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ACQUISTO DEL POSSESSO

L’acquisto del possesso può avvenire in due modi:

• acquisto a titolo originario (art. 1144 c.c.) = è necessario appropriarsi della

cosa o esercitare su di essa dei poteri di fatto corrispondenti a quelli che

spettano al titolare di un diritto reale di godimento; non sono idonei

all'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, ossia quando

chi potrebbe impedire l’acquisto se ne astiene per amicizia, gentilezza, buon

vicinato; ES.: se il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo

giardino, questo non lo farà diventare possessore;

• acquisto a titolo derivato = avviene in tre modi:

1. attraverso la consegna = consegna effettiva del bene (tradizione) in cui

il bene è materialmente consegnato al nuovo possessore e/o

consegna simbolica (tradizione simbolica) in cui non si consegna il

bene ma un oggetto che lo rappresenti (es.: chiavi per un immobile,

documenti ecc.);

2. per successione (art. 1146, comma 1 c.c.) = l'erede continua il

possesso del suo dante causa con effetto dalla apertura della

successione, con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto =

l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione dell’eredità, con

buona o mala fede, viziosità o meno;

3. per accessione (art. 1146, comma 2 c.c.) = applicabile solo a chi

acquista il possesso a titolo particolare, es.: compratore, purché

acquisti egli stesso il possesso; egli acquista un possesso nuovo,

qualitativamente diverso, ovvero esso non rappresenta la

continuazione del possesso del dante causa, e pertanto può essere in

buona fede benché il suo dante causa fosse in mala fede, e/o

viceversa.

N.B. = quando il possesso viene acquistato da più persone insieme si ha il

compossesso.

PERDITA DEL POSSESSO

La perdita del possesso si verifica con il venir meno di uno o entrambi gli elementi da

cui è composto: o della disponibilità della cosa (corpo) o la volontà di detenere la

cosa (anima).

Il possesso delle cose mobili si perde quando esse sono uscite dalla custodia del

possessore in modo permanente.

Per i beni immobili, la conservazione può avvenire anche solo per la persistenza

dell’anima, nonostante si sia perduta la disponibilità fisica, limitatamente al periodo di

tempo entro cui si può esercitare l’azione di spoglio (un anno).

POSSESSO IN BUONA FEDE

Si ritiene un possessore in buona fede chi ritiene di comportarsi correttamente, di

possedere in conformità a un diritto che gli spetta. (art. 1147 c.c.)

Il titolare è sempre un possessore in buona fede; chi invece possiede una cosa senza

avere un corrispondente diritto, è possessore in buona fede solo se ignora che il

possesso da egli esercitato lede l’altrui diritto, purché la sua ignoranza non derivi da

colpa grave.

La buona fede, in materia di possesso, si presume. (art. 1147, comma 3 c.c.) Sarà, in

altre parole, chi la contesta a dover provare la mala fede del possessore. Per aversi

buona fede basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito.

EFFETTI DEL POSSESSO

Il possesso è uno stato di fatto che produce effetti giuridici, e soprattutto quando il

possessore non è titolare del diritto reale.

Si ha la restituzione della cosa al proprietario, quando il possessore restituisce la

cosa al proprietario:

• con la cosa egli deve restituire anche i frutti da lui raccolti o persi per

negligenza; quindi in proposito si distingue tra possessore in:

1. mala fede = deve restituire i frutti dal momento dell’acquisto del

possesso;

2. buona fede = restituisce solo i frutti percepiti dopo la domanda

giudiziale di rivendicazione, mentre fa suoi i frutti naturali maturati fino al

giorno della suddetta domanda e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.

• deve restituire i frutti indebitamente percepiti ma ha diritto, entro i limiti

del loro valore, al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il

raccolto e per le riparazioni ordinarie;

• ha diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, per i

miglioramenti e le addizioni.

Le spese si dividono in:

• necessarie = servono per la produzione dei frutti; il possessore tenuto

alla restituzione dei frutti, o perché in mala fede o perché si tratta di frutti

percepiti dopo la domanda giudiziale, ha diritto al rimborso delle spese (art.

1149 c.c.); queste spese di suddividono in:

1. ordinarie = servono per le riparazioni ordinarie e sono rimborsabili solo

quando il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti (se è tenuto alla

restituzione solo dalla domanda giudiziale il rimborso avviene limitatamente a

tale periodo) (art. 1150, comma 4 c.c.);

2. straordinarie = spese sostenute per i miglioramenti e le addizioni;

devono essere rimborsate sia al possessore in mala fede sia a quello in buona

fede in quanto superano il limite della conservazione della cosa e delle sue

utilità.

• utili = riguardano i miglioramenti e le addizioni che hanno aumentato il

valore della cosa; il rimborso è dovuto sia al possessore in mala fede sia a

quello in buona fede, purché questi sussistano al tempo della restituzione;

• voluttuarie = non rimborsabili, che soddisfano bisogni non

indispensabili.

POSSESSO VALE TITOLO: possesso in buona fede di beni mobili

Il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà, per effetto del

possesso, immediatamente, cioè nel momento stesso in cui la riceve in consegna

e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in

forza di un "titolo astrattamente idoneo"; titolo idoneo è, ad esempio, il contratto di

compravendita, in quanto ha l’effetto di trasferire un diritto reale.

Condizioni:

• l’acquirente deve aver stipulato un valido accordo, cioè deve poter

vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.);

• l’acquirente deve aver già acquistato il possesso del bene;

• l’acquirente deve essere in buona fede al momento in cui il bene gli

viene consegnato (art. 1147, comma 2 c.c.); la buona fede è esclusa se

l’acquirente conosce l’illegittima provenienza della cosa o quando ritiene che

colui da chi l’ha acquistata o un precedente possessore sia diventato nel

frattempo proprietario ( art. 1154 c.c.).

CONFLITTO TRA ACQUIRENTI DI COSE MOBILI (art. 1155 c.c.)

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa

determinata, la costituzione e/o il trasferimento di un diritto reale, è sufficiente il

consenso: non occorre la consegna della cosa.

Ma può darsi che taluno alieni la stessa cosa a più persone o costituisca lo stesso

diritto a favore di più persone: in questo caso, l’articolo stabilisce che, tra queste

persone, quella che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre,

anche se il suo titolo è di data posteriore.

IL REGIME DEI BENI MOBILI REGISTRATI e DELLE UNIVERSALITÀ DI

MOBILI

I principi riguardanti agli effetti del possesso in buona fede non si applicano alle

universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 1156 c.c.).

Perché?

• per i beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aerei, autoveicoli ecc.)

trovano applicazione i principi relativi alla trascrizione, in base ai quali viene

tutelato non chi acquista il possesso in buona fede, ma chi acquista da chi può

vantare un titolo di acquisto trascritto, purché a sua volta provveda alla

trascrizione del suo titolo d’acquisto;

• per le universalità di mobili (biblioteche, pinacoteche, greggi ecc.) non

sempre si verifica l’ipotesi di un’alienazione a non domino ( = da chi non è

padrone) a favore di un acquirente in buona fede: il possesso dell'universalità

spetta a colui che per primo ne ha fatto l’acquisto, anche se non ne ha

conseguito ancora il possesso e questo sia stato poi (fraudolentemente)

trasferito ad altra persona.

AZIONI POSSESSORIE e AZIONI PETITORIE

Le azioni possessorie sono azioni previste dal legislatore allo scopo di accordare una

protezione, seppur provvisoria, al possessore che sia disturbato nell'esercizio del

proprio diritto di possesso di un bene, a prescindere dal fatto che il suo possesso sia

conforme o no ad un diritto e perfino se l’azione sia esperita contro lo stesso

proprietario.

Le azioni petitorie possono essere fatte valere solo da chi sia titolare del diritto di

proprietà o di un diritto reale di godimento, indipendentemente dal fatto che l’attore

abbia, oppure no, il possesso del bene.

N.B. = chi soccombe nel giudizio possessorio può vincere nel giudizio petitorio, dove

ha l’onere di dare prova del diritto di cui si pretende titolare.

AZIONE DI REINTEGRAZIONE o DI SPOGLIO (art. 1168 c.c.)

L'azione di reintegrazione o spoglio rientra nella categoria delle azioni a difesa del

possesso; consente al possessore di domandare, mediante un procedimento più

semplice e più veloce rispetto a quello ordinario, di essere reintegrato nel possesso

del bene nei confronti di colui che abbia violentemente o occultamente privato il

possessore o il detentore del suo diritto.

Per spoglio si intende la sottrazione della disponibilità del bene.

Lo spoglio si qualifica violento in presenza di un'attività, sia pur priva di azioni

materialmente violente, manifestamente in contrasto con la volontà, espressa o

presunta, del possessore.

Lo spoglio, invece, è clandestino se compiuto all'insaputa del possessore anche se

realizzato con atti manifesti conosciuti da terzi; es.: in assenza dell’inquilino, il

locatore si introduce nella stanza a lui affittata e ne asporta qualcosa.

L'azione si rivolge contro l'autore dello spoglio, anche se quest'ultimo abbia cessato

di possedere il bene.

La legittimazione attiva ad esercitare l’azione spetta non solo al possessore, ma pure

a chi abbia il possesso a titolo di usufruttuario o di una servitù.

La legittimazione passiva riguarda l’autore dello spoglio, ma può essere esperita

anche contro chi abbia sostituito nel possesso lo spoliator ( = autore materiale dello

spoglio), acquistando da questo il bene con la consapevolezza dell’avvenuto spoglio;

l’azione non sarà esperibile contro un acquirente in buona fede, al quale non si

potrebbe chiedere la restituzione del possesso; lo spogliato potrà agire contro lo

spoliator con l’azione di risarcimento del danno subito; lo spogliato potrà agire contro

l’acquirente con l’azione petitoria, detta rei vindicatio, a condizione

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Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly_Reb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Gardella Tedeschi Bianca.