Vanno distinte perché:
Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore, regolato
dagli artt. 2575-2583 cod, civ. e dalla legge 22-4-1941, n. 633,
modificata più volte negli ultimi anni anche per dare attuazione alle
direttive comunitarie in materia.
Le invenzioni industriali a loro volta possono formare oggetto, a
seconda dello specifico contenuto. 1. Brevetto per
invenzioni industriali;2. Brevetto per modelli di utilità, 3.
Registrazione per disegni e modelli. Istituti regolati dal codice civile
(rispettivamente artt. 2584-2591 e artt. 2592-2594) e soprattutto
dal codice della proprietà industriale (d.lgs. 10-2-2005, n. 30).
Diritto d'autore e brevetti industriali formano anche oggetto di
un'articolata disciplina internazionale, che integra ed estende la
protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali.
2.2 DIRITTO D’AUTORE
2.21 OGGETTO E CONTENUTO
Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno
scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e
cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione
(artt. 2575 cc. e 1 1. aut.): romanzi, poesie, trattati scientifici, manuali
didattici, canzoni, quadri, sculture, software, secondo l'ampia
esemplificazione contenuta nell'art. 2 1. aut., nuovo testo.
Originalità e protezione: Le opere sono protette indipendentemente
dal loro pregio e dall'utilità pratica. Unica condizione richiesta è che
l'opera abbia “carattere creativo” (art. 2575 cc); presenti cioè un
minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello
stesso genere. Originalità può consistere anche nel:
(Es. una raccolta
Modo personale di esposizione di argomenti noti
di leggi) (Es. adattamento di un
Nella rielaborazione di opere preesistenti
romanzo per il cinema o la televisione).
Acquisto del diritto: Fatto costitutivo del diritto d'autore è la
creazione dell'opera (artt. 2576 cc. e 61. aut.). Non è invece
necessario che l'opera sia stata divulgata. È prevista la registrazione
dell'opera nel registro pubblico generale delle opere protette e per
quelle cinematografiche nello speciale registro tenuto a cura della
S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), ma tali registrazioni
non hanno carattere costitutivo (artt. 103 ss. 1. aut.).
Il diritto di autore gode di una tutela sia morale, sia patrimoniale:
1. Diritto morale, L'autore ha diritto:
Di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera;
Di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se
pubblicarla col proprio nome o in anonimo;
Di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro
atto a danno dell'opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore
o alla sua reputazione (art. 20 1. aut.).
Può ritirare l'opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni
morali, previo indennizzo di coloro ai quali ha ceduto i diritti di
utilizzazione economica (artt. 2582 cod. civ. e 142 1. aut.).
Questi diritti, in quanto disposti a tutela della personalità dell'autore,
sono irrinunciabili, inalienabili (art. 221. aut.), non si perdono con la
cessione dei diritti patrimoniali, possono essere esercitati anche dai
congiunti dopo la morte dell'autore (art. 23).
2. Diritto patrimoniale: l'autore ha il diritto:
Di utilizzazione economica esclusiva dell'opera “in ogni forma e
modo, originale o derivato” (art. 12 1. aut.). Diritto che si articola
(Es. riproduzione, distribuzione, noleggio,
in una serie di facoltà
traduzione, ecc.) e che si estende anche allo sfruttamento
economico di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo
(Es. personaggi come “Topolino”, “Pantera
carattere creativo.
Rosa”).
Diritto sempre concesso salvo alcune ipotesi di libera utilizzazione
disposte a tutela dell'interesse generale alla diffusione della cultura.
Durata:
Il diritto morale ha durata illimitata
Il diritto patrimoniale di autore ha durata limitata, si estingue
infatti, in linea di principio, in settanta anni dopo la morte
dell'autore.
Diritti connessi o affini: col diritto d’autore determinate categorie di
soggetti come: Produttori di dischi (artt. 72-78 1. aut.); Interpreti ed
esecutori di opere dell'ingegno, quali gli attori ed i cantanti (artt. 80
85-bis); Autori di fotografie non artistiche (artt. 87-92); Autori di
progetti di ingegneria (art. 99).
A tali soggetti è in genere riconosciuto il diritto ad un equo
compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche
senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.
2.22 DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA E TRASFERIMENTO
Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è
liberamente trasferibile, unitariamente o nelle sue singole
manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte (art. 2581 cod. civ.).
Il trasferimento per atto fra vivi che deve essere provato per iscritto
(art. 110 1. aut.) - può essere sia a titolo definitivo, titolo temporaneo
e le parti possono utilizzare al riguardo qualsiasi schema contrattuale
tipico o atipico. I contratti normalmente utilizzati per lo sfruttamento
di un'opera dell'ingegno sono:
1. Il contratto di edizione (artt. 118-135 1. aut.): l'autore concede in
esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la
stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. L'editore, a
sua volta, si obbliga a stampare, a mettere in commercio l'opera e a
dare all'autore il compenso pattuito.
Compenso è percentuale del ricavato della vendita, ma per le opere
in collaborazione può essere anche fissato à forfait.
Salvo talune eccezioni, la durata del contratto non può eccedere i
venti anni (art. 122).
2. Il contratto di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136-141 1.
aut.): l'autore cede, non in esclusiva, il solo diritto di (Es.
rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine
drammatiche, coreografiche, musicali, ecc.) o di eseguire in
pubblico una composizione musicale. L'altra
parte si obbliga a provvedervi a proprie spese.
La disciplina di tale contratto ricalca, con i necessari adattamenti,
quella del contratto di edizione.
Difesa del diritto d’autore: II diritto d'autore è protetto con specifiche
sanzioni civili (artt. 156 ss. 1. aut.), amministrative pecuniarie (art.
174-bis) e penali (artt. 171 ss. 1. aut., nel testo introdotto dalla legge
248/2000), a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che
possono andare
Dall'imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali di
un'opera altrui (plagio-contraffazione)
Alla lesione di singole manifestazioni del diritto di autore.
Tutela: Le opere dell'ingegno godono, in principio, di una protezione
circoscritta al territorio nazionale e per le loro caratteristiche sono
esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusiva da parte di
terzi in altri Stati. Tale pericolo ha sollecitato accordi internazionali
volti ad estendere l'ambito territoriale di tutela del diritto di autore e
l'Italia ha aderito alle due principali Convenzioni internazionali in
materia:
La Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche del 1896,
La Convenzione Universale di Ginevra del diritto di autore del 1952,
nel testo di Parigi del 1971.
2.3 LE INVENZIONI INDUSTRIALI
2.31 OGETTO E REQUISITI DI VALIDITÀ
Le invenzioni industriali (artt. 2584-2591 cod. civ. e artt. 45 ss. c.p.i.
che sostituisce il r.d. 29-6-1939, n. 1127), sono idee creative che
appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione
originale di un problema tecnico, applicato nel settore della
produzione di beni o servizi.
le invenzioni industriali si differenziano anche per il diverso modo di
acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del
corrispondente brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, salvo la limitata tutela accordata alle invenzioni non
brevettate.
Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le
idee inventive di maggior rilievo tecnologico. Queste possono essere
distinte in:
1. Invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un nuovo prodotto
(Es. una macchina o un composto chimico);
materiale
2. Invenzioni di procedimento, consistono in un nuovo metodo di
produzione di beni già noti, in un nuovo processo di lavorazione
industriale, in un nuovo dispositivo meccanico;
3. Invenzioni derivate, si presentano come derivazione di una
precedente invenzione. Consistono: Nell'ingegnosa combinazione di
invenzioni precedenti (invenzioni di combinazione).
Nel migliorare un'invenzione precedente modificandola (invenzioni
di perfezionamento). Nuova
utilizzazione di una sostanza o composizione di sostanze già
conosciute (invenzioni di traslazione).
Esclusioni: Non sono però considerate invenzioni (e quindi tutti ne
possono liberamente fruire):
1. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; non può
formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l'uomo si
(Es. la scoperta dell'atomo)
limita a percepire o una nuova teoria.
2. I piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o
per attività commerciali e i programmi di elaboratore; Non sono
brevettabili come invenzioni i programmi per calcolatori ed
elaboratori elettronici (software), peraltro già tutelati dalla legge
sul diritto di autore (artt. 64-bis ss. 1. aut.), mentre lo è l'elemento
materiale dei calcolatori (hardware).
3. Le presentazioni di informazioni (art. 45, 2° comma, c.p.i.).
4. I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale
5. I metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
6. Varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti essenzialmente
biologici di produzione di animali o vegetali. Tuttavia, le nuove
varietà vegetali e le invenzioni biotecnologiche sono tutelabili
mediante speciali forme di brevettazione.
Requisiti: Invenzioni che non ricadono nei divieti sopracitati devono
poi rispondere a determinati requisiti di validità:
1. Novità: è nuova l'invenzione che “non è compresa nello stato della
tecnica”. E per stato della tecnica si intende tutto ciò che sia
comunque accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della
data di deposito della domanda di brevetto (art. 46). In sostanza,
manca del requisito della n
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