vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
58. BENI MATERIALI. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE
art. 810 “Sono beni le cose che possono formare
Norma definitoria è l’ —>
oggetto di diritti, suscettibili di appropriazione ”. Dal punto di vista
giuridico non sono beni, per esempio: l’atmosfera, la luce, il calore atmosferico,
le acque oceaniche.
I beni sono suscettibili di vare classificazioni:
a) “Sono beni immobili i terreni
cose mobili e immobili —> art. 812:
(comprese le sorgenti e i corsi d’acqua) e tutto ciò che sia materialmente
incorporato al suolo (…). Sono mobili tutti gli altri beni”.
Le cose mobili non sono soggette all’iscrizione in pubblici registri (i
trasferimenti si manifestano a terzi tramite spostamenti di possesso), gli
atti di trasferimento possono essere conclusi anche non in forma scritta
(principio di libertà della forma).
Le cose immobili invece sono soggette all’iscrizione in pubblici registri, e
gli atti di trasferimento di questi beni devono essere redatti per iscritto.
b) cose di specie e cose di genere —> per distinguerle, ciò che conta
realmente è il modo in cui le parti hanno considerato questa cosa nel loro
rapporto. Cose fungibili sono quelle che possono sostituirsi
indifferentemente le une alle altre, perché considerate come uguali cose
dello stesso genere, equivalenti ai fini dell’utilizzazione. Infungibili sono
invece le cose prodotte in esemplari unici.
Gli immobili sono di regola infungibili, cosa fungibile è ad esempio il
denaro.
La distinzione è importante sotto vari aspetti:
il venditore di cose fungibili non è tenuto a consegnare esemplari
determinati, ma si libera trasferendo esemplari qualsiasi
appartenenti al genere richiesto, purché siano di qualità non
inferiore alla media (art. 1178)
se viene illecitamente distrutta una cosa il risarcimento in forma
specifica è possibile se si tratta di una cosa fungibile, altrimenti il
danno potrà venire risarcito solo pagandone l’equivalente in danaro
solo le cose fungibili possono essere oggetto del contratto di mutuo
c) cose consumabili e inconsumabili —> sono consumabili le cose
insuscettibili di uso continuativo o ripetuto, perché vengono consumate
dal primo atto di utilizzazione. Inconsumabili sono le cose suscettibili di
utilizzazione ripetuta.
Le cose inconsumabili possono venire attribuite in uso temporaneo a una
persona con l’obbligo di restituirle dopo un certo tempo, a differenza di
quelle consumabili (se invece sono anche fungibili, è possibile
consumarle e restituirle in eguale quantità e genere, come nel mutuo)
d) pertinenze —> cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un’altra cosa, senza esserne parte costitutiva. Gli atti e i
rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono
anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. D’altra parte, la
pertinenza può formare oggetto di un atto di disposizione separato e
perdere così tale sua qualità
e) universalità di mobili —> pluralità di cose che appartengono alla
stessa persona e hanno una destinazione unitaria (gregge, collezione di
quadri). Gli atti e i rapporti giuridici possono avere ad oggetto la
universalità o le singole cose che la compongono
f) frutti —> si dividono in naturali (provengono direttamente dalla cosa) o
civili (sono frutto dell’impiego economico della cosa, come gli interessi di
un capitale dato a mutuo).
I BENI PUBBLICI —> hanno una disciplina particolare contenuta
prevalentemente nel Codice civile. I beni pubblici sono distinti in tre categorie:
demanio pubblico —> (Art. 822 e 823) i beni che fanno parte
o del demanio pubblico sono inalienabili, ma la legge consente che
l’ente pubblico attribuisca l’uso di questi beni in concessione
amministrativa al privato (ci sono soggetti che sono autorizzati a
prelevare l’acqua al fine di darne un’utilizzazione a beneficio
comune, le spiagge sono ad utilizzo pubblico). Ci sono categorie di
beni appartenenti al demanio accidentale, che fanno parte del
demanio pubblico se appartengono allo Stato (e quindi vi si applica
la disciplina demaniale), ma possono appartenere anche a soggetti
privati (strade, ferrovie)
patrimonio disponibile —> beni non vincolati, trattati come
o privati a tutti gli effetti, sono soggetti alle regole del Codice civile
(Art. 828)
patrimonio indisponibile —> insieme di beni
o appartenenti ad un ufficio pubblico (Stato, comuni o province) non
possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo leggi
particolari
DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO
59. NOZIONE DI DIRITTO REALE
I diritti reali sono diritti assoluti.
Reale deriva da res, il diritto reale è un diritto sulla cosa, indica il diritto di
trarre direttamente da una cosa le sue utilità.
Correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque di astenersi dell’impedirne o
turbarne l’esercizio.
60. CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI REALI
La proprietà ha una posizione preminente all’interno dei diritti reali —
> consente di godere e disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva.
I diritti diversi dalla proprietà sono chiamati diritti limitati —> comprendono
solo alcune delle utilità rispetto a quelle attribuite dalla proprietà.
Vengono anche chiamati diritti su cosa altrui —> hanno per oggetto una
cosa che è di proprietà di un altro soggetto —> sul medesimo bene coesistono
la proprietà di Tizio e i diritti limitati di Caio.
I diritti reali su cosa altrui si distinguono in:
diritti reali di godimento —> diritti di trarre determinate utilità
dall’uso della cosa altrui
diritti reali di garanzia —> attribuiscono un potere di disposizione
preferenziale del valore pecuniario della cosa, qualora il diritto di credito,
che con essa si è voluto garantire, non venga soddisfatto dal debitore
I diritti reali di godimento sono:
usufrutto —> consente di usare la cosa altrui e trarne i frutti,
rispettandone la destinazione economica
uso —> simile all’usufrutto, ma con un contenuto più limitato: chi ha il
diritto d’uso di una cosa può utilizzarla direttamente e se è fruttifera può
raccoglierne i frutti, ma solo nella misura che occorre a soddisfare i
bisogni suoi e della sua famiglia
abitazione —> consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni
propri e della propria famiglia
superficie —> consente di utilizzare il suolo altrui per una costruzione
servitù —> peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di
un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario
enfiteusi —> diritto di utilizzare un fondo e farne propri i frutti con
l’obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare al proprietario un
canone periodico
I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca —> differiscono fra loro per
l’oggetto su cui cadono: il pegno ha per oggetto cose mobili non iscritte in
pubblici registri, l’ipoteca ha per oggetto le cose immobili e gli altri beni iscritti
nei pubblici registri.
Se il credito garantito non è soddisfatto alla scadenza, il creditore può
promuovere l’esecuzione forzata sul bene oggetto del pegno o dell’ipoteca, per
soddisfarsi su di esso con preferenza rispetto agli altri creditori (diritto di
prelazione).
Il proprietario della cosa gravata da un diritto reale altrui la può trasferire a un
terzo, il quale l’acquista ugualmente gravata (si manifesta il carattere reale del
diritto, che inerisce alla cosa e la segue nei trasferimenti)
Degno di nota è inoltre il diritto di sequela, o seguito —> possibilità di far
valere il proprio diritto reale contro chiunque e qualunque siano le vicende
giuridiche della res (anche se il bene è stato ad esempio alienato a terzi). Si
dice spesso che il diritto reale è opponibile erga omnes.
L’esistenza di un diritto reale limitato su una cosa comprime il diritto del
proprietario; se il diritto reale limitato si estingue, per una qualsiasi ragione, la
compressione viene meno e il diritto di proprietà riacquista la pienezza del suo
contenuto (elasticità del dominio).
61. NOZIONE DI OBBLIGAZIONE: LA PRESTAZIONE DOVUTA
Il diritto di credito si instaura tra il debitore (soggetto passivo) e il creditore
(soggetto attivo), e attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione
da una o più persone determinate.
Il rapporto fra creditore e debitore è detto obbligazione (o rapporto
obbligatorio).
La prestazione è il comportamento che il debitore ha l’obbligo di tenere e il
creditore ha il potere di pretendere. Può essere positiva o negativa, a seconda
che consista in un’azione o in un’astensione.
Occorre che sia suscettibile di valutazione economica (prestazione di carattere
patrimoniale).
Vincolo —> se la prestazione dovuta non viene adempiuta esattamente,
sorgono obblighi di restituzione, riparazione o risarcimento del danno, che si
affiancano all’obbligo primario, oppure lo sostituiscono.
In ogni caso poi, accanto alla prestazione principale, se ne collocano altre con
funzione complementare. Gli articoli 1173 – 1320 disciplinano le regole
generali per tutti i creditori e debitori quali che siano le ragioni per cui essi
hanno assunto tali qualifiche.
L’art. 1175 impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole
della correttezza. Il debitore è tenuto anche a quelle prestazioni strumentali o
accessorie, al fine di realizzare pienamente l’interesse del creditore alla
prestazione. Obblighi di correttezza sono imposti anche al creditore, che è
tenuto a quel minimo di cooperazione che è usuale per facilitare al debitore
l’adempimento o, quanto meno, per evitare aggravi.
62. LA CAUSA DELLA PRESTAZIONE, AZIONE, RESPONSABILITA’
PATRIMONIALE
Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria
perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta. Questo potere (provocare
un provvedimento giudiziario per ottenere la soddisfazione del proprio diritto) si
chiama azione.
L’obbligazione ha rilevanza giuridica —> costituisce la causa che giustifica la
prestazione: se l’obbligazione non esistesse e la prestazione venisse eseguita
ugualmente, questa sarebbe ingiustificata e chi l’avesse ricevuta dovrebbe
restituirla, o restituirne il valore (art