CONSIGLIO EUROPEO
Il consiglio europeo ha svolto un ruolo preminente e spesso decisivo nel
processo di integrazione europea.
La sua origine si deve all’iniziativa politica di alcuni governi, in particolare quello
francese, che decisero di riunirsi al massimo livello a titolo di conferenza
intergovernativa (“vertici”), al di fuori degli schemi istituzionali comunitari. Le
questioni principali riguardavano l’integrazione comunitaria, dare il giusto
impulso per sbloccare negoziati difficili e prendere nuove iniziative.
Il primo vertice fu quello di Parigi del 1961, da qui iniziò una lunga prassi che ha
dato luogo a comunicati e dichiarazioni di notevole portata, concernenti vari
settori dell’azione comunitaria, tra cui in particolare le relazioni esterne.
Le deliberazioni prese dai vertici si configuravano come accordi internazionali in
forma semplificata tra gli stati membri (non atti comunitari).
Il sistema dei vertici terminò nel 1974 con quello di Parigi, quando si decise di
dare una cadenza periodica e regolare a queste riunioni (3 volte l’anno) e ogni
volta che si ritenesse necessario, sotto la denominazione “consiglio della
comunità a titolo di cooperazione politica”. Lo scopo era naturalmente quello di
far progredire l’integrazione comunitaria e la cooperazione tra gli stati membri
soprattutto sul piano politico.
Il consiglio europeo fu contemplato espressamente per la prima volta nella
prima versione del trattato sull’Unione europea approvato a Maastricht, e si
vedeva attribuito il compito di dare l’impulso necessario per lo sviluppo
dell’unione e definirne gli orientamenti politici generali. Questo doveva anche
presentare una relazione al parlamento dopo ciascuna delle sue sedute nonché
una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall’unione.
Non essendo propriamente un’istituzione i suoi atti non potevano formare
oggetto di ricorso dinnanzi la CGUE in annullamento o in carenza o per
risarcimento danni, né era soggetto ai limiti procedurali previstiti dai trattati
istitutivi.
Con il trattato di Lisbona si afferma la sua natura vera e propria di istituzione,
nonostante alcuni caratteri specifici di organo di tipo classico, visto anche il
fatto di essere contemplato nelle disposizioni istituzionali.
Il consiglio europeo è chiamato a pronunciarsi e deliberare da numerose norme
dei trattati in tutte le materie politiche da essi contemplate, ma non può
esercitare funzioni legislative. I suoi poteri sono tuttavia ampiamente estesi in
materia di politica estera e sicurezza comune.
È stabilito che si riunisca due volte a semestre su convocazione del suo
presidente, ed è composto oltre che dai capi di stato o di governo degli stati
membri, anche dal suo presidente e da quello della commissione. Partecipa ai
suoi lavori anche l’alto rappresentante dell’unioni per gli affari esteri e politica di
sicurezza.
Il presidente del consiglio europeo è eletto dai capi di stato. Odi governo a
maggioranza qualificata con un mandato di due anni e mezzo (rieleggibile solo
una volta). Egli non può esercitare un mandato nazionale e quindi è considerato
membro aggiuntivo. Presiede e anima i lavori del consiglio europeo, assicura la
preparazione e continuità dei lavori e assicura la rappresentanza esterna
dell’unione per la PESC (fatte salve le attribuzioni all’alto rappresentante).
Il consiglio europeo si pronuncia per consensus, cioè la proposta di considera
approvata senza formale votazione in assenza di contestazioni. Tuttavia, in
alcuni casi esso delibera all’unanimità (composizione del parlamento europeo=
o a maggioranza semplice (adozione del regolamento interno). Decide invece a
maggioranza qualificata nelle ipotesi previste dai trattati (elezione presidente
del consiglio europeo o designazione del presidente della commissione). Il
presidente della commissione e quello del consiglio europeo non partecipano al
voto.
Oggi gli atti adottati dal consiglio europeo sono soggetti a controllo di legittimità
da parte della CGUE quando destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi, fatta eccezione per quelli riguardanti la PESC
CONSIGLIO
Il consiglio è l’unica istituzione composta da rappresentanti degli stati membri
ed è diretta espressione dei loro interessi a livello dell’unione. È investito della
funzione legislativa generale, che esercita congiuntamente al parlamento
europeo, mediante l’adozione di regolamenti, direttive e decisioni, e della
funzione di bilancio.
Detiene inoltre potere decisionale anche se necessita dell’accordo del
parlamento. Ha anche il compito. Di assicurare la definizione e il coordinamento
delle politiche generali alle condizioni statuite dai trattati. Il consiglio di fatto
esprime una volontà propria distinta da quella degli stati (stato può impugnare
una decisione anche se rappresentante ha votato a favore).
In altri casi invece il consiglio opera da normale conferenza diplomatica in cui i
rappresentanti degli stati adottano deliberazioni (non trovano base giuridica nei
trattati) in quanto tali e non come membri del consiglio. In questo caso, infatti,
queste deliberazioni sono sottratti al regime che regola le competenze del
consiglio e al controllo di legittimità operato dalle CGUE (si applica solo agli atti
dell’unione). Alcuni di questi assi sono adottati d’intesa con commissione o
dietro sua proposta.
Come si compone il consiglio e come funziona?
Il consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno stato membro a livello
ministeriale abilitato a impegnare il governo di detto stato. È possibile che ne
facciano parte persone di rango ministeriale ma non facenti parte del governo
centrale dello stato (membri di organi di governo di enti territoriali autonomi
come le regioni, a patto che siano in grado di impegnare il governo nazionale).
La composizione è variabile dato che è formato di volta in volta da ministri
competenti per le materie dell’ordine del giorno. Il trattato di Lisbona prevedeva
le seguenti composizioni:
• Affari generali riunioni del consiglio europeo e ne assicura il
→prepara
seguito
• Affari esteri elabora l’azione esterna dell’unione secondo linee
→
strategiche definite da consiglio europeo (presieduto dall’alto
rappresentante dell’unione per affari esteri e politica di sicurezza)
• Affari economici e finanziari riunioni mensili per coordinamento delle
→
politiche economiche degli stati membri, politica monetaria e unione
monetaria.
La presidenza del consiglio è esercitata da ciascuno stato membro per sei mesi.
Secondo il trattato di Lisbona la presidenza delle formazioni del consiglio è
determinata dal consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata
secondo un sistema di rotazione paritaria. Secondo questo schema viene
individuato un gruppo di tre stati membri per un periodo di diciotto mesi e
ciascuno eserciterà la presidenza della formazione del consiglio per sei mesi
mentre gli altri due lo assisteranno nello svolgimento dei compiti sulla base di
un programma condiviso.
Il consiglio si riunisce sotto convocazione del presidente, su iniziativa sua o di
uno stato membro o della commissione. Le sedute sono pubbliche se si
delibera su un progetto legislativo mentre non vige obbligo di pubblicità se si
tratta di attività non legislative. Ciascuna sessione del consiglio risulta essere
divisa in due parti, tra deliberazioni su atti legislative e attività non legislative.
Inoltre, i membri della commissione possono essere invitati a partecipare alle
riunioni.
Il presidente ha il compito di stabilire l’ordine del giorno provvisorio di ogni
sessione che deve essere comunicato almeno 14 giorni prima del suo inizio ai
membri di consiglio e commissione.
L’ordine del giorno si divide in due parti:
• Parte A rientrano tutti i punti sui quali un’approvazione del consiglio può
→
avvenire senza dibattito, può però essere ritirato nel caso in cui si ripensi
alla necessità di una discussione o su richiesta dei membri del consiglio o
della commissione
• Parte B rientrano tutti i punti che necessitano di un dibattito, nel caso in
→
cui non si raggiunga un accordo possono essere rinviati al COREPER per
ulteriori approfondimenti.
Il regolamento del consiglio prevede anche la figura del segretario generale,
nominato dallo stesso a maggioranza qualificata. Tra le sue funzioni rientra
assistere l’istituzione nell’esercizio delle sue funzioni, sorvegliare la correttezza
delle procedure seguite per l’adozione delle decisioni e assicura la continuità e il
coordinamento dei lavori.
COMMISSIONE
La commissione rappresenta il perno del sistema dell’unione, esprime il
principio di sovranazionalità e rappresenta e garantisce l’interesse generale
dell’unione in piena indipendenza rispetto agli stati e membri e ogni altra
istituzione od organo. Ad essa spetta il compito di sorvegliare sulla corretta
applicazione del diritto dell’unione, promuovere l’interesse dell’unione stessa
preparando provvedimenti appropriati a questo fine e avviando lo sviluppo delle
sue politiche. Si occupa inoltre della rappresentanza esterna dell’ordinamento,
di dare esecuzione al bilancio e svolge funzioni inerenti al coordinamento,
l’esecuzione e la gestione.
I membri della commissione sono scelti fra i cittadini degli stati membri, uno per
ciascuno, in base alla competenza e impegno europeo offrendo garanzie di
indipendenza. Originariamente era composta da nove membri, almeno uno e
non più di due per stato. Secondo una regola non scritta i grandi stati
designavano due membri. Con il progressivo allargamento della comunità
europea il numero è variato fino ad un cittadino per ogni stato membro. Diverse
proposte volevano la riduzione del numero di componenti portano alla
soluzione per cui si rinunciava alla nomina di un cittadino per stato membro.
Fino a ottobre 2014 rimase in vigore questo principio in aggiunta al presidente e
il vide presidente o alto rappresentante dell’unione (28 membri). Dal 1°
novembre 2014 è stato stabilito che fosse composta da un numero di membri,
compresi presidente e alto rappresentante corrispondente a due terzi del
numero degli stati membri (19 componenti), salvo che il consiglio europeo
deliberando all’unanimità statuisse diversamente modificando il numero.
La scelta dei membri si basa su un sistema di rotazione, stabilito sempre dal
consiglio europeo all’unanimità, secondo un principio di parità tra gli stati
membri per quanto concerne l’avvicendamento e la permanenz