Il possesso definizione
Il possesso non è un diritto, ma una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici: è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La legge riconosce e disciplina il possesso, tutelando colui che lo esercita dalle ingerenze altrui, presumendo che allo stato di fatto corrisponda anche l'esistenza di un diritto tale da legittimarlo.
Possesso e detenzione
Il possesso si distingue dalla detenzione, perché questa non è accompagnata dall'intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa: la detenzione consiste nell’avere la possibilità di utilizzare la cosa tutte le volte che si voglia pur riconoscendo che essa è di altri.
Possesso pieno
Una persona può essere allo stesso tempo possessore e detentore, come chi ha la proprietà di una cosa e la tiene nella sua disponibilità materiale: ecco il possesso pieno. Il possesso pieno consiste nell’avere la disponibilità di fatto della cosa e nella volontà del soggetto, che detiene la cosa, di comportarsi come proprietario.
Possesso mediato
Il possessore di un bene possiede il suddetto bene mediante un’altra persona: ecco il possesso mediato. Il possessore-proprietario non detiene il bene, non ha l’immediata disponibilità fisica del bene; tuttavia, non perde il possesso del bene per questo. L’altra persona non è posseditrice del bene: in virtù di un contratto, di un diritto, ha la facoltà di utilizzare il bene. Il detentore detiene il bene. Esempio: un appartamento dato in locazione = l’inquilino (il locatario) è detentore, il proprietario (il locatore) è e resta possessore.
Tutela del possesso
Numerose sono le ragioni che giustificano la tutela del possesso. La legge tutela innanzitutto il titolare del diritto che, normalmente, è anche il possessore della cosa (cioè, di fatto, ne gode): la legge difende l’interesse a conservare lo status quo. La tutela possessoria è rapida poiché non richiede che il soggetto dia anche la prova, a volte complessa, del proprio diritto. La legge assicura al possessore e al detentore una protezione provvisoria, che cadrà allorché risulti la mancanza del diritto soggettivo nel possessore.
Ius Possidendi e Ius Possessionis
Ius Possessionis = designa l’insieme dei vantaggi che il possesso genera a favore del possessore e il diritto alla tutela possessoria;
Ius Possidendi = designa il diritto di chi abbia effettivamente titolo a possedere la cosa. Nota bene: il ladro ha lo Ius Possessionis, ma non lo Ius Possidendi poiché spetta al proprietario.
Acquisto del possesso
L’acquisto del possesso può avvenire in due modi:
- Acquisto a titolo originario (art. 1144 c.c.) = è necessario appropriarsi della cosa o esercitare su di essa dei poteri di fatto corrispondenti a quelli che spettano al titolare di un diritto reale di godimento; non sono idonei all'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, ossia quando chi potrebbe impedire l’acquisto se ne astiene per amicizia, gentilezza, buon vicinato. Esempio: se il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo giardino, questo non lo farà diventare possessore;
- Acquisto a titolo derivato = avviene in tre modi:
- Attraverso la consegna = consegna effettiva del bene (tradizione) in cui il bene è materialmente consegnato al nuovo possessore e/o consegna simbolica (tradizione simbolica) in cui non si consegna il bene ma un oggetto che lo rappresenti (es.: chiavi per un immobile, documenti ecc.);
- Per successione (art. 1146, comma 1 c.c.) = l'erede continua il possesso del suo dante causa con effetto dalla apertura della successione, con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto = l'erede diverrà possessore in seguito all