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Il possesso e il potere sulla cosa

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio nella proprietà o di altro diritto reale, come descritto nell'articolo 1140 del codice civile. Coltivare un uliveto, raccogliere le olive per produrre olio, costruirvi una casetta per concederla in locazione sono tutte forme di esercizio di un potere di godimento sul terreno. Se in genere tale potere sul bene trova il proprio fondamento nella titolarità del corrispondente diritto reale, può accadere che questo venga esercitato da un soggetto che non è titolare del corrispondente diritto reale.

In questo caso, il soggetto che non ha diritti sulla cosa usurpa le prerogative del titolare del diritto, facendo sul bene ciò che è solo il titolare di un diritto può fare. Da qui la distinzione fra situazione di diritto (proprietà o altro diritto reale) e situazione di fatto, il possesso, perché indipendente dalla titolarità di un diritto. L'indipendenza è data dal fatto che il possessore del bene, cioè colui che usa il bene, può farlo anche in mancanza di un diritto reale.

Distinzione tra possessore e proprietario

Nel caso della proprietà sul bene, si deve distinguere tra i casi in cui il possessore è anche proprietario (possesso titolato), da quelli in cui il possessore non è proprietario. Quest'ultimo è il tipico caso del ladro il cui possesso è, per contro, non titolato. Il possesso non è senza tutela ma è produttivo di effetti giuridici. Esso è una situazione di fatto giuridicamente rilevante nel senso che è produttivo di una serie di effetti (ad esempio l'acquisto per usucapione) e a certe condizioni perfino meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Elementi del possesso

Il possesso si differenzia dalle altre forme giuridiche di uso del bene perché non necessariamente si basa sulla titolarità di un diritto ma richiede solo la materiale disponibilità del bene. Secondo la tradizionale teoria, perché ci si trovi di fronte a una situazione di possesso sono necessari due elementi:

  • Corpus: La materiale disponibilità del bene (elemento oggettivo).
  • Animus: L'intenzione del possessore di usare la cosa come se ne fosse proprietario, usufruttuario (elemento soggettivo). È proprio l'animus che distingue il possesso dalla detenzione.

Il detentore avrebbe la materiale disponibilità della cosa ma, diritto abita l'appartamento, senza però nell'usarla riconoscerebbe l'altrui diritto (locatario voler usurpare le prerogative del proprietario).

Possesso e detenzione

Possesso e detenzione si distinguono in ragione di ciò, mentre i poteri esercitati dal detentore derivano da un titolo costitutivo (contratto di locazione), il potere esercitato dal possessore trova la legittimazione soltanto in sé stessi nel senso di essere nella propria misura nell’astratto concreto esercitati e richiamo alla proprietà o di altro diritto reale, contenuto nell’art. 1140 del codice civile. Per questo motivo, mentre i comportamenti di chi possiede sono tipici di chi ritiene di avere un diritto reale sulla cosa, i comportamenti di chi detiene sono tipici di chi riconosce che altri ha un diritto reale sulla stessa e che la sua posizione è subordinata e derivata da quella di un altro soggetto.

Mutamento della detenzione in possesso

Perché un soggetto che ha la materiale disponibilità della cosa (corpus) passi dal detenerla a possederla (mutamento della detenzione in possesso) non è sufficiente che lo voglia ma è necessario che si verifichi un fatto obiettivo:

  • Il mutamento del titolo - che gli attribuisce il potere sulla cosa e ne giustifica l’esercizio (locatario che in virtù di una donazione ne diventa proprietario).
  • L'adozione di un comportamento che sia incompatibile con il fatto di riconoscere un altrui diritto reale sul bene (opposizione contro il possessore, locatario che rifiuti di pagare il canone di affitto). Questo è un chiaro segnale che non si riconosce più un diritto di altri sulla cosa.

Possesso e detenzione dello stesso bene possono coesistere in capo a diversi soggetti. La circostanza che uno non abbia la materiale disponibilità della cosa non esclude che la possieda. È necessario che lui non perda il potere di controllo sulla cosa e che colui che ne ha materialmente la disponibilità gli riconosca un diritto assoluto sul bene (possesso mediato indiretto). Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa, come previsto nell'articolo 1140 comma 2.

Presunzioni di possesso

Mentre la detenzione deve essere provata esibendo il titolo, il possesso si presume. Questa presunzione può essere vinta provando la detenzione, anche solo agli inizi. È sufficiente, infatti, che si provi che colui il quale ha la materiale disponibilità del bene ha cominciato ad esercitare tale potere semplicemente come detentore (presunzione di possesso).

  • Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio (presunzione di possesso intermedio).
  • Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che abbia posseduto dalla data del titolo (presunzione di possesso anteriore).

Detenzione qualificata e non qualificata

In dottrina si distingue la detenzione qualificata, quando il detentore detiene la cosa a titolo di diritto personale di godimento, dalla detenzione non qualificata nel caso in cui il detentore detiene la cosa per ragioni di ospitalità o di servizio. In base all’articolo 1140 del codice civile, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio nella proprietà o di altro diritto reale. Perciò il comportamento esercitato di fatto dal possessore potrà essere quello corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o del diritto di usufrutto, di servitù, a prescindere dal fatto che chi lo esercita sia effettivamente titolare di un tale diritto reale.

Tipi di possesso

Esistono, quindi, vari tipi di possesso ai quali ci si riferisce con l'espressione "possesso titolo di proprietà", a titolo di usufrutto. Un medesimo soggetto può possedere lo stesso bene nel tempo a vario titolo. Può iniziare a possedere un titolo di usufrutto e arrivare poi a possedere uti domini. La situazione sarà sempre possessoria, ma cambierà solo il tipo di comportamento posto in essere sul bene e quindi il titolo di possesso. Il titolo del possesso muta o per causa proveniente da un terzo, o in forza di opposizione da lui fatta contro il proprietario.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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