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ACQUISTO DEL POSSESSO
L’acquisto del possesso può avvenire in due modi:
• acquisto a titolo originario (art. 1144 c.c.) = è necessario appropriarsi della
cosa o esercitare su di essa dei poteri di fatto corrispondenti a quelli che
spettano al titolare di un diritto reale di godimento; non sono idonei
all'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, ossia quando
chi potrebbe impedire l’acquisto se ne astiene per amicizia, gentilezza, buon
vicinato; ES.: se il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo
giardino, questo non lo farà diventare possessore;
• acquisto a titolo derivato = avviene in tre modi:
1. attraverso la consegna = consegna effettiva del bene (tradizione) in cui
il bene è materialmente consegnato al nuovo possessore e/o
consegna simbolica (tradizione simbolica) in cui non si consegna il
bene ma un oggetto che lo rappresenti (es.: chiavi per un immobile,
documenti ecc.);
2. per successione (art. 1146, comma 1 c.c.) = l'erede continua il
possesso del suo dante causa con effetto dalla apertura della
successione, con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto =
l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione dell’eredità, con
buona o mala fede, viziosità o meno;
3. per accessione (art. 1146, comma 2 c.c.) = applicabile solo a chi
acquista il possesso a titolo particolare, es.: compratore, purché
acquisti egli stesso il possesso; egli acquista un possesso nuovo,
qualitativamente diverso, ovvero esso non rappresenta la
continuazione del possesso del dante causa, e pertanto può essere in
buona fede benché il suo dante causa fosse in mala fede, e/o
viceversa.
N.B. = quando il possesso viene acquistato da più persone insieme si ha il
compossesso.
PERDITA DEL POSSESSO
La perdita del possesso si verifica con il venir meno di uno o entrambi gli elementi da
cui è composto: o della disponibilità della cosa (corpo) o la volontà di detenere la
cosa (anima).
Il possesso delle cose mobili si perde quando esse sono uscite dalla custodia del
possessore in modo permanente.
Per i beni immobili, la conservazione può avvenire anche solo per la persistenza
dell’anima, nonostante si sia perduta la disponibilità fisica, limitatamente al periodo di
tempo entro cui si può esercitare l’azione di spoglio (un anno).
POSSESSO IN BUONA FEDE
Si ritiene un possessore in buona fede chi ritiene di comportarsi correttamente, di
possedere in conformità a un diritto che gli spetta. (art. 1147 c.c.)
Il titolare è sempre un possessore in buona fede; chi invece possiede una cosa senza
avere un corrispondente diritto, è possessore in buona fede solo se ignora che il
possesso da egli esercitato lede l’altrui diritto, purché la sua ignoranza non derivi da
colpa grave.
La buona fede, in materia di possesso, si presume. (art. 1147, comma 3 c.c.) Sarà, in
altre parole, chi la contesta a dover provare la mala fede del possessore. Per aversi
buona fede basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito.
EFFETTI DEL POSSESSO
Il possesso è uno stato di fatto che produce effetti giuridici, e soprattutto quando il
possessore non è titolare del diritto reale.
Si ha la restituzione della cosa al proprietario, quando il possessore restituisce la
cosa al proprietario:
• con la cosa egli deve restituire anche i frutti da lui raccolti o persi per
negligenza; quindi in proposito si distingue tra possessore in:
1. mala fede = deve restituire i frutti dal momento dell’acquisto del
possesso;
2. buona fede = restituisce solo i frutti percepiti dopo la domanda
giudiziale di rivendicazione, mentre fa suoi i frutti naturali maturati fino al
giorno della suddetta domanda e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.
• deve restituire i frutti indebitamente percepiti ma ha diritto, entro i limiti
del loro valore, al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il
raccolto e per le riparazioni ordinarie;
• ha diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, per i
miglioramenti e le addizioni.
Le spese si dividono in:
• necessarie = servono per la produzione dei frutti; il possessore tenuto
alla restituzione dei frutti, o perché in mala fede o perché si tratta di frutti
percepiti dopo la domanda giudiziale, ha diritto al rimborso delle spese (art.
1149 c.c.); queste spese di suddividono in:
1. ordinarie = servono per le riparazioni ordinarie e sono rimborsabili solo
quando il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti (se è tenuto alla
restituzione solo dalla domanda giudiziale il rimborso avviene limitatamente a
tale periodo) (art. 1150, comma 4 c.c.);
2. straordinarie = spese sostenute per i miglioramenti e le addizioni;
devono essere rimborsate sia al possessore in mala fede sia a quello in buona
fede in quanto superano il limite della conservazione della cosa e delle sue
utilità.
• utili = riguardano i miglioramenti e le addizioni che hanno aumentato il
valore della cosa; il rimborso è dovuto sia al possessore in mala fede sia a
quello in buona fede, purché questi sussistano al tempo della restituzione;
• voluttuarie = non rimborsabili, che soddisfano bisogni non
indispensabili.
POSSESSO VALE TITOLO: possesso in buona fede di beni mobili
Il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà, per effetto del
possesso, immediatamente, cioè nel momento stesso in cui la riceve in consegna
e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in
forza di un "titolo astrattamente idoneo"; titolo idoneo è, ad esempio, il contratto di
compravendita, in quanto ha l’effetto di trasferire un diritto reale.
Condizioni:
• l’acquirente deve aver stipulato un valido accordo, cioè deve poter
vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.);
• l’acquirente deve aver già acquistato il possesso del bene;
• l’acquirente deve essere in buona fede al momento in cui il bene gli
viene consegnato (art. 1147, comma 2 c.c.); la buona fede è esclusa se
l’acquirente conosce l’illegittima provenienza della cosa o quando ritiene che
colui da chi l’ha acquistata o un precedente possessore sia diventato nel
frattempo proprietario ( art. 1154 c.c.).
CONFLITTO TRA ACQUIRENTI DI COSE MOBILI (art. 1155 c.c.)
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione e/o il trasferimento di un diritto reale, è sufficiente il
consenso: non occorre la consegna della cosa.
Ma può darsi che taluno alieni la stessa cosa a più persone o costituisca lo stesso
diritto a favore di più persone: in questo caso, l’articolo stabilisce che, tra queste
persone, quella che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre,
anche se il suo titolo è di data posteriore.
IL REGIME DEI BENI MOBILI REGISTRATI e DELLE UNIVERSALITÀ DI
MOBILI
I principi riguardanti agli effetti del possesso in buona fede non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 1156 c.c.).
Perché?
• per i beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aerei, autoveicoli ecc.)
trovano applicazione i principi relativi alla trascrizione, in base ai quali viene
tutelato non chi acquista il possesso in buona fede, ma chi acquista da chi può
vantare un titolo di acquisto trascritto, purché a sua volta provveda alla
trascrizione del suo titolo d’acquisto;
• per le universalità di mobili (biblioteche, pinacoteche, greggi ecc.) non
sempre si verifica l’ipotesi di un’alienazione a non domino ( = da chi non è
padrone) a favore di un acquirente in buona fede: il possesso dell'universalità
spetta a colui che per primo ne ha fatto l’acquisto, anche se non ne ha
conseguito ancora il possesso e questo sia stato poi (fraudolentemente)
trasferito ad altra persona.
AZIONI POSSESSORIE e AZIONI PETITORIE
Le azioni possessorie sono azioni previste dal legislatore allo scopo di accordare una
protezione, seppur provvisoria, al possessore che sia disturbato nell'esercizio del
proprio diritto di possesso di un bene, a prescindere dal fatto che il suo possesso sia
conforme o no ad un diritto e perfino se l’azione sia esperita contro lo stesso
proprietario.
Le azioni petitorie possono essere fatte valere solo da chi sia titolare del diritto di
proprietà o di un diritto reale di godimento, indipendentemente dal fatto che l’attore
abbia, oppure no, il possesso del bene.
N.B. = chi soccombe nel giudizio possessorio può vincere nel giudizio petitorio, dove
ha l’onere di dare prova del diritto di cui si pretende titolare.
AZIONE DI REINTEGRAZIONE o DI SPOGLIO (art. 1168 c.c.)
L'azione di reintegrazione o spoglio rientra nella categoria delle azioni a difesa del
possesso; consente al possessore di domandare, mediante un procedimento più
semplice e più veloce rispetto a quello ordinario, di essere reintegrato nel possesso
del bene nei confronti di colui che abbia violentemente o occultamente privato il
possessore o il detentore del suo diritto.
Per spoglio si intende la sottrazione della disponibilità del bene.
Lo spoglio si qualifica violento in presenza di un'attività, sia pur priva di azioni
materialmente violente, manifestamente in contrasto con la volontà, espressa o
presunta, del possessore.
Lo spoglio, invece, è clandestino se compiuto all'insaputa del possessore anche se
realizzato con atti manifesti conosciuti da terzi; es.: in assenza dell’inquilino, il
locatore si introduce nella stanza a lui affittata e ne asporta qualcosa.
L'azione si rivolge contro l'autore dello spoglio, anche se quest'ultimo abbia cessato
di possedere il bene.
La legittimazione attiva ad esercitare l’azione spetta non solo al possessore, ma pure
a chi abbia il possesso a titolo di usufruttuario o di una servitù.
La legittimazione passiva riguarda l’autore dello spoglio, ma può essere esperita
anche contro chi abbia sostituito nel possesso lo spoliator ( = autore materiale dello
spoglio), acquistando da questo il bene con la consapevolezza dell’avvenuto spoglio;
l’azione non sarà esperibile contro un acquirente in buona fede, al quale non si
potrebbe chiedere la restituzione del possesso; lo spogliato potrà agire contro lo
spoliator con l’azione di risarcimento del danno subito; lo spogliato potrà agire contro
l’acquirente con l’azione petitoria, detta rei vindicatio, a condizione