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Estratto del documento

SCRITTURA PRIVATA

scrittura privata

La forma prescritta in generale è la è un

documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le

dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della

sottoscrizione apposta dalla medesima.

Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo

della scrittura può essere a stampa, dattiloscritto ovvero a mano, anche

a opera di terzi (soltanto per il testamento olografo è richiesta la

scritturazione per intero di mano del testatore).

piena prova, fino a querela di falso, della

la scrittura privata fa

provenienza delle dichiarazioni in esso contenute” (art. 2702 c.c.).

scritture autenticate

Con esclusione delle (art. 2703 c.c.), l’efficacia

probatoria della scrittura privata viene a mancare se la persona

(presunto autore) neghi di avere mai apposto la propria firma al

documento (art. 2702 c.c.) ; in tal caso colui che abbia interesse a far

valere la scrittura ha l’onere di provarne la provenienza promovendo il

procedimento di verificazione

ATTO PUBBLICO

pubblico

"L'atto è il documento redatto, con le

Art. 2699 c.c. pubblico

richieste formalità, da un notaio o da altro ufficiale

autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è

formato".

Negozi solenni

Donazione (tranne quelle di modico valore)

Atto costitutivo S.P.A.

Convenzioni matrimoniali

 l’atto pubblico fa piena

Diversamente dalla scrittura privata,

prova, querela di falso,

fino a non solo della provenienza del

ma

documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha formato,

anche delle dichiarazioni che le parti hanno reso in sua

presenza

Art. 1350 c.c. Atti che devono farsi per iscritto

atto pubblico scrittura privata sotto pena di nullità

Devono farsi per o per ,

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [artt. 1470, 1537, 2643, n. 1 c.c.];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [art. 978 c.c.] su beni

immobili, il diritto di superficie [art. 952 c.c.], il diritto del concedente [art. 960 c.c.] e dell'enfiteuta

[artt. 957, 959, 2643, n. 2 c.c.];

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [artt. 1027, 1051, 1058, 1068 c.c.], il

diritto di uso [art. 1021 c.c.] su beni immobili e il diritto di abitazione [artt. 1022, 2643, n. 4 c.c.];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [artt. 1070, 2643, n. 5 c.c.];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [artt. 971, 2643, n. 7 c.c.];

7) i contratti di anticresi [artt. 1960, 2643, n. 12 c.c.];

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [artt. 1108, 1571,

1572, 1573, 1607, 2643, n. 8 c.c.];

9) i contratti di società [artt. 2247, 2251 c.c.] o di associazione [art. 2549 c.c.] con i quali si conferisce

il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o

per un tempo indeterminato [art. 2643, n. 10 c.c.];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [art. 1862 c.c.] o vitalizie [art. 1872 c.c.], salve le

disposizioni relative alle rendite dello Stato [artt. 1871, 2643, nn. 1 e 11 c.c.];

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [artt. 713, 1111, 1113, 1116,

2646 c.c.];

12) le transazioni [art. 1965 c.c.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici

menzionati nei numeri precedenti [art. 2643, n. 13 c.c.];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge

Atti relativi a diritti reali su beni immobili

CONTRATTI IMMOBILIARI (art. 1350 c.c.

 altre

– nn. 1-12) – n.13 clausola di rinvio –

ipotesi previste dalla legge

RATIO = esigenza che le parti siano stimolate

a ponderare sulla rilevanza patrimoniale del

contratto che vogliono concludere e siano

consapevoli delle conseguenze patrimoniali

Strumento di tutela delle

che comporta –

parti La firma autografa

Materialmente, si tratta di un segno apposto manualmente da un

soggetto su un supporto contenente informazioni.

La sua funzione principale è quella di essere ricollegabile in maniera

univoca al soggetto che l’ha apposta, essendo quasi impossibile che

due soggetti diversi firmino esattamente allo stesso modo.

Effetti giuridici di un documento sottoscritto 

Identificazione dell’autore del documento;

1) Paternità del documento:

2) con la sottoscrizione l’autore del

documento si assume la paternità dello stesso anche in relazione al

suo contenuto;

Integrità del documento:

3) il documento scritto e sottoscritto

manualmente garantisce, o almeno in teoria dovrebbe farlo, da

alterazioni materiali da parte di persone diverse da quella che lo ha

posto in essere.

La forma “telematica”

Contratto digitale = contratto stipulato in forma

elettronica, con firma digitale, senza l’utilizzo di

(paperless contract);

documenti cartacei

Contratto telematico = contratto concluso

attraverso strumenti telematici senza che le parti

siano contemporaneamente presenti nello stesso

luogo (contratti c.d. a distanza). Attualmente i

contratti telematici diffusi sulla rete possono

essere stipulati secondo due diverse modalità: col

“point and click” firma

sistema del o con

digitale. “Point and click”

contratti a forma libera

I si stipulano in via telematica attraverso

 sistema del “point and click”

il ossia del puntamento del mouse

sul tasto virtuale di accettazione e della pressione del relativo tasto

sinistro. Point and

La validità della manifestazione di consenso tramite il

click riconducibile all’art. 1326 c.c., 4 comma,

è da ritenersi e

in forma telematica atipica

qualificabile quale adesione

predisposta unilateralmente dalla parte proponente ed

tacitamente accettata dall’oblato, che utilizza detta forma per

l’adesione. Point and click

valore giuridico

Il della tecnica del è

espressamente riconosciuto sia della Raccomandazione del gruppo

di lavoro europeo relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati

on-line nell'Unione Europea del 17 maggio 2001 (artt. 9 e 16), sia

dal considerando 17 della direttiva 2002/58/CE sulla tutela dei dati

(Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità

personali

appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in

conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione

Firma “digitale”

necessità della scrittura privata

Per i contratti per i quali la legge preveda la (il

 firma digitale

documento deve essere sottoscritto dagli autori) 

Firma digitale (firma “forte”), una firma:

chiavi crittografiche asimmetriche,

basata su un sistema a di cui una pubblica

ed una privata, correlate tra loro di modo da consentire sia al titolare (tramite

chiave privata), sia al destinatario (tramite chiave pubblica), di verificare la

provenienza e l’integrità del documento informatico sottoscritto digitalmente;

certificato digitale

associata a un rilasciato da un soggetto con specifiche

capacità professionali garantite dallo Stato;

dispositivo

creata mediante un con elevate caratteristiche di sicurezza, che in

 smart card.

genere è una

La differenza più importante altre firme elettroniche

tra firma digitale e

efficacia giuridica.

(firme “deboli”) è quella relativa alla loro La firma digitale è

equivalente a una sottoscrizione autografa, le altre firme potrebbero non esserlo.

Queste ultime vengono valutate in fase di giudizio in base a caratteristiche

oggettive di qualità e sicurezza.

Controverso è la possibilità di usare la firma digitale in cui legge richieda per un

 la forma dell’atto pubblico

determinato programma negoziale (es. donazione,

convenzioni matrimoniali)

Forma “telematica” e atto pubblico

Interpretazione dell’art. 47 l. not. che prevede che l’atto notarile debba

 presenza delle parti

essere redatto dal notaio solo in per cui: se al

significato materiale

concetto di presenza si assegna un (collocazione

dei soggetti nello stesso contesto spaziale), l’uso del mezzo telematico

sarebbe incompatibile con il rispetto di tale disposizione; se, invece, come

significato più

appare più corretto, al termine presenza si attribuisce un

lato, come semplice contatto tra il notaio e le parti che consenta al primo

di accertare l’identità e la capacità delle seconde, non vi è dubbio che il

mezzo telematico consenta di realizzare tale fine,  Fuori dall’ambito della

forma telematica resterebbero, allora, solo i casi in cui la legge richiede

che la sottoscrizione sia apposta in modo autografo dall’autore dell’atto

(es. testamento olografo);

Rilievo critico.  i compiti del notaio, nell’ambito dell’atto pubblico, non si

risolvono unicamente nello svolgimento di un’attività identificativa (che

l’uso della firma digitale permetterebbe pur sempre di svolgere), ma

l’interrogazione delle parti, l’accertamento

comportano anche, fra l’altro,

dell’integrità delle loro volontà e quindi tutta una serie di funzioni che non

potrebbero essere svolte in via telematica

Inammissibilità di una donazione on-line

 Efficacia probatoria della forma

“telematica”

senza alcuna firma, elettronica o

i documenti informatici

 dall’art. 2712 c.c. in

digitale, hanno l’efficacia probatoria prevista

tema di riproduzioni meccaniche, per cui il documento informatico

farà piena prova di ciò che in esso è rappresentato, salvo che

l’interessato non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose

rappresentate. firma elettronica debole,

i documenti sottoscritti con la pur

 un’efficacia

producono

soddisfando il requisito della forma scritta

probatoria attenuata, liberamente valutabile dal giudice in base

alle caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza;

firma elettronica avanzata

i documenti sottoscritti con la (ivi

 species genus),

compresa la firma digitale, costituente una del

posseggono il massimo dell’efficacia probatoria, nel senso che

fa piena prova, fino a

sono equiparati alla scrittura pri

Dettagli
A.A. 2022-2023
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisa_cuneo2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.