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ORDINAMENTO ITALIANO

Forma solenne: la competenza ratificale è disciplinata negli Art.80 e Art.87

Art.87: la ratifica è un atto del capo dello Stato. Ma il capo dello Stato non è

responsabile politicamente di quello che fa, in quanto è un organo di neutralità e

imparzialità. Colui che ha la responsabilità politica per gli atti politici è l’esecutivo, il

Governo, davanti al Parlamento. La ratifica dei trattati impegna gli Stati sul piano

internazionale, e non viene firmata solo dal capo dello Stato ma anche dal

rappresentante del governo, che può essere chiamato a rispondere davanti al

Parlamento e se il Governo non rispetta la volontà del Parlamento può essere

mandato a casa.

La controfirma dipende dalla materia trattata nei trattati: se è di una vocazione

generale (e non settoriale) la controfirma proviene dal Presidente del Consiglio o

dal Ministro degli affari esteri: essi assumono la responsabilità politica davanti al

Parlamento.

La ratifica, in alcuni casi, deve avere l’autorizzazione del Parlamento (e non

approvazione del Parlamento come in Francia!). L’approvazione è un atto che

interviene successivamente alla ratifica, mentre l’autorizzazione interviene prima

che il trattato sia adottato, prima della ratifica! Il Governo se deve ratifica un atto,

prima di trasmetterlo al Presidente della Repubblica per firmarlo, deve trasmetterlo

alle 2 Camere per autorizzarle. Il Parlamento che forma adotta quando deve

autorizzato il trattato? -Adotta l’atto tipico del Parlamento: la legge, che richiede

tutto il procedimento costituzionale per una legge ordinaria = legge di

autorizzazione della ratifica.

Questa legge non è obbligatoria per tutte le categorie dei trattati: questa legge di

autorizzazione è prevista nei trattati enumerati nell’Art.80:

- trattati di natura politica: sono trattati che piu specificamente impegnano

politicamente il paese sul piano delle relazioni internazionali, comportano per lo

Stato un preciso schieramento politico, in un preciso settore.

Esempio i trattati che implicano le alleanze militari + implicano l’ingresso in certe

organizzazioni internazionali

- trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari: per giudicare le

controversie tra Stati occorre che gli Stati tra di loro concludono un trattato di

“arbitrato”/di regolamenti giudiziari che stabilisce un comune accordo di essere

giudicati da un arbitro/giudice. La decisione (sentenza) presa è vincolante per lo

Stato in questione sul piano internazionale, che è obbligato a rispettarlo e se non

lo fa commette un illecito. I trattati con cui si conferisce ad un arbitro, sono

sottoposti al Parlamento. Le sentenze del diritto interno sono sia vincolanti che

esecutive coattive: se non si dà l’esecuzione alla sentenza, il giudice manda le

forze pubbliche che obbligano a rispettarle. Le sentenze del DI invece non sono

esecutive coattive, ma solo vincolanti, e ciò cmq crea le conseguenze sul DI.

L’unico caso, mai verificatosi nella CIG, in cui la sentenza è esecutivo coattiva: il

CS può valutare che la sentenza sia una minaccia per la sicurezza mondiale,

allora il CS invierebbe delle forze in quello Stato, come nel caso di un capo di

Stato che ha commesso dei crimini contro l’umanità = mai verificato nella prassi!

Esempio: la Corte internazionale di giustizia, Corte penale internazionale.

- trattati che implicano le variazioni di territorio

- trattato che implicano oneri alle finanze = trattati che costano, creano un

impegno finanziario, che non appartengono al bilancio ordinario dello Stato bensì

si riferisce agli oneri non compresi nel bilancio. Come i trattati istitutivi: che

implicano strutture complesse e articolate = onero straordinario, non previsto dal

bilancio dello Stato, per cui è necessario l’autorizzazione del Parlamento

- trattati che implicano modificazioni di leggi = come modificare le leggi interne

per conformarle alle leggi internazionali. Per evitare che il Parlamento blocchi

l’adattamento della legge che modifica le leggi, si è previsto che esso esprima

preventivamente il proprio consenso, che sia consapevole dell’impegno che si

assume.

4) Scambio di ratifiche: gli Stati vogliono impegnarsi reciprocamente rispetto ai

trattati. Nei trattati multilaterali: gli Stati devono spedire le ratifiche verso tutti gli

altri Stati. Per evitare tutto questo processo complesso, hanno elaborato uno

strumento fittizio per i trattati multilaterali: deposito delle ratifiche: dove si

incontrano le volontà degli Stati partecipanti presso lo Stato depositario. Affinchè

il trattato entri in vigore sul piano internazionale non è sufficiente il sopra

espresso: nel trattato bilaterale è sufficiente lo scambio delle ratifiche; nel trattato

multilaterale: non basta il deposito delle ratifiche presso lo Stato depositario,

bensì quando si raggiunge un numero minimo delle ratifiche depositate. Se si

pensa che si tratti di un trattato che non riscuoti tanto successo nel piano

internazionale allora il numero di depositi è molto basso, se invece gode di

grande successo allora si tende ad innalzare il numero delle ratifiche depositate.

Per esempio: nella Convinzione per i diritti dei bambini si trattava di circa 70

depositi; sui diritti degli immigranti c’è il pericolo che gli Stati siano pochi per cui il

numero minimo è molto basso (circa 7).

Adesione: si ha quando gli Stati che non hanno partecipato alla negoziazione,

decidono in un secondo momento di aderire al trattato. Non è sempre possibile,

come nel caso dei trattati multilaterali chiusi= negoziati tra Stati che non aprono il

trattato agli altri Stati. L’adesione per cui è possibile solo nei trattati multilaterali

aperti, parzialmente aperti (solo ad alcuni Stati).

Ulteriore fase nei procedimenti in forma solenne: la registrazione dei trattati presso

il Segretario delle NU. Egli prende il trattato e lo inserisce in un registro dove sono

registrati tutti i trattati internazionali ratificati dalle NU. Quest’opera di registrazione

è prevista nella Carta delle NU e vincola gli Stati membri delle NU. Il motivo di

questa registrazione è quello di rendere noti i trattati all’opinione pubblica,

scongiurare la diplomazia segreta (che non rende nota i trattati all’opinione

pubblica).

La diplomazia segreta, tuttavia, è frequente, per cui la fase della registrazione non

è necessaria affinchè il trattato sia vincolante sul piano internazionale (l’ultima fase

del perfezionamento del trattato è quella del deposito delle ratifiche).

Le conseguenze della mancata registrazione: il trattato continua a vincolare gli

Stati, ma se non è pubblico esso non può essere opposto/fatto valere nei confronti

degli Stati terzi che non sanno della sua esistenza. La Carta nelle NU prevede che

i trattati non registrati non possono essere opposti agli Stati terzi.

FORMA SEMPLIFICATA

Si differenzia dalla forma solenne in cui la firma non vincola gli Stati, lo fa la ratifica,

nella forma semplificata invece la firma è vincolante.

Quand’è che si può seguire la forma semplificata?

- Il DI non si interessa di questa questione, bensì la lascia ai diritti interni dei singoli

ordinamenti.

- vi è una costante seguita dai singoli ordinamenti: tendenza rafforzata da parte

dell’esecutivo a strappare i casi in cui è possibile la forma semplificata rispetto alla

forma solenne = l’esecutivo che esegue la firma. Negli USA questa tendenza è

fortissima: il Presidente strappa i casi in cui egli può seguire in forma semplificata,

escludendo il Congresso, i trattati internazionali.

- sono poche le Costituzioni che in modo chiaro dicono quali sono i casi in cui sono

possibili le forme semplificate rispetto a quelle solenne (come nel caso

dell’Olanda)

ORDINAMENTO ITALIANO

La questione si può risolvere solo in via interpretativa, in quanto la Costituzione non

lo prevede.

La forma semplificata (la solo firma per vincolare gli Stati) è possibile nei casi

diversi previsti dall’Art.80 (che parla dell’autorizzazione della ratifica da parte del

Parlamento).

Vale anche in Italia la tendenza generale: il Governo che usa questa forma

semplificata anche in cui coperti dall’Art.80. Vi è, in questo caso, l’incompatibilità, i

trattati potrebbero non risultare validi.

DA STUDIARE DAL LIBRO:

Efficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi (= i trattati creano effetti solo nei

confronti degli Stati partecipanti)

RISERVE DEI TRATTATI

Riguarda la fase della nascita dei trattati. Il problema delle riserve si pone quando

uno Stato vuole ratificare un trattato ma vi è un punto del trattato che allo Stato non

piace (si obbliga su tutto il trattato tranne una parte su cui si riserva).

Nella prassi si conoscono 3 riserve:

- esclude l’applicazione di una norma (o solo una linea di quella norma). Diffusa nei

trattati multilaterali.

- riserva modificativa: riserva con cui lo Stato è disposto ad accettare tutto il trattato

con una modifica però di una parte

- riserve interpretative: lo Stato vuole accettare tutto il trattato, però c’è una parte

che lo Stato la accetta solo con una determinata interpretazione da parte sua.

Diffuse nei trattati bilaterali.

Problema delle riserve: entro quali limiti si possono opporre delle riserve in un

trattato? Per risolvere questo problema è necessario distinguere 3 situazioni

complesse in cui si presentano le riserve:

1) è il caso in cui il testo del trattato esclude espressamente che siano opponibili le

riserve. In questo caso è chiaro: nessuno Stato può fare una riserva. Se uno

Stato fa una riserva, ratificando un trattato che comunque esclude questa

possibilità, esso sarà escluso dal vincolo: il DI esclude che si possa creare un

vincolo internazionale. Il trattato non potrà entrare in vigore perche lo Stato che

fa la riserva, cambia l’oggetto del trattato. E il solo caso in cui si può cambiare

l’oggetto è riaprire la negoziazione.

2) il trattato specifica nel suo testo che le riserve sono opponili: ammette la

possibilità di opporre le riserve e specifica anche i casi in cui si può fare ciò.

Fasce di rapporti: tra gli Stati che ratificano i trattati senza fare riserve, i trattati

entrano in vigore. Se invece gli stati si sono avvalsi della possibilità delle riserve,

il trattato entrerà in vigore parzialmente: con esclusione della parte coperta dalle

riserve.Se uno Stato vuole opporre le riserve che vanno oltre quelle stabilite, il

trattato non entrerà in vigore, il vincolo non si potrà formare (lo Stato è

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryFreedom di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balboni Marco.