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L'APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL'INTERNO
DELLO STATO
1. ADATTAMENTO DEL DIRITTO STATALE AL DIRITTO
INTERNAZIONALE
Operatori giuridici interni: responsabili dell'osservanza del diritto
internazionale, bilanciando con la difesa dei valori costituzionali.
2. PROCEDIMENTI DI ADATTAMENTO
Procedimento Ordinario:
Norme internazionali riformulate all'interno dello Stato.
o
Procedimento Speciale:
Norme internazionali non riformulate: un atto normativo ne ordina
o l’osservanza.
3. RUOLO DEL COSTITUENTE, LEGISLATORE O ORGANO
AMMINISTRATIVO
Rinvio alla norma internazionale (Art. 10 Cost.):
Diretta applicazione nello Stato della norma internazionale.
o Ordine di esecuzione di un trattato generalmente dato con legge.
o
4. VANTAGGI DEL PROCEDIMENTO SPECIALE
Flessibilità dell'adattamento:
La norma vige finché vige nell’ordinamento internazionale.
o Errori limitati al caso concreto.
o
5. OBBLIGATORIETÀ DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO
Necessario per norme non self-executing:
Norme che attribuiscono facoltà agli Stati.
o Norme con obblighi ma senza organi predisposti.
o Norme che richiedono adempimenti costituzionali.
o
6. NORME SELF-EXECUTING
Clausola di esecuzione:
Stati devono adottare misure legislative o altre per dare effetto alle
o disposizioni.
7. DIFFICOLTÀ DELL'ADATTAMENTO CON RINVIO
Individuazione della sfera di applicazione:
Formulazione delle norme (soggetti, rapporti, enti).
o
8. GRADO NELLA GERARCHIA DELLE FONTI
Rango Costituzionale:
Se l’adattamento è operato dal legislatore costituzionale.
o
Rango di Legge Ordinaria:
Se l’adattamento è operato dal legislatore ordinario (trattati).
o
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO COMUNITARIO
1. TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Esecuzione con legge ordinaria:
Norme del Trattato con forza giuridica.
o Regolamenti comunitari acquisiscono la stessa forza giuridica
o automaticamente.
2. REGOLAMENTI COMUNITARI
Art. 189 del Trattato:
Direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
o
Fonte normativa non prevista dalla Costituzione:
Non viola la Carta fondamentale (art. 11: limitazioni alla sovranità
o nazionale).
Diretta e automatica applicabilità:
Creano diritti e obblighi indipendentemente da un provvedimento di
o adattamento ad hoc.
Non sempre self-executing:
Regolamenti incompleti o che necessitano di integrazioni.
o Richiedono una legge di attuazione per l'applicazione.
o
3. DIRETTIVE E DECISIONI COMUNITARIE
Non direttamente applicabili:
Necessitano di una legge di adattamento ad hoc.
o
Procedimento ordinario:
Adattamento senza rinvio, con riformulazione del contenuto interno.
o
Obbligo di risultato:
Libertà di mezzi e di forma.
o
Effetti diretti delle direttive:
Interpretazione normativa: Giudice interpreta una norma interna alla
o luce della direttiva.
Obblighi di trattato: Interpretazione vincolante se la direttiva riproduce
o un obbligo di trattato.
Obbligo di risultato senza atto di esecuzione: Individui possono far
o valere la direttiva in giudizio (effetti verticali, non orizzontali).
Responsabilità dello Stato: Risarcimento dei danni per inattuazione
o delle direttive che attribuiscono diritti.
4. RAPPORTO TRA NORME COMUNITARIE E LEGGI ORDINARIE
Pareri contrastanti della Corte Costituzionale:
Spesso in contrasto con la Corte di Giustizia Europea.
o
Principio di automatica disapplicabilità:
Il giudice ordinario disapplica la norma interna difforme senza ricorrere
o agli altri organi di giustizia costituzionale.
5. CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE
Controllo dei Trattati e norme comunitarie:
Condotto a salvaguardia delle norme materiali della Costituzione.
o Non riguarda le norme strumentali.
o
Ordine interno vs. ordine europeo:
Due sistemi separati e distinti, ma coordinati.
o