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58. BENI MATERIALI. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE

art. 810 “Sono beni le cose che possono formare

Norma definitoria è l’ —>

oggetto di diritti, suscettibili di appropriazione ”. Dal punto di vista

giuridico non sono beni, per esempio: l’atmosfera, la luce, il calore atmosferico,

le acque oceaniche.

I beni sono suscettibili di vare classificazioni:

a) “Sono beni immobili i terreni

cose mobili e immobili —> art. 812:

(comprese le sorgenti e i corsi d’acqua) e tutto ciò che sia materialmente

incorporato al suolo (…). Sono mobili tutti gli altri beni”.

Le cose mobili non sono soggette all’iscrizione in pubblici registri (i

trasferimenti si manifestano a terzi tramite spostamenti di possesso), gli

atti di trasferimento possono essere conclusi anche non in forma scritta

(principio di libertà della forma).

Le cose immobili invece sono soggette all’iscrizione in pubblici registri, e

gli atti di trasferimento di questi beni devono essere redatti per iscritto.

b) cose di specie e cose di genere —> per distinguerle, ciò che conta

realmente è il modo in cui le parti hanno considerato questa cosa nel loro

rapporto. Cose fungibili sono quelle che possono sostituirsi

indifferentemente le une alle altre, perché considerate come uguali cose

dello stesso genere, equivalenti ai fini dell’utilizzazione. Infungibili sono

invece le cose prodotte in esemplari unici.

Gli immobili sono di regola infungibili, cosa fungibile è ad esempio il

denaro.

La distinzione è importante sotto vari aspetti:

 il venditore di cose fungibili non è tenuto a consegnare esemplari

determinati, ma si libera trasferendo esemplari qualsiasi

appartenenti al genere richiesto, purché siano di qualità non

inferiore alla media (art. 1178)

 se viene illecitamente distrutta una cosa il risarcimento in forma

specifica è possibile se si tratta di una cosa fungibile, altrimenti il

danno potrà venire risarcito solo pagandone l’equivalente in danaro

 solo le cose fungibili possono essere oggetto del contratto di mutuo

c) cose consumabili e inconsumabili —> sono consumabili le cose

insuscettibili di uso continuativo o ripetuto, perché vengono consumate

dal primo atto di utilizzazione. Inconsumabili sono le cose suscettibili di

utilizzazione ripetuta.

Le cose inconsumabili possono venire attribuite in uso temporaneo a una

persona con l’obbligo di restituirle dopo un certo tempo, a differenza di

quelle consumabili (se invece sono anche fungibili, è possibile

consumarle e restituirle in eguale quantità e genere, come nel mutuo)

d) pertinenze —> cose destinate in modo durevole a servizio o ad

ornamento di un’altra cosa, senza esserne parte costitutiva. Gli atti e i

rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono

anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. D’altra parte, la

pertinenza può formare oggetto di un atto di disposizione separato e

perdere così tale sua qualità

e) universalità di mobili —> pluralità di cose che appartengono alla

stessa persona e hanno una destinazione unitaria (gregge, collezione di

quadri). Gli atti e i rapporti giuridici possono avere ad oggetto la

universalità o le singole cose che la compongono

f) frutti —> si dividono in naturali (provengono direttamente dalla cosa) o

civili (sono frutto dell’impiego economico della cosa, come gli interessi di

un capitale dato a mutuo).

I BENI PUBBLICI —> hanno una disciplina particolare contenuta

prevalentemente nel Codice civile. I beni pubblici sono distinti in tre categorie:

demanio pubblico —> (Art. 822 e 823) i beni che fanno parte

o del demanio pubblico sono inalienabili, ma la legge consente che

l’ente pubblico attribuisca l’uso di questi beni in concessione

amministrativa al privato (ci sono soggetti che sono autorizzati a

prelevare l’acqua al fine di darne un’utilizzazione a beneficio

comune, le spiagge sono ad utilizzo pubblico). Ci sono categorie di

beni appartenenti al demanio accidentale, che fanno parte del

demanio pubblico se appartengono allo Stato (e quindi vi si applica

la disciplina demaniale), ma possono appartenere anche a soggetti

privati (strade, ferrovie)

patrimonio disponibile —> beni non vincolati, trattati come

o privati a tutti gli effetti, sono soggetti alle regole del Codice civile

(Art. 828)

patrimonio indisponibile —> insieme di beni

o appartenenti ad un ufficio pubblico (Stato, comuni o province) non

possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo leggi

particolari

DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO

59. NOZIONE DI DIRITTO REALE

I diritti reali sono diritti assoluti.

Reale deriva da res, il diritto reale è un diritto sulla cosa, indica il diritto di

trarre direttamente da una cosa le sue utilità.

Correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque di astenersi dell’impedirne o

turbarne l’esercizio.

60. CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI REALI

La proprietà ha una posizione preminente all’interno dei diritti reali —

> consente di godere e disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva.

I diritti diversi dalla proprietà sono chiamati diritti limitati —> comprendono

solo alcune delle utilità rispetto a quelle attribuite dalla proprietà.

Vengono anche chiamati diritti su cosa altrui —> hanno per oggetto una

cosa che è di proprietà di un altro soggetto —> sul medesimo bene coesistono

la proprietà di Tizio e i diritti limitati di Caio.

I diritti reali su cosa altrui si distinguono in:

 diritti reali di godimento —> diritti di trarre determinate utilità

dall’uso della cosa altrui

 diritti reali di garanzia —> attribuiscono un potere di disposizione

preferenziale del valore pecuniario della cosa, qualora il diritto di credito,

che con essa si è voluto garantire, non venga soddisfatto dal debitore

I diritti reali di godimento sono:

 usufrutto —> consente di usare la cosa altrui e trarne i frutti,

rispettandone la destinazione economica

 uso —> simile all’usufrutto, ma con un contenuto più limitato: chi ha il

diritto d’uso di una cosa può utilizzarla direttamente e se è fruttifera può

raccoglierne i frutti, ma solo nella misura che occorre a soddisfare i

bisogni suoi e della sua famiglia

 abitazione —> consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni

propri e della propria famiglia

 superficie —> consente di utilizzare il suolo altrui per una costruzione

 servitù —> peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di

un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario

 enfiteusi —> diritto di utilizzare un fondo e farne propri i frutti con

l’obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare al proprietario un

canone periodico

I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca —> differiscono fra loro per

l’oggetto su cui cadono: il pegno ha per oggetto cose mobili non iscritte in

pubblici registri, l’ipoteca ha per oggetto le cose immobili e gli altri beni iscritti

nei pubblici registri.

Se il credito garantito non è soddisfatto alla scadenza, il creditore può

promuovere l’esecuzione forzata sul bene oggetto del pegno o dell’ipoteca, per

soddisfarsi su di esso con preferenza rispetto agli altri creditori (diritto di

prelazione).

Il proprietario della cosa gravata da un diritto reale altrui la può trasferire a un

terzo, il quale l’acquista ugualmente gravata (si manifesta il carattere reale del

diritto, che inerisce alla cosa e la segue nei trasferimenti)

Degno di nota è inoltre il diritto di sequela, o seguito —> possibilità di far

valere il proprio diritto reale contro chiunque e qualunque siano le vicende

giuridiche della res (anche se il bene è stato ad esempio alienato a terzi). Si

dice spesso che il diritto reale è opponibile erga omnes.

L’esistenza di un diritto reale limitato su una cosa comprime il diritto del

proprietario; se il diritto reale limitato si estingue, per una qualsiasi ragione, la

compressione viene meno e il diritto di proprietà riacquista la pienezza del suo

contenuto (elasticità del dominio).

61. NOZIONE DI OBBLIGAZIONE: LA PRESTAZIONE DOVUTA

Il diritto di credito si instaura tra il debitore (soggetto passivo) e il creditore

(soggetto attivo), e attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione

da una o più persone determinate.

Il rapporto fra creditore e debitore è detto obbligazione (o rapporto

obbligatorio).

La prestazione è il comportamento che il debitore ha l’obbligo di tenere e il

creditore ha il potere di pretendere. Può essere positiva o negativa, a seconda

che consista in un’azione o in un’astensione.

Occorre che sia suscettibile di valutazione economica (prestazione di carattere

patrimoniale).

Vincolo —> se la prestazione dovuta non viene adempiuta esattamente,

sorgono obblighi di restituzione, riparazione o risarcimento del danno, che si

affiancano all’obbligo primario, oppure lo sostituiscono.

In ogni caso poi, accanto alla prestazione principale, se ne collocano altre con

funzione complementare. Gli articoli 1173 – 1320 disciplinano le regole

generali per tutti i creditori e debitori quali che siano le ragioni per cui essi

hanno assunto tali qualifiche.

L’art. 1175 impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole

della correttezza. Il debitore è tenuto anche a quelle prestazioni strumentali o

accessorie, al fine di realizzare pienamente l’interesse del creditore alla

prestazione. Obblighi di correttezza sono imposti anche al creditore, che è

tenuto a quel minimo di cooperazione che è usuale per facilitare al debitore

l’adempimento o, quanto meno, per evitare aggravi.

62. LA CAUSA DELLA PRESTAZIONE, AZIONE, RESPONSABILITA’

PATRIMONIALE

Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria

perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta. Questo potere (provocare

un provvedimento giudiziario per ottenere la soddisfazione del proprio diritto) si

chiama azione.

L’obbligazione ha rilevanza giuridica —> costituisce la causa che giustifica la

prestazione: se l’obbligazione non esistesse e la prestazione venisse eseguita

ugualmente, questa sarebbe ingiustificata e chi l’avesse ricevuta dovrebbe

restituirla, o restituirne il valore (art

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
115 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.