Estratto del documento

Vanno distinte perché:

Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore, regolato

 dagli artt. 2575-2583 cod, civ. e dalla legge 22-4-1941, n. 633,

modificata più volte negli ultimi anni anche per dare attuazione alle

direttive comunitarie in materia.

Le invenzioni industriali a loro volta possono formare oggetto, a

 seconda dello specifico contenuto. 1. Brevetto per

invenzioni industriali;2. Brevetto per modelli di utilità, 3.

Registrazione per disegni e modelli. Istituti regolati dal codice civile

(rispettivamente artt. 2584-2591 e artt. 2592-2594) e soprattutto

dal codice della proprietà industriale (d.lgs. 10-2-2005, n. 30).

Diritto d'autore e brevetti industriali formano anche oggetto di

un'articolata disciplina internazionale, che integra ed estende la

protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali.

2.2 DIRITTO D’AUTORE

2.21 OGGETTO E CONTENUTO

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno

scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e

cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione

(artt. 2575 cc. e 1 1. aut.): romanzi, poesie, trattati scientifici, manuali

didattici, canzoni, quadri, sculture, software, secondo l'ampia

esemplificazione contenuta nell'art. 2 1. aut., nuovo testo.

Originalità e protezione: Le opere sono protette indipendentemente

dal loro pregio e dall'utilità pratica. Unica condizione richiesta è che

l'opera abbia “carattere creativo” (art. 2575 cc); presenti cioè un

minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello

stesso genere. Originalità può consistere anche nel:

(Es. una raccolta

Modo personale di esposizione di argomenti noti

 di leggi) (Es. adattamento di un

Nella rielaborazione di opere preesistenti

 romanzo per il cinema o la televisione).

Acquisto del diritto: Fatto costitutivo del diritto d'autore è la

creazione dell'opera (artt. 2576 cc. e 61. aut.). Non è invece

necessario che l'opera sia stata divulgata. È prevista la registrazione

dell'opera nel registro pubblico generale delle opere protette e per

quelle cinematografiche nello speciale registro tenuto a cura della

S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), ma tali registrazioni

non hanno carattere costitutivo (artt. 103 ss. 1. aut.).

Il diritto di autore gode di una tutela sia morale, sia patrimoniale:

1. Diritto morale, L'autore ha diritto:

Di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera;

 Di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se

 pubblicarla col proprio nome o in anonimo;

Di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro

 atto a danno dell'opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore

o alla sua reputazione (art. 20 1. aut.).

Può ritirare l'opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni

 morali, previo indennizzo di coloro ai quali ha ceduto i diritti di

utilizzazione economica (artt. 2582 cod. civ. e 142 1. aut.).

Questi diritti, in quanto disposti a tutela della personalità dell'autore,

sono irrinunciabili, inalienabili (art. 221. aut.), non si perdono con la

cessione dei diritti patrimoniali, possono essere esercitati anche dai

congiunti dopo la morte dell'autore (art. 23).

2. Diritto patrimoniale: l'autore ha il diritto:

Di utilizzazione economica esclusiva dell'opera “in ogni forma e

 modo, originale o derivato” (art. 12 1. aut.). Diritto che si articola

(Es. riproduzione, distribuzione, noleggio,

in una serie di facoltà

traduzione, ecc.) e che si estende anche allo sfruttamento

economico di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo

(Es. personaggi come “Topolino”, “Pantera

carattere creativo.

Rosa”).

Diritto sempre concesso salvo alcune ipotesi di libera utilizzazione

disposte a tutela dell'interesse generale alla diffusione della cultura.

Durata:

Il diritto morale ha durata illimitata

 Il diritto patrimoniale di autore ha durata limitata, si estingue

 infatti, in linea di principio, in settanta anni dopo la morte

dell'autore.

Diritti connessi o affini: col diritto d’autore determinate categorie di

soggetti come: Produttori di dischi (artt. 72-78 1. aut.); Interpreti ed

esecutori di opere dell'ingegno, quali gli attori ed i cantanti (artt. 80

85-bis); Autori di fotografie non artistiche (artt. 87-92); Autori di

progetti di ingegneria (art. 99).

A tali soggetti è in genere riconosciuto il diritto ad un equo

 compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche

senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.

2.22 DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA E TRASFERIMENTO

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è

liberamente trasferibile, unitariamente o nelle sue singole

manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte (art. 2581 cod. civ.).

Il trasferimento per atto fra vivi che deve essere provato per iscritto

(art. 110 1. aut.) - può essere sia a titolo definitivo, titolo temporaneo

e le parti possono utilizzare al riguardo qualsiasi schema contrattuale

tipico o atipico. I contratti normalmente utilizzati per lo sfruttamento

di un'opera dell'ingegno sono:

1. Il contratto di edizione (artt. 118-135 1. aut.): l'autore concede in

esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la

stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. L'editore, a

sua volta, si obbliga a stampare, a mettere in commercio l'opera e a

dare all'autore il compenso pattuito.

Compenso è percentuale del ricavato della vendita, ma per le opere

in collaborazione può essere anche fissato à forfait.

Salvo talune eccezioni, la durata del contratto non può eccedere i

venti anni (art. 122).

2. Il contratto di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136-141 1.

aut.): l'autore cede, non in esclusiva, il solo diritto di (Es.

rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine

drammatiche, coreografiche, musicali, ecc.) o di eseguire in

pubblico una composizione musicale. L'altra

parte si obbliga a provvedervi a proprie spese.

La disciplina di tale contratto ricalca, con i necessari adattamenti,

quella del contratto di edizione.

Difesa del diritto d’autore: II diritto d'autore è protetto con specifiche

sanzioni civili (artt. 156 ss. 1. aut.), amministrative pecuniarie (art.

174-bis) e penali (artt. 171 ss. 1. aut., nel testo introdotto dalla legge

248/2000), a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che

possono andare

Dall'imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali di

 un'opera altrui (plagio-contraffazione)

Alla lesione di singole manifestazioni del diritto di autore.

Tutela: Le opere dell'ingegno godono, in principio, di una protezione

circoscritta al territorio nazionale e per le loro caratteristiche sono

esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusiva da parte di

terzi in altri Stati. Tale pericolo ha sollecitato accordi internazionali

volti ad estendere l'ambito territoriale di tutela del diritto di autore e

l'Italia ha aderito alle due principali Convenzioni internazionali in

materia:

La Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere

 letterarie ed artistiche del 1896,

La Convenzione Universale di Ginevra del diritto di autore del 1952,

 nel testo di Parigi del 1971.

2.3 LE INVENZIONI INDUSTRIALI

2.31 OGETTO E REQUISITI DI VALIDITÀ

Le invenzioni industriali (artt. 2584-2591 cod. civ. e artt. 45 ss. c.p.i.

che sostituisce il r.d. 29-6-1939, n. 1127), sono idee creative che

appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione

originale di un problema tecnico, applicato nel settore della

produzione di beni o servizi.

le invenzioni industriali si differenziano anche per il diverso modo di

acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del

corrispondente brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi, salvo la limitata tutela accordata alle invenzioni non

brevettate.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le

idee inventive di maggior rilievo tecnologico. Queste possono essere

distinte in:

1. Invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un nuovo prodotto

(Es. una macchina o un composto chimico);

materiale

2. Invenzioni di procedimento, consistono in un nuovo metodo di

produzione di beni già noti, in un nuovo processo di lavorazione

industriale, in un nuovo dispositivo meccanico;

3. Invenzioni derivate, si presentano come derivazione di una

precedente invenzione. Consistono: Nell'ingegnosa combinazione di

invenzioni precedenti (invenzioni di combinazione).

Nel migliorare un'invenzione precedente modificandola (invenzioni

di perfezionamento). Nuova

utilizzazione di una sostanza o composizione di sostanze già

conosciute (invenzioni di traslazione).

Esclusioni: Non sono però considerate invenzioni (e quindi tutti ne

possono liberamente fruire):

1. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; non può

formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l'uomo si

(Es. la scoperta dell'atomo)

limita a percepire o una nuova teoria.

2. I piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o

per attività commerciali e i programmi di elaboratore; Non sono

brevettabili come invenzioni i programmi per calcolatori ed

elaboratori elettronici (software), peraltro già tutelati dalla legge

sul diritto di autore (artt. 64-bis ss. 1. aut.), mentre lo è l'elemento

materiale dei calcolatori (hardware).

3. Le presentazioni di informazioni (art. 45, 2° comma, c.p.i.).

4. I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo

umano o animale

5. I metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale

6. Varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti essenzialmente

biologici di produzione di animali o vegetali. Tuttavia, le nuove

varietà vegetali e le invenzioni biotecnologiche sono tutelabili

mediante speciali forme di brevettazione.

Requisiti: Invenzioni che non ricadono nei divieti sopracitati devono

poi rispondere a determinati requisiti di validità:

1. Novità: è nuova l'invenzione che “non è compresa nello stato della

tecnica”. E per stato della tecnica si intende tutto ciò che sia

comunque accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della

data di deposito della domanda di brevetto (art. 46). In sostanza,

manca del requisito della n

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanese Antonio.
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