L'esclusiva si estende inoltre agli atti preparatori, quali in particolare la
pubblicità del prodotto contraffatto o la sua detenzione.
Inoltre si ha contraffazione indiretta nel caso di chi, pur non realizzando il
prodotto finito o non attuando il procedimento brevettato, produca e/o fornisca
a terzi, non autorizzati ad utilizzare l'invenzione brevettata, i mezzi (di per sé
non brevettati, ma) relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e
necessari alla sua attuazione, qualora chi fornisca tali mezzi sia a
conoscenza, o possa esserlo con l'ordinaria diligenza, della idoneità e della
de stinazione di tali mezzi ad attuare l'invenzione (art. 66. 2 bis c.p.i.).
In altre parole è contraffattore anche chi, consapevolmente, anziché fornire
un prodotto contraffatto «finito», fornisca i componenti necessari a realizzare
il prodotto o il procedimento brevettato: ad esempio un kit di componenti
assemblando i quali si ottenga il prodotto brevettato; o una sostanza che
consenta di attuare il procedimento brevettato.
Tuttavia, qualora questi mezzi si trovino correntemente in conumercio (e
quindi non siano, in altre parole, univocamente destinati a realizzare il
prodotto o il procedimento brevettati, ma siano suscettibili anche di altre
possibili e lecite utilizzazioni) non si ha contraffazione, salvo che chi fornisce i
mezzi non induca chi li acquista a violare il brevetto attraverso la loro
utilizzazione (art. 66. 2 ter c.p.i.).
In entrambe le ipotesi vi sarà un concorso nella contraffazione sia da parte di
chi fornisce i mezzi sia di chi li utilizza.
Ciascuna di dette attività è vietata se sia alata nel territorio dello stato, come
precisa l'art. 66. 1 c.p.., in dese rittricio, universalmente accolto, di territorialità
della tutela dei diritti di proprietà industriale e salva la regola dell'esaurimento
del diritto su scala comunitaria, di cui si dirà in seguito.
Al principio di territorialità «allargata» a una pluralità di territori statali a
ispirata invece la tutela conferita dal Brevetto Buropeo con effetto Unitario,
istituito e disciplinato dal Reg, UE 1257/2012 e dall'Accordo su un Tribunale
Unificato dei brevetti sulla cui entrata in vigore si veda il $ 9.3, lett. b). Siffatta
tutela, disciplinata dagli artt. 25 e 26 dell'Accordo stesso (richiamati ora
dall'art. 56, comma 1, c.p.i.), si estende infatti unitariamente all'intero territorio
di tutti gli Stati della Unione Europea, che è considerato quindi, in sostanza,
come un unico territorio, seppur sovranazionale. Pertanto, la violazione dei
diritti conferiti da un Brevetto Unitario si verifica a seguito del compimento di
una delle attività sopra indicate in una qualsiasi parte del territorio della
Unione Europea.
Come si è detto sopra, trattando delle invenzioni della chimica, il brevetto di
prodotto non tutela il prodotto in sé e in termini assoluti, ma limitatamente al
suo uso in funzione di risolvere il problema tecnico individuato dall'inventore.
Ciò è reso esplicito dalla norma che consente la brevettazione di una
sostanza che pur sia già nota, se in funzione, appunto, di una nuova
utilizzazione (artt. 46, comma 4 e 81 quater 1, lett. c), c.p.i.]. Il principio
riguarda marginalmente il settore della meccanica, rispetto al quale sono rari i
casi in cui l'invenzione consista nella traslazione di un medesimo dispositivo
da un campo all'altro della tecnica per risolvere, in modo non evidente per un
esperto del ramo, un diverso problema.
Più frequente ne è invece l'applicazione, come pure si è detto (si vedano i $$
2.3 e 2.4), nei settori della chimica e delle biotecnologie, nei quali a una
medesima struttura possono corrispondere più funzioni, risolutive, in termini
inventivi, di problemi diversi. In tali ipotesi, pertanto, perché sia ravvisabile
una contraffazione non basta che sia fabbricato e commercializzato un
prodotto uguale a quello già precedentemente brevettato, ma occorre altresì
che la sua destinazione interferisca con l'uso in relazione al quale il
precedente brevetto è stato ottenuto: ad esempio in ragione delle indicazioni
terapeutiche contenute nel foglio illustrativo che accompagna il farmaco.
Tendenzialmente, invece, il brevetto di prodotto «copre» il prodotto
indipendentemente dal procedimento con il quale esso è realizzato.
Tale regola, tuttavia, vale soltanto qualora sia il prodotto in quanto tale ad
essere risolutivo in modo nuovo e inventivo di un dato problema tecnico; la
stessa regola non vale invece qualora il contributo inventivo (la soluzione del
problema) 5i collochi sul piano del procedimento per ottenere il prodotto,
come accade in particolare in materia biotecnologica, nel caso d'isolamento
di un materiale
gegneria genetica».
biologico dal suo ambiente naturale attraverso un innovativo metodo di ‹in-
Qualora dunque l'invenzione consista nel procedimento mediante il quale si
raggiunge un dato risultato (di per sé non inventivo), il titolare ha il diritto
innanzitutto di impedire ai terzi l'attuazione del procedimento brevet-tato,
quale che ne siano i risultati; inoltre ha diritto di impedire la
commercializzazione e l'importazione del prodotto direttamente ottenuto
utilizzando il procedimento in questione.
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