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L'esclusiva si estende inoltre agli atti preparatori, quali in particolare la

pubblicità del prodotto contraffatto o la sua detenzione.

Inoltre si ha contraffazione indiretta nel caso di chi, pur non realizzando il

prodotto finito o non attuando il procedimento brevettato, produca e/o fornisca

a terzi, non autorizzati ad utilizzare l'invenzione brevettata, i mezzi (di per sé

non brevettati, ma) relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e

necessari alla sua attuazione, qualora chi fornisca tali mezzi sia a

conoscenza, o possa esserlo con l'ordinaria diligenza, della idoneità e della

de stinazione di tali mezzi ad attuare l'invenzione (art. 66. 2 bis c.p.i.).

In altre parole è contraffattore anche chi, consapevolmente, anziché fornire

un prodotto contraffatto «finito», fornisca i componenti necessari a realizzare

il prodotto o il procedimento brevettato: ad esempio un kit di componenti

assemblando i quali si ottenga il prodotto brevettato; o una sostanza che

consenta di attuare il procedimento brevettato.

Tuttavia, qualora questi mezzi si trovino correntemente in conumercio (e

quindi non siano, in altre parole, univocamente destinati a realizzare il

prodotto o il procedimento brevettati, ma siano suscettibili anche di altre

possibili e lecite utilizzazioni) non si ha contraffazione, salvo che chi fornisce i

mezzi non induca chi li acquista a violare il brevetto attraverso la loro

utilizzazione (art. 66. 2 ter c.p.i.).

In entrambe le ipotesi vi sarà un concorso nella contraffazione sia da parte di

chi fornisce i mezzi sia di chi li utilizza.

Ciascuna di dette attività è vietata se sia alata nel territorio dello stato, come

precisa l'art. 66. 1 c.p.., in dese rittricio, universalmente accolto, di territorialità

della tutela dei diritti di proprietà industriale e salva la regola dell'esaurimento

del diritto su scala comunitaria, di cui si dirà in seguito.

Al principio di territorialità «allargata» a una pluralità di territori statali a

ispirata invece la tutela conferita dal Brevetto Buropeo con effetto Unitario,

istituito e disciplinato dal Reg, UE 1257/2012 e dall'Accordo su un Tribunale

Unificato dei brevetti sulla cui entrata in vigore si veda il $ 9.3, lett. b). Siffatta

tutela, disciplinata dagli artt. 25 e 26 dell'Accordo stesso (richiamati ora

dall'art. 56, comma 1, c.p.i.), si estende infatti unitariamente all'intero territorio

di tutti gli Stati della Unione Europea, che è considerato quindi, in sostanza,

come un unico territorio, seppur sovranazionale. Pertanto, la violazione dei

diritti conferiti da un Brevetto Unitario si verifica a seguito del compimento di

una delle attività sopra indicate in una qualsiasi parte del territorio della

Unione Europea.

Come si è detto sopra, trattando delle invenzioni della chimica, il brevetto di

prodotto non tutela il prodotto in sé e in termini assoluti, ma limitatamente al

suo uso in funzione di risolvere il problema tecnico individuato dall'inventore.

Ciò è reso esplicito dalla norma che consente la brevettazione di una

sostanza che pur sia già nota, se in funzione, appunto, di una nuova

utilizzazione (artt. 46, comma 4 e 81 quater 1, lett. c), c.p.i.]. Il principio

riguarda marginalmente il settore della meccanica, rispetto al quale sono rari i

casi in cui l'invenzione consista nella traslazione di un medesimo dispositivo

da un campo all'altro della tecnica per risolvere, in modo non evidente per un

esperto del ramo, un diverso problema.

Più frequente ne è invece l'applicazione, come pure si è detto (si vedano i $$

2.3 e 2.4), nei settori della chimica e delle biotecnologie, nei quali a una

medesima struttura possono corrispondere più funzioni, risolutive, in termini

inventivi, di problemi diversi. In tali ipotesi, pertanto, perché sia ravvisabile

una contraffazione non basta che sia fabbricato e commercializzato un

prodotto uguale a quello già precedentemente brevettato, ma occorre altresì

che la sua destinazione interferisca con l'uso in relazione al quale il

precedente brevetto è stato ottenuto: ad esempio in ragione delle indicazioni

terapeutiche contenute nel foglio illustrativo che accompagna il farmaco.

Tendenzialmente, invece, il brevetto di prodotto «copre» il prodotto

indipendentemente dal procedimento con il quale esso è realizzato.

Tale regola, tuttavia, vale soltanto qualora sia il prodotto in quanto tale ad

essere risolutivo in modo nuovo e inventivo di un dato problema tecnico; la

stessa regola non vale invece qualora il contributo inventivo (la soluzione del

problema) 5i collochi sul piano del procedimento per ottenere il prodotto,

come accade in particolare in materia biotecnologica, nel caso d'isolamento

di un materiale

gegneria genetica».

biologico dal suo ambiente naturale attraverso un innovativo metodo di ‹in-

Qualora dunque l'invenzione consista nel procedimento mediante il quale si

raggiunge un dato risultato (di per sé non inventivo), il titolare ha il diritto

innanzitutto di impedire ai terzi l'attuazione del procedimento brevet-tato,

quale che ne siano i risultati; inoltre ha diritto di impedire la

commercializzazione e l'importazione del prodotto direttamente ottenuto

utilizzando il procedimento in questione.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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