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Competenze dei soci nelle società di persone
Di un altro amministratore, laddove da quest'ultimo non condivisa (in regime di amministrazione disgiuntiva) l'ultima materia di competenza dei soci, che in realtà conosciamo già sulla base di quanto detto nella scorsa lezione, completa l'elenco.
Nell'amministrazione disgiuntiva un amministratore può prendere le decisioni; se l'altro amministratore, però, lo viene a sapere e non condivide la decisione, prima che la stessa sia stata tradotta in un contratto stipulato con il terzo (in un'operazione di rilievo esterno), può bloccarla con un'opposizione e provocare una decisione di tutti i soci (amministratori e non), i quali decideranno non sull'operazione, ma sull'opposizione (così ci insegna il prof. Teti), in base alla maggioranza per quote di partecipazione nell'utile.
Questo è il catalogo delle competenze dei soci nelle società di persone.
(È chiaro che se tutti i soci sono amministratori, non si applica l'amministrazione disgiuntiva).
soci sono anche amministratori decideranno le stesse persone, ma nella loro veste e con le responsabilità che competono all'amministratore; perché decidere come socio non implica particolari responsabilità, ma decidere come amministratore sì, perché l'amministratore gestisce un patrimonio nell'interesse di soggetti diversi: magari c'è lui tra quei soggetti, ma lui come socio; la carica di amministratore è un gestore del patrimonio strutturalmente di terzi, anche perché è intestato alla società, a un soggetto diverso dalle persone dei soci; poi vedremo anche che un amministratore deve prendere in considerazione anche interessi esterni alla compagine sociale, in primis gli interessi dei creditori. Quindi è importante dire soci amministratori). Una materia sulla quale sicuramente i soci non decidono è la predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in funzione anche.della prevenzione di crisi e della gestione precoce di stati di crisi, se appunto non preveduti. Un'ultima cosa prima di passare al profilo dei controlli. Ricordiamoci della scansione che abbiamo delineato all'inizio della lezione sulla governance:- Materie di competenza degli amministratori
- Materie di competenza dei soci
- I controlli
All'atto costitutivo, sanzionata con gli strumenti che vedremo.
C. CONTROLLI
L'ultimo capitolo in materia di governance delle società di persone riguarda i controlli.
Nelle società di persone il controllo è sempre l'oggetto di un diritto del singolo socio non amministratore e mai l'oggetto di una funzione intestata ad un organo della società.
Non esiste mai nelle società di persone l'obbligo di nominare un organo (che invece c'è nelle società di capitali, e si chiama collegio sindacale nelle SPA e nelle SAPA, e si chiama sindaco unico nelle SRL solo al ricorrere di certi presupposti di natura per lo più dimensionale) che controlli l'operato degli amministratori.
Il controllo sui soci amministratori costituisce l'oggetto di una prerogativa libera e incoercibile del singolo socio non amministratore.
La norma di riferimento è l'art. 2261 cc., dettata in tema di società.
semplice (quindi applicabile alla SNC e alla SAS secondo la catena di rinvii di cui abbiamo trattato), che è rubricata "controllo dei soci"; la norma cidice che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere, dagli amministratori, notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti": eccetto questo riferimento al rendiconto (che ci dà l'idea dell'approccio minimale, rudimentale che il legislatore ha alla società semplice, che è un retaggio culturale di cui ormai abbiamo compreso a pieno le ragioni. Addirittura, si aggiunge al 2° comma che "se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno", come se dovesse essere precisato che un'attività di impresa, ancorché agricola, si protragga istituzionalmente,
Tipicamente oltre l'anno, "i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso"), al di là del riferimento al rendiconto che ci riporta poi a quella cosa che nella SNC e SAS si chiama bilancio di esercizio, è interessante sottolineare due poteri di controllo che ha il socio non amministratore (nella società semplice, nella SNC e nella SAS):
- Il potere di chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della società, sullo svolgimento dell'attività di impresa (senza che gli amministratori possano eccepire il segreto aziendale: della serie, non te lo dico perché temo che tu lo possa spifferare ai quattro venti).
La giurisprudenza, qui, ha individuato un paio di casi in cui, nonostante la previsione di un diritto in capo al socio non amministratore di chiedere in ogni tempo notizia agli amministratori sullo svolgimento dell'impresa,
gli amministratori possono negargli l'informazione, al ricorrere di un rischio concreto (non quindi un rischio astratto, una mera potenzialità) che il socio, avuta l'informazione, la utilizzi a danno della società. Concreto significa legato a presupposti di fatto, oggettivamente apprezzabili, e la casistica giurisprudenziale ne ha individuati due: il caso in cui il socio sia in causa con la società (socio e società sono controparti in un processo civile, si stanno dando le botte davanti al giudice, e allora c'è il rischio che il socio utilizzi quelle informazioni a danno della sua stessa società, quale controparte processuale) e il caso in cui il socio eserciti un'attività quale imprenditore individuale in concorrenza con la società (questa ipotesi non riguarderà i soci di SNC perché l'art. 2301 cc. prevede un divieto di concorrenza per i soci di SNC, cioè il socio di SNC non può.esercitareun’attività in proprio in concorrenza con l’attività della società; e non varrà per i soci accomandataridi SAS, perché la disciplina della SAS richiama e trascrive, quindi rende applicabili per relationem,tutti i diritti e gli obblighi, tra cui il divieto di concorrenza, il dovere di non concorrenza, previsti peri soci di SNC per i soli accomandatari).Quindi, l’esempio in questione potrebbe riguardare il socio di società semplice che non ha undivieto di concorrenza perché non c’è una norma che dica questo (evidentemente, per le attivitàagricole la concorrenza è percepita come un qualcosa di meno pericoloso: vediamo ancora unavolta l’approccio rudimentale, elementare, retrogrado che il legislatore ha nei confrontidell’impresa agricola; ma anche le altre società di persone possono esercitare attività agricola,quindi non si capisce come mai questa cosa nonè prevista anche per le SNC e SAS, ma solo per le società semplici, dove è pacifico che non operi un divieto di concorrenza). SI potrebbe trovare una società semplice che produce latte e yog.