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Trattamento dei funzionari delle organizzazioni internazionali
Per quanto riguarda il trattamento dei funzionari delle organizzazioni internazionali non esistono norme consuetudinarie che impongano agli Stati di concedere loro particolari immunità, e tanto meno le immunità diplomatiche; sicché solo mediante convenzione lo Stato può essere obbligato in tal senso.
Lo Stato nel cui territorio opera ufficialmente un funzionario internazionale che non abbia la sua nazionalità è tenuto a proteggerlo con le misure preventive e repressive previste dalle norme consuetudinarie sul trattamento degli stranieri. Oltre in capo allo Stato esiste un obbligo di protezione anche in capo all'Organizzazione cui il medesimo soggetto appartiene? Allo stato attuale la risposta è affermativa ma solo per il risarcimento dei danni ad essa arrecati e non quelli arrecati all'individuo in quanto tale.
30. Il diritto internazionale Marittimo. Libertà dei mari e controllo degli Stati costieri sui mari adiacenti.
materia del diritto internazionale Marittimo esistono quattro convenzioni adottate a Ginevra nel 1958: la convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, quella sull'alto mare, sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, sulla piattaforma continentale. Inoltre nel 1982 è stata firmata a Montego Bay una nuova convenzione per la ricodificazione del diritto internazionale Marittimo (ben 320 articoli) che nonostante non sia ancora entrata in vigore ha fatto si che molte sue norme innovative siano state accettate da tutti i Governi. Il principio classico della "libertà dei mari" significa che il singolo Stato non può impedire e neanche soltanto intralciare l'utilizzazione degli spazi marini da parte degli altri Stati. L'utilizzazione degli spazi marini incontra il limite che consiste nella pari libertà altrui. In contrapposizione al principio della libertà dei mari si è sempre manifestata la31. Il mare territoriale e la zona contigua.
Il mare territoriale è sottoposto alla sovranità dello Stato costiero così come la terraferma. L'acquisto della sovranità è automatico. L'art. 1 della prima Convenzione di Ginevra lo definisce così: "La sovranità dello Stato si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una zona di mare adiacente alle coste denominata mare territoriale". In base ad un principio da ritenersi ormai consolidato e sancito anche nella Convenzione di Montego Bay il mare territoriale può estendersi fino ad un massimo di 12 miglia dalla costa. Lo Stato ha anche il diritto di esercitare poteri divigilanza doganale in una zona contigua al mare territoriale. Questa zona, inizialmente fissata in massimo 12 miglia di larghezza, estesa a 24 dalla convenzione di Montego Bay, trova invece, secondo il diritto internazionale consuetudinario un limite funzionale e non spaziale. Lo Stato sarebbe cioè legittimato a prevenire e reprimere il contrabbando nelle acque adiacenti alle sue coste ma senza "vincoli numerici". Per quanto riguarda il limite interno del mare territoriale l'art. 3 della Convenzione di Ginevra fissa il principio della linea di bassa marea come base per la misurazione. All'art. 4 introduce poi la possibilità di derogare a tale principio con il sistema delle "linee rette". Secondo questo sistema la base per la misurazione si ha congiungendo i punti sporgenti della costa in linea retta e non seguendone le sinuosità. Nel caso di una baia, se i punti estremi sono distanti fino a 24 miglia si congiungono e le acque della baia.
Sono considerate "interne". Altrimenti si traccia una linea retta di 24 miglia all'interno della baia.
I poteri che spettano allo Stato costiero sono in linea di principio gli stessi esercitati nell'ambito del territorio ma con alcuni limiti peculiari:
- diritto di passaggio inoffensivo secondo il quale ogni nave straniera può attraversare il mare territoriale se non reca pregiudizio alla pace e al buon ordine dello Stato costiero;
- la giurisdizione penale non può esercitarsi in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera che cioè non turbino in alcun modo il normale svolgimento della vita della comunità territoriale.
32. La piattaforma continentale. La zona economica esclusiva.
In seguito alla seconda guerra mondiale, la tecnologia iniziò a permettere lo sfruttamento di risorse marine diverse dalla semplice ittica (minerali, idrocarburi ecc.).
Secondo un'altra delle Convenzioni di Ginevra, largamente riproduttiva del
Non è ammissibile che gli Stati se ne approprino a loro arbitrio. Questo problema è stato affrontato nella Convenzione di Montego Bay con la costituzione dell'Autorità internazionale dei fondi marini destinata a presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo del mare internazionale in modo che tutto avvenga nell'interesse dell'umanità. Quest'ultimo obiettivo verrebbe raggiunto dividendo ogni area da sfruttare in due parti uguali, l'una attribuita allo Stato che l'ha individuata e l'altra direttamente sfruttata dall'Autorità.
Il problema è che l'Autorità non è ancora operativa. Come debbono comportarsi allora gli Stati? Non sembra accettabile l'ipotesi secondo la quale lo sfruttamento di tali risorse sia congelato fino alla istituzione dell'Autorità. Dobbiamo concludere che vada ammesso purché nell'interesse dell'umanità.
34.
La navigazione marittima. Il principio generale è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha nazionalità: lo Stato di bandiera o Stato nazionale ha diritto all'esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale e esercita siffatto potere attraverso il comandante (considerato come organo dello Stato). Vediamo ora le eccezioni che tale principio incontra allorché una nave si avvicini alle coste di un altro Stato:
- Acque internazionali. La nave pirata può essere catturata da qualsiasi Stato e sottoposta a misure repressive. Lo Stato nel cui territorio è in corso una guerra civile può visitare e catturare qualsiasi nave che si proponga di recare aiuto (in armi o armati) agli insorti.
- Zona economica esclusiva. Lo Stato costiero può visitare e catturare navi e relativo carico per infrazioni alle proprie leggi sulla pesca o allo sfruttamento delle risorse sottomarine.
- Mare territoriale.