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ORDINAMENTO ITALIANO
Forma solenne: la competenza ratificale è disciplinata negli Art.80 e Art.87
Art.87: la ratifica è un atto del capo dello Stato. Ma il capo dello Stato non è
responsabile politicamente di quello che fa, in quanto è un organo di neutralità e
imparzialità. Colui che ha la responsabilità politica per gli atti politici è l’esecutivo, il
Governo, davanti al Parlamento. La ratifica dei trattati impegna gli Stati sul piano
internazionale, e non viene firmata solo dal capo dello Stato ma anche dal
rappresentante del governo, che può essere chiamato a rispondere davanti al
Parlamento e se il Governo non rispetta la volontà del Parlamento può essere
mandato a casa.
La controfirma dipende dalla materia trattata nei trattati: se è di una vocazione
generale (e non settoriale) la controfirma proviene dal Presidente del Consiglio o
dal Ministro degli affari esteri: essi assumono la responsabilità politica davanti al
Parlamento.
La ratifica, in alcuni casi, deve avere l’autorizzazione del Parlamento (e non
approvazione del Parlamento come in Francia!). L’approvazione è un atto che
interviene successivamente alla ratifica, mentre l’autorizzazione interviene prima
che il trattato sia adottato, prima della ratifica! Il Governo se deve ratifica un atto,
prima di trasmetterlo al Presidente della Repubblica per firmarlo, deve trasmetterlo
alle 2 Camere per autorizzarle. Il Parlamento che forma adotta quando deve
autorizzato il trattato? -Adotta l’atto tipico del Parlamento: la legge, che richiede
tutto il procedimento costituzionale per una legge ordinaria = legge di
autorizzazione della ratifica.
Questa legge non è obbligatoria per tutte le categorie dei trattati: questa legge di
autorizzazione è prevista nei trattati enumerati nell’Art.80:
- trattati di natura politica: sono trattati che piu specificamente impegnano
politicamente il paese sul piano delle relazioni internazionali, comportano per lo
Stato un preciso schieramento politico, in un preciso settore.
Esempio i trattati che implicano le alleanze militari + implicano l’ingresso in certe
organizzazioni internazionali
- trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari: per giudicare le
controversie tra Stati occorre che gli Stati tra di loro concludono un trattato di
“arbitrato”/di regolamenti giudiziari che stabilisce un comune accordo di essere
giudicati da un arbitro/giudice. La decisione (sentenza) presa è vincolante per lo
Stato in questione sul piano internazionale, che è obbligato a rispettarlo e se non
lo fa commette un illecito. I trattati con cui si conferisce ad un arbitro, sono
sottoposti al Parlamento. Le sentenze del diritto interno sono sia vincolanti che
esecutive coattive: se non si dà l’esecuzione alla sentenza, il giudice manda le
forze pubbliche che obbligano a rispettarle. Le sentenze del DI invece non sono
esecutive coattive, ma solo vincolanti, e ciò cmq crea le conseguenze sul DI.
L’unico caso, mai verificatosi nella CIG, in cui la sentenza è esecutivo coattiva: il
CS può valutare che la sentenza sia una minaccia per la sicurezza mondiale,
allora il CS invierebbe delle forze in quello Stato, come nel caso di un capo di
Stato che ha commesso dei crimini contro l’umanità = mai verificato nella prassi!
Esempio: la Corte internazionale di giustizia, Corte penale internazionale.
- trattati che implicano le variazioni di territorio
- trattato che implicano oneri alle finanze = trattati che costano, creano un
impegno finanziario, che non appartengono al bilancio ordinario dello Stato bensì
si riferisce agli oneri non compresi nel bilancio. Come i trattati istitutivi: che
implicano strutture complesse e articolate = onero straordinario, non previsto dal
bilancio dello Stato, per cui è necessario l’autorizzazione del Parlamento
- trattati che implicano modificazioni di leggi = come modificare le leggi interne
per conformarle alle leggi internazionali. Per evitare che il Parlamento blocchi
l’adattamento della legge che modifica le leggi, si è previsto che esso esprima
preventivamente il proprio consenso, che sia consapevole dell’impegno che si
assume.
4) Scambio di ratifiche: gli Stati vogliono impegnarsi reciprocamente rispetto ai
trattati. Nei trattati multilaterali: gli Stati devono spedire le ratifiche verso tutti gli
altri Stati. Per evitare tutto questo processo complesso, hanno elaborato uno
strumento fittizio per i trattati multilaterali: deposito delle ratifiche: dove si
incontrano le volontà degli Stati partecipanti presso lo Stato depositario. Affinchè
il trattato entri in vigore sul piano internazionale non è sufficiente il sopra
espresso: nel trattato bilaterale è sufficiente lo scambio delle ratifiche; nel trattato
multilaterale: non basta il deposito delle ratifiche presso lo Stato depositario,
bensì quando si raggiunge un numero minimo delle ratifiche depositate. Se si
pensa che si tratti di un trattato che non riscuoti tanto successo nel piano
internazionale allora il numero di depositi è molto basso, se invece gode di
grande successo allora si tende ad innalzare il numero delle ratifiche depositate.
Per esempio: nella Convinzione per i diritti dei bambini si trattava di circa 70
depositi; sui diritti degli immigranti c’è il pericolo che gli Stati siano pochi per cui il
numero minimo è molto basso (circa 7).
Adesione: si ha quando gli Stati che non hanno partecipato alla negoziazione,
decidono in un secondo momento di aderire al trattato. Non è sempre possibile,
come nel caso dei trattati multilaterali chiusi= negoziati tra Stati che non aprono il
trattato agli altri Stati. L’adesione per cui è possibile solo nei trattati multilaterali
aperti, parzialmente aperti (solo ad alcuni Stati).
Ulteriore fase nei procedimenti in forma solenne: la registrazione dei trattati presso
il Segretario delle NU. Egli prende il trattato e lo inserisce in un registro dove sono
registrati tutti i trattati internazionali ratificati dalle NU. Quest’opera di registrazione
è prevista nella Carta delle NU e vincola gli Stati membri delle NU. Il motivo di
questa registrazione è quello di rendere noti i trattati all’opinione pubblica,
scongiurare la diplomazia segreta (che non rende nota i trattati all’opinione
pubblica).
La diplomazia segreta, tuttavia, è frequente, per cui la fase della registrazione non
è necessaria affinchè il trattato sia vincolante sul piano internazionale (l’ultima fase
del perfezionamento del trattato è quella del deposito delle ratifiche).
Le conseguenze della mancata registrazione: il trattato continua a vincolare gli
Stati, ma se non è pubblico esso non può essere opposto/fatto valere nei confronti
degli Stati terzi che non sanno della sua esistenza. La Carta nelle NU prevede che
i trattati non registrati non possono essere opposti agli Stati terzi.
FORMA SEMPLIFICATA
Si differenzia dalla forma solenne in cui la firma non vincola gli Stati, lo fa la ratifica,
nella forma semplificata invece la firma è vincolante.
Quand’è che si può seguire la forma semplificata?
- Il DI non si interessa di questa questione, bensì la lascia ai diritti interni dei singoli
ordinamenti.
- vi è una costante seguita dai singoli ordinamenti: tendenza rafforzata da parte
dell’esecutivo a strappare i casi in cui è possibile la forma semplificata rispetto alla
forma solenne = l’esecutivo che esegue la firma. Negli USA questa tendenza è
fortissima: il Presidente strappa i casi in cui egli può seguire in forma semplificata,
escludendo il Congresso, i trattati internazionali.
- sono poche le Costituzioni che in modo chiaro dicono quali sono i casi in cui sono
possibili le forme semplificate rispetto a quelle solenne (come nel caso
dell’Olanda)
ORDINAMENTO ITALIANO
La questione si può risolvere solo in via interpretativa, in quanto la Costituzione non
lo prevede.
La forma semplificata (la solo firma per vincolare gli Stati) è possibile nei casi
diversi previsti dall’Art.80 (che parla dell’autorizzazione della ratifica da parte del
Parlamento).
Vale anche in Italia la tendenza generale: il Governo che usa questa forma
semplificata anche in cui coperti dall’Art.80. Vi è, in questo caso, l’incompatibilità, i
trattati potrebbero non risultare validi.
DA STUDIARE DAL LIBRO:
Efficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi (= i trattati creano effetti solo nei
confronti degli Stati partecipanti)
RISERVE DEI TRATTATI
Riguarda la fase della nascita dei trattati. Il problema delle riserve si pone quando
uno Stato vuole ratificare un trattato ma vi è un punto del trattato che allo Stato non
piace (si obbliga su tutto il trattato tranne una parte su cui si riserva).
Nella prassi si conoscono 3 riserve:
- esclude l’applicazione di una norma (o solo una linea di quella norma). Diffusa nei
trattati multilaterali.
- riserva modificativa: riserva con cui lo Stato è disposto ad accettare tutto il trattato
con una modifica però di una parte
- riserve interpretative: lo Stato vuole accettare tutto il trattato, però c’è una parte
che lo Stato la accetta solo con una determinata interpretazione da parte sua.
Diffuse nei trattati bilaterali.
Problema delle riserve: entro quali limiti si possono opporre delle riserve in un
trattato? Per risolvere questo problema è necessario distinguere 3 situazioni
complesse in cui si presentano le riserve:
1) è il caso in cui il testo del trattato esclude espressamente che siano opponibili le
riserve. In questo caso è chiaro: nessuno Stato può fare una riserva. Se uno
Stato fa una riserva, ratificando un trattato che comunque esclude questa
possibilità, esso sarà escluso dal vincolo: il DI esclude che si possa creare un
vincolo internazionale. Il trattato non potrà entrare in vigore perche lo Stato che
fa la riserva, cambia l’oggetto del trattato. E il solo caso in cui si può cambiare
l’oggetto è riaprire la negoziazione.
2) il trattato specifica nel suo testo che le riserve sono opponili: ammette la
possibilità di opporre le riserve e specifica anche i casi in cui si può fare ciò.
Fasce di rapporti: tra gli Stati che ratificano i trattati senza fare riserve, i trattati
entrano in vigore. Se invece gli stati si sono avvalsi della possibilità delle riserve,
il trattato entrerà in vigore parzialmente: con esclusione della parte coperta dalle
riserve.Se uno Stato vuole opporre le riserve che vanno oltre quelle stabilite, il
trattato non entrerà in vigore, il vincolo non si potrà formare (lo Stato è