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Diritto internazionale

Lezione del 24.02.2014

Profilo introduttivo

(argomenti di cui ci occuperemo durante il corso)

1 parte

Aspetti di carattere istituzionale-strutturale (formali) del diritto internazionale. Fondamenti della materia che possono essere compendiati in 5 grandi punti:

  • Soggettività internazionale: quali sono i soggetti del diritto internazionale e i criteri che il diritto internazionale ha elaborato per definire chi può essere considerato come soggetto del diritto internazionale. La dottrina ha elaborato: teoria inclusiva vs la teoria restrittiva per quanto riguarda i soggetti del d.i. Non ci sono dei criteri di codificazione, ma dal punto di vista intuitivo è chiaro perché sia una questione delicata. Se si ha una visione inclusiva, aperta e ampia si tende ad ammettere all'interno molti soggetti diversi con diverse caratteristiche ma questi soggetti dopo contano e influiscono sui valori fondanti della comunità internazionale. Se si ha una visione ristretta, i soggetti sono limitati e ciò influisce sul contenuto e valori fondanti.
  • Fonti del diritto internazionale: le categorie delle norme che regolano l'interno della comunità internazionale. Non è molto problematico dal punto di vista dottrinale, è abbastanza affermato e consolidato. Si chiederà:
    • Come si formano le norme (il procedimento giuridico nell'ambito della comunità internazionale e di come nascono)
    • Quali effetti queste norme producono quando sono in vigore
    • Come queste norme si estinguono
    Quest'aspetto, pur essendo più semplice, è diverso dal diritto interno/costituzionale in quanto la comunità internazionale è diversa da quella interna. È sbagliato parlare della “legge internazionale” in quanto è una cosa sconosciuta al d.i. (Da non dire all’orale!!). I protagonisti della funzione normativa sono gli stessi soggetti della comunità internazionale e non sovra, per cui non c'è un Parlamento che fa le leggi. Da qui deriva il carattere anarchico della comunità internazionale.
  • Questione dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale. La terminologia sbagliata “adattamento del d.i. al diritto interno”! Quest’operazione esiste in tutti gli Stati e si fa questo adattamento perché i vari soggetti del d.i. producono delle norme che impegnano nei rapporti reciproci e devono in qualche modo rispettare questi obblighi e rispettare gli impegni. Anche se non sono tenuti a farlo, comunque i vari soggetti del diritto interno mettono il loro regolamento giuridico in conformità alle norme del diritto internazionale. Il diritto internazionale non lo esige a sé, è un punto al quanto statale perché viene disciplinato dai singoli Stati.
  • Diritto della responsabilità internazionale: l’oggetto di questo punto è
    • Quando si possa dire che un soggetto del d.i. commetta un’infrazione del d.i. (si chiama “illecito” e non si parla del crimine/reato)
    • Quali sono le conseguenze dell’illecito commesso e quali sono gli strumenti da utilizzare contro il soggetto in questione
  • Meccanismi per la soluzione delle controversie internazionali: possono essere pacifici e anche violenti. Questo punto viene anche chiamato come punto che si occupa dell'“accertamento del diritto internazionale” perché per risolvere una disputa bisogna prima determinare cosa dice il d.i. sulla controversia, quindi accertare il d.i.

2 parte

Aspetti del diritto materiale/sostanziale, relativo al contenuto del diritto internazionale. Il diritto internazionale oggigiorno si occupa di tutte le materie di cui si occupa il diritto interno: esiste infatti la funzione penale del d.i. e non spetta più solo agli Stati, a volte pretende anche di giudicare i capi dei governi davanti alle corti internazionali; poi esiste il diritto del commercio, questione dei diritti umani che non è più un oggetto del d.i. e diventano i valori fondanti della comunità internazionale.

3 parte

L'uso della forza nel diritto internazionale si basa sul patto sociale tra i soggetti appartenenti alla stessa comunità. Esiste un rapporto inversamente proporzionale tra il diritto internazionale e la forza. Il diritto è uno strumento di cui si avvalgono i più deboli, mentre la forza tutela gli interessi dei soggetti dai più forti.

Modalità di verifica

  • Pag. 3-78, 87-114 -> 20 marzo -> quiz (con 1 sola risposta giusta!) + 2 domande a risposta aperta breve
  • Pag. 78-86, 114-168 -> 16 aprile -> 3 domande aperte (la capacità di analisi sulle determinate questioni del d.i., con il codice alla mano)
  • Pag. 279-356 -> 15 maggio -> un caso simulato da risolvere (capacità di sintesi)
  • Orale: pag. 359-416 + TUTTO IL PROGRAMMA PRECEDENTEMENTE SVOLTO

Lezione del 26.02.2014

Soggettività

Quali sono i protagonisti della Comunità internazionale e in base a quali criteri essi vengono identificati. Dopo la seconda guerra mondiale, la Comunità internazionale, attraverso gli organi delle Nazioni Unite, ha cercato di codificare quali sono i criteri che individuano i soggetti del diritto internazionale.

Definizione approssimativa di cosa sia il diritto internazionale. Definizione ricorrente (e non coincide con la realtà che è sempre in movimento) quindi è essenzialmente corretta (nella sua essenza): Diritto internazionale è quella particolare branca del diritto che regola i rapporti tra una pluralità di centri di poteri indipendenti. Possono essere o effettivamente indipendenti o si riconoscano/si accettano in rapporti reciproci come indipendenti.

Elementi fondamentali:

  • Indipendenza - distingue il diritto internazionale da tutte le altre branche del diritto perché esse regolano i rapporti tra i soggetti che sono sottoposti al potere sovrano (relazione verticale) e/o regolano i rapporti tra questi soggetti (relazione orizzontale). Il diritto internazionale non regola i rapporti tra i soggetti sottoposti ad un potere sovrano, bensì tra i soggetti che si riconoscono reciprocamente indipendenti, quindi regola i rapporti solo in senso orizzontale.
  • Cos’è l’indipendenza? Un determinato soggetto/centro di potere non riconosce nessun altro potere sopra di sé = soggetti “superiorem non ricognoscens”. Il soggetto in questione percepisce il proprio ordinamento giuridico come originario (non derivante da nessun’altra entità) + ritiene che il fondamento del diritto (la legittimità e la legittimazione) che riconosce sta dentro il soggetto in questione e non prima di esso o in qualche altro soggetto.
  • Indipendenza = si riferisce più all’ente/soggetto
  • Originarietà (non derivazione) = si riferisce all’ordinamento giuridico del soggetto indipendente
  • Sovranità - può essere interna e esterna. Sovranità esterna = il soggetto sovrano esclude la presenza di altri soggetti superiori, ha un senso di esclusione. Sovranità interna = indica il potere di supremazia nei confronti dei soggetti sottoposti all’interno di questo soggetto giuridico indipendente.
  • Lo Stato unitario ha sia la sovranità esterna che quella interna. Ma questi due concetti possono essere anche separati, come nello Stato federato: ha quella interna ma non quella esterna. Ma è possibile anche il caso in cui ci sia la sovranità esterna, ma non quella interna: l’esempio del passato dei Califfati della cultura arabo-musulmana.
  • Pluralità (dei centri di poteri indipendenti): ci deve essere <1, se ci fosse un unico centro di potere mondiale le guerre sarebbe costanti, sarebbero difficili da contenere e il diritto internazionale non ci sarebbe.

Storicamente si sono verificati 2 casi:

  1. Più centri di poteri che ispiravano ad essere indipendenti e pretendevano di essere unici e sovrani: si trattava del periodo precedente alla fondazione dell’attuale Comunità internazionale, e prima dei trattati di Westfalia: la lotta tra il potere temporale (dell’imperatore) e spirituale (del Papa).
  2. La fine della lotta del primato tra questi due poteri era determinata non dalla vittoria di uno dei due, bensì dalla fondazione di una comunità diversa rispetto a quella precedente: la fondazione degli stati nazionali, si sono affermati come indipendenti sia dal potere religioso (dal Papa) sia dal potere dell’imperatore. E in seguito si sono riconosciuti indipendenti anche tra di loro, dopo i trattati di Westfalia (1648).

Il diritto internazionale, in questo modo, si afferma come un fenomeno storico e può scomparire se cambiano le condizioni (se ci sarà un unico potere centrale mondiale), rispetto ad altri tipi di diritto che sono necessari e non frutto del processo storico.

C’è un requisito necessario, su cui tutti sono d’accordo, affinché uno Stato venga riconosciuto come un soggetto del diritto internazionale -> l’indipendenza.

Altri requisiti per avere la personalità/soggettività internazionale erano:

  • Fino alla seconda guerra mondiale c’era una condizione molto stretta: il controllo di un territorio. Questa concezione comportava di limitare la soggettività solo agli Stati.
  • In seguito si sono affacciati altri enti, che pur non avendo nessun controllo su un territorio, hanno preteso di essere riconosciuti come soggetti internazionali.

Si aprì così il dibattito sulla questione e si sono formate nuove scuole di pensiero che sono riconducibili a 2 grandi posizioni, pretesi sia nella prassi che nel dibattito dottrinale:

  1. Ampia ed inclusiva = prende come criterio comune “dell’impatto reale/concreto” che un soggetto può avere nel quadro delle relazioni internazionali. Non richiede una capacità di collocarsi come soggetti permanenti, ma può accadere che un determinato ente normalmente silente per certe ragioni e momenti si presenti sulla vita delle relazioni internazionali con una propria autonomia e voglia esprimere la propria voce e seppur disorganizzato, in forme precario, in questo caso non c’è motivo di precludere la soggettività internazionale. Quindi può essere limitata, precario, frammentario, instabile e disorganizzato. L’esempio è quello dell’opinione pubblica mondiale, silente che non si esprime, ma possono esserci dei momenti in cui si forma improvvisamente e può essere diversa da quella che si esprime dei governi, per cui si colloca indipendente dai governi e autonoma.
  2. Ristretta ed esclusiva = il controllo del territorio non era più necessario come requisito, ma per essere un soggetto internazionale non basta solo l’indipendenza ma occorre che esso abbia un’organizzazione di vertice sufficientemente strutturata che costituisca il referente di quel soggetto.

L’importanza di queste concezioni è che la produzione delle norme internazionali e dei valori codificati da queste norme variano a seconda del criterio usato (o seguendo la prima concezione o la seconda). Ad esempio, se guardiamo il contenuto di una norma, esso solitamente si basa sull’opinione e sul consenso espresso della comunità internazionale, applicando i criteri del primo o del secondo caso, si avranno dei risultati diversi.

Nella dottrina tutti sono d’accordo che lo Stato mantiene una posizione ancora tutt’oggi privilegiata:

  • Lo Stato è necessario per la Comunità internazionale e il diritto internazionale come una pluralità di soggetti che si dividono su un determinato territorio. Altri soggetti, che non hanno questi requisiti, non sono necessari per la Comunità internazionale.
  • Lo Stato è l’unico soggetto ad avere la capacità piena (e a differenza di altri soggetti che hanno capacità limitata o parziale). Il diritto internazionale si è sviluppato storicamente come una necessità, come un diritto che mirava a regolare i conflitti di sovranità sul territorio in relazione a soggetti particolari = gli Stati. Ciò vuol dire che lo Stato, ente che ha il controllo di territorio, è l’unico a cui si possono applicare tutte le norme del diritto internazionale. Altri soggetti invece, che non hanno il controllo di territorio, possono applicare solo una parte delle norme e non quelle che gestiscono i conflitti sul territorio. Per questo lo Stato ha la capacità piena = applica tutte le norme.

Le norme che si applicano a tutti i soggetti della Comunità internazionale sono le norme sull’immunità perché consentono la vitalità delle relazioni internazionali, permettono ad esse di svilupparsi, le rendono efficaci ed effettive, senza escludere nessuno dalla Comunità internazionale: queste norme permettono ad un soggetto della Comunità internazionale di recarsi presso un altro soggetto, senza che il soggetto che ospita possa restringere la libertà del soggetto ospitato, proprio perché esso è immune. Per cui, queste norme, permettono la libertà di espressione e di movimento.

L’altro punto su cui tutti sono d’accordo sulla questione di soggettività è che essa sia regolata dal principio di atipicità: quelli che possono pretendere la soggettività internazionale non sono un numero chiuso di soggetti, bensì aperto, ammette sono nuovi soggetti che devono avere i requisiti necessari e possono partecipare alla vita delle relazioni internazionali.

Singoli soggetti della comunità internazionale

Soggetto principe: lo Stato

Cos’è lo Stato nel senso del diritto internazionale?

Ci sono 2 definizioni dominanti:

  1. Lo Stato esiste quando si ha un popolo che è stanziato su un territorio ed è sottoposto ad un governo con le proprie leggi. Si parla di Stato-comunità, in quanto è un soggetto ternario (si hanno 3 elementi): popolo, territorio e sovranità. Da definire bene il concetto di popolo, nazione e popolazione. Sono 3 concetti diversi:
    • Popolo = indica l’insieme dei cittadini, persone che hanno con lo stato un determinato vincolo, ovvero la cittadinanza.
    • Nazione = (è una percezione soggettiva) indica l’insieme delle persone che si riconoscono nelle caratteristiche comuni e distintive: religione, etnia, lingua, storia, ecc. Esistono dei diritti che tutelano le minoranze della nazione e sono di carattere culturale.
    • Popolazione = indica l’insieme delle persone che risiedono in un dato momento su un territorio, quindi raggruppa sia i cittadini che gli stranieri.

Ma per il diritto internazionale, chi sono gli stranieri? Lo straniero è colui che non ha nazionalità del paese in cui si trova, non ha la cittadinanza del paese che lo ospita.

Lezione del 27.02.14

2) Lo Stato organizzazione o apparato: è l’insieme di governanti opposto all’insieme di governati, dove i primi esprimono il potere sovrano. Vi appartengono sia coloro che esercitano la funzione legislativa, che quella esecutiva che giudiziaria. Il potere sovrano non è potere politico, in quanto il primo viene esercitato da tutti coloro che appartengono al governo.

Vi appartenente sia gli organi di vertice sia quelli periferici, cioè i poteri più ridotti e periferici ma che esercitano i compiti di potere. Quand’è che un soggetto appartiene allo Stato apparato o quand’è vi è sottoposto? Il criterio utilizzato: appartiene allo Stato apparato ed esercita il potere sovrano chiunque sia dotato di poteri che sono superiori dei privati nei loro rapporti reciproci.

Queste figure dotate di potere sovrano possono appartenere sia al pubblico che al privato, ad esempio in una scuola privata vi sono dei docenti pagati da un’istituzione privata ma nell’esercizio delle loro funzioni svolgono un compito pubblico.

Quale delle 2 nozioni è rilevante nell’ambito del diritto internazionale? Non è rilevante la nozione dello Stato comunità, bensì quella dello Stato organizzazione/apparato (quindi l’insieme dei governanti, e non la triade popolo-territorio-sovranità).

Il diritto internazionale non è che si disinteressi del popolo, ma finché esso è in sintonia col governo che lo controlla non c’è motivo per il diritto internazionale di interessarsi del popolo, in quanto questo diritto si indirizza al popolo quando esso è in conflitto con i governi. Solo in questo caso il popolo diventa rilevante per il diritto internazionale.

Gli elementi strutturali affinché si possa dire che uno Stato esista:

  • Indipendenza (il requisito comune a tutti i soggetti del diritto internazionale). Anche se sono Stati ma non sono soggetti del diritto internazionale gli Stati federati in quanto non sono indipendenti perché il loro ordinamento non è originario ma derivante da quella della Federazione. La Confederazione è diversa dalla Federazione, in quanto gli Stati confluiscono nella Confederazione senza perdere la loro indipendenza e il loro potere sovrano. (Svizzera non è una Confederazione perché i Cantoni riconoscono come ordinamento base quello del potere sovrano e non vi è indipendenza, URSS dopo la dissoluzione in cui le repubbliche sono diventate indipendenti)
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryFreedom di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balboni Marco.
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