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SCRITTURA PRIVATA
scrittura privata
La forma prescritta in generale è la è un
documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le
dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della
sottoscrizione apposta dalla medesima.
Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo
della scrittura può essere a stampa, dattiloscritto ovvero a mano, anche
a opera di terzi (soltanto per il testamento olografo è richiesta la
scritturazione per intero di mano del testatore).
piena prova, fino a querela di falso, della
la scrittura privata fa
“
provenienza delle dichiarazioni in esso contenute” (art. 2702 c.c.).
scritture autenticate
Con esclusione delle (art. 2703 c.c.), l’efficacia
probatoria della scrittura privata viene a mancare se la persona
(presunto autore) neghi di avere mai apposto la propria firma al
documento (art. 2702 c.c.) ; in tal caso colui che abbia interesse a far
valere la scrittura ha l’onere di provarne la provenienza promovendo il
procedimento di verificazione
ATTO PUBBLICO
pubblico
"L'atto è il documento redatto, con le
Art. 2699 c.c. pubblico
richieste formalità, da un notaio o da altro ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è
formato".
Negozi solenni
Donazione (tranne quelle di modico valore)
Atto costitutivo S.P.A.
Convenzioni matrimoniali
l’atto pubblico fa piena
Diversamente dalla scrittura privata,
prova, querela di falso,
fino a non solo della provenienza del
ma
documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha formato,
anche delle dichiarazioni che le parti hanno reso in sua
presenza
Art. 1350 c.c. Atti che devono farsi per iscritto
atto pubblico scrittura privata sotto pena di nullità
Devono farsi per o per ,
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [artt. 1470, 1537, 2643, n. 1 c.c.];
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [art. 978 c.c.] su beni
immobili, il diritto di superficie [art. 952 c.c.], il diritto del concedente [art. 960 c.c.] e dell'enfiteuta
[artt. 957, 959, 2643, n. 2 c.c.];
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [artt. 1027, 1051, 1058, 1068 c.c.], il
diritto di uso [art. 1021 c.c.] su beni immobili e il diritto di abitazione [artt. 1022, 2643, n. 4 c.c.];
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [artt. 1070, 2643, n. 5 c.c.];
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [artt. 971, 2643, n. 7 c.c.];
7) i contratti di anticresi [artt. 1960, 2643, n. 12 c.c.];
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [artt. 1108, 1571,
1572, 1573, 1607, 2643, n. 8 c.c.];
9) i contratti di società [artt. 2247, 2251 c.c.] o di associazione [art. 2549 c.c.] con i quali si conferisce
il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o
per un tempo indeterminato [art. 2643, n. 10 c.c.];
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [art. 1862 c.c.] o vitalizie [art. 1872 c.c.], salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato [artt. 1871, 2643, nn. 1 e 11 c.c.];
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [artt. 713, 1111, 1113, 1116,
2646 c.c.];
12) le transazioni [art. 1965 c.c.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti [art. 2643, n. 13 c.c.];
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
Atti relativi a diritti reali su beni immobili
CONTRATTI IMMOBILIARI (art. 1350 c.c.
altre
– nn. 1-12) – n.13 clausola di rinvio –
ipotesi previste dalla legge
RATIO = esigenza che le parti siano stimolate
a ponderare sulla rilevanza patrimoniale del
contratto che vogliono concludere e siano
consapevoli delle conseguenze patrimoniali
Strumento di tutela delle
che comporta –
parti La firma autografa
Materialmente, si tratta di un segno apposto manualmente da un
soggetto su un supporto contenente informazioni.
La sua funzione principale è quella di essere ricollegabile in maniera
univoca al soggetto che l’ha apposta, essendo quasi impossibile che
due soggetti diversi firmino esattamente allo stesso modo.
Effetti giuridici di un documento sottoscritto
Identificazione dell’autore del documento;
1) Paternità del documento:
2) con la sottoscrizione l’autore del
documento si assume la paternità dello stesso anche in relazione al
suo contenuto;
Integrità del documento:
3) il documento scritto e sottoscritto
manualmente garantisce, o almeno in teoria dovrebbe farlo, da
alterazioni materiali da parte di persone diverse da quella che lo ha
posto in essere.
La forma “telematica”
Contratto digitale = contratto stipulato in forma
elettronica, con firma digitale, senza l’utilizzo di
(paperless contract);
documenti cartacei
Contratto telematico = contratto concluso
attraverso strumenti telematici senza che le parti
siano contemporaneamente presenti nello stesso
luogo (contratti c.d. a distanza). Attualmente i
contratti telematici diffusi sulla rete possono
essere stipulati secondo due diverse modalità: col
“point and click” firma
sistema del o con
digitale. “Point and click”
contratti a forma libera
I si stipulano in via telematica attraverso
sistema del “point and click”
il ossia del puntamento del mouse
sul tasto virtuale di accettazione e della pressione del relativo tasto
sinistro. Point and
La validità della manifestazione di consenso tramite il
click riconducibile all’art. 1326 c.c., 4 comma,
è da ritenersi e
in forma telematica atipica
qualificabile quale adesione
predisposta unilateralmente dalla parte proponente ed
tacitamente accettata dall’oblato, che utilizza detta forma per
l’adesione. Point and click
valore giuridico
Il della tecnica del è
espressamente riconosciuto sia della Raccomandazione del gruppo
di lavoro europeo relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati
on-line nell'Unione Europea del 17 maggio 2001 (artt. 9 e 16), sia
dal considerando 17 della direttiva 2002/58/CE sulla tutela dei dati
(Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità
personali
appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in
conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione
Firma “digitale”
necessità della scrittura privata
Per i contratti per i quali la legge preveda la (il
firma digitale
documento deve essere sottoscritto dagli autori)
Firma digitale (firma “forte”), una firma:
chiavi crittografiche asimmetriche,
basata su un sistema a di cui una pubblica
ed una privata, correlate tra loro di modo da consentire sia al titolare (tramite
chiave privata), sia al destinatario (tramite chiave pubblica), di verificare la
provenienza e l’integrità del documento informatico sottoscritto digitalmente;
certificato digitale
associata a un rilasciato da un soggetto con specifiche
capacità professionali garantite dallo Stato;
dispositivo
creata mediante un con elevate caratteristiche di sicurezza, che in
smart card.
genere è una
La differenza più importante altre firme elettroniche
tra firma digitale e
efficacia giuridica.
(firme “deboli”) è quella relativa alla loro La firma digitale è
equivalente a una sottoscrizione autografa, le altre firme potrebbero non esserlo.
Queste ultime vengono valutate in fase di giudizio in base a caratteristiche
oggettive di qualità e sicurezza.
Controverso è la possibilità di usare la firma digitale in cui legge richieda per un
la forma dell’atto pubblico
determinato programma negoziale (es. donazione,
convenzioni matrimoniali)
Forma “telematica” e atto pubblico
Interpretazione dell’art. 47 l. not. che prevede che l’atto notarile debba
presenza delle parti
essere redatto dal notaio solo in per cui: se al
significato materiale
concetto di presenza si assegna un (collocazione
dei soggetti nello stesso contesto spaziale), l’uso del mezzo telematico
sarebbe incompatibile con il rispetto di tale disposizione; se, invece, come
significato più
appare più corretto, al termine presenza si attribuisce un
lato, come semplice contatto tra il notaio e le parti che consenta al primo
di accertare l’identità e la capacità delle seconde, non vi è dubbio che il
mezzo telematico consenta di realizzare tale fine, Fuori dall’ambito della
forma telematica resterebbero, allora, solo i casi in cui la legge richiede
che la sottoscrizione sia apposta in modo autografo dall’autore dell’atto
(es. testamento olografo);
Rilievo critico. i compiti del notaio, nell’ambito dell’atto pubblico, non si
risolvono unicamente nello svolgimento di un’attività identificativa (che
l’uso della firma digitale permetterebbe pur sempre di svolgere), ma
l’interrogazione delle parti, l’accertamento
comportano anche, fra l’altro,
dell’integrità delle loro volontà e quindi tutta una serie di funzioni che non
potrebbero essere svolte in via telematica
Inammissibilità di una donazione on-line
Efficacia probatoria della forma
“telematica”
senza alcuna firma, elettronica o
i documenti informatici
dall’art. 2712 c.c. in
digitale, hanno l’efficacia probatoria prevista
tema di riproduzioni meccaniche, per cui il documento informatico
farà piena prova di ciò che in esso è rappresentato, salvo che
l’interessato non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose
rappresentate. firma elettronica debole,
i documenti sottoscritti con la pur
un’efficacia
producono
soddisfando il requisito della forma scritta
probatoria attenuata, liberamente valutabile dal giudice in base
alle caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza;
firma elettronica avanzata
i documenti sottoscritti con la (ivi
species genus),
compresa la firma digitale, costituente una del
posseggono il massimo dell’efficacia probatoria, nel senso che
fa piena prova, fino a
sono equiparati alla scrittura pri