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CONSIGLIO EUROPEO

Il consiglio europeo ha svolto un ruolo preminente e spesso decisivo nel

processo di integrazione europea.

La sua origine si deve all’iniziativa politica di alcuni governi, in particolare quello

francese, che decisero di riunirsi al massimo livello a titolo di conferenza

intergovernativa (“vertici”), al di fuori degli schemi istituzionali comunitari. Le

questioni principali riguardavano l’integrazione comunitaria, dare il giusto

impulso per sbloccare negoziati difficili e prendere nuove iniziative.

Il primo vertice fu quello di Parigi del 1961, da qui iniziò una lunga prassi che ha

dato luogo a comunicati e dichiarazioni di notevole portata, concernenti vari

settori dell’azione comunitaria, tra cui in particolare le relazioni esterne.

Le deliberazioni prese dai vertici si configuravano come accordi internazionali in

forma semplificata tra gli stati membri (non atti comunitari).

Il sistema dei vertici terminò nel 1974 con quello di Parigi, quando si decise di

dare una cadenza periodica e regolare a queste riunioni (3 volte l’anno) e ogni

volta che si ritenesse necessario, sotto la denominazione “consiglio della

comunità a titolo di cooperazione politica”. Lo scopo era naturalmente quello di

far progredire l’integrazione comunitaria e la cooperazione tra gli stati membri

soprattutto sul piano politico.

Il consiglio europeo fu contemplato espressamente per la prima volta nella

prima versione del trattato sull’Unione europea approvato a Maastricht, e si

vedeva attribuito il compito di dare l’impulso necessario per lo sviluppo

dell’unione e definirne gli orientamenti politici generali. Questo doveva anche

presentare una relazione al parlamento dopo ciascuna delle sue sedute nonché

una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall’unione.

Non essendo propriamente un’istituzione i suoi atti non potevano formare

oggetto di ricorso dinnanzi la CGUE in annullamento o in carenza o per

risarcimento danni, né era soggetto ai limiti procedurali previstiti dai trattati

istitutivi.

Con il trattato di Lisbona si afferma la sua natura vera e propria di istituzione,

nonostante alcuni caratteri specifici di organo di tipo classico, visto anche il

fatto di essere contemplato nelle disposizioni istituzionali.

Il consiglio europeo è chiamato a pronunciarsi e deliberare da numerose norme

dei trattati in tutte le materie politiche da essi contemplate, ma non può

esercitare funzioni legislative. I suoi poteri sono tuttavia ampiamente estesi in

materia di politica estera e sicurezza comune.

È stabilito che si riunisca due volte a semestre su convocazione del suo

presidente, ed è composto oltre che dai capi di stato o di governo degli stati

membri, anche dal suo presidente e da quello della commissione. Partecipa ai

suoi lavori anche l’alto rappresentante dell’unioni per gli affari esteri e politica di

sicurezza.

Il presidente del consiglio europeo è eletto dai capi di stato. Odi governo a

maggioranza qualificata con un mandato di due anni e mezzo (rieleggibile solo

una volta). Egli non può esercitare un mandato nazionale e quindi è considerato

membro aggiuntivo. Presiede e anima i lavori del consiglio europeo, assicura la

preparazione e continuità dei lavori e assicura la rappresentanza esterna

dell’unione per la PESC (fatte salve le attribuzioni all’alto rappresentante).

Il consiglio europeo si pronuncia per consensus, cioè la proposta di considera

approvata senza formale votazione in assenza di contestazioni. Tuttavia, in

alcuni casi esso delibera all’unanimità (composizione del parlamento europeo=

o a maggioranza semplice (adozione del regolamento interno). Decide invece a

maggioranza qualificata nelle ipotesi previste dai trattati (elezione presidente

del consiglio europeo o designazione del presidente della commissione). Il

presidente della commissione e quello del consiglio europeo non partecipano al

voto.

Oggi gli atti adottati dal consiglio europeo sono soggetti a controllo di legittimità

da parte della CGUE quando destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di

terzi, fatta eccezione per quelli riguardanti la PESC

CONSIGLIO

Il consiglio è l’unica istituzione composta da rappresentanti degli stati membri

ed è diretta espressione dei loro interessi a livello dell’unione. È investito della

funzione legislativa generale, che esercita congiuntamente al parlamento

europeo, mediante l’adozione di regolamenti, direttive e decisioni, e della

funzione di bilancio.

Detiene inoltre potere decisionale anche se necessita dell’accordo del

parlamento. Ha anche il compito. Di assicurare la definizione e il coordinamento

delle politiche generali alle condizioni statuite dai trattati. Il consiglio di fatto

esprime una volontà propria distinta da quella degli stati (stato può impugnare

una decisione anche se rappresentante ha votato a favore).

In altri casi invece il consiglio opera da normale conferenza diplomatica in cui i

rappresentanti degli stati adottano deliberazioni (non trovano base giuridica nei

trattati) in quanto tali e non come membri del consiglio. In questo caso, infatti,

queste deliberazioni sono sottratti al regime che regola le competenze del

consiglio e al controllo di legittimità operato dalle CGUE (si applica solo agli atti

dell’unione). Alcuni di questi assi sono adottati d’intesa con commissione o

dietro sua proposta.

Come si compone il consiglio e come funziona?

Il consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno stato membro a livello

ministeriale abilitato a impegnare il governo di detto stato. È possibile che ne

facciano parte persone di rango ministeriale ma non facenti parte del governo

centrale dello stato (membri di organi di governo di enti territoriali autonomi

come le regioni, a patto che siano in grado di impegnare il governo nazionale).

La composizione è variabile dato che è formato di volta in volta da ministri

competenti per le materie dell’ordine del giorno. Il trattato di Lisbona prevedeva

le seguenti composizioni:

• Affari generali riunioni del consiglio europeo e ne assicura il

→prepara

seguito

• Affari esteri elabora l’azione esterna dell’unione secondo linee

strategiche definite da consiglio europeo (presieduto dall’alto

rappresentante dell’unione per affari esteri e politica di sicurezza)

• Affari economici e finanziari riunioni mensili per coordinamento delle

politiche economiche degli stati membri, politica monetaria e unione

monetaria.

La presidenza del consiglio è esercitata da ciascuno stato membro per sei mesi.

Secondo il trattato di Lisbona la presidenza delle formazioni del consiglio è

determinata dal consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata

secondo un sistema di rotazione paritaria. Secondo questo schema viene

individuato un gruppo di tre stati membri per un periodo di diciotto mesi e

ciascuno eserciterà la presidenza della formazione del consiglio per sei mesi

mentre gli altri due lo assisteranno nello svolgimento dei compiti sulla base di

un programma condiviso.

Il consiglio si riunisce sotto convocazione del presidente, su iniziativa sua o di

uno stato membro o della commissione. Le sedute sono pubbliche se si

delibera su un progetto legislativo mentre non vige obbligo di pubblicità se si

tratta di attività non legislative. Ciascuna sessione del consiglio risulta essere

divisa in due parti, tra deliberazioni su atti legislative e attività non legislative.

Inoltre, i membri della commissione possono essere invitati a partecipare alle

riunioni.

Il presidente ha il compito di stabilire l’ordine del giorno provvisorio di ogni

sessione che deve essere comunicato almeno 14 giorni prima del suo inizio ai

membri di consiglio e commissione.

L’ordine del giorno si divide in due parti:

• Parte A rientrano tutti i punti sui quali un’approvazione del consiglio può

avvenire senza dibattito, può però essere ritirato nel caso in cui si ripensi

alla necessità di una discussione o su richiesta dei membri del consiglio o

della commissione

• Parte B rientrano tutti i punti che necessitano di un dibattito, nel caso in

cui non si raggiunga un accordo possono essere rinviati al COREPER per

ulteriori approfondimenti.

Il regolamento del consiglio prevede anche la figura del segretario generale,

nominato dallo stesso a maggioranza qualificata. Tra le sue funzioni rientra

assistere l’istituzione nell’esercizio delle sue funzioni, sorvegliare la correttezza

delle procedure seguite per l’adozione delle decisioni e assicura la continuità e il

coordinamento dei lavori.

COMMISSIONE

La commissione rappresenta il perno del sistema dell’unione, esprime il

principio di sovranazionalità e rappresenta e garantisce l’interesse generale

dell’unione in piena indipendenza rispetto agli stati e membri e ogni altra

istituzione od organo. Ad essa spetta il compito di sorvegliare sulla corretta

applicazione del diritto dell’unione, promuovere l’interesse dell’unione stessa

preparando provvedimenti appropriati a questo fine e avviando lo sviluppo delle

sue politiche. Si occupa inoltre della rappresentanza esterna dell’ordinamento,

di dare esecuzione al bilancio e svolge funzioni inerenti al coordinamento,

l’esecuzione e la gestione.

I membri della commissione sono scelti fra i cittadini degli stati membri, uno per

ciascuno, in base alla competenza e impegno europeo offrendo garanzie di

indipendenza. Originariamente era composta da nove membri, almeno uno e

non più di due per stato. Secondo una regola non scritta i grandi stati

designavano due membri. Con il progressivo allargamento della comunità

europea il numero è variato fino ad un cittadino per ogni stato membro. Diverse

proposte volevano la riduzione del numero di componenti portano alla

soluzione per cui si rinunciava alla nomina di un cittadino per stato membro.

Fino a ottobre 2014 rimase in vigore questo principio in aggiunta al presidente e

il vide presidente o alto rappresentante dell’unione (28 membri). Dal 1°

novembre 2014 è stato stabilito che fosse composta da un numero di membri,

compresi presidente e alto rappresentante corrispondente a due terzi del

numero degli stati membri (19 componenti), salvo che il consiglio europeo

deliberando all’unanimità statuisse diversamente modificando il numero.

La scelta dei membri si basa su un sistema di rotazione, stabilito sempre dal

consiglio europeo all’unanimità, secondo un principio di parità tra gli stati

membri per quanto concerne l’avvicendamento e la permanenz

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Davidinho123456 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Vitale Grazia.
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