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LA FORMA DEL CONTRATTO L’art. 1325 cc  indica la forma come requisito del contratto quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità  art. 1350 (atti che devono farsi in forma scritta) -1351 (forma del contratto preliminare laddove una certa forma sia prescritta a pena di nullità per il contratto definitivo -1352 (le forme convenzionali) dedicati alla forma. La prima cosa da capire quando ci si occupa di forma è che con questa locuzione si possono intendere due cose diverse tra loro  a) la forma del contratto indica la tecnica di manifestazione della volontà contrattuale. In questa accezione possiamo dire che la volontà si manifesta oralmente, per iscritto o tramite comportamento concludente in cui vi rientra il silenzio circostanziato (silenzio che rileva alla luce delle circostanze che lo accompagnano per la volontà che manifesta. Non rileva isolatamente considerato ma alla luce delle circostanze)  consistendo il contratto in un accordo e consistendo il raggiungimento dell’accordo nella consonanza delle parti la volontà contrattuale può essere manifestata in diverse modalità. Comportamento concludente  comportamento legalmente tipizzato al quale si fa riferimento in relazione al silenzio ex. art 1333 e dell’ambito dell’inizio di esecuzione ex. art. 1327. Dato che la forma è manifestazione della volontà e qualunque contratto è un accordo, non esistono contratti senza forma. In virtù di questa accezione, ad esempio, non è rilevante cosa succede materialmente all’atto sul quale è stata espressa la volontà  distruzione dell’atto non incide sulla validità del contratto. b) Seconda accezione di forma del contratto che indica una specifica forma  Forma richiesta dal legislatore, in particolare ai fini della validità del contratto. In alcune ipotesi il legislatore non si accontenta della manifestazione di volontà e richiede ad. es la forma scritta. Quando l’art.1325 dice che requisito alla forma quando è richiesta come requisito di validità del contratto fa riferimento a questa seconda accezione  casi ex. art 1350 in cui il legislatore richiede alla luce degli effetti di determinati contratti (es. quelli che trasferiscono la proprietà immobiliare) la forma scritta a pena di nullità. Quando si chiede la forma sotto pena di nullità si fa riferimento alla forma della manifestazione di volontà (es. contratto di compravendita di immobile concluso oralmente  se poi io metto per iscritto che ho acquistato l’immobile oralmente, del pezzo di carta non me ne faccio niente). Forma scritta  Scrittura privata e atto pubblico. In relazione alla scrittura privata, questa si ha quando c’è la sottoscrizione anche se il documento non è predisposto da chi firma ma da un terzo. Apposizione della firma al documento (indipendentemente da chi lo ha predisposto) = scrittura privata. Le dichiarazioni di volontà (con le relative sottoscrizioni) possono essere rilasciate con atti e tempi diver
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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mostic99_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cardia Carlo.