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Forma e contratto di lavoro

Ci sono stati in passato orientamenti secondo cui la formazione del rapporto di lavoro non sarebbe contrattuale, ma deriverebbe dall'inserimento organico del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa (teorie istituzionaliste) che risalgono a un passato lontano, e che si fondano sul concetto di organizzazione come entità animata e dotata di una propria struttura, una propria vita. Secondo questa lettura alla base del rapporto ci sarebbe non lo scambio di consensi ma una sorta di genesi acontrattuale.

Sono tesi con un certo credito, soprattutto negli anni '50, fino ai '60, poi abbandonate, e oggi hanno un rilievo più che altro di tipo storico. La tesi principale è che la genesi nasce dal contratto. A esso si applica art 1325 c.c.: questo dice che affinché il rapporto di lavoro sia sorto, ci devono essere un accordo, un oggetto, una causa e una forma nei limitati casi in cui il contratto sia sotto questo.

profilo regolato dalla legge e nei casi in cui la legge imponga per questo tipo di contratto una forma (la mancanza del requisito formale scritto determina la nullità del contratto). Il contratto di lavoro ordinario, classico (quello a tempo indeterminato: ex 2094 c.c., cdi lavoro dipendente, che non ha elementi di specialità come ad es. quello di formazione) ha forma libera. Per questa ragione possiamo considerare come rapporti di lavoro subordinato effettivamente costituiti anche quelli di natura cosiddetta irregolare (ovvero anche quelli in nero). Cosa qualifica il rapporto di lavoro in nero? È un rapporto non regolarizzato/formalizzato. Non sono state opportunamente adempiute tutte le formalità previste dalla legge per la corretta formalizzazione (regolarizzazione) del relativo rapporto (maggiormente presente nell'edilizia). È tecnicamente un contratto perché è un rapporto di lavoro. Ha i requisiti dell'art 1325 (il

rapporto di lavoro è sorto)? Sì. Il rapporto di lavoro in nero è un rapporto che per quanto riguarda la formazione contrattuale è regolarissimo. È un contr validissimo, completo di ogni suo elemento, ha tutti i requisiti previsti dalla legge. Allora dove sta il nero? Non sono state compiute le ULTERIORI formalità legate a quel contratto, ovvero riguardanti la gestione degli adempimenti di natura amministrativa che hanno come destinatari le altre pubbliche autorità (dei soggetti terzi rispetto al rapporto). Dunque, si vuole nascondere a soggetti terzi l’esistenza di questo contratto. È dunque un contr validissimo, legittimo già sorto già perfezionato e generatore del rapporto contrattuale di lavoro subordinato. Ecco la particolarità di questi contratti: il carattere nero non è del contratto, ma di ciò che ruota all’esterno. Chi sono questi soggetti terzi? Le articolazioni periferiche del

ministero del lavoro (quei soggetti che dipendono gerarchicamente dal ministero e hanno il compito di monitorare tutti i rapporti di lavoro, situazione occupazionale di ciascuno. In Emilia-Romagna c'è il SARE). Anche se la comunicazione non viene fatta, il rapporto esiste comunque. Le sanzioni sono amministrative, nei casi più gravi penali (che però non incidono sulla legittimità del contratto che è già validamente sorto). Tra gli altri soggetti coinvolti: enti di previdenza, assicurativi (INPS, INAIL=infortunio sul lavoro), agenzia delle entrate. Il rapporto di lavoro prevede che la gran parte degli adempimenti di natura previdenziale, assicurativa, fiscale gravi sul datore di lavoro che si pone come sostituto d'imposta (compie adempimenti che sgravano il lavoratore dalle questioni che riguardano versamento di contributi, premi Inail, imposte...), considerato il soggetto più idoneo a gestire questi flussi. È in nero il contratto.

Perché non viene ufficializzato, ma ha tutti i requisiti di legge per essere un contratto di lavoro subordinato, privo di elementi di specialità = elementi che lo renderebbero di natura speciale: ad esempio la somministrazione di ad substantiam lavoro: se non c'è forma quel contratto è nullo in quanto contratto di somministrazione di lavoro, ma ci sarà un contratto di subordinazione tra datore e soggetto ad substantiam lavorante (prestatore d'opera). Ad esempio l'apprendistato. Se non ha i requisiti (=forma scritta), che è prevista esplicitamente per questo tipo di contratto (secondo l'art. 1325 c.c.), allora non è di apprendistato. Non è di apprendistato, ma di lavoro comunque: il lavoratore non sarà un apprendista ma un lavoratore subordinato tout court. Perché se non ci sono i requisiti dell'apprendistato non vuol dire che non ci siano i requisiti del contratto subordinato, che sono requisiti molto meno severi in quanto a forma, tanto da NON

richiede il risarcimento del danno subito e chiede la reintegrazione nel posto di lavoro. La questione che si pone è se il licenziamento sia valido o meno. Secondo la normativa vigente, il licenziamento di un lavoratore è valido solo se motivato da giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Nel caso in questione, il datore di lavoro ha licenziato i dipendenti per la mancata formalizzazione degli adempimenti conseguenti alla nascita del rapporto di lavoro. Tuttavia, questa mancanza non può essere considerata come giusta causa o giustificato motivo oggettivo per il licenziamento. Pertanto, il licenziamento potrebbe essere considerato illegittimo e il lavoratore potrebbe avere diritto al risarcimento del danno subito e alla reintegrazione nel posto di lavoro.che la lettera di assunzione debba contenere anche informazioni specifiche come la durata del contratto, le modalità di recesso e le eventuali clausole di non concorrenza. Tuttavia, queste informazioni possono essere inserite anche in un documento separato, come ad esempio un regolamento interno o un contratto collettivo. In ogni caso, è importante che la lettera di assunzione sia chiara e comprensibile, in modo da evitare possibili controversie future.

addirittura l'Questioni riguardanti la redazione dell'accordo contrattuale:

frequente il ricorso al preliminare di contr di lavoro: È importante perché si usa spesso quando il lavoratore ha già un impiego: se un'azienda è disposta ad assumermi a condizioni migliori e ne voglio approfittare, ho bisogno non solo della parola ma anche di un impegno formale: attraverso la sottoscrizione di un contr che ha già una data di inizio del lavoro posticipata nel tempo (per poter effettuare il preavviso e iniziare il nuovo lavoro successivamente), oppure col preliminare di contr. Esso consente che le parti si impegnino a sottoscrivere il contr definitivo. Questo impegno è formalizzato nel contr preliminare. Dunque, esso è un "meta-contratto" = le parti si impegnano a sottoscrivere un secondo contratto (definitivo), cioè la lettera di assunzione (= il c di lavoro). Se le parti non daranno seguito alla stipulazione, ci

sarà un inadempimento contrattuale. Le conseguenze saranno diverse a seconda delle intenzioni delle parti. Se il contratto preliminare è abbastanza preciso il lavoratore può ottenere una sentenza costitutiva del rapporto (così viene assunto). Oppure può ottenere un risarcimento (pari al danno economico subito). 1. Nullità e annullabilità: sostituzione delle clausole nulle (art 1339/1419): Se un contratto viene concluso per errore sulle qualità essenziali del lavoratore, è annullabile per errore. Nel diritto del lavoro si ha una deroga rispetto alle conseguenze ordinarie dell'annullabilità o nullità: quel contratto che è stato annullato o dichiarato nullo, esso non costituisce più titolo delle prestazioni fatte nel periodo della sua creduta validità, le prestazioni andrebbero restituite. Il datore, dunque, in teoria può chiedere indietro tutte le retribuzioni che ha percepito. MA in realtà per il diritto del lavoro, la nullità o l'annullabilità del contratto non comporta la restituzione delle retribuzioni già percepite.del lavoro non è così: grazie all'art 2126 c.c. NON si ha nessuna restituzione (ovviamente il posto di lavoro sarà perso, ma non si tratta di licenziamento perché: nel caso di annullamento il rapporto di lavoro è stato ed è venuto meno, nel caso di nullità il rapporto non c'è mai stato).^ Di solito nullità e annullabilità si verificano di rado: si ricorre per di più all'ambito del termine e del patto di prova. DENTRO alla lettera di assunzione spesso è contenuta la previsione del patto di prova. Esso non è obbligatorio, ma può capitare che ci sia l'interesse di entrambe le parti nel farlo. Se una delle due parti non accetta il fatto che ci sia il patto di prova, allora l'intero contratto non è perfezionato (poiché ci deve essere un pieno consenso su ogni parte del c). Il patto di prova deve avere forma scritta, e la formalizzazione di esso.

è a carico del datore (deve essere inserito da luinel testo contrattuale). Inoltre, il patto si può richiamare alle previsioni del c collettivo (=CCNL). Le lettere di assunzione in genere sono brevi, non perché non ci sia molto da esplicare, ma perché c’è una clausola che rinvia per molta parte ai c collettivi, applicata daldatore. Tutto ciò consente al datore di limitarsi a scrivere le cose che variano dai ccollettivi. Questa modifica ovviamente non è consentita in modo illimitato, ma solo sein melius. è Quando si richiama al CCNL, esso deve per forza essere quello di settore?

Art 2070 diceva di sì. Esso si collega al 2069. L’appartenenza a una categoria professionale si determina secondo l’attività di lavorocondicioeffettivamente esercitata, e questa appartenenza è la per applicare quelparticolare contratto. Es. periodo fascista=corporazioni=esisteva un solo sindacato e una sola

L'associazione erga omnes di imprenditori, e i contratti stipulati valevano (=per tutti). Ma oggi no

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Publisher
A.A. 2020-2021
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher softt98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.