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2. MATERIA PRIMA SUPERIORE AL VALORE DEL LAVORO ->proprietà: CHI HA
LA PROPRIETA’ DELLA MATERIA PRIMA
N.B. Il legislatore non ha previsto il senso estetico, cioè il caso in cui il bene
trasformato non sia di gradimento del destinatario del bene stesso
2.6 USUCAPIONE
POSSESSO (SITUAZIONE DI FATTO)-------------------------------->USUCAPIONE
(SITUAZIONE DI DIRITTO)
|condizioni:
- IN MANIERA CONTINUATA E ININTERROTTA
- PER 20 ANNI
USUCAPIONE ABBREVIATA:
1) per BENI IMMOBILI (10 ANNI) e per BENI MOBILI REGISTRATI (3 ANNI)
|condizioni:
- BUONA FEDE
- TITOLO IDONEO IN ASTRATTO
- TRASCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI
N.B. Il bene non è res derelicta, perché in quel caso si tratterebbe di
“occupazione”
N.B. La proprietà è imprescrittibile
2) per BENI MOBILI (10 ANNI)
|condizioni:
- BUONA FEDE
PERDITA ED ESTINZIONE DELLA PROPRIETA’
1. TRASFERIMENTO A FAVORE DI TERZI
2. RINUNCIA
2.1 nel caso di beni mobili: PER FACTA CONCLUDENTIA (abbandono del
bene in discarica)
|
RES DELICTA suscettibile di acquisto per occupazione
2.2 nel caso di beni immobili: FORMA SCRITTA + TRASCRIZIONE NEI
PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI
DIFESA DELLA PROPRIETA’
AZIONI PETITORIE: azioni a difesa del diritto di proprietà contro turbative altrui
1. AZIONE DI RIVENDICAZIONE: per chi si afferma proprietario di un bene,
ma non ne ha il possesso
2. AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA’: per chi ha
interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà
su un determinato bene
3. AZIONE NEGATORIA: per il proprietario di un bene al fine di ottenere
l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene
stesso
4. AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI: per i proprietari di due fondi
contigui i quali sono incerti sul confine tra di essi
5. AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI: per chi, presupposta la certezza
del confine, faccia ristabilire i simboli del confine, laddove mancano o
sono divenuti irriconoscibili
IL POSSESSO:
SITUAZIONE DI FATTO (=incapacità naturale)=ESERCIZIO DI UN POTERE DI
FATTO DA PARTE DI UN SOGGETTO CHE ESERCITA IL POTERE IN MANIERA
CONFORME A QUELLO DEL TITOLARE/PROPRIETARIO DI UN BENE
|
Oggetto del possesso: COSE, ad eccezione dei beni demaniali e dei beni del
patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali
|
CORPUS=RELAZIONE MATERIALE CON IL BENE
ANIMUS (REM SIBI HABENDI)=COMPORTAMENTO RILEVABILE ALL’ESTERNO CHE FA PERCEPIRE IL
SOGGETTO COME PROPRIETARIO DEL BENE
Es: sulla cosa smarrita si ha l’animus, ma non il corpus; sulla cosa rubata si ha il corpus, ma non l’animus,
sebbene il ladro si comporta come fosse proprietario del bene stesso
LE SITUAZIONI POSSESSORIE:
a) POSSESSO PIENO o CORPORE ET ANIMO: il soggetto ha la disponibilità di
fatto della cosa e manifesta la volontà di comportarsi, con riferimento al
bene, come proprietario, ad esclusione di qualsiasi altro-
>CORPUS+ANIMUS
Es: situazione di colui che, ritenendosi proprietario di un determinato
bene, ne gode e ne dispone, disconoscendo qualsiasi diritto di terzi sul
bene stesso
b) DETENZIONE: il soggetto ha la disponibilità di fatto della cosa e nel
godimento e nella disposizione del bene riconosce i diritti che spettano
ad altri->CORPUS
Es: situazione dell’inquilino che gode dell’appartamento concessogli in
locazione, ma riconosce che detto appartamento è del proprietario e
rispetta il diritto di quest’ultimo pagandogli un canone di locazione
mensile, trimestrale o annuale
|mutamento in
Possesso=INTERVERSIONE DEL POSSESSO se la modificazione dello stato
psicologico del detentore viene manifestata all’esterno
IN FORZA DI OPPOSIZIONE o CONTRADICTIO: il detentore manifesta
inequivocabilmente l’intenzione di continuare, per il futuro, a tenere la
cosa per sé non più come detentore e in nome del proprietario, bensì
come possessore per conto e in nome proprio
Es: dichiarazione rivolta alla biblioteca, nella quale lo studente neghi di
dover restituire il libro
IN FORZA DI CAUSA PROVENIENTE DA UN TERZO: l’attuale possessore del
bene attribuisce al detentore il diritto corrispondente la propria posizione
possessoria
Es: il ladro, dopo avermi concesso la detenzione del bene perché lo
esamini ai fini dell’acquisto, me lo vende
c) POSSESSO MEDIATO o SOLO ANIMO: il soggetto manifesta la volontà di
comportarsi come proprietario del bene, ma la disponibilità materiale del
bene compete al detentore->ANIMUS, mentre si è momentaneamente
perso il corpus
Es: situazione di colui che, ritenendosi proprietario di un’unità
immobiliare concessa in locazione ad un inquilino, si comporta come suo
proprietario, sebbene la materiale disponibilità della stessa sia
dell’inquilino
LE QUALIFICAZIONI DI:
POSSESSO:
LEGITTIMO: il potere di godere e disporre del bene è esercitato
o dall’effettivo titolare del diritto di proprietà ->SITUAZIONE DI
FATTO=SITUAZIONE DI DIRITTO
ILLEGITTIMO: il potere di godere e disporre del bene è esercitato da
o persona diversa dall’effettivo titolare del diritto di proprietà
->SITUAZIONE DI FATTO=/SITUAZIONE DI DIRITTO
ILLEGITTIMO DI BUONA FEDE: il possessore ha acquisito la
o materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto
(es: porto a casa un quadro, acquistato presso una nota casa
d’aste, senza aver ragione per sospettarne la provenienza furtiva)
->SITUAZIONE DI FATTO=apparente SITUAZIONE DI DIRITTO per
buona fede
ILLEGITTIMO DI MALA FEDE: il possessore ha acquisito la materiale
o disponibilità del bene, conoscendo il difetto del proprio titolo
d’acquisto (es: occupo abusivamente un appezzamento di terreno,
che mi è noto appartenere ad un terzo) ->SITUAZIONE DI
FATTO=apparente SITUAZIONE DI DIRITTO per mala fede
ILLEGITTIMO VIZIOSO: il possessore ha acquisito la materiale
o disponibilità del bene non solo in mala fede, ma addirittura con la
violenza (es: mediante furto o rapina) ->SITUAZIONE DI
FATTO=apparente SITUAZIONE DI DIRITTO per mala fede e violenza
DETENZIONE:
QUALIFICATA: il detentore ha acquisito la materiale disponibilità del
o bene nell’interesse proprio (es: affittuario di un appartamento)
NON QUALIFICATA: il detentore ha acquisito la materiale
o disponibilità del bene per ragioni di ospitalità, di servizio o di lavoro
(es: amico accolto nel mio appartamento; autista cui affido la mia
autovettura perché la guidi al posto mio; meccanico cui affido la
mia autovettura per la riparazione)
L’ACQUISTO DEL POSSESSO:
a) IN MODO ORIGINARIO: apprensione della cosa contro o senza la volontà
dell’eventuale precedente possessore (es: appropriazione di
un’autovettura incustodita)
b) IN MODO DERIVATIVO/TRADITIO FICTA: consegna materiale o simbolica
del bene da parte del precedente al nuovo possessore (es: consegna di
un appartamento mediante la dazione delle chiavi)
|
- TRADITIO BENI MANU: il detentore acquista il possesso del bene (es: il
proprietario vende la casa all’inquilino, che da detentore diviene
possessore, pur non mutando la propria relazione materiale)
- COSTITUTIO POSSESSORIO: il possessore, perdendo il possesso,
acquista la detenzione del bene (es: chi acquista un immobile lo
concede temporaneamente al venditore, quest’ultimo conserva la
relazione materiale con il bene quale detentore, ma perde il possesso
che d’ora in poi spetta all’acquirente)
LA PERDITA DEL POSSESSO:
DEFINITIVA IRREPERIBILITA’ OD IRRECUPERABILITA’ DA PARTE DEL POSSESSORE
DEL CORPUS E/O DELL’ANIMUS
n.b. per la perdita del possesso non è sufficiente una semplice dimenticanza
momentanea del bene né, tantomeno, un occasionale distacco fisico dalla cosa
LA SUCCESSIONE O L’ACCESSIONE NEL POSSESSO
- SUCCESSIONE NEL POSSESSO: alla morte del possessore, il possesso
continua in capo al suo successore, cioè l’erede ->APPLICABILE SOLO
AI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE (EREDI)
- ACCESSIONE DEL POSSESSO: l’acquirente acquista un possesso
nuovo, diverso da quello del suo dante causa->APPLICABILE SOLO A
CHI ACQUISTA IL POSSESSO IN FORZA DI UN TITOLO ASTRATTAMENTE
IDONEO
|
Il successore a titolo particolare può sommare al periodo in cui ha egli
stesso posseduto, anche il periodo durante il quale hanno posseduto i
suoi danti causa. Questa sommatoria dei due o più periodi può
risultare utile ai fini dell’usucapione, dell’azione di rivendicazione,
dell’azione di manutenzione, ossia ogni qual volta che assuma rilievo
la durata del possesso.
Es: Se compero un bene mobile da chi so non esserne proprietario, mi
potrà convenire, ai fini dell’acquisto della proprietà del bene, invocare
l’accessione del possesso, onde poter sommare a quella del mio
possesso la durata del possesso del mio dante causa ai fini del
computo del tempo necessario per l’usucapione.
GLI EFFETTI DEL POSSESSO
1. L’ACQUISTO DEI FRUTTI ED IL RIMBORSO DELLE SPESE:
- il possessore illegittimo è tenuto a restituire al titolare del diritto
non solo il bene, ma anche i frutti prodotti dal bene a partire dal
momento in cui ha avuto inizio il suo possesso
|rimborso/indennizzo:
nella minor somma tra lo speso ed il migliorato
- il possessore illegittimo di buona fede ha diritto di tenere per sé
tutti i frutti percepiti anteriormente alla proposizione della
relativa domanda giudiziale (solo i frutti percepiti durante alla
lite spettano al titolare del diritto reale)
|rimborso/indennità:
nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per
effetto dei miglioramenti
2. L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ IN FORZA DEL POSSESSO (ART.1153 C.C.
POSSESSO VALE TITOLO):
|soggetti:
BENI MOBILI NON REGISTRATI
|condizioni:
- BENI MOBILI
- ACQUISTO A NON DOMINO
- IN BUONA FEDE:
La buona fede è presunta; incombe su chi intenda
contestarne l’acquisto l’onere di provare la mala fede del
possessore
La buona fede è sufficiente al momento dell’acquisto; se si
viene a conoscenza dell’illecito dopo il contratto in buona
fede, non si perde la proprietà del bene stesso
- TITOLO IDONEO IN ASTRATTO: atto che contiene tutti gli
elementi necessari per la sua validità, ma che non può produrre
i suoi effetti tipici perché l’alienante non ha il potere di disporre
del diritto