queste

infrastrutture. Immediatamente le Regioni impugnano questa legge perché dicono che lo

Stato avesse invaso le loro competenze.

La legge 303 del 2003 ha detto: quando si spostano verso l’alto(come in questo caso) le

funzioni amministrative queste si trascinano indietro la funzione legislativa. Quindi

attrazione chiamata in sussidiarietà. Se lo Stato chiamasse l’esercizio delle funzioni

amministrative, di sp

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A.A. 2018-2019
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ceabe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico ed amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Mancini Marco.