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LIMITI
NELL’INTERESSE PUBBLICO
(nell’esercizio della proprietà
deve essere tenuto presente l’interesse generale)
ESPROPRIAZIONE REQUISIZIONE
è l’atto attraverso cui l’autorità amministrativa, è una sottrazione temporanea di un
tramite il potere d’imperio, toglie la proprietà bene, per necessità pubbliche gravi
ad un soggetto per trasferirla ad un altro, e urgenti, in cambio un indennizzo al
normalmente un ente pubblico. proprietario
L’espropriazione può essere attuata, nei casi
previsti dalla legge, per motivi di pubblica
utilità e in cambio di un indennizzo al
proprietario (art. 42 Cost.)
NAZIONALIZZAZIONE DESTINAZIONE DEI SUOLI
espropriazione di attività imprenditoriali se si tratta di per assicurare uno sviluppo armonico
servizi pubblici essenziali o fonti di energia (art.43 dell’utilizzo del suolo, i Comuni, attraverso i
Cost.) Piani Regolatori, stabiliscono la destinazione
dei suoli
LIMITI
NELL’INTERESSE PRIVATO
-
DIVIETO DI ATTI EMULATIVI: atti privi di utilità per il proprietario effettuati con il solo scopo di nuocere o
recare molestia ad altre persone (animus nocendi) (art. 833 c.c.)
-
ACCESSO AL FONDO: possibilità di entrare nel fondo altrui per:
-
esercizio della caccia (art. 842 c.c.)
-
recupero della propria cosa/animale (art.843 c.c.)
-
costruzione di un’opera/muro (art.843 c.c.)
-
RAPPORTI DI VICINATO: DISTANZE LEGALI, LUCI E VEDUTE la legge stabilisce il rispetto di determinate
distanze tra costruzioni, alberi, aperture di finestre….. (artt.873-889-892..c.c.)
-
RAPPORTI DI VICINATO: IMMISSIONI (esalazioni, cattivi odori, rumori…) il proprietario deve tollerare le
immissioni provenienti dai fondi vicini quando non superano la normale tollerabilità vale a dire ciò che può
essere sopportato da una persona media (art. 844 c.c). Il giudice stabilirà se superano il livello di tollerabilità
normale tenendo conto: condizione dei luoghi, il bilanciamento delle esigenze della produzione e delle
esigenze della proprietà, la priorità d’uso. Se superano la normale tollerabilità il giudice può imporre l’adozione
di misure idonee a eliminare o ridurre le immissioni o la cessazione dell’attività
-
ESTENSIONE ORIZZONTALE PROPRIETA’ FONDIARIA si tratta del confine che stabilisce fino a dove si
estende il diritto di proprietà
-
ESTENSIONE VERTICALE PROPRIETA’ FONDIARIA si estende al sottosuolo (ad esclusione delle miniere,
cave e cose con interesse storico, archeologico e artistico) e allo spazio sovrastante. Non è illimitata ma fino
a dove il proprietario ha interesse ad esercitare il suo diritto (vedi art. 840 c.c)
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
A TITOLO DERIVATIVO A TITOLO ORIGINARIO
Acquisto della proprietà di un Acquisto della proprietà di un bene
bene da un’altra persona che ne indipendentemente dal diritto di un
era proprietaria precedente titolare (non esiste un
precedente proprietario del bene oppure
SUCCESSIONE
CONTRATTO esiste ma il suo diritto soccombe di fronte
MORTIS CAUSA
Chi acquista la proprietà al diritto di chi acquista a titolo originario)
della cosa Chi acquista la proprietà
acquista un diritto che ha della cosa
lo stesso contenuto e acquista un diritto che ha OCCUPAZIONE
la stessa ampiezza del lo stesso contenuto e
diritto la stessa ampiezza del
del precedente proprietario INVENZIONE
diritto
del precedente proprietario ACCESSIONE
UNIONE E COMMISTIONE
SPECIFICAZIONE
POSSESSO DI BUONA FEDE DI BENI MOBILI
USUCAPIONE
OCCUPAZIONE (art. 923 c.c.)
Si acquista la proprietà per SI ACQUISTANO PER
OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE LE COSE MOBILI
quando ci si appropria di (gli immobili che non hanno
BENI MOBILI proprietario (vacanti) appartengono
che allo Stato
NON APPARTENGONO A NESSUNO:
il proprietario le ha abbandonate
non hanno mai avuto un proprietario (RES DERELICTAE
(RES NULLIUS) con l’animo di abbandonarle)
È necessario l’impossessamento della cosa (elemento materiale) e l’animus domini (volontà di essere
proprietario)
INVENZIONE (art. 927-928-929-930 c.c.)
Si acquista la proprietà per
INVENZIONE
quando ci si appropria di
BENI MOBILI
che siano stati
SMARRITI
DA ALTRI
La legge stabilisce che l’inventore (colui che ritrova la cosa) deve restituirla al proprietario. Se non si consce il proprietario deve essere
consegnata al sindaco del Comune in ci è avvenuto il ritrovamento che ne darà pubblicità mediante affissione all’albo. Trascorso un
anno dalla pubblicazione se non si presenta nessuno, la proprietà spetta all’inventore; se il proprietario si presenta dimostrando il
proprio diritto il bene gli viene consegnato e si stabilisce un compenso in denaro a favore del ritrovatore (se quesito richiede)
ACCESSIONE ART. 934 c.c.
Qualunque costruzione o opera Il proprietario è tenuto a
RIMBORSARE
SOPRA O SOTTO IL SUOLO All’altro i costi sostenuti, oppure a
APPARTIENE pagargli la somma corrispondente
Al all’aumento dei valore conseguito dal
PROPRIETARIO DEL SUOLO terreno
UNIONE E COMMISTIONE Art. 939 c.c. (Accessione tra due o più beni mobili)
Quando
PIU’ COSE MOBILI,
che appartengono a
PROPRIETARI DIVERSI
SONO UNITE TRA LORO O SI MESCOLANO TRA LORO IN MODO DA FORMARE UN BENE INSEPARABILE
La proprietà può essere Egli dovrà corrispondere agli
COMUNE DEL SOLO PROPRIETARIO PRINCIPALE altri proprietari il valore dei loro
beni
Se tra le cose unite se ne trova una che si possa
considerare principale rispetto alle altre
(anche in considerazione del suo valore economico)
SPECIFICAZIONE Art. 940 c.c.
Quando una persona realizza un’
OPERA CON MATERIALE CHE NON GLI APPARTIENE
La proprietà spetta
Se il valore della materia
Regola generale supera quello della manodopera.
SPECIFICATORE Al PROPRIETARIO DELLA
Lo specificatore dovrà pagare al Che dovrà pagare
MATERIA
proprietario il valore delle materie all’altro il valore del
usate lavoro
POSSESSO DI BUONA FEDE DI BENI MOBILI USUCAPIONE
SI VEDA UNITA’ B2
LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’
Possono essere
AZIONE DI AZIONE NEGATORIA AZIONE DI AZIONE DI
RIVENDICAZIONE REGOLAMENTO APPOSIZIONE
DEI CONFINI DEI TERMINI
AZIONI PETITORIE
Dal latino “potere”= “chiedere”
Azioni che il proprietario può esercitare
VERSO CHIUNQUE,
infranga o limiti il suo diritto di proprietà
Ogni persona in base alle disposizioni dell’art. 24 della Cost., può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti