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Il possesso

Articolo 1140: articolo sul possesso

Il possesso è il potere che si esercita su una cosa. È una situazione di fatto (ciò che emerge) che si contrappone ad una di diritto sottesa al vero e proprio diritto. Situazione di fatto vuol dire che io mi comporto come se ne fossi proprietario. Di solito chi esercita il potere su una cosa corrisponde anche un diritto. Da questa idea di corrispondenza ordinaria, il legislatore tutela il possesso che nel nostro ordinamento viene esercitato sia la situazione di fatto anche contro il legittimo proprietario e anche la situazione di diritto nel caso in cui le due situazioni corrispondono.

Ragioni della tutela

  • Normalmente alla situazione di fatto corrisponde quella di diritto. La tutela possessoria è rapida e efficace rispetto a quelle petitorie. Il proprietario può esercitare azione di reintegrazione e rivendicazione. Il proprietario deve dare la prova della proprietà a titolo originario, invece in questa azione si tutela chi agisce senza chiedere alcuna prova. L’azione di rivendicazione ha come presupposto dell’esercizio la prova a titolo originario, spesso nell’usucapione; ma chi ha subito uno sfoglio agisce con una azione di reintegrazione. Es. frequenza radio utilizzata da un altro emittente: si applica l’azione di reintegrazione; l’azione possessoria garantisce tutela rapida e immediata.
  • Per la pace sociale: non posso come proprietario reagire all’azione di chi mi sottrae un bene o disturba il mio godimento del diritto, se l’ordinamento non intervenisse il possessore anche se illegittimo, il legislatore non garantirebbe la pace sociale rimandando successivamente l’indagine sul merito e quindi se esiste o meno il diritto.
  • L’ordinamento è favorevole a chi utilizza in maniera fruttuosa il bene. Da questo deriva una posizione comoda per il possessore. Il possessore non deve dare ragioni sul possesso della cosa, ma il proprietario dovrà applicarsi per riottenerla: comoda possessionis. Questa tutela vale anche contro il proprietario che dovrà affrontare il giudizio con una azione possessoria. E il possessore dovrà avere un rimborso delle spese.

Distinzione tra possesso e detenzione

Potere sulla cosa: possesso minore. Diritto di proprietà: possesso pieno. In passato una dottrina ritiene che distinguere possesso e detenzione si debba fare secondo due elementi:

  • Oggettivo: il fatto che ci sia una materiale apprensione della cosa, facilmente accertabile all’esterno.
  • Soggettivo: ovvero psicologico e quindi come si comporta il soggetto verso la cosa.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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